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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/10/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 804/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rossana EL, ha pronunciato, ex art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa di I grado iscritta al n.r.g. 804/2024 pendente tra:
( ), residente in [...], Borgo Controparte_1 C.F._1
Rivoli n. 2, con il patrocinio dell'Avv. Carli Giuseppe, e dell'avv. Silvestre Donato, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo;
ATTORE contro
( ) residente in [...] C.F._2
10, con il patrocinio dell'Avv. Siviero Lorenza, e dell'Avv. Bergamini Tania, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, appalto.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 15.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Giova premettere che, per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue. Con decreto ingiuntivo n. 207/2024 (R.G. n. 451/2024) del 19.03.2024 (pubb. il
20.03.2024), notificato il 09.04.2024 (doc. 1), il Tribunale di Rovigo ingiungeva a di pagare, nei confronti di la somma di € Controparte_1 CP_2
14.560,00=, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in forza della fattura n.
01/000001 del 6.2.2024.
Proponeva opposizione avverso il menzionato decreto , con Controparte_1
atto di citazione ritualmente notificato, deducendo:
-l'insussistenza del credito per: a) assenza di un valido contratto tra le parti;
b) mancata esecuzione dei lavori indicati nella fattura azionata, che si presenta infatti generica nella descrizione dei dettagli qualitativi e quantitativi delle opere eseguite ed emessa a distanza di oltre tre anni delle precedenti, regolarmente pagate;
-di aver eseguito i lavori oggetto della fattura personalmente, ovvero tramite il lavoro del proprio fratello , o ancora tramite altre imprese, diverse da quella di Controparte_3
titolarità dell'opposto;
-che per le medesime opere emetteva fattura, parimenti in data 6.2.2024, , CP_4
fratello dell'odierno opposto, a riprova della duplicazione delle medesime, infondate, pretese;
-che a riprova dell'insussistenza del credito, nessuna previa richiesta di pagamento proveniva dall'odierno opposto;
-di essere titolare, dal 2008, di omonima impresa edile e di aver costruito da sé la propria abitazione sita in Porto Viro, Via Navi Romane, eseguendo in proprio le opere oggetto della pretesa monitoria, acquistando e posando ogni materiale o attrezzatura necessaria;
-che le imprese, la propria e quella dell'odierno opposto, collaboravano in molteplici cantieri dal 2009 al 2021, e che l'impresa di , come quella di CP_2 CP_4
, risulta inattiva dal 23.3.2022;
[...]
-che, in ogni caso, è errata la quantificazione delle opere, atteso che non veniva determinato alcun corrispettivo tra le parti (stante l'assenza di un valido ed efficace accordo).
Per gli esposti motivi, concludeva domandando, in via Controparte_1
preliminare, il rigetto della richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, in via principale, di dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, ridurre la pretesa avanzata nei propri confronti. Con vittoria di spese e compensi professionali.
***
Si costituiva in giudizio , con comparsa di risposta ritualmente depositata, CP_2
contrastando tutte le avverse pretese e deducendo:
-di aver effettivamente eseguito i lavori descritti nella fattura n. 01/2024, oltre a quelli indicati nelle fatture del 2021, regolarmente pagate dall'odierno opponente;
-che i lavori sono stati svolti tra l'autunno 2020 e l'autunno 2021, in collaborazione con e , tutti titolari di ditte individuale, ognuno dei CP_4 Controparte_1
quali contribuiva, con il proprio lavoro, alla realizzazione dell'immobile di via Navi
Romane, che, nel dicembre 2021, si presentava al grezzo avanzato a finitura esterna;
-che tutti e tre i soggetti fornivano materiali/attrezzature e: -formavano la platea con posa armo;
-formavano pilastri in calcestruzzo;
-posavano blocchi in eco-light e poroton;
- posavano solai e armavano travi;
- posavano il rivestimento a cappotto ed eseguivano la connessa rasatura;
- posavano il ponteggio;
-posavano impermeabilizzazione ed eseguivano l'isolamento del tetto;
-che il contributo fornito da ciascuno era equivalente, dunque pari a 1/3 del totale, per la cui realizzazione venivano utilizzati anche materiali/attrezzature forniti da
[...]
