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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 111/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott.ssa Angela Quitadamo presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott. Vito Savino consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 111/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. LUCIANI ANDREA elett. Parte_1
dom.to in (fax 0734/213249) VIA RECANATI, 28 63023 FERMO
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. FUNARI ANDREA elett.te CP_1
dom.to in PIAZZA MATTEOTTI, 7 63833 MONTEGIORGIO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
La propone appello avverso la sentenza n. 57/2024 resa dal Giudice Parte_1
del Lavoro presso il Tribunale di Fermo, in data 13/03/2024 ed in pari data notificata con la quale, accertato il diritto di all'inquadramento al II livello del CP_1
pagina 1 di 14 c.c.n.l. dall'assunzione del 16 luglio 2018 alle dimissioni Parte_2
rassegnate dal 16 agosto 2021 ed al riconoscimento dei compensi parametrati su un orario lavorativo di nove ore giornaliere da lunedì a venerdi, condannava la società
a versare al ricorrente le correlate differenze retributive, oltre al pagamento Parte_1
delle spese di lite.
Ritiene l'appellante l'erroneità ed ingiustizia della sentenza appellata in quanto affetta da incongruenze e fallaci interpretazioni delle risultanze istruttorie, che hanno portato ad una errata ricostruzione del fatto storico, nonché al riconoscimento del superiore inquadramento e del maggiore orario di lavoro, in assenza dei relativi presupposti.
Il lavoratore si è costituito in giudizio, resistendo all'appello, del CP_1
quale ha chiesto il rigetto, assumendone, in primo luogo, l'inammissibilità per carenza dei requisiti previsti dagli artt. 434 e 342 c.p.c, nonché la sua infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.434 c.p.c. come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto,
l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. La novella legislativa, oltre a rendere più chiara la mancanza di necessità della redazione di un c.d. progetto alternativo di sentenza, come, peraltro, già affermato in giurisprudenza, sul piano sostanziale, si pone nel solco della ormai consolidata acquisizione della natura dell'appello quale mezzo di impugnazione a critica libera, diretto non già ad introdurre un nuovo giudizio sul rapporto giuridico controverso esaminato dal primo giudice (c.d. novum judicium), bensì ad introdurre una impugnazione avverso la sentenza già resa, volta a correggere specifici errori e vizi della pagina 2 di 14 sentenza impugnata (secondo il modello della c.d. revisio prioris instantiae), in continuità con la riforma del 2012. Ebbene, la parte appellante ha censurato l'iter logico- giuridico seguito dal primo giudice, indicando con chiarezza i motivi dell'evidenziato dissenso, sicché il requisito della specificità dei motivi è da ritenersi sostanzialmente rispettato, contenendo l'atto di appello tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
Nel merito, a giudizio del Collegio, i motivi di appello devono ritenersi fondati, non consentendo le prove raccolte in primo grado di fondare la pretesa di superiore inquadramento.
In proposito, va rammentato innanzitutto che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il lavoratore, quando agisce per il riconoscimento delle mansioni superiori e delle relative differenze stipendiali, ai sensi dell'art. 2103 c.c., deve dimostrare: che il datore di lavoro con il conferimento delle mansioni superiori abbia inteso fronteggiare un'esigenza organizzativa non meramente temporanea, utilizzando in modo duraturo le maggiori capacità del dipendente con inferiore qualifica (cfr. Cass. 4496/1997; Cass.
n.18122/14); che, in caso di mansioni promiscue, sussista una prevalenza “qualitativa e quantitativa” delle suddette mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello d'inquadramento; che l'assegnazione sia stata piena, cioè nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate poi le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. 14569/99).
Il giudice, in ossequio a tali principi, deve svolgere tre tipologie di accertamento.
In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte. Successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria.
Infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere pagina 3 di 14 collocata l'attività lavorativa accertata (cfr. Cass. n.2164/2004; Cass. n.3069/2005; Cass.
n.11037/2006; Cass. 8589/2015; Cass. n. 4285/2016). Basti qui richiamare la seguente massima della Suprema Corte: “È invero consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da un motivato percorso articolato in tre fasi tra di loro ordinate in successione e consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta;
b) nell'individuazione e nella valutazione delle qualifiche previste dalla normativa applicabile nel singolo caso;
c) nel confronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati ed esaminati nella seconda” (Cass.
n.4923/2016). È infatti costante l'affermazione giurisprudenziale per cui “in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove” (Cass.
n.3547/2016). Il giudice del merito, poi, è tenuto a non limitarsi a considerare le mansioni di maggior rilevanza qualitativa, dovendo anche accertare se queste prevalgano sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nelle diverse mansioni espletate dal dipendente, salva l'ipotesi di una diversa previsione della contrattazione collettiva (Cass. n.4272/2007). In ogni caso il lavoratore non può limitarsi a dimostrare di avere svolto alcune delle mansioni proprie della qualifica rivendicata, essendo necessario che le mansioni superiori siano state pagina 4 di 14 svolte nella loro pienezza (Cass. n. 23699 del 15/9/2008). La Suprema Corte, in una delle diverse pronunce emesse in materia, con la sentenza n.8993/2011, ha così affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. Ne consegue che in nessun modo il giudice può riconoscere un superiore inquadramento in assenza delle condizioni espressamente richieste dalla legge e dal CCNL di riferimento, che devono essere specificatamente dedotte e provate da chi le allega. Detto altrimenti, la domanda non può essere accolta ove il ricorso si limiti a descrivere le mansioni svolte senza che risultino allegati e integrati, nella loro totalità, i requisiti richiesti dalla legge e dalle declaratorie contrattuali. Alla stregua dei principi sin qui esposti, il ricorrente è tenuto ad allegare e provare, da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte nel periodo in questione (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza)
e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato.
Inoltre, è onerato di allegare e dimostrare di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa.
Ebbene, nel caso in esame, il ricorso introduttivo si dimostrava già di per sé carente di allegazione, non essendo stati specificati i tratti caratterizzanti del livello preteso e le ragioni della pretesa inadeguatezza del livello posseduto.
Anche la descrizione delle mansioni svolte dal lavoratore appare piuttosto generica e non contestualizzata nell'ambito dei singoli cantieri oggetto di appalto alla
Pt_1
Ad ogni modo, venendo alle declaratorie contrattuali in esame (tralasciando quella del terzo livello, non riconosciuta dal giudice senza contestazione da parte dell'appellato), si ricorda che, a mente del CCNL di categoria sono inquadrati al al 2°
pagina 5 di 14 livello “i lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori che richiedono normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione”, tra cui gli operai qualificati, ossia “quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica capacità per la loro esecuzione. A titolo di esempio sono considerati operai qualificati: - Carpentiere in legno o ferro che sappia eseguire lavori propri e specifici della categoria. - Intonacatore che sappia eseguire intonaci civili, a calce, a scagliola, ecc. perfettamente a livello in angoli e rigature. - Pontatore: capace di eseguire tipi di ponteggi in legno che non richiedono la capacità dell'operaio specializzato o impalcature di servizi o con elementi obbligati e predisposti, sia in ferro che in legno. -
Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento in grado di provvedere a dosatura, miscelatura a caldo di asfalti colati e a malte asfaltiche, eseguire manti impermeabili, mettere in opera strati termoisolanti in piano e verticale. - Addetto alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe, scale, ecc. - Addetto al montaggio in opera in cantiere di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe, scale, ecc. con l'impiego di attrezzature di sostegno. - Addetto alla sigillatura di giunti con l'uso di mastici o miscele leganti, di elementi prefabbricati posti in opera, quali pareti, solai, cornicioni, ecc. - Addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi di acciaio per l'armatura di struttura in cemento armato precompresso..Pavimentatore: capace di eseguire lavori con i materiali indicati per gli specializzati della categoria, non a disegno e che non presentino particolari difficoltà”.
Appartengono, invece, al 1° livello (quello assegnato all all'atto CP_1
dell'assunzione) gli operai comuni, ossia i “Lavoratori addetti al compimento di semplici lavorazioni come aiuto operai di livelli superiori. - Lavoratori capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro;
oppure sono adibiti
a lavori e servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza, conseguibile in pochi giorni. - Addetto al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempreché non sia egli stesso operaio specializzato o qualificato) per compiere, come aiutante o
pagina 6 di 14 sotto la guida degli operai cui è addetto nell'esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni complementari di cantiere, quali: la correzione di malte al piano di lavoro, il reimpasto degli eventuali residui delle stesse dopo il periodo di sosta, il servizio di approvvigionamento al piano, previa scelta, dei mattoni idonei per
l'esecuzione delle lavorazioni a faccia vista o del pietrame specificatamente idoneo per
l'esecuzione delle murature nel corso della lavorazione;
la scelta, la preparazione e il servizio di approvvigionamento al piano degli elementi costituenti solai di particolare conformazione;
l'esecuzione di lavori murari semplici (sgrossatura preparatoria alla sigillatura dei pavimenti, dei rivestimenti, dei serramenti interni ed esterni e dei controtelai, la scelta dei pezzi di marmo di misura per pavimenti a scala, la preparazione di sottofondi grezzi). - Addetto nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione, quali ringhiere, parapetti, ecc. propria dei cantieri di prefabbricazione: - al montaggio o smontaggio di stampi preformati e delle relative parti competenti già predisposte;
- al montaggio in opera, in cantiere, di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, con l'impiego di attrezzature di sostegno;
- alla posa in opera, entro stampi preformati, di gabbie, ferri e ancoraggi per elementi prefabbricati in cemento armato, di elementi di laterizi, di materiale isolante, di elementi per rivestimento (fogli di tasserine, piastrelle in cottogres, klinker, ecc.), di tubazioni, serramenti, davanzali e altri manufatti in genere;
- al getto di calcestruzzo negli stampi;
- alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe, scale, ecc.; - alla tesatura con l'uso di apparecchiature apposite di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso;
… - Gettatore o tubista in cemento. - Addetto all'uso di vibratori per strutture cementizie. - Addetto all'uso di martelli pneumatici. - Addetto all'uso di vibratori, sifoni, pipe e lance di acqua nei lavori in cassoni ad aria compressa. - Aiutante posatore di pavimenti o rivestimenti o posatore degli stessi in stampi preformati”.
Ebbene, a fronte di tali declaratorie, le prove raccolte in giudizio sono state piuttosto generiche.
pagina 7 di 14 In particolare, gli unici due testimoni che hanno dato corpo alle pretese del ricorrente sono stati i testi e Tes_1 Tes_2
Il primo (dipendente fino a settembre 2020), ha ricordato di avere lavorato con il ricorrente, parecchie volte negli ultimi anni, ad esempio, “nei cantieri da
[...]
per rasature esterne, tinteggio e montaggio, da per montaggio Per_1 Per_2
pavimentazioni, da , dalla sorella di ove abbiamo fatto Per_3 Persona_4
allacci fognature, la pavimentazione esterna ed ha lavorato anche lui”. Secondo il teste
“A Rapagnano da OM G. lui ha gettato il ferro, di tanto in tanto andavo a lavorare con lui, abbiamo montato travi, massetti, marciapiedi. Anche sulla via Faleria
a Piani di Montegiorgio abbiamo fatto le pensiline, lui ha gettato ferro” ed ha genericamente confermato le attività descritte al capitolo 3 (“opere di montaggio ferro, esecuzione di intonaco, rasatura e cappotto, opere di muratura completa, demolizioni, montaggio dei ponteggi ed attività di esame ed esecuzione in autonomia dei progetti”, quest'ultima, per la verità esclusa dal primo giudice). Quanto ai cantieri di cui al capitolo 4, il teste ha confermato le medesime attività, aggiungendo “io ho fatto la posa dei mattoncini per la rifinitura, loro la demolizione, la posa del ferro, l'armatura in legno ed il disarmo”, senza, dunque, distinguere l'apporto dell' rispetto al restante CP_1
personale (“loro”).
L'altro teste di parte ricorrente, , dipendente della da Testimone_3 Parte_1
ottobre 2019 a settembre 2021, ha riferito di avere “lavorato spesso con il 90% CP_1
della mia attività, lui faceva rasature, montaggio ferro, pulizia cantiere, rifacimento intonaco, ripristino pilastri e frontalini. L'esame ed esecuzione dei progetti ricadeva su di me, io mi confrontavo con lui per l'avanzamento dei lavori e vedere la modalità ottimale”; ha, poi, Ha, poi, genericamente confermato il capitolo 4 (riguardante l'attività svolta in specifici cantieri come “opere di montaggio ferro, esecuzione di intonaco, rasatura e cappotto, opere di muratura completa, demolizioni, montaggio dei ponteggi, attività di esame ed esecuzione in autonomia dei progetti”), precisando, tuttavia, che “a
Rapagnano io sono stato solo mezza giornata, a Fermo da SAte sono stato due giorni,
pagina 8 di 14 le opere erano già state eseguite. Confermo anche la costruzione della scala nel conservatorio”. Ha, poi, aggiunto che “ eseguiva l'opera in autonomia su CP_1
indicazione del capo cantiere, di fatto nel 2021 le opere erano più che altro di carpenteria”.
D'altro canto, il terzo teste di parte ricorrente, , che ha Testimone_4
dichiarato di avere lavorato “come professionista con il committente, ricordo i cantieri di RT S. RG per Paoletti, per Praga Maurizio, Florin Monopoli” e di essersi recato spesso nei cantieri, ha ricordato che “sicuramente è venuto a casa mia a CP_1
fare opere di rasatura, muretti in cemento armato. Nei cantieri lo ricordo, faceva opere di spostamento all'inizio, era assistito, non ricordo in realtà bene cosa facesse. Non ricordo che facesse finiture, forse faceva chiusure di traccia, divisori in laterizio, lavori di fino di certo no. Faceva rasature, solo nel cantiere Paoletti c'è stata bisogno di opere di carpenterie, ma le ha fatte altra impresa, sicuramente con me lui non fa fatto esame ed esecuzione di progetti. Cappotti non li ha fatti, i lavori erano tutti interni. Non ricordo con chi lavorasse. Spesso gli operai turnavano. A.D.R.: molte volte erano presenti i titolari e davano indicazioni ad Dicevano i lavori da impostare nella CP_1
giornata. Forse solo chiusura di tracce a quote basse si può fare da soli, le altre attività mai. Con l'aiuto del tecnico e dell'impresa lui sapeva come lavorare”.
Poco significative sulla tipologia di mansioni svolte sono state le deposizioni dei restanti tre testi di parte ricorrente: , marito di una committente, ha solo Persona_1
riferito che “Gli impresari non mi facevano stare, per il poco tempo che potevo stare lì non ho potuto vedere che faceva. L'ho visto finché non si è licenziato, finché l'azienda operava lui c'era”, , altro committente, ha riferito che “La società Testimone_5
ha fatto lavori in via P. Minucci a Fermo nella casa ove abito con mia Parte_1
moglie. I lavori sono durati un anno circa, nel 2018-2019, nel 2019 l'impresa ha consegnato la casa. Ha ristrutturato interamente la casa, non era adeguamento antisismico, ma di classe energetica. Ricordo di io la mattina andavo in cantiere CP_1
due volte e mezza a settimana, lui faceva attività simile a tutti gli altri”; Per_5
pagina 9 di 14 , geometra, ha riferito: “ho fatto progettazione e direzione lavori fatti da Per_6
a Rapagnano verso la metà del 2019 per quattro-cinque mesi e Civitanova Pt_1
Marche nel 2020 e fino al 2021. A Rapagnano era ampliamento di fabbricato esistente per costruzione garage, a Civitanova è stata fatta riparazione antisismica dopo i danni del 1997, c'erano cedimenti, sono stati fatti lavorio interni, pavimenti. Hasa sarà stato presente, non ricordo nello specifico, di solito parlavo o con i titolari o con Per_7
quando non c'erano i titolari, era lui che faceva da referente. Il suo viso non mi è nuovo”.
Per quanto riguarda, poi, i testimoni evocati da parte resistente, gli stessi hanno fornito un quadro diverso del ruolo dell' seppure riferito a periodi più brevi. Il teste CP_1
ad esempio, dipendente della resistente come muratore, ha ricordato di avere Tes_6
lavorato con il ricorrente nel cantiere di RT SA RG Via Beni n.6 (cantiere Rocco-
Olimpi-Quondamatteo) nel 2021, per circa due-tre mesi “spesso stavamo su cantieri diversi. Lui quando stava con me faceva da manovale, preparava le cose, passava le cose”... Non abbiamo lavorato insieme da altre parti. Lui passava le tavole, ferro, impastava…Non ricordo di aver visto fare altre cose”. CP_1
Il teste , dipendente della resistente da novembre 2019, con Testimone_7
mansioni di operaio, ha pure ricordato di avere lavorato nel suddetto cantiere di RT
SA RG con il ricorrente “non continuativamente per la durata del cantiere, sarà durato un anno, era il 2022 (ndr 2021). Facevamo la stessa attività io e lui, demolivamo. Io ho fatto solo demolizione in quel cantiere, vari giorni. Usavamo martelli elettrici. Non abbiamo lavorato insieme in altri posti”.
Il teste , dipendente della resistente da novembre 2019 con Testimone_8
mansione di mutatore al III livello, ha riferito di avere lavorato nel cantiere in esame
“per poco tempo sporadicamente. Avrò fatto un mese non continuativo. Ho lavorato con lui, lui faceva un po' di tutto, il manovale. Mi passava i coppi, la calce, qualche demolizione, portava via i calcinacci. La demolizione si faceva con mazza o martello pneumatico” ed ha aggiunto: “Per me era uno che stava sotto di me. Abbiamo CP_1
pagina 10 di 14 lavorato insieme anche a io ci sono stato molto, lui un paio di mesi, era il Pt_3
2020. Abbiamo iniziato come stuccatura esterna, rimozione del vecchio e ripristino. Lui passava la spazzola, c'ero io alla macchina. Ognuno aveva la propria mansione”.
Il teste direttore del suddetto cantiere di RT SA RG (“si Tes_9
trattava di recupero e restauro, ristrutturazione sismica e termica ed isolamento dell'intero edificio”) ha ricordato che vi aveva “lavorato anche negli ultimi mesi CP_1
non l'ho più visto. Era operaio normale, non era capo cantiere, faceva demolizione ed un po' di tutto. Io non mi interfacciavo con lui. Mi interfacciavo con i due titolari”. Ha, poi, aggiunto che “Lui a casa mia ha sistemato dei coppi sul tetto con per Per_1
era chi sapeva dove posare, gli prestava un ausilio”. Pt_1 Per_1 CP_1
In conclusione, come anticipato, dei molteplici testimoni escussi in primo grado, soltanto i testi e hanno fornito supporto probatorio alla tesi dell'originario Tes_1 Tes_2
ricorrente. Si è trattato, tuttavia, di testimonianze piuttosto generiche, atteso che, al di là della meccanica e laconica conferma del tenore dei capitoli, le mansioni espressamente citate non sono tutte proprie del livello attribuito dal giudice, non sono state dettagliate e non permettono di valutare l'elemento imprescindibile della prevalenza (ad esempio, laddove il teste riferisce di rasature esterne, tinteggio e montaggio, montaggio Tes_1
pavimentazioni, non è specificato se l vi operasse da solo o con altri, mentre non è CP_1
stato ben specificato cosa intendesse per getto del ferro;
ugualmente il teste ha Tes_2
riferito, peraltro in relazione solo all'ultimo anno e mezzo di lavoro, che si CP_1
occupava di rasature e pulizia cantiere che possono ben essere comprese nel primo livello).
Occorre, poi, notare come tali due testimoni, al di là di una certa genericità delle affermazioni, appaiono, di per sé, poco attendibili, trattandosi di ex dipendenti che, come l hanno agito in sede giudiziaria al fine di rivendicare, anche loro, il CP_1
superiore inquadramento.
Infatti, seppure l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre,
pagina 11 di 14 pendente fra altre parti (ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa), non determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., tale situazione, tuttavia, incide sull'attendibilità delle relative deposizioni che va, dunque, attentamente vagliata (v. tra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 21418 del 21/10/2015).
Di conseguenza, considerata la scarsa attendibilità dei principali testimoni a favore del ricorrente unitamente alla genericità delle loro affermazioni che non consentono di accertare che le affermate mansioni di carpenteria, di esecuzione di intonaci o murature complete fossero svolte con piena capacità e con prevalenza rispetto alle altre mansioni di operaio comune, si deve ritenere che le prove raccolte siano insufficienti al fine di fondare la domanda di cui all'originario ricorso.
Simili considerazioni portano, poi, a ritenere non sufficientemente comprovata anche la pretesa di svolgimento di lavoro straordinario. Anche in tal caso, il ricorso originario si presentava, di per sé, non sufficientemente determinato, essendo stata allegata la mera prestazione di un'ora di lavoro straordinario al giorno, senza una precisa collocazione temporale della prestazione lavorativa. Per questo, l'unica difesa che poteva allegare la resistente riguardava il mancato superamento dell'orario, in uscita, delle ore 18,00, laddove, poi, la sentenza ha, invece, accertato che l'orario straordinario era svolto per anticipato ingresso alle 7,30 la mattina e alle 13,30 il pomeriggio.
Ebbene, l'orario dalle 7,30 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 18,00 è stato affermato soltanto dai due testi e mentre i testi e Tes_1 Tes_2 Tes_6 Tes_10 Tes_11
hanno riferito il diverso orario 8-12/14-18.
Tale contraddizione tra i due gruppi di lavoratori, entrambi portatori di interessi contrapposti (i testi di parte ricorrente perché interessati anche se di mero fatto, gli altri in quanto attualmente ancora alle dipendenze della non può trovare soluzione Pt_1
nelle deposizioni dei restanti testimoni, dotati di maggiore terzietà.
Infatti, se il teste ha riferito che si iniziava a lavorare alle ore 8/8,30, il Tes_9
teste ha, invece, ricordato che alle 7,30 gli operai erano già presenti in cantiere Tes_5
pagina 12 di 14 senza, tuttavia, riferire degli orari di uscita, mentre il teste ha ricordato di essersi Per_1
recato in cantiere in orari 7,30/8/9 senza, dunque, poter fornire elementi di certo riscontro.
Di conseguenza, la rilevata contraddittorietà della prova non può che andare a detrimento della parte su cui ricade l'onere probatorio.
È, infatti, noto che il lavoro straordinario, come da pacifica giurisprudenza, richiede un onere probatorio del tutto rigoroso (Cass. 16 febbraio 2009, n. 3714), non surrogabile dalla valutazione equitativa del giudice (Cass. 29 gennaio 2003,n. 1389)
Ancora, di recente, si è ribadito (v. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 4076 del
20/02/2018) che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso.
In conclusione, la sentenza impugnata va riformata con rigetto integrale della domanda dell'originario ricorrente oggi appellato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata in primo grado, condannando alla CP_1
restituzione in favore della di quanto eventualmente ottenuto Parte_1
in virtù della predetta sentenza;
• Condanna l'appellato a rifondere alla le spese del giudizio che Parte_1
liquida, per il primo grado, in euro 2.700,00 e per il secondo grado in euro
2.000,00, il tutto oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, oltre alle spese della CTU.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
pagina 13 di 14 Il Consigliere est.
Dott.ssa Arianna Sbano
Il Presidente
Dott.Angela Quitadamo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott.ssa Angela Quitadamo presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott. Vito Savino consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 111/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. LUCIANI ANDREA elett. Parte_1
dom.to in (fax 0734/213249) VIA RECANATI, 28 63023 FERMO
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. FUNARI ANDREA elett.te CP_1
dom.to in PIAZZA MATTEOTTI, 7 63833 MONTEGIORGIO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
La propone appello avverso la sentenza n. 57/2024 resa dal Giudice Parte_1
del Lavoro presso il Tribunale di Fermo, in data 13/03/2024 ed in pari data notificata con la quale, accertato il diritto di all'inquadramento al II livello del CP_1
pagina 1 di 14 c.c.n.l. dall'assunzione del 16 luglio 2018 alle dimissioni Parte_2
rassegnate dal 16 agosto 2021 ed al riconoscimento dei compensi parametrati su un orario lavorativo di nove ore giornaliere da lunedì a venerdi, condannava la società
a versare al ricorrente le correlate differenze retributive, oltre al pagamento Parte_1
delle spese di lite.
Ritiene l'appellante l'erroneità ed ingiustizia della sentenza appellata in quanto affetta da incongruenze e fallaci interpretazioni delle risultanze istruttorie, che hanno portato ad una errata ricostruzione del fatto storico, nonché al riconoscimento del superiore inquadramento e del maggiore orario di lavoro, in assenza dei relativi presupposti.
Il lavoratore si è costituito in giudizio, resistendo all'appello, del CP_1
quale ha chiesto il rigetto, assumendone, in primo luogo, l'inammissibilità per carenza dei requisiti previsti dagli artt. 434 e 342 c.p.c, nonché la sua infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.434 c.p.c. come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto,
l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. La novella legislativa, oltre a rendere più chiara la mancanza di necessità della redazione di un c.d. progetto alternativo di sentenza, come, peraltro, già affermato in giurisprudenza, sul piano sostanziale, si pone nel solco della ormai consolidata acquisizione della natura dell'appello quale mezzo di impugnazione a critica libera, diretto non già ad introdurre un nuovo giudizio sul rapporto giuridico controverso esaminato dal primo giudice (c.d. novum judicium), bensì ad introdurre una impugnazione avverso la sentenza già resa, volta a correggere specifici errori e vizi della pagina 2 di 14 sentenza impugnata (secondo il modello della c.d. revisio prioris instantiae), in continuità con la riforma del 2012. Ebbene, la parte appellante ha censurato l'iter logico- giuridico seguito dal primo giudice, indicando con chiarezza i motivi dell'evidenziato dissenso, sicché il requisito della specificità dei motivi è da ritenersi sostanzialmente rispettato, contenendo l'atto di appello tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
Nel merito, a giudizio del Collegio, i motivi di appello devono ritenersi fondati, non consentendo le prove raccolte in primo grado di fondare la pretesa di superiore inquadramento.
In proposito, va rammentato innanzitutto che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il lavoratore, quando agisce per il riconoscimento delle mansioni superiori e delle relative differenze stipendiali, ai sensi dell'art. 2103 c.c., deve dimostrare: che il datore di lavoro con il conferimento delle mansioni superiori abbia inteso fronteggiare un'esigenza organizzativa non meramente temporanea, utilizzando in modo duraturo le maggiori capacità del dipendente con inferiore qualifica (cfr. Cass. 4496/1997; Cass.
n.18122/14); che, in caso di mansioni promiscue, sussista una prevalenza “qualitativa e quantitativa” delle suddette mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello d'inquadramento; che l'assegnazione sia stata piena, cioè nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate poi le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. 14569/99).
Il giudice, in ossequio a tali principi, deve svolgere tre tipologie di accertamento.
In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte. Successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria.
Infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere pagina 3 di 14 collocata l'attività lavorativa accertata (cfr. Cass. n.2164/2004; Cass. n.3069/2005; Cass.
n.11037/2006; Cass. 8589/2015; Cass. n. 4285/2016). Basti qui richiamare la seguente massima della Suprema Corte: “È invero consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da un motivato percorso articolato in tre fasi tra di loro ordinate in successione e consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta;
b) nell'individuazione e nella valutazione delle qualifiche previste dalla normativa applicabile nel singolo caso;
c) nel confronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati ed esaminati nella seconda” (Cass.
n.4923/2016). È infatti costante l'affermazione giurisprudenziale per cui “in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove” (Cass.
n.3547/2016). Il giudice del merito, poi, è tenuto a non limitarsi a considerare le mansioni di maggior rilevanza qualitativa, dovendo anche accertare se queste prevalgano sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nelle diverse mansioni espletate dal dipendente, salva l'ipotesi di una diversa previsione della contrattazione collettiva (Cass. n.4272/2007). In ogni caso il lavoratore non può limitarsi a dimostrare di avere svolto alcune delle mansioni proprie della qualifica rivendicata, essendo necessario che le mansioni superiori siano state pagina 4 di 14 svolte nella loro pienezza (Cass. n. 23699 del 15/9/2008). La Suprema Corte, in una delle diverse pronunce emesse in materia, con la sentenza n.8993/2011, ha così affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. Ne consegue che in nessun modo il giudice può riconoscere un superiore inquadramento in assenza delle condizioni espressamente richieste dalla legge e dal CCNL di riferimento, che devono essere specificatamente dedotte e provate da chi le allega. Detto altrimenti, la domanda non può essere accolta ove il ricorso si limiti a descrivere le mansioni svolte senza che risultino allegati e integrati, nella loro totalità, i requisiti richiesti dalla legge e dalle declaratorie contrattuali. Alla stregua dei principi sin qui esposti, il ricorrente è tenuto ad allegare e provare, da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte nel periodo in questione (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza)
e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato.
Inoltre, è onerato di allegare e dimostrare di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa.
Ebbene, nel caso in esame, il ricorso introduttivo si dimostrava già di per sé carente di allegazione, non essendo stati specificati i tratti caratterizzanti del livello preteso e le ragioni della pretesa inadeguatezza del livello posseduto.
Anche la descrizione delle mansioni svolte dal lavoratore appare piuttosto generica e non contestualizzata nell'ambito dei singoli cantieri oggetto di appalto alla
Pt_1
Ad ogni modo, venendo alle declaratorie contrattuali in esame (tralasciando quella del terzo livello, non riconosciuta dal giudice senza contestazione da parte dell'appellato), si ricorda che, a mente del CCNL di categoria sono inquadrati al al 2°
pagina 5 di 14 livello “i lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori che richiedono normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione”, tra cui gli operai qualificati, ossia “quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica capacità per la loro esecuzione. A titolo di esempio sono considerati operai qualificati: - Carpentiere in legno o ferro che sappia eseguire lavori propri e specifici della categoria. - Intonacatore che sappia eseguire intonaci civili, a calce, a scagliola, ecc. perfettamente a livello in angoli e rigature. - Pontatore: capace di eseguire tipi di ponteggi in legno che non richiedono la capacità dell'operaio specializzato o impalcature di servizi o con elementi obbligati e predisposti, sia in ferro che in legno. -
Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento in grado di provvedere a dosatura, miscelatura a caldo di asfalti colati e a malte asfaltiche, eseguire manti impermeabili, mettere in opera strati termoisolanti in piano e verticale. - Addetto alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe, scale, ecc. - Addetto al montaggio in opera in cantiere di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe, scale, ecc. con l'impiego di attrezzature di sostegno. - Addetto alla sigillatura di giunti con l'uso di mastici o miscele leganti, di elementi prefabbricati posti in opera, quali pareti, solai, cornicioni, ecc. - Addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi di acciaio per l'armatura di struttura in cemento armato precompresso..Pavimentatore: capace di eseguire lavori con i materiali indicati per gli specializzati della categoria, non a disegno e che non presentino particolari difficoltà”.
Appartengono, invece, al 1° livello (quello assegnato all all'atto CP_1
dell'assunzione) gli operai comuni, ossia i “Lavoratori addetti al compimento di semplici lavorazioni come aiuto operai di livelli superiori. - Lavoratori capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro;
oppure sono adibiti
a lavori e servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza, conseguibile in pochi giorni. - Addetto al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempreché non sia egli stesso operaio specializzato o qualificato) per compiere, come aiutante o
pagina 6 di 14 sotto la guida degli operai cui è addetto nell'esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni complementari di cantiere, quali: la correzione di malte al piano di lavoro, il reimpasto degli eventuali residui delle stesse dopo il periodo di sosta, il servizio di approvvigionamento al piano, previa scelta, dei mattoni idonei per
l'esecuzione delle lavorazioni a faccia vista o del pietrame specificatamente idoneo per
l'esecuzione delle murature nel corso della lavorazione;
la scelta, la preparazione e il servizio di approvvigionamento al piano degli elementi costituenti solai di particolare conformazione;
l'esecuzione di lavori murari semplici (sgrossatura preparatoria alla sigillatura dei pavimenti, dei rivestimenti, dei serramenti interni ed esterni e dei controtelai, la scelta dei pezzi di marmo di misura per pavimenti a scala, la preparazione di sottofondi grezzi). - Addetto nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione, quali ringhiere, parapetti, ecc. propria dei cantieri di prefabbricazione: - al montaggio o smontaggio di stampi preformati e delle relative parti competenti già predisposte;
- al montaggio in opera, in cantiere, di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, con l'impiego di attrezzature di sostegno;
- alla posa in opera, entro stampi preformati, di gabbie, ferri e ancoraggi per elementi prefabbricati in cemento armato, di elementi di laterizi, di materiale isolante, di elementi per rivestimento (fogli di tasserine, piastrelle in cottogres, klinker, ecc.), di tubazioni, serramenti, davanzali e altri manufatti in genere;
- al getto di calcestruzzo negli stampi;
- alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe, scale, ecc.; - alla tesatura con l'uso di apparecchiature apposite di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso;
… - Gettatore o tubista in cemento. - Addetto all'uso di vibratori per strutture cementizie. - Addetto all'uso di martelli pneumatici. - Addetto all'uso di vibratori, sifoni, pipe e lance di acqua nei lavori in cassoni ad aria compressa. - Aiutante posatore di pavimenti o rivestimenti o posatore degli stessi in stampi preformati”.
Ebbene, a fronte di tali declaratorie, le prove raccolte in giudizio sono state piuttosto generiche.
pagina 7 di 14 In particolare, gli unici due testimoni che hanno dato corpo alle pretese del ricorrente sono stati i testi e Tes_1 Tes_2
Il primo (dipendente fino a settembre 2020), ha ricordato di avere lavorato con il ricorrente, parecchie volte negli ultimi anni, ad esempio, “nei cantieri da
[...]
per rasature esterne, tinteggio e montaggio, da per montaggio Per_1 Per_2
pavimentazioni, da , dalla sorella di ove abbiamo fatto Per_3 Persona_4
allacci fognature, la pavimentazione esterna ed ha lavorato anche lui”. Secondo il teste
“A Rapagnano da OM G. lui ha gettato il ferro, di tanto in tanto andavo a lavorare con lui, abbiamo montato travi, massetti, marciapiedi. Anche sulla via Faleria
a Piani di Montegiorgio abbiamo fatto le pensiline, lui ha gettato ferro” ed ha genericamente confermato le attività descritte al capitolo 3 (“opere di montaggio ferro, esecuzione di intonaco, rasatura e cappotto, opere di muratura completa, demolizioni, montaggio dei ponteggi ed attività di esame ed esecuzione in autonomia dei progetti”, quest'ultima, per la verità esclusa dal primo giudice). Quanto ai cantieri di cui al capitolo 4, il teste ha confermato le medesime attività, aggiungendo “io ho fatto la posa dei mattoncini per la rifinitura, loro la demolizione, la posa del ferro, l'armatura in legno ed il disarmo”, senza, dunque, distinguere l'apporto dell' rispetto al restante CP_1
personale (“loro”).
L'altro teste di parte ricorrente, , dipendente della da Testimone_3 Parte_1
ottobre 2019 a settembre 2021, ha riferito di avere “lavorato spesso con il 90% CP_1
della mia attività, lui faceva rasature, montaggio ferro, pulizia cantiere, rifacimento intonaco, ripristino pilastri e frontalini. L'esame ed esecuzione dei progetti ricadeva su di me, io mi confrontavo con lui per l'avanzamento dei lavori e vedere la modalità ottimale”; ha, poi, Ha, poi, genericamente confermato il capitolo 4 (riguardante l'attività svolta in specifici cantieri come “opere di montaggio ferro, esecuzione di intonaco, rasatura e cappotto, opere di muratura completa, demolizioni, montaggio dei ponteggi, attività di esame ed esecuzione in autonomia dei progetti”), precisando, tuttavia, che “a
Rapagnano io sono stato solo mezza giornata, a Fermo da SAte sono stato due giorni,
pagina 8 di 14 le opere erano già state eseguite. Confermo anche la costruzione della scala nel conservatorio”. Ha, poi, aggiunto che “ eseguiva l'opera in autonomia su CP_1
indicazione del capo cantiere, di fatto nel 2021 le opere erano più che altro di carpenteria”.
D'altro canto, il terzo teste di parte ricorrente, , che ha Testimone_4
dichiarato di avere lavorato “come professionista con il committente, ricordo i cantieri di RT S. RG per Paoletti, per Praga Maurizio, Florin Monopoli” e di essersi recato spesso nei cantieri, ha ricordato che “sicuramente è venuto a casa mia a CP_1
fare opere di rasatura, muretti in cemento armato. Nei cantieri lo ricordo, faceva opere di spostamento all'inizio, era assistito, non ricordo in realtà bene cosa facesse. Non ricordo che facesse finiture, forse faceva chiusure di traccia, divisori in laterizio, lavori di fino di certo no. Faceva rasature, solo nel cantiere Paoletti c'è stata bisogno di opere di carpenterie, ma le ha fatte altra impresa, sicuramente con me lui non fa fatto esame ed esecuzione di progetti. Cappotti non li ha fatti, i lavori erano tutti interni. Non ricordo con chi lavorasse. Spesso gli operai turnavano. A.D.R.: molte volte erano presenti i titolari e davano indicazioni ad Dicevano i lavori da impostare nella CP_1
giornata. Forse solo chiusura di tracce a quote basse si può fare da soli, le altre attività mai. Con l'aiuto del tecnico e dell'impresa lui sapeva come lavorare”.
Poco significative sulla tipologia di mansioni svolte sono state le deposizioni dei restanti tre testi di parte ricorrente: , marito di una committente, ha solo Persona_1
riferito che “Gli impresari non mi facevano stare, per il poco tempo che potevo stare lì non ho potuto vedere che faceva. L'ho visto finché non si è licenziato, finché l'azienda operava lui c'era”, , altro committente, ha riferito che “La società Testimone_5
ha fatto lavori in via P. Minucci a Fermo nella casa ove abito con mia Parte_1
moglie. I lavori sono durati un anno circa, nel 2018-2019, nel 2019 l'impresa ha consegnato la casa. Ha ristrutturato interamente la casa, non era adeguamento antisismico, ma di classe energetica. Ricordo di io la mattina andavo in cantiere CP_1
due volte e mezza a settimana, lui faceva attività simile a tutti gli altri”; Per_5
pagina 9 di 14 , geometra, ha riferito: “ho fatto progettazione e direzione lavori fatti da Per_6
a Rapagnano verso la metà del 2019 per quattro-cinque mesi e Civitanova Pt_1
Marche nel 2020 e fino al 2021. A Rapagnano era ampliamento di fabbricato esistente per costruzione garage, a Civitanova è stata fatta riparazione antisismica dopo i danni del 1997, c'erano cedimenti, sono stati fatti lavorio interni, pavimenti. Hasa sarà stato presente, non ricordo nello specifico, di solito parlavo o con i titolari o con Per_7
quando non c'erano i titolari, era lui che faceva da referente. Il suo viso non mi è nuovo”.
Per quanto riguarda, poi, i testimoni evocati da parte resistente, gli stessi hanno fornito un quadro diverso del ruolo dell' seppure riferito a periodi più brevi. Il teste CP_1
ad esempio, dipendente della resistente come muratore, ha ricordato di avere Tes_6
lavorato con il ricorrente nel cantiere di RT SA RG Via Beni n.6 (cantiere Rocco-
Olimpi-Quondamatteo) nel 2021, per circa due-tre mesi “spesso stavamo su cantieri diversi. Lui quando stava con me faceva da manovale, preparava le cose, passava le cose”... Non abbiamo lavorato insieme da altre parti. Lui passava le tavole, ferro, impastava…Non ricordo di aver visto fare altre cose”. CP_1
Il teste , dipendente della resistente da novembre 2019, con Testimone_7
mansioni di operaio, ha pure ricordato di avere lavorato nel suddetto cantiere di RT
SA RG con il ricorrente “non continuativamente per la durata del cantiere, sarà durato un anno, era il 2022 (ndr 2021). Facevamo la stessa attività io e lui, demolivamo. Io ho fatto solo demolizione in quel cantiere, vari giorni. Usavamo martelli elettrici. Non abbiamo lavorato insieme in altri posti”.
Il teste , dipendente della resistente da novembre 2019 con Testimone_8
mansione di mutatore al III livello, ha riferito di avere lavorato nel cantiere in esame
“per poco tempo sporadicamente. Avrò fatto un mese non continuativo. Ho lavorato con lui, lui faceva un po' di tutto, il manovale. Mi passava i coppi, la calce, qualche demolizione, portava via i calcinacci. La demolizione si faceva con mazza o martello pneumatico” ed ha aggiunto: “Per me era uno che stava sotto di me. Abbiamo CP_1
pagina 10 di 14 lavorato insieme anche a io ci sono stato molto, lui un paio di mesi, era il Pt_3
2020. Abbiamo iniziato come stuccatura esterna, rimozione del vecchio e ripristino. Lui passava la spazzola, c'ero io alla macchina. Ognuno aveva la propria mansione”.
Il teste direttore del suddetto cantiere di RT SA RG (“si Tes_9
trattava di recupero e restauro, ristrutturazione sismica e termica ed isolamento dell'intero edificio”) ha ricordato che vi aveva “lavorato anche negli ultimi mesi CP_1
non l'ho più visto. Era operaio normale, non era capo cantiere, faceva demolizione ed un po' di tutto. Io non mi interfacciavo con lui. Mi interfacciavo con i due titolari”. Ha, poi, aggiunto che “Lui a casa mia ha sistemato dei coppi sul tetto con per Per_1
era chi sapeva dove posare, gli prestava un ausilio”. Pt_1 Per_1 CP_1
In conclusione, come anticipato, dei molteplici testimoni escussi in primo grado, soltanto i testi e hanno fornito supporto probatorio alla tesi dell'originario Tes_1 Tes_2
ricorrente. Si è trattato, tuttavia, di testimonianze piuttosto generiche, atteso che, al di là della meccanica e laconica conferma del tenore dei capitoli, le mansioni espressamente citate non sono tutte proprie del livello attribuito dal giudice, non sono state dettagliate e non permettono di valutare l'elemento imprescindibile della prevalenza (ad esempio, laddove il teste riferisce di rasature esterne, tinteggio e montaggio, montaggio Tes_1
pavimentazioni, non è specificato se l vi operasse da solo o con altri, mentre non è CP_1
stato ben specificato cosa intendesse per getto del ferro;
ugualmente il teste ha Tes_2
riferito, peraltro in relazione solo all'ultimo anno e mezzo di lavoro, che si CP_1
occupava di rasature e pulizia cantiere che possono ben essere comprese nel primo livello).
Occorre, poi, notare come tali due testimoni, al di là di una certa genericità delle affermazioni, appaiono, di per sé, poco attendibili, trattandosi di ex dipendenti che, come l hanno agito in sede giudiziaria al fine di rivendicare, anche loro, il CP_1
superiore inquadramento.
Infatti, seppure l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre,
pagina 11 di 14 pendente fra altre parti (ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa), non determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., tale situazione, tuttavia, incide sull'attendibilità delle relative deposizioni che va, dunque, attentamente vagliata (v. tra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 21418 del 21/10/2015).
Di conseguenza, considerata la scarsa attendibilità dei principali testimoni a favore del ricorrente unitamente alla genericità delle loro affermazioni che non consentono di accertare che le affermate mansioni di carpenteria, di esecuzione di intonaci o murature complete fossero svolte con piena capacità e con prevalenza rispetto alle altre mansioni di operaio comune, si deve ritenere che le prove raccolte siano insufficienti al fine di fondare la domanda di cui all'originario ricorso.
Simili considerazioni portano, poi, a ritenere non sufficientemente comprovata anche la pretesa di svolgimento di lavoro straordinario. Anche in tal caso, il ricorso originario si presentava, di per sé, non sufficientemente determinato, essendo stata allegata la mera prestazione di un'ora di lavoro straordinario al giorno, senza una precisa collocazione temporale della prestazione lavorativa. Per questo, l'unica difesa che poteva allegare la resistente riguardava il mancato superamento dell'orario, in uscita, delle ore 18,00, laddove, poi, la sentenza ha, invece, accertato che l'orario straordinario era svolto per anticipato ingresso alle 7,30 la mattina e alle 13,30 il pomeriggio.
Ebbene, l'orario dalle 7,30 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 18,00 è stato affermato soltanto dai due testi e mentre i testi e Tes_1 Tes_2 Tes_6 Tes_10 Tes_11
hanno riferito il diverso orario 8-12/14-18.
Tale contraddizione tra i due gruppi di lavoratori, entrambi portatori di interessi contrapposti (i testi di parte ricorrente perché interessati anche se di mero fatto, gli altri in quanto attualmente ancora alle dipendenze della non può trovare soluzione Pt_1
nelle deposizioni dei restanti testimoni, dotati di maggiore terzietà.
Infatti, se il teste ha riferito che si iniziava a lