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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1817/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi, lette le note scritte depositate nel termine assegnato (28.3.2025), ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1817/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOFFOLI MADDALENA Pt_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Conclusioni per PAte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, così giudicare:
NEL MERITO:
PA accertare e dichiarare la responsabilità del danno causato a in capo alla Società convenuta ex art. 2050 c.c. e, per l'effetto, condannare (P. IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'odierna società attrice e quantificati in € 27.716,26, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito alla data dell'effettivo soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
pagina 1 di 5 IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale,
PA accertare e dichiarare la responsabilità del danno causato a in capo alla Società convenuta ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare (P. IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'odierna società attrice e quantificati in € 27.716,26, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito alla data dell'effettivo soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito il Tribunale di Lodi al fine di PAte_1
ottenere il risarcimento dei danni subiti – ai sensi dell'art. 2050 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c. – a seguito della rottura dei cavi telefonici da parte di danni quantificati in Controparte_1
€ 27.716,26. In particolare, parte attrice ha dedotto che in data 8.9.2020, Controparte_1
mentre eseguiva dei lavori con un escavatore lungo la Strada Provinciale 412 - Strada Consortile
Ponte Sesto nel Comune di Opera, ha danneggiato un cavo telefonico da 2400 CP e relativa
PA tubazione e una polifora di proprietà di .
benché regolarmente citata, non si è costituita e pertanto deve esserne Controparte_1
dichiarata la contumacia.
2. La domanda di parte attrice deve essere ricondotta nell'ambito dell'art. 2050 c.c., il quale prevede che “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Secondo la giurisprudenza costante, infatti, sono pericolose non solo quelle attività definite tali dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche, più in generale, quelle che comportano la rilevante possibilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati;
si tratta, più in particolare, di quelle attività la cui oggettiva pagina 2 di 5 pericolosità ha una potenzialità lesiva – rilevabile attraverso dati statistici, elementi tecnici e di comune esperienza – notevolmente superiore al normale (cfr., ex multis, Cass. civ. n.
10131/2015).
Per quanto qui interessa, rientra tra le attività pericolose quella di escavazione, sia per i mezzi di lavoro adoperati, sia per le modalità di esercizio (Cass. civ. n. 10300/2007; Cass. civ.
1954/2003).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, la fattispecie di cui all'art. 2050 c.c. si differenzia da quella di cui all'art. 2043 c.c.: mentre nella prima incombe sul danneggiante l'onere di provare la propria incolpevolezza dimostrando di “aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”, nella seconda è il danneggiato che deve dimostrare la colpa e la responsabilità del danneggiante, che dunque non è oggettiva né può essere presunta.
3. Nel caso in esame dalla documentazione presente in atti deve ritenersi provato che l'evento dannoso denunciato (ossia il danneggiamento del cavo telefonico e della tubazione di proprietà di
PA
) è stato causato dall'attività di scavo posta in essere da Tale prova in Controparte_1
particolare la si ricava dal verbale di constatazione del danno del 9.9.2020, sottoscritto anche dal capo cantiere di presente sul luogo (doc. 2 parte ricorrente) nonché dalle Controparte_1
fotografie del luogo del sinistro (doc. 1 parte attrice).
Ebbene, a fronte dell'obiettivo nesso causale tra il comportamento della società convenuta e l'evento dannoso, deve presumersi la responsabilità dell'autore del danno, tenuto conto del fatto che, essendo rimasto contumace nessuna prova è stata fornita in ordine alla Controparte_1 eventuale adozione di “tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
3.1 La domanda di parte attrice tuttavia deve essere rigettata mancando la prova del danno subito da PAte_1
PAte attrice, infatti, si è limitata a dedurre – in modo del tutto generico – che “Il sinistro ha
PA comportato in capo a elevati costi di riparazione e risoluzione della problematica quantificati in € 27.716,26” (cfr. pag. 2 atto citazione) e che “lavori di scavo mediante un escavatore ado-perato dall'odierna convenuta che ha provocato il sinistro, oltre i disagi subiti dagli utenti della zona per diversi giorni, nonché il gravoso danno per gli elevati costi di riparazione sostenuti dalla Società attrice per l'immediato intervento di personale tecnico al fine della risoluzione della pro-blematica insorta” (cfr. pag. 6 atto citazione). Null'altro è stato aggiunto in ordine al danno né in sede di citazione né con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
pagina 3 di 5 A fondamento della domanda risarcitoria parte attrice si è limitata a produrre la “scheda durata disservizio” e la “scheda lavori riparazione” (doc. 4 e 5 parte attrice).