e/o da;
CP_1 CP_4
-che infatti tutte le precedenti fatture emesse nel 2021 nei confronti dell'opponente, compilate secondo analoghi criteri descrittivi, venivano regolarmente pagate;
-che il rapporto di collaborazione e amicizia tra le odierne parti implicava che le medesime non erano solite dettagliare nelle fatture riferimenti quantitativi o qualitativi, e ne è esempio il fatto che mancava un accordo scritto, così come tutti i presidi che solitamente ricorrevano con clienti terzi o estranei;
-che per il lavoro da eseguire le parti avevano pattuito una cifra a forfait che tenesse conto sia dei materiali impiegati durante l'anno, sia dell'impegno che l'opera avrebbe richiesto, per un totale, compresi i materiali forniti, di euro 20.000,00=; -che, concordato l'importo, l'opponente provvedeva ad effettuare due acconti che coprivano solamente gli esborsi effettuati per l'acquisto del materiale per la struttura portante;
-che nessuna delle precedenti fatture emesse nel 2021 riporta la dicitura “a saldo” a conferma del fatto che i primi due pagamenti, effettuati all'epoca da
[...]
, non coprivano il valore complessivo di lavori eseguiti, trattandosi di meri CP_1
acconti;
-che le foto allegate dall'opponente, prive di precisi riferimenti temporali e di luogo, non consentono l'univoco riferimento al cantiere di cui è causa in precise date, atteso che, come confermato dalla controparte, i medesimi collaboravano in numerosi cantieri sino alla cessazione del rapporto lavorativo e di amicizia;
-che anche le fatture prodotte nulla provano in ordine all'utilizzo di tale materiale proprio presso il cantiere di via Navi Romane, difettando il collegamento tra l'acquisto dei materiali indicati nelle fatture e tale cantiere.
Per tali motivi, ha domandato il rigetto dell'opposizione e la conferma Parte_1
del decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e compensi professionali.
***
Disposta la conversione del rito in semplificato di cognizione, la causa è stata istruita mediante lo scambio delle memorie e, ritenute superflue le istanze di prova orale formulate dalle parti, la causa è stata rimessa per la discussione all'udienza del 22.10.2025. Mutato nelle more il giudice istruttore nella scrivente, discussa la causa all'udienza fissata, è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3 c.p.c.
§ § §
L'opposizione è fondata e merita accoglimento, ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Occorre anzitutto operare la corretta qualificazione giuridica dei rapporti esistenti tra le parti.
Il convenuto opposto, attore in senso sostanziale, ha allegato che la pretesa monitoria è fondata sul mancato pagamento della fattura n. 01/000001 del 6.2.2024, relativa a opere che l'opponente avrebbe commissionato all'impresa individuale . Trattasi, CP_2 in particolare, del saldo del corrispettivo -complessivamente pattuito in euro 20.170,80=
IVA inclusa- per le opere, quantificate in 1/3 del totale, realizzate nell'immobile dell'opponente, sito in Via Navi Romane in Porto Viro.
In particolare, il convenuto opposto ha dedotto che la propria impresa, unitamente all'impresa individuale dell'opponente, e all'impresa individuale di hanno CP_4
collaborato in egual misura nella realizzazione dell'immobile di via Navi Romane, fornendo materiali e attrezzatura e realizzando i seguenti lavori:
-formazione della platea con posa armo;
-formazione dei pilastri in calcestruzzo;
-posa dei blocchi in eco-light e poroton;
-posa dei solai e armatura delle travi;
- posa del rivestimento a cappotto ed esecuzione della rasatura;
- posa del ponteggio;
-impermeabilizzazione e l'isolamento del tetto.
Sia il che lo hanno inoltre ammesso che le relative imprese individuali CP_1 CP_2
cooperavano e collaboravano in numerosi cantieri, condividendo in taluni casi altresì attrezzature e materiali.
Nel caso di specie, lo ha allegato come il avesse incaricato la propria CP_2 CP_1
ditta per l'esecuzione di talune opere edili per la realizzazione della propria abitazione, incarico che, dati i rapporti intercorrenti tra le parti, di collaborazione e amicizia, non veniva formalizzato in un contratto scritto e il relativo corrispettivo veniva stabilito a forfait in euro 20.000,00=, comprensivo di materiali. In esecuzione di detto accordo, lo CP_2
realizzava le opere sopra elencate, e il versava due acconti: euro 2.080,00= in CP_1
forza della fattura n. 01/000004 del 12.3.2021 ed euro 3.530,80= in forza della fattura n.
