Articolo 1 della Legge 21 ottobre 1960, n. 1368
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10 dicembre 1960
Art. 1. Articolo unico.

La tassa portuale per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata nel porto di Venezia, imposta fino al 31 dicembre 1950 con l' articolo 1 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , prorogata fino al 31 dicembre 1962 con il regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2073 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , e modificata, per quanto attiene alla misura, con la legge 27 marzo 1952, n. 198 , e' ulteriormente prorogata fino ai 31 dicembre 1984.
Il provento della tassa, a decorrere dal 1 gennaio 1963, e' devoluto in parti uguali al Provveditorato al porto di Venezia ed alla Amministrazione comunale di Venezia.

Entrata in vigore il 10 dicembre 1960
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