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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 8852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8852 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10897/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paola Tanara Presidente dott. Cristina Bassi Giudice dott. Elisabetta Stefania Stuccillo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10897/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Milano presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. ARMANDO CECATIELLO che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Milano presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. ALESSANDRA FORNESI che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del P.M.
CONCLUSIONI per “1) Dichiarare che il sig. (C.F. , nato a Parte_1 Controparte_1 C.F._2
Milano il 16.06.1973) è padre di (C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1 28.10.2004) e, per l'effetto, dichiarare obbligato il sig. a provvedere al mantenimento Controparte_1 della figlia , studentessa universitaria, non economicamente indipendente, alla corresponsione Pt_1 della somma mensile di Euro 1.000,00 o quella diversa, anche maggiore, che risulterà dovuta in seguito agli idonei accertamenti sulla capacità economica del resistente e ciò dalla presentazione della domanda oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo di questo Tribunale, sempre dalla presentazione della domanda. 2) rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da parte resistente, per i motivi di cui alla narrativa delle memorie di parte ricorrente ex art. 183 c. 6, c.p.c.; 3) ammettere i capitoli di prova, per interpello e per testi, articolati dalla ricorrente costituzione di nuovo difensore, pagina 1 di 7 dalla lettera a) alla lettera b) con i testi di seguito indicati e qui di seguito riportati “a) Vero è che nel maggio 2010, d'accordo con il mio legale e con il legale del sig. veniva esperita una Persona_1 indagine sui DNA di e di che dava un risultato di incompatibilità? b) Parte_1 Persona_1 Vero è che il test di fine maggio 2010 seguiva ad altro test informale eseguito in data 19.05.2010 che pure escludeva la paternità del sig. per Si indicano per rispondere i Persona_1 Parte_1 seguenti testimoni: o Sig.ra – Milano o Sig. – Milano 4) dichiarare Testimone_1 Persona_1 inammissibili i capitoli di prova, per interpello e per testi articolati dal n. 1 al n. 5 nella comparsa di costituzione e risposta di parte resistente;
5) ammettere la Signora a prova contraria sui capitoli Pt_1 di prova avversari, ove ammessi, con i testi di seguito indicati 6) respingersi ogni diversa domanda e istanza. 7) Con vittoria di spese e competenze”; per “In via preliminare:
1.dichiarare l'inammissibilità della memoria ex adverso Controparte_1 depositata in data 17 gennaio 2025 per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande, le prove e le istanze istruttorie ivi contenute e formulate;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di cui al punto 1, e dunque nel caso in cui venisse dichiarata ammissibile la costituzione ex adverso depositata in data 17 gennaio 2025, 1bis.assegnare a
[...] un termine per replicare alla costituzione avversaria e alle domande istruttorie ivi formulate. CP_1 Nel merito:
1.rigettare tutte le domande ex adverso promosse per i motivi in fatto e in diritto esposti in atti;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della paternità dell'odierno resistente e, quindi, in caso di accoglimento della domanda di cui al punto 1 del ricorso avversario:
1.dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna di al pagamento di una Controparte_1 somma a titolo di rimborso per il mantenimento arretrato dalla nascita della figlia ad oggi per i motivi dedotti in narrativa;
2.rigettare la domanda di condanna di al pagamento di una somma Controparte_1
a titolo di mantenimento della figlia poiché indeterminata e infondata per i motivi esposti in narrativa. In via istruttoria:
1.ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze e sui fatti dedotti in narrativa, preceduti dalla formula “vero che”, dal numero 1 al numero 5, nonché ammettere prova contraria sui capitoli avversari formulati e ammessi;
2.rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso promosse;
In ogni caso:
1.condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 20.03.2024 e notificato il 18.06.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio assumendo che: Controparte_1
- nel 2004, sua madre, e il convenuto intrattennero una breve relazione;
Persona_2
- dal predetto rapporto affettivo, in data 28.10.2004, nacque l'attrice, riconosciuta soltanto dalla madre;
- sia prima sia dopo la nascita di il convenuto manifestò ad la Parte_1 Persona_2 volontà di rimanere estraneo alla vita della bambina;
- nel 2010, esclusa a mezzo test del DNA la paternità del precedente compagno di Persona_2
la stessa invitò il convenuto a sottoporsi al predetto esame, al fine di verificare l'effettiva
[...] paternità dell'attrice;
- LI HE, tuttavia, non prestò il proprio consenso;
pagina 2 di 7 - una volta raggiunta la maggiore età, l'attrice chiese al convenuto di effettuare il test del DNA e di procedere, in caso di esito positivo, al proprio riconoscimento;
- con comunicazione del 12.03.2024, non acconsentì predetto accertamento, Controparte_1 escludendo di essere il padre di Parte_1
Sulla base di tali allegazioni, l'attrice ha chiesto, previa sottoposizione di entrambe le parti al test del
DNA, di dichiarare la paternità di e di condannarlo alla corresponsione in proprio Controparte_1 favore di una somma equitativamente determinata a titolo di contributo al mantenimento, comprensiva degli arretrati dalla nascita alla data della pronuncia.
Si è ritualmente costituito in giudizio, in data 5.09.2024, il quale, in via preliminare, ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità, per carenza di legittimazione attiva, della domanda di condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di mantenimento arretrato e, nel merito, ha contestato la ricostruzione in fatto e in diritto operata dall'attrice, deducendo che:
- non intrattenne alcun rapporto sentimentale con la madre dell'attrice, atteso che entrambi, all'epoca del concepimento, erano impegnati in relazioni stabili con altri soggetti;
- sin dalla nascita dell'attrice, amici e parenti identificarono suo padre in compagno e Persona_1 convivente more uxorio di all'epoca del concepimento;
Persona_2
- lo contattò per la prima volta nel 2010, sostenendo che fosse il padre di Persona_2
senza, tuttavia, fornire ulteriori spiegazioni al riguardo;
Parte_1
- soltanto nel febbraio del 2024, fu messo al corrente dall'attrice del fatto che si fosse Persona_1 sottoposto al test del DNA, il quale aveva dato esito negativo;
- acconsentì, pertanto, ad effettuare a propria volta detto esame, purché la controparte esibisse gli esiti del riscontro scientifico asseritamente eseguito da Persona_1
- l'attrice non diede seguito alla predetta richiesta.
Tanto premesso, ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dall'attrice.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare se sia o Parte_1 meno la figlia biologica di Controparte_1
Depositata la relazione peritale e decorsi i termini ex art. 189 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione.
pagina 3 di 7 2. In via preliminare, appare opportuno ricostruire brevemente natura e presupposti dell'istituto di cui all'art. 269 c.c.
L'azione de qua è volta ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità e della maternità, che può essere pronunciata nei limiti in cui risulta ammesso il riconoscimento.
Sul piano probatorio, la norma dispone, da un lato, che “la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo” e, dall'altro, che “la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità”. Come ben chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le predette disposizioni devono essere lette in combinato disposto, atteso che “l'ultimo comma dell'art. 269 cod. civ., introducendo una limitazione di carattere probatorio, per cui la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova sufficiente della paternità naturale, non rende indefettibile la dimostrazione della esistenza di tali rapporti, dovendo la predetta disposizione essere coordinata con quella del secondo comma dello stesso art.
269, per effetto del quale la prova della paternità e della maternità può essere data con qualsiasi mezzo” (Cass. civ., Sez. I, n. 27392 del 12.12.2005).
Deve, peraltro, osservarsi che, in tema di accertamento giudiziale della paternità, vanno assumendo un ruolo di sempre maggiore importanza le indagini ematologiche e immunogenetiche, la cui ammissibilità all'interno del giudizio prescinde dalla prova storica dell'esistenza di una relazione affettiva tra la madre e il presunto padre e il cui rifiuto da parte di quest'ultimo costituisce un comportamento valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.c.
In particolare, la giurisprudenza è costante nell'affermare che “nel giudizio promosso per
l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c.., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda” (Cass. civ.,
Sez. VI, ord. n. 28886 dell'8.11.2019).