01000010 del 25.5.2021.
Il rapporto negoziale va qualificato come contratto d'appalto, regolato dagli artt. 1655 e ss. cod. civ. Secondo la definizione data dalla norma, l'appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con organizzazione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere per l'altra (committente) un'opera o un servizio, verso un corrispettivo in denaro. Il lavoro è prestato dall'appaltatore in modo autonomo, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. L'appalto presuppone, dunque, l'esistenza di un'organizzazione di impresa da parte dell'appaltatore: il risultato contrattuale si consegue cioè attraverso l'organizzazione dei mezzi necessari al compimento dell'opera o del servizio, che l'appaltatore cura e gestisce a proprio rischio.
Nel caso di specie, ha allegato di aver eseguito le opere non direttamente, CP_2
ma attraverso l'organizzazione di mezzi della propria ditta individuale, sicché il negozio va qualificato come appalto e non come contratto d'opera, che, a differenza dell'appalto, presuppone che l'opera sia ottenuta con lavoro prevalentemente proprio del debitore.
Il contratto d'appalto è un negozio a forma libera, la prova scritta non è richiesta, dunque, né ad substantiam, né ad probationem, potendo essere concluso anche per facta concludentia
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22616 del 26/10/2009).
La controversia si fonda sulla contestazione, da parte dell'opponente, dell'an della pretesa oggetto della fattura azionata in via monitoria. Il in particolare deduceva che CP_1
tra le parti non sarebbe stato concluso alcun accordo volto alla realizzazione delle opere oggetto della fattura azionata con il decreto ingiuntivo.
A ben vedere, l'opponente non contestava, in radice, l'esistenza di qualsivoglia rapporto negoziale con la parte opposta, relativo alle opere realizzate nell'unità immobiliare di Via
Navi Romane, confermando l'esecuzione delle singole e specifiche opere di cui alle fatture n. 01/000004 del 12.3.2021 e n. 01000010 del 25.5.2021, regolarmente pagate. In particolare, si trattava della “fornitura e posa di blocchi in poroton”, che l'opponente ha confermato di aver appaltato alla ditta dell'opposto.
La contestazione riguarda dunque l'esistenza di un accordo tra le parti, avente ad oggetto le opere descritte nella fattura azionata in monitorio, in quanto mai eseguite dalla ditta del convenuto;
trattasi nello specifico (doc. 3 fascicolo monitorio): Anzitutto, preme richiamare i prinicipii giurisprudenziali sul riparto dell'onere della prova.
In caso di contestazione, da parte del committente, in ordine all'entità del corrispettivo dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione, trattandosi di documento di natura fiscale, proveniente dalla stessa parte, né è utilizzabile al medesimo scopo, la contabilità redatta dal direttore dei lavori (cfr. Cass. 10860/2007).
La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cass. Ord. 19944/2023).
Grava pertanto sull'appaltatore, che chieda il pagamento del proprio compenso, l'onere di provare l'esistenza del contratto e il suo specifico contenuto (Cfr. Cass. 18792/2020), nonché la congruità della somma con riferimento alla natura, entità, e consistenza delle opere (cfr. Cass. 14399/2024; Cass. 33575/2021).
Si ritiene che , attore in senso sostanziale, non abbia fornito prova CP_2
adeguata né dell'an, né del quantum della sua pretesa. Infatti, nel ricorso monitorio, così come nella comparsa di costituzione e nelle memorie istruttorie si è genericamente limitato a dedurre di aver contribuito a realizzare 1/3 del totale delle opere relative alla realizzazione dell'immobile dell'opponente, opere per cui veniva pattuito un corrispettivo a forfait comprensivo dei materiali utilizzati. Tale allegazione appare del tutto generica e inidonea a provare l'esistenza e il contenuto del negozio, oltre che della congruità della somma convenuta come corrispettivo.
Non risulta sufficiente, a tal fine, l'indicazione, nel permesso di costruire (doc. 1), della ditta dell'opposto, atteso che non è contestato nemmeno dall'opponente che la medesima abbia realizzato alcune delle opere finalizzate alla costruzione dell'immobile di via Navi
Romane (oggetto delle fatture pagate).
Nulla prova neppure l'insieme delle fotografie allegate (docc. 2-2septies), dal momento che non è contestato che l'opposto abbia eseguito talune opere (fatturate e pagate dall'opponente), dovendo questi provare l'esecuzione delle specifiche opere oggetto della fattura azionata in via monitoria.
Tale prova non è stata fornita dall'opposto.
Le fotografie allegate non consentono di trarre un collegamento certo con le opere asseritamente eseguite dall'opposto, ingiunte in via monitoria.
Come già sottolineato, il contratto d'appalto, non richiede la prova scritta, potendo essere concluso anche per facta concludentia. Ne consegue la rilevanza della prova testimoniale dedotta con riguardo all'effettiva esecuzione delle prestazioni, il cui corrispettivo viene domandato dalla parte che si assume creditrice.
Orbene, preme rilevare come i capitoli di prova formulati da , attore in CP_2
senso sostanziale, siano del tutto generici. Infatti, i capitoli relativi al contratto di appalto
(1-10 comparsa di costituzione e 20, 21 I memoria istruttoria) sono formulati in modo generico (con riferimento sia al periodo, sia alla tipologia di opere, sia al corrispettivo) e non risultano pertanto idonei a dimostrare i caratteri fondamentali del contratto d'appalto, quali la data in cui sarebbe stato stipulato, il suo contenuto specifico -dunque le opere di cui si pattuiva la realizzazione con il relativo prezzo- la sua durata e la riferibilità all'opposto. In mancanza della prova certa e rassicurante dell'esistenza del contratto, dell'entità e consistenza delle opere, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, come modificati dal 147/2022, tenendo conto del valore della domanda (tra 5.200,00= e 26.000,00= euro), dello svolgimento di istruttoria e dell'attività difensiva in concreto espletata, secondo i valori medi.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-ACCOGLIE l'opposizione;
-REVOCA il decreto ingiuntivo n. 207/2024 (R.G. n. 451/2024) emesso dall'intestato
Tribunale in data 19.03.2024 (pubb. il 20.03.2024), notificato il 09.04.2024;
-CONDANNA al pagamento, nei confronti di CP_2 [...]
, della somma di euro 5.077,00= per compenso, oltre 15% rimborso spese CP_1
generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Rovigo, il 27 ottobre 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Si comunichi.
Il Giudice
Rossana EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rossana EL, ha pronunciato, ex art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa di I grado iscritta al n.r.g. 804/2024 pendente tra:
( ), residente in [...], Borgo Controparte_1 C.F._1
Rivoli n. 2, con il patrocinio dell'Avv. Carli Giuseppe, e dell'avv. Silvestre Donato, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo;
ATTORE contro
( ) residente in [...] C.F._2
10, con il patrocinio dell'Avv. Siviero Lorenza, e dell'Avv. Bergamini Tania, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, appalto.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 15.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Giova premettere che, per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue. Con decreto ingiuntivo n. 207/2024 (R.G. n. 451/2024) del 19.03.2024 (pubb. il
20.03.2024), notificato il 09.04.2024 (doc. 1), il Tribunale di Rovigo ingiungeva a di pagare, nei confronti di la somma di € Controparte_1 CP_2
14.560,00=, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in forza della fattura n.
01/000001 del 6.2.2024.
Proponeva opposizione avverso il menzionato decreto , con Controparte_1
atto di citazione ritualmente notificato, deducendo:
-l'insussistenza del credito per: a) assenza di un valido contratto tra le parti;
b) mancata esecuzione dei lavori indicati nella fattura azionata, che si presenta infatti generica nella descrizione dei dettagli qualitativi e quantitativi delle opere eseguite ed emessa a distanza di oltre tre anni delle precedenti, regolarmente pagate;
-di aver eseguito i lavori oggetto della fattura personalmente, ovvero tramite il lavoro del proprio fratello , o ancora tramite altre imprese, diverse da quella di Controparte_3
titolarità dell'opposto;
-che per le medesime opere emetteva fattura, parimenti in data 6.2.2024, , CP_4
fratello dell'odierno opposto, a riprova della duplicazione delle medesime, infondate, pretese;
-che a riprova dell'insussistenza del credito, nessuna previa richiesta di pagamento proveniva dall'odierno opposto;
-di essere titolare, dal 2008, di omonima impresa edile e di aver costruito da sé la propria abitazione sita in Porto Viro, Via Navi Romane, eseguendo in proprio le opere oggetto della pretesa monitoria, acquistando e posando ogni materiale o attrezzatura necessaria;
-che le imprese, la propria e quella dell'odierno opposto, collaboravano in molteplici cantieri dal 2009 al 2021, e che l'impresa di , come quella di CP_2 CP_4
, risulta inattiva dal 23.3.2022;
[...]
-che, in ogni caso, è errata la quantificazione delle opere, atteso che non veniva determinato alcun corrispettivo tra le parti (stante l'assenza di un valido ed efficace accordo).
Per gli esposti motivi, concludeva domandando, in via Controparte_1
preliminare, il rigetto della richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, in via principale, di dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, ridurre la pretesa avanzata nei propri confronti. Con vittoria di spese e compensi professionali.
***
Si costituiva in giudizio , con comparsa di risposta ritualmente depositata, CP_2
contrastando tutte le avverse pretese e deducendo:
-di aver effettivamente eseguito i lavori descritti nella fattura n. 01/2024, oltre a quelli indicati nelle fatture del 2021, regolarmente pagate dall'odierno opponente;
-che i lavori sono stati svolti tra l'autunno 2020 e l'autunno 2021, in collaborazione con e , tutti titolari di ditte individuale, ognuno dei CP_4 Controparte_1
quali contribuiva, con il proprio lavoro, alla realizzazione dell'immobile di via Navi
Romane, che, nel dicembre 2021, si presentava al grezzo avanzato a finitura esterna;
-che tutti e tre i soggetti fornivano materiali/attrezzature e: -formavano la platea con posa armo;
-formavano pilastri in calcestruzzo;
-posavano blocchi in eco-light e poroton;
- posavano solai e armavano travi;
- posavano il rivestimento a cappotto ed eseguivano la connessa rasatura;
- posavano il ponteggio;
-posavano impermeabilizzazione ed eseguivano l'isolamento del tetto;
-che il contributo fornito da ciascuno era equivalente, dunque pari a 1/3 del totale, per la cui realizzazione venivano utilizzati anche materiali/attrezzature forniti da
[...]
e/o da;
CP_1 CP_4
-che infatti tutte le precedenti fatture emesse nel 2021 nei confronti dell'opponente, compilate secondo analoghi criteri descrittivi, venivano regolarmente pagate;
-che il rapporto di collaborazione e amicizia tra le odierne parti implicava che le medesime non erano solite dettagliare nelle fatture riferimenti quantitativi o qualitativi, e ne è esempio il fatto che mancava un accordo scritto, così come tutti i presidi che solitamente ricorrevano con clienti terzi o estranei;
-che per il lavoro da eseguire le parti avevano pattuito una cifra a forfait che tenesse conto sia dei materiali impiegati durante l'anno, sia dell'impegno che l'opera avrebbe richiesto, per un totale, compresi i materiali forniti, di euro 20.000,00=; -che, concordato l'importo, l'opponente provvedeva ad effettuare due acconti che coprivano solamente gli esborsi effettuati per l'acquisto del materiale per la struttura portante;
-che nessuna delle precedenti fatture emesse nel 2021 riporta la dicitura “a saldo” a conferma del fatto che i primi due pagamenti, effettuati all'epoca da
[...]
, non coprivano il valore complessivo di lavori eseguiti, trattandosi di meri CP_1
acconti;
-che le foto allegate dall'opponente, prive di precisi riferimenti temporali e di luogo, non consentono l'univoco riferimento al cantiere di cui è causa in precise date, atteso che, come confermato dalla controparte, i medesimi collaboravano in numerosi cantieri sino alla cessazione del rapporto lavorativo e di amicizia;
-che anche le fatture prodotte nulla provano in ordine all'utilizzo di tale materiale proprio presso il cantiere di via Navi Romane, difettando il collegamento tra l'acquisto dei materiali indicati nelle fatture e tale cantiere.
Per tali motivi, ha domandato il rigetto dell'opposizione e la conferma Parte_1
del decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e compensi professionali.
***
Disposta la conversione del rito in semplificato di cognizione, la causa è stata istruita mediante lo scambio delle memorie e, ritenute superflue le istanze di prova orale formulate dalle parti, la causa è stata rimessa per la discussione all'udienza del 22.10.2025. Mutato nelle more il giudice istruttore nella scrivente, discussa la causa all'udienza fissata, è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3 c.p.c.
