Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1109 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Pavan Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1109 /2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Edoardo Guidi, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE CONTRO ; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di rimessione della causa in decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 31.07.2024, ha chiesto che fosse pronunciata la Parte_1 separazione da coniuge per matrimonio celebrato il 14.06.2000, in Tirana CP_1
(Albania), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di AS, esponendo che dall'unione sono nati tre figli: il 14.07.2000, il 16.02.2008 e il Per_1 Per_2 Per_3
16.02.2008.
1
ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ricorre all'Intestato Tribunale affinché, esperiti gli incombenti di legge, voglia assumere i provvedimenti ex
Art. 473 bis 22 Cpc
1. Autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Disporre che le figlie minori nata in [...] il [...], e , nata in [...] il Per_2 Per_3
16/02/2008, siano collocate ed affidate in via esclusiva alla madre la quale provvederà Parte_1 all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie impegnandosi al loro sostentamento, seguendo le loro esigenze ed il loro percorso di studio sino al raggiungimento della maggiore età ed alla indipendenza economica.
3. Disporre che l'assegno unico per i figli venga corrisposto interamente a favore della ricorrente
[...]
; Pt_1
(…)
In via istruttoria
a) Ammettersi, ove ritenutane necessaria l'assunzione, prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, indicando come testimoni i Sigg.ri residente in [...], e , residente in [...]
Petritoli:
1) Vero che, dopo l'allontanamento del coniuge si è dedicata al pieno CP_1 Parte_1 sostentamento delle figlie, assolvendo totalmente ad ogni loro esigenza di spesa, anche straordinaria?
2) Vero che risulta non aver mai ricevuto alcun ausilio economico dal di Parte_1 CP_1 seguito all'allontanamento di questi dal domicilio coniugale?
3) Vero che e frequentano, rispettivamente, Istituti d'arte in Porto San Giorgio e Per_2 Per_3
Fermo ed i loro rapporti con la mamma sono assolutamente sereni ed il loro profitto scolastico buono?
4) Vero che attualmente lavora autonomamente e convive in Ortezzano? Per_1
5) Vero che non risulta aver mai ripreso alcuna frequenza con il coniuge dopo Parte_1 CP_1 che questi si è allontanato dall'Italia nell'Anno 2019?
b) Se ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, precisate le conclusioni e discussa la causa, disattesa ogni contraria istanza:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi (c.f. nata Parte_1 C.F._1 il 24/05/1977 in Tirana (Albania) e nato in [...] il CP_1
28/03/1975) alle seguenti CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2
2. Le figlie minori nata in [...] il [...], e nata in [...] il Per_2 Per_3
16/02/2008, sono collocate ed affidate in via esclusiva alla madre la quale provvederà Parte_1 all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie impegnandosi al loro sostentamento, come fatto sin'ora, seguendo le loro esigenze ed il loro percorso di studio sino al raggiungimento della maggiore età ed alla indipendenza economica.
3. L'assegno unico per i figli verrà erogato e corrisposto intieramente a favore della ricorrente Parte_1
4. Previo passaggio in giudicato della Sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
e ordinarne la annotazione nei Registri ai sensi dell'art. 152 septies Disp. Att. Pt_1 CP_1
C.p.c.”.
La parte resistente non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 05.12.2024 è comparsa personalmente la sola parte ricorrente e il Giudice istruttore, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della parte resistente, ha interrogato liberamente la parte comparsa e ha emesso, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., i provvedimenti provvisori e urgenti.
La parte ricorrente ha poi chiesto che la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status e, all'esito, che venissero ammesse le prove come articolate nel ricorso introduttivo.
Il Giudice istruttore ha rimesso, quindi, la causa al collegio per la decisione sullo status.
***
In via preliminare, rilevata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, deve essere dichiarata la contumacia di CP_1
Nel merito, l'esame degli atti ed il contegno assunto dalle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra le stesse di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale tra le parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
In relazione alle ulteriori domande accessorie alla separazione deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore, come da separata ordinanza.
La decisione sulle spese di lite è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
❖ dichiara la contumacia di CP_1
3 ❖ dichiara la separazione di e coniugi per matrimonio Parte_1 CP_1
contratto a Tirana (Albania), il 14.06.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di AS (anno 2024, n. 8, parte II, serie C, Ufficio 1);
❖ ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile dove è registrato l'atto;
❖ dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
❖ spese al definitivo.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Pavan
Il Giudice est. Dott.ssa Mariannunziata Taverna
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