Tuttavia, nelle stesse pronunce di legittimità che affermano tale principio, il contegno processuale della parte non viene mai ritenuto ex se idoneo a costituire piena prova del rapporto di paternità, ma è sempre posto in correlazione con ulteriori elementi indiziari (ex multis, Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 28886 dell'8.11.2019, che ha ritenuto immune da censure una sentenza dichiarativa della paternità a fronte del rifiuto ingiustificato di sottoporsi all'esame del DNA da parte del presunto padre, sulla base del rilievo pagina 4 di 7 per cui “la corte di appello ha anche dato atto dell'acquisizione di elementi di confronto che suffragano
l'attendibilità della ricostruzione fornita”; parimenti, Cass. civ., Sez. VI, sent. n. 6025 del 25.03.2015, che ha confermato una pronuncia della Corte d'Appello di Salerno in considerazione del fatto che il comportamento processuale della parte si associa ad “una cospicua serie di elementi probatori”; si veda, altresì, Cass. civ., Sez. VI, sent. n. 12971 del 24.07.2012, in base a cui il rifiuto ingiustificato di sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre deve essere “posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre”; e, ancora, Cass. civ., Sez. VI, sent. n. 22490 del 19.10.2006, che chiarisce come l'ingiustificato rifiuto della parte di sottoporsi ad esami ematologici costituisce un argomento di prova, che deve necessariamente essere valutato in correlazione con le ulteriori risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio).
In altri termini, “non è il rifiuto in sé a poter fornire argomento di prova, ma il rifiuto ingiustificato a consentire all'esame, articolandosi, pertanto, la valutazione probatoria nell'accertamento del rifiuto, dell'assenza di giustificazione, della concorrenza di altri elementi probatori” (Cass. civ., Sez. I, n.
13276 del 7.06.2006).
Tanto premesso, deve evidenziarsi che, nel presente giudizio, il consulente tecnico incaricato di effettuare le indagini volte a stabilire se sia la figlia biologica di ha Parte_1 Controparte_1 dato atto dell'impossibilità di procedere ai predetti accertamenti in ragione del rifiuto, opposto dal convenuto, di sottoporsi ai prelievi necessari a tal fine. Con comunicazione del 21.11.2024, infatti, ha manifestato al CTU, a mezzo del proprio difensore, la volontà di non presenziare Controparte_1 alle operazioni peritali (cfr. doc. 1 allegato alla CTU).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamata, il predetto rifiuto assume rilevanza ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.c. e, pertanto, può essere considerato un argomento di prova a sostegno dell'effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione biologica tra l'attrice e il convenuto.
Tuttavia, per le ragioni sopra evidenziate, il mero rifiuto del presunto padre di sottoporsi all'esame del
DNA non è idoneo a provare, di per sé solo, la paternità, ma assume rilievo in tal senso soltanto se suffragato da ulteriori elementi probatori.
Ebbene, nel caso in esame, detti elementi non possono essere ravvisati.
Deve, infatti, osservarsi che la ricostruzione fattuale dell'attrice appare del tutto lacunosa e generica, nonché priva di riscontri sul piano probatorio.
pagina 5 di 7 In primo luogo, in merito alla natura della relazione intercorsa tra e Persona_2 [...]
l'attrice si è limitata ad allegare che i due intrattennero “una relazione occasionale” (p. 1 CP_1 ricorso introduttivo) nel 2004, senza, tuttavia, chiarirne le circostanze di tempo e di luogo.
Inoltre, a fronte delle contestazioni tempestivamente sollevate sul punto dal convenuto – che ha sostenuto di aver incontrato “sporadicamente e occasionalmente (…) soltanto Persona_2 come amici (…) senza intrattenere alcun tipo di relazione e/o rapporto sentimentale” (p. 3 comparsa di costituzione e risposta) e che entrambi, all'epoca del concepimento di intrattenevano Parte_1 relazioni sentimentali stabili con altri soggetti – l'attrice non ha dedotto alcunché né ha formulato richieste istruttorie, anche a mezzo di testimoni, finalizzate a corroborare la propria ricostruzione dei fatti.
In secondo luogo, l'attrice non ha preso tempestivamente posizione circa il ruolo asseritamente svolto nella propria vita da compagno e convivente more uxorio della madre poco prima della Persona_1 sua nascita, che, secondo il convenuto ha rivestito il ruolo di padre di ed è sempre stato Parte_1 considerato come tale nella cerchia di amici e conoscenti comuni. Infatti, le deduzioni attoree contenute nella memoria del 17.01.2025 – peraltro, del tutto generiche sul punto, atteso che l'attrice si è limitata ad affermare di essere cresciuta “senza una figura paterna” (p. 2 memoria) – sono tardive, in quanto sopravvenute oltre i termini per le preclusioni assertive e istruttorie fissati dall'art. 423bis.17 c.p.c.
Inoltre, l'attrice non ha fornito prova né dell'assenza di legame biologico con – atteso che Persona_1 il documento prodotto sub 3 alla memoria del 17.01.2025 è inammissibile, in quanto depositato oltre i termini di cui all'art. 423bis.17 c.p.c., e, in ogni caso, dallo stesso non risulta possibile risalire all'identità dei soggetti cui è riferibile il materiale biologico repertato – né della comunicazione con cui, nel 2010, al corrente dell'esito negativo del test del Parte_2
DNA effettuato su atteso che non risultano produzioni documentali sul punto. Per_1
Infine, nei documenti agli atti, non vi è prova delle comunicazioni asseritamente intercorse tra
[...]
e prima della nascita di (pp.
1-2 ricorso introduttivo), Persona_2 Controparte_1 Parte_1 né le predette circostanze possono ritenersi provate ex art. 115 co. 1 c.p.c., attesa la puntuale e tempestiva contestazione delle stesse da parte del convenuto.
Alla luce del corredo probatorio emerso nel corso del giudizio, non si ravvisano dunque elementi sufficienti a ritenere provata la paternità di Controparte_1
pagina 6 di 7 Pertanto, la domanda attorea di dichiarazione giudiziale di paternità deve essere rigettata e, conseguentemente, le ulteriori domande di condanna proposte dall'attrice risultano assorbite, in quanto accessorie alla prima.
3. L'attrice è risultata soccombente e, di conseguenza, è tenuta a rifondere le spese processuali al convenuto, le quali vengono liquidate sulla base del D.M. 147/2022, in relazione al valore indeterminabile della causa, con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento per quanto concerne le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nonché dei valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento per la fase istruttoria, atteso il mancato deposito delle memorie ex art. 423bis.17 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta le domande dell'attrice;
2) condanna a rifondere le spese processuali, a favore di che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 6.713,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 13 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Stefania Stuccillo dott.ssa Paola Tanara
Minuta redatta con la collaborazione della M.O.T. Beatrice Foti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paola Tanara Presidente dott. Cristina Bassi Giudice dott. Elisabetta Stefania Stuccillo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10897/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Milano presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. ARMANDO CECATIELLO che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Milano presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. ALESSANDRA FORNESI che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del P.M.
CONCLUSIONI per “1) Dichiarare che il sig. (C.F. , nato a Parte_1 Controparte_1 C.F._2
Milano il 16.06.1973) è padre di (C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1 28.10.2004) e, per l'effetto, dichiarare obbligato il sig. a provvedere al mantenimento Controparte_1 della figlia , studentessa universitaria, non economicamente indipendente, alla corresponsione Pt_1 della somma mensile di Euro 1.000,00 o quella diversa, anche maggiore, che risulterà dovuta in seguito agli idonei accertamenti sulla capacità economica del resistente e ciò dalla presentazione della domanda oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo di questo Tribunale, sempre dalla presentazione della domanda. 2) rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da parte resistente, per i motivi di cui alla narrativa delle memorie di parte ricorrente ex art. 183 c. 6, c.p.c.; 3) ammettere i capitoli di prova, per interpello e per testi, articolati dalla ricorrente costituzione di nuovo difensore, pagina 1 di 7 dalla lettera a) alla lettera b) con i testi di seguito indicati e qui di seguito riportati “a) Vero è che nel maggio 2010, d'accordo con il mio legale e con il legale del sig. veniva esperita una Persona_1 indagine sui DNA di e di che dava un risultato di incompatibilità? b) Parte_1 Persona_1 Vero è che il test di fine maggio 2010 seguiva ad altro test informale eseguito in data 19.05.2010 che pure escludeva la paternità del sig. per Si indicano per rispondere i Persona_1 Parte_1 seguenti testimoni: o Sig.ra – Milano o Sig. – Milano 4) dichiarare Testimone_1 Persona_1 inammissibili i capitoli di prova, per interpello e per testi articolati dal n. 1 al n. 5 nella comparsa di costituzione e risposta di parte resistente;
5) ammettere la Signora a prova contraria sui capitoli Pt_1 di prova avversari, ove ammessi, con i testi di seguito indicati 6) respingersi ogni diversa domanda e istanza. 7) Con vittoria di spese e competenze”; per “In via preliminare:
1.dichiarare l'inammissibilità della memoria ex adverso Controparte_1 depositata in data 17 gennaio 2025 per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande, le prove e le istanze istruttorie ivi contenute e formulate;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di cui al punto 1, e dunque nel caso in cui venisse dichiarata ammissibile la costituzione ex adverso depositata in data 17 gennaio 2025, 1bis.assegnare a
[...] un termine per replicare alla costituzione avversaria e alle domande istruttorie ivi formulate. CP_1 Nel merito:
1.rigettare tutte le domande ex adverso promosse per i motivi in fatto e in diritto esposti in atti;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della paternità dell'odierno resistente e, quindi, in caso di accoglimento della domanda di cui al punto 1 del ricorso avversario:
1.dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna di al pagamento di una Controparte_1 somma a titolo di rimborso per il mantenimento arretrato dalla nascita della figlia ad oggi per i motivi dedotti in narrativa;
2.rigettare la domanda di condanna di al pagamento di una somma Controparte_1
a titolo di mantenimento della figlia poiché indeterminata e infondata per i motivi esposti in narrativa. In via istruttoria:
1.ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze e sui fatti dedotti in narrativa, preceduti dalla formula “vero che”, dal numero 1 al numero 5, nonché ammettere prova contraria sui capitoli avversari formulati e ammessi;
2.rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso promosse;
In ogni caso:
1.condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 20.03.2024 e notificato il 18.06.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio assumendo che: Controparte_1
- nel 2004, sua madre, e il convenuto intrattennero una breve relazione;
Persona_2
- dal predetto rapporto affettivo, in data 28.10.2004, nacque l'attrice, riconosciuta soltanto dalla madre;
- sia prima sia dopo la nascita di il convenuto manifestò ad la Parte_1 Persona_2 volontà di rimanere estraneo alla vita della bambina;
- nel 2010, esclusa a mezzo test del DNA la paternità del precedente compagno di Persona_2
la stessa invitò il convenuto a sottoporsi al predetto esame, al fine di verificare l'effettiva
[...] paternità dell'attrice;
- LI HE, tuttavia, non prestò il proprio consenso;
pagina 2 di 7 - una volta raggiunta la maggiore età, l'attrice chiese al convenuto di effettuare il test del DNA e di procedere, in caso di esito positivo, al proprio riconoscimento;
- con comunicazione del 12.03.2024, non acconsentì predetto accertamento, Controparte_1 escludendo di essere il padre di Parte_1
Sulla base di tali allegazioni, l'attrice ha chiesto, previa sottoposizione di entrambe le parti al test del
DNA, di dichiarare la paternità di e di condannarlo alla corresponsione in proprio Controparte_1 favore di una somma equitativamente determinata a titolo di contributo al mantenimento, comprensiva degli arretrati dalla nascita alla data della pronuncia.
Si è ritualmente costituito in giudizio, in data 5.09.2024, il quale, in via preliminare, ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità, per carenza di legittimazione attiva, della domanda di condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di mantenimento arretrato e, nel merito, ha contestato la ricostruzione in fatto e in diritto operata dall'attrice, deducendo che:
- non intrattenne alcun rapporto sentimentale con la madre dell'attrice, atteso che entrambi, all'epoca del concepimento, erano impegnati in relazioni stabili con altri soggetti;
- sin dalla nascita dell'attrice, amici e parenti identificarono suo padre in compagno e Persona_1 convivente more uxorio di all'epoca del concepimento;
Persona_2
- lo contattò per la prima volta nel 2010, sostenendo che fosse il padre di Persona_2
senza, tuttavia, fornire ulteriori spiegazioni al riguardo;
Parte_1
- soltanto nel febbraio del 2024, fu messo al corrente dall'attrice del fatto che si fosse Persona_1 sottoposto al test del DNA, il quale aveva dato esito negativo;
- acconsentì, pertanto, ad effettuare a propria volta detto esame, purché la controparte esibisse gli esiti del riscontro scientifico asseritamente eseguito da Persona_1
- l'attrice non diede seguito alla predetta richiesta.
Tanto premesso, ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dall'attrice.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare se sia o Parte_1 meno la figlia biologica di Controparte_1
Depositata la relazione peritale e decorsi i termini ex art. 189 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione.
pagina 3 di 7 2. In via preliminare, appare opportuno ricostruire brevemente natura e presupposti dell'istituto di cui all'art. 269 c.c.
L'azione de qua è volta ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità e della maternità, che può essere pronunciata nei limiti in cui risulta ammesso il riconoscimento.
Sul piano probatorio, la norma dispone, da un lato, che “la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo” e, dall'altro, che “la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità”. Come ben chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le predette disposizioni devono essere lette in combinato disposto, atteso che “l'ultimo comma dell'art. 269 cod. civ., introducendo una limitazione di carattere probatorio, per cui la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova sufficiente della paternità naturale, non rende indefettibile la dimostrazione della esistenza di tali rapporti, dovendo la predetta disposizione essere coordinata con quella del secondo comma dello stesso art.
269, per effetto del quale la prova della paternità e della maternità può essere data con qualsiasi mezzo” (Cass. civ., Sez. I, n. 27392 del 12.12.2005).
Deve, peraltro, osservarsi che, in tema di accertamento giudiziale della paternità, vanno assumendo un ruolo di sempre maggiore importanza le indagini ematologiche e immunogenetiche, la cui ammissibilità all'interno del giudizio prescinde dalla prova storica dell'esistenza di una relazione affettiva tra la madre e il presunto padre e il cui rifiuto da parte di quest'ultimo costituisce un comportamento valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.c.
In particolare, la giurisprudenza è costante nell'affermare che “nel giudizio promosso per
l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c.., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda” (Cass. civ.,
Sez. VI, ord. n. 28886 dell'8.11.2019).
Tuttavia, nelle stesse pronunce di legittimità che affermano tale principio, il contegno processuale della parte non viene mai ritenuto ex se idoneo a costituire piena prova del rapporto di paternità, ma è sempre posto in correlazione con ulteriori elementi indiziari (ex multis, Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 28886 dell'8.11.2019, che ha ritenuto immune da censure una sentenza dichiarativa della paternità a fronte del rifiuto ingiustificato di sottoporsi all'esame del DNA da parte del presunto padre, sulla base del rilievo pagina 4 di 7 per cui “la corte di appello ha anche dato atto dell'acquisizione di elementi di confronto che suffragano
l'attendibilità della ricostruzione fornita”; parimenti, Cass. civ., Sez. VI, sent. n. 6025 del 25.03.2015, che ha confermato una pronuncia della Corte d'Appello di Salerno in considerazione del fatto che il comportamento processuale della parte si associa ad “una cospicua serie di elementi probatori”; si veda, altresì, Cass. civ., Sez. VI, sent. n. 12971 del 24.07.2012, in base a cui il rifiuto ingiustificato di sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre deve essere “posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre”; e, ancora, Cass. civ., Sez. VI, sent. n. 22490 del 19.10.2006, che chiarisce come l'ingiustificato rifiuto della parte di sottoporsi ad esami ematologici costituisce un argomento di prova, che deve necessariamente essere valutato in correlazione con le ulteriori risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio).
In altri termini, “non è il rifiuto in sé a poter fornire argomento di prova, ma il rifiuto ingiustificato a consentire all'esame, articolandosi, pertanto, la valutazione probatoria nell'accertamento del rifiuto, dell'assenza di giustificazione, della concorrenza di altri elementi probatori” (Cass. civ., Sez. I, n.
13276 del 7.06.2006).
Tanto premesso, deve evidenziarsi che, nel presente giudizio, il consulente tecnico incaricato di effettuare le indagini volte a stabilire se sia la figlia biologica di ha Parte_1 Controparte_1 dato atto dell'impossibilità di procedere ai predetti accertamenti in ragione del rifiuto, opposto dal convenuto, di sottoporsi ai prelievi necessari a tal fine. Con comunicazione del 21.11.2024, infatti, ha manifestato al CTU, a mezzo del proprio difensore, la volontà di non presenziare Controparte_1 alle operazioni peritali (cfr. doc. 1 allegato alla CTU).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamata, il predetto rifiuto assume rilevanza ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.c. e, pertanto, può essere considerato un argomento di prova a sostegno dell'effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione biologica tra l'attrice e il convenuto.
Tuttavia, per le ragioni sopra evidenziate, il mero rifiuto del presunto padre di sottoporsi all'esame del
DNA non è idoneo a provare, di per sé solo, la paternità, ma assume rilievo in tal senso soltanto se suffragato da ulteriori elementi probatori.
Ebbene, nel caso in esame, detti elementi non possono essere ravvisati.
Deve, infatti, osservarsi che la ricostruzione fattuale dell'attrice appare del tutto lacunosa e generica, nonché priva di riscontri sul piano probatorio.
pagina 5 di 7 In primo luogo, in merito alla natura della relazione intercorsa tra e Persona_2 [...]
l'attrice si è limitata ad allegare che i due intrattennero “una relazione occasionale” (p. 1 CP_1 ricorso introduttivo) nel 2004, senza, tuttavia, chiarirne le circostanze di tempo e di luogo.
Inoltre, a fronte delle contestazioni tempestivamente sollevate sul punto dal convenuto – che ha sostenuto di aver incontrato “sporadicamente e occasionalmente (…) soltanto Persona_2 come amici (…) senza intrattenere alcun tipo di relazione e/o rapporto sentimentale” (p. 3 comparsa di costituzione e risposta) e che entrambi, all'epoca del concepimento di intrattenevano Parte_1 relazioni sentimentali stabili con altri soggetti – l'attrice non ha dedotto alcunché né ha formulato richieste istruttorie, anche a mezzo di testimoni, finalizzate a corroborare la propria ricostruzione dei fatti.
In secondo luogo, l'attrice non ha preso tempestivamente posizione circa il ruolo asseritamente svolto nella propria vita da compagno e convivente more uxorio della madre poco prima della Persona_1 sua nascita, che, secondo il convenuto ha rivestito il ruolo di padre di ed è sempre stato Parte_1 considerato come tale nella cerchia di amici e conoscenti comuni. Infatti, le deduzioni attoree contenute nella memoria del 17.01.2025 – peraltro, del tutto generiche sul punto, atteso che l'attrice si è limitata ad affermare di essere cresciuta “senza una figura paterna” (p. 2 memoria) – sono tardive, in quanto sopravvenute oltre i termini per le preclusioni assertive e istruttorie fissati dall'art. 423bis.17 c.p.c.
Inoltre, l'attrice non ha fornito prova né dell'assenza di legame biologico con – atteso che Persona_1 il documento prodotto sub 3 alla memoria del 17.01.2025 è inammissibile, in quanto depositato oltre i termini di cui all'art. 423bis.17 c.p.c., e, in ogni caso, dallo stesso non risulta possibile risalire all'identità dei soggetti cui è riferibile il materiale biologico repertato – né della comunicazione con cui, nel 2010, al corrente dell'esito negativo del test del Parte_2
DNA effettuato su atteso che non risultano produzioni documentali sul punto. Per_1
Infine, nei documenti agli atti, non vi è prova delle comunicazioni asseritamente intercorse tra
[...]
e prima della nascita di (pp.
1-2 ricorso introduttivo), Persona_2 Controparte_1 Parte_1 né le predette circostanze possono ritenersi provate ex art. 115 co. 1 c.p.c., attesa la puntuale e tempestiva contestazione delle stesse da parte del convenuto.
Alla luce del corredo probatorio emerso nel corso del giudizio, non si ravvisano dunque elementi sufficienti a ritenere provata la paternità di Controparte_1
pagina 6 di 7 Pertanto, la domanda attorea di dichiarazione giudiziale di paternità deve essere rigettata e, conseguentemente, le ulteriori domande di condanna proposte dall'attrice risultano assorbite, in quanto accessorie alla prima.
3. L'attrice è risultata soccombente e, di conseguenza, è tenuta a rifondere le spese processuali al convenuto, le quali vengono liquidate sulla base del D.M. 147/2022, in relazione al valore indeterminabile della causa, con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento per quanto concerne le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nonché dei valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento per la fase istruttoria, atteso il mancato deposito delle memorie ex art. 423bis.17 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta le domande dell'attrice;
2) condanna a rifondere le spese processuali, a favore di che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 6.713,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 13 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Stefania Stuccillo dott.ssa Paola Tanara
Minuta redatta con la collaborazione della M.O.T. Beatrice Foti
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