§ § §
L'opposizione è fondata e merita accoglimento, ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Occorre anzitutto operare la corretta qualificazione giuridica dei rapporti esistenti tra le parti.
Il convenuto opposto, attore in senso sostanziale, ha allegato che la pretesa monitoria è fondata sul mancato pagamento della fattura n. 01/000001 del 6.2.2024, relativa a opere che l'opponente avrebbe commissionato all'impresa individuale . Trattasi, CP_2 in particolare, del saldo del corrispettivo -complessivamente pattuito in euro 20.170,80=
IVA inclusa- per le opere, quantificate in 1/3 del totale, realizzate nell'immobile dell'opponente, sito in Via Navi Romane in Porto Viro.
In particolare, il convenuto opposto ha dedotto che la propria impresa, unitamente all'impresa individuale dell'opponente, e all'impresa individuale di hanno CP_4
collaborato in egual misura nella realizzazione dell'immobile di via Navi Romane, fornendo materiali e attrezzatura e realizzando i seguenti lavori:
-formazione della platea con posa armo;
-formazione dei pilastri in calcestruzzo;
-posa dei blocchi in eco-light e poroton;
-posa dei solai e armatura delle travi;
- posa del rivestimento a cappotto ed esecuzione della rasatura;
- posa del ponteggio;
-impermeabilizzazione e l'isolamento del tetto.
Sia il che lo hanno inoltre ammesso che le relative imprese individuali CP_1 CP_2
cooperavano e collaboravano in numerosi cantieri, condividendo in taluni casi altresì attrezzature e materiali.
Nel caso di specie, lo ha allegato come il avesse incaricato la propria CP_2 CP_1
ditta per l'esecuzione di talune opere edili per la realizzazione della propria abitazione, incarico che, dati i rapporti intercorrenti tra le parti, di collaborazione e amicizia, non veniva formalizzato in un contratto scritto e il relativo corrispettivo veniva stabilito a forfait in euro 20.000,00=, comprensivo di materiali. In esecuzione di detto accordo, lo CP_2
realizzava le opere sopra elencate, e il versava due acconti: euro 2.080,00= in CP_1
forza della fattura n. 01/000004 del 12.3.2021 ed euro 3.530,80= in forza della fattura n.
01000010 del 25.5.2021.
Il rapporto negoziale va qualificato come contratto d'appalto, regolato dagli artt. 1655 e ss. cod. civ. Secondo la definizione data dalla norma, l'appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con organizzazione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere per l'altra (committente) un'opera o un servizio, verso un corrispettivo in denaro. Il lavoro è prestato dall'appaltatore in modo autonomo, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. L'appalto presuppone, dunque, l'esistenza di un'organizzazione di impresa da parte dell'appaltatore: il risultato contrattuale si consegue cioè attraverso l'organizzazione dei mezzi necessari al compimento dell'opera o del servizio, che l'appaltatore cura e gestisce a proprio rischio.
Nel caso di specie, ha allegato di aver eseguito le opere non direttamente, CP_2
ma attraverso l'organizzazione di mezzi della propria ditta individuale, sicché il negozio va qualificato come appalto e non come contratto d'opera, che, a differenza dell'appalto, presuppone che l'opera sia ottenuta con lavoro prevalentemente proprio del debitore.
Il contratto d'appalto è un negozio a forma libera, la prova scritta non è richiesta, dunque, né ad substantiam, né ad probationem, potendo essere concluso anche per facta concludentia
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22616 del 26/10/2009).
La controversia si fonda sulla contestazione, da parte dell'opponente, dell'an della pretesa oggetto della fattura azionata in via monitoria. Il in particolare deduceva che CP_1
tra le parti non sarebbe stato concluso alcun accordo volto alla realizzazione delle opere oggetto della fattura azionata con il decreto ingiuntivo.
A ben vedere, l'opponente non contestava, in radice, l'esistenza di qualsivoglia rapporto negoziale con la parte opposta, relativo alle opere realizzate nell'unità immobiliare di Via
Navi Romane, confermando l'esecuzione delle singole e specifiche opere di cui alle fatture n. 01/000004 del 12.3.2021 e n. 01000010 del 25.5.2021, regolarmente pagate. In particolare, si trattava della “fornitura e posa di blocchi in poroton”, che l'opponente ha confermato di aver appaltato alla ditta dell'opposto.
La contestazione riguarda dunque l'esistenza di un accordo tra le parti, avente ad oggetto le opere descritte nella fattura azionata in monitorio, in quanto mai eseguite dalla ditta del convenuto;
trattasi nello specifico (doc. 3 fascicolo monitorio): Anzitutto, preme richiamare i prinicipii giurisprudenziali sul riparto dell'onere della prova.
In caso di contestazione, da parte del committente, in ordine all'entità del corrispettivo dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione, trattandosi di documento di natura fiscale, proveniente dalla stessa parte, né è utilizzabile al medesimo scopo, la contabilità redatta dal direttore dei lavori (cfr. Cass. 10860/2007).
La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cass. Ord. 19944/2023).
Grava pertanto sull'appaltatore, che chieda il pagamento del proprio compenso, l'onere di provare l'esistenza del contratto e il suo specifico contenuto (Cfr. Cass. 18792/2020), nonché la congruità della somma con riferimento alla natura, entità, e consistenza delle opere (cfr. Cass. 14399/2024; Cass. 33575/2021).
Si ritiene che , attore in senso sostanziale, non abbia fornito prova CP_2
adeguata né dell'an, né del quantum della sua pretesa. Infatti, nel ricorso monitorio, così come nella comparsa di costituzione e nelle memorie istruttorie si è genericamente limitato a dedurre di aver contribuito a realizzare 1/3 del totale delle opere relative alla realizzazione dell'immobile dell'opponente, opere per cui veniva pattuito un corrispettivo a forfait comprensivo dei materiali utilizzati. Tale allegazione appare del tutto generica e inidonea a provare l'esistenza e il contenuto del negozio, oltre che della congruità della somma convenuta come corrispettivo.
Non risulta sufficiente, a tal fine, l'indicazione, nel permesso di costruire (doc. 1), della ditta dell'opposto, atteso che non è contestato nemmeno dall'opponente che la medesima abbia realizzato alcune delle opere finalizzate alla costruzione dell'immobile di via Navi
Romane (oggetto delle fatture pagate).
Nulla prova neppure l'insieme delle fotografie allegate (docc. 2-2septies), dal momento che non è contestato che l'opposto abbia eseguito talune opere (fatturate e pagate dall'opponente), dovendo questi provare l'esecuzione delle specifiche opere oggetto della fattura azionata in via monitoria.
Tale prova non è stata fornita dall'opposto.
Le fotografie allegate non consentono di trarre un collegamento certo con le opere asseritamente eseguite dall'opposto, ingiunte in via monitoria.
Come già sottolineato, il contratto d'appalto, non richiede la prova scritta, potendo essere concluso anche per facta concludentia. Ne consegue la rilevanza della prova testimoniale dedotta con riguardo all'effettiva esecuzione delle prestazioni, il cui corrispettivo viene domandato dalla parte che si assume creditrice.
Orbene, preme rilevare come i capitoli di prova formulati da , attore in CP_2
senso sostanziale, siano del tutto generici. Infatti, i capitoli relativi al contratto di appalto
(1-10 comparsa di costituzione e 20, 21 I memoria istruttoria) sono formulati in modo generico (con riferimento sia al periodo, sia alla tipologia di opere, sia al corrispettivo) e non risultano pertanto idonei a dimostrare i caratteri fondamentali del contratto d'appalto, quali la data in cui sarebbe stato stipulato, il suo contenuto specifico -dunque le opere di cui si pattuiva la realizzazione con il relativo prezzo- la sua durata e la riferibilità all'opposto. In mancanza della prova certa e rassicurante dell'esistenza del contratto, dell'entità e consistenza delle opere, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, come modificati dal 147/2022, tenendo conto del valore della domanda (tra 5.200,00= e 26.000,00= euro), dello svolgimento di istruttoria e dell'attività difensiva in concreto espletata, secondo i valori medi.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-ACCOGLIE l'opposizione;
-REVOCA il decreto ingiuntivo n. 207/2024 (R.G. n. 451/2024) emesso dall'intestato
Tribunale in data 19.03.2024 (pubb. il 20.03.2024), notificato il 09.04.2024;
-CONDANNA al pagamento, nei confronti di CP_2 [...]
, della somma di euro 5.077,00= per compenso, oltre 15% rimborso spese CP_1
generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Rovigo, il 27 ottobre 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Si comunichi.
Il Giudice
Rossana EL