Quanto al primo documento si osserva che trattasi di documento di formazione unilaterale, il
PA quale di per sé solo non è sufficiente a far ritenere provato il danno patito da per effetto del disservizio subito dagli utenti a seguito della rottura del cavo telefonico. Al riguardo, sarebbe stato onere dell'attrice indicare il numero degli utenti interessati dal disservizio, spiegando altresì in quali termini il disservizio patito da terzi abbia inciso sul danno dalla stessa domandato in tale sede.
Analogamente deve concludersi quanto alla scheda lavori riparazione, dalla quale non è dato
PA comprendere né quali somme siano state effettivamente chieste a per la riparazione della
PA tubazione e del cavo telefonico né l'importo in concreto corrisposto da per gli anzidetti lavori.
Tale carenza probatoria non avrebbe potuto essere sopperita né attraverso i capitoli di prova orale formulati da parte attrice, tenuto conto dell'inammissibilità degli stessi, per avere ad oggetto circostanze generiche, valutative e documentali, né attraverso la CTU, apparendo la stessa del tutto esplorativa.
3.2 In definitiva, deve essere rigettata la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice nei confronti di mancando la prova dell'esistenza di danni in connessione Controparte_1
causale diretta con la condotta illecita della società convenuta.
Tale carenza probatoria, incidendo sull'an del risarcimento, non può essere superata neanche attraverso il potere del giudice di determinarne il quantum in via equitativa, posto che
“L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata
l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cass. n. 10607/2010).
4. Nulla sulle spese di lite stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda risarcitoria formulata da nei confronti di PAte_1 Controparte_1
[...]
2) nulla sulle spese.
Sentenza esecutiva ex lege.
Tribunale di Lodi, 28/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi, lette le note scritte depositate nel termine assegnato (28.3.2025), ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1817/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOFFOLI MADDALENA Pt_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Conclusioni per PAte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, così giudicare:
NEL MERITO:
PA accertare e dichiarare la responsabilità del danno causato a in capo alla Società convenuta ex art. 2050 c.c. e, per l'effetto, condannare (P. IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'odierna società attrice e quantificati in € 27.716,26, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito alla data dell'effettivo soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
pagina 1 di 5 IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale,
PA accertare e dichiarare la responsabilità del danno causato a in capo alla Società convenuta ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare (P. IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'odierna società attrice e quantificati in € 27.716,26, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito alla data dell'effettivo soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito il Tribunale di Lodi al fine di PAte_1
ottenere il risarcimento dei danni subiti – ai sensi dell'art. 2050 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c. – a seguito della rottura dei cavi telefonici da parte di danni quantificati in Controparte_1
€ 27.716,26. In particolare, parte attrice ha dedotto che in data 8.9.2020, Controparte_1
mentre eseguiva dei lavori con un escavatore lungo la Strada Provinciale 412 - Strada Consortile
Ponte Sesto nel Comune di Opera, ha danneggiato un cavo telefonico da 2400 CP e relativa
PA tubazione e una polifora di proprietà di .
benché regolarmente citata, non si è costituita e pertanto deve esserne Controparte_1
dichiarata la contumacia.
2. La domanda di parte attrice deve essere ricondotta nell'ambito dell'art. 2050 c.c., il quale prevede che “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Secondo la giurisprudenza costante, infatti, sono pericolose non solo quelle attività definite tali dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche, più in generale, quelle che comportano la rilevante possibilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati;
si tratta, più in particolare, di quelle attività la cui oggettiva pagina 2 di 5 pericolosità ha una potenzialità lesiva – rilevabile attraverso dati statistici, elementi tecnici e di comune esperienza – notevolmente superiore al normale (cfr., ex multis, Cass. civ. n.
10131/2015).
Per quanto qui interessa, rientra tra le attività pericolose quella di escavazione, sia per i mezzi di lavoro adoperati, sia per le modalità di esercizio (Cass. civ. n. 10300/2007; Cass. civ.
1954/2003).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, la fattispecie di cui all'art. 2050 c.c. si differenzia da quella di cui all'art. 2043 c.c.: mentre nella prima incombe sul danneggiante l'onere di provare la propria incolpevolezza dimostrando di “aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”, nella seconda è il danneggiato che deve dimostrare la colpa e la responsabilità del danneggiante, che dunque non è oggettiva né può essere presunta.
3. Nel caso in esame dalla documentazione presente in atti deve ritenersi provato che l'evento dannoso denunciato (ossia il danneggiamento del cavo telefonico e della tubazione di proprietà di
PA
) è stato causato dall'attività di scavo posta in essere da Tale prova in Controparte_1
particolare la si ricava dal verbale di constatazione del danno del 9.9.2020, sottoscritto anche dal capo cantiere di presente sul luogo (doc. 2 parte ricorrente) nonché dalle Controparte_1
fotografie del luogo del sinistro (doc. 1 parte attrice).
Ebbene, a fronte dell'obiettivo nesso causale tra il comportamento della società convenuta e l'evento dannoso, deve presumersi la responsabilità dell'autore del danno, tenuto conto del fatto che, essendo rimasto contumace nessuna prova è stata fornita in ordine alla Controparte_1 eventuale adozione di “tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
3.1 La domanda di parte attrice tuttavia deve essere rigettata mancando la prova del danno subito da PAte_1
PAte attrice, infatti, si è limitata a dedurre – in modo del tutto generico – che “Il sinistro ha
PA comportato in capo a elevati costi di riparazione e risoluzione della problematica quantificati in € 27.716,26” (cfr. pag. 2 atto citazione) e che “lavori di scavo mediante un escavatore ado-perato dall'odierna convenuta che ha provocato il sinistro, oltre i disagi subiti dagli utenti della zona per diversi giorni, nonché il gravoso danno per gli elevati costi di riparazione sostenuti dalla Società attrice per l'immediato intervento di personale tecnico al fine della risoluzione della pro-blematica insorta” (cfr. pag. 6 atto citazione). Null'altro è stato aggiunto in ordine al danno né in sede di citazione né con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
pagina 3 di 5 A fondamento della domanda risarcitoria parte attrice si è limitata a produrre la “scheda durata disservizio” e la “scheda lavori riparazione” (doc. 4 e 5 parte attrice).
Quanto al primo documento si osserva che trattasi di documento di formazione unilaterale, il
PA quale di per sé solo non è sufficiente a far ritenere provato il danno patito da per effetto del disservizio subito dagli utenti a seguito della rottura del cavo telefonico. Al riguardo, sarebbe stato onere dell'attrice indicare il numero degli utenti interessati dal disservizio, spiegando altresì in quali termini il disservizio patito da terzi abbia inciso sul danno dalla stessa domandato in tale sede.
Analogamente deve concludersi quanto alla scheda lavori riparazione, dalla quale non è dato
PA comprendere né quali somme siano state effettivamente chieste a per la riparazione della
PA tubazione e del cavo telefonico né l'importo in concreto corrisposto da per gli anzidetti lavori.
Tale carenza probatoria non avrebbe potuto essere sopperita né attraverso i capitoli di prova orale formulati da parte attrice, tenuto conto dell'inammissibilità degli stessi, per avere ad oggetto circostanze generiche, valutative e documentali, né attraverso la CTU, apparendo la stessa del tutto esplorativa.
3.2 In definitiva, deve essere rigettata la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice nei confronti di mancando la prova dell'esistenza di danni in connessione Controparte_1
causale diretta con la condotta illecita della società convenuta.
Tale carenza probatoria, incidendo sull'an del risarcimento, non può essere superata neanche attraverso il potere del giudice di determinarne il quantum in via equitativa, posto che
“L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata
l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cass. n. 10607/2010).
4. Nulla sulle spese di lite stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda risarcitoria formulata da nei confronti di PAte_1 Controparte_1
[...]
2) nulla sulle spese.
Sentenza esecutiva ex lege.
Tribunale di Lodi, 28/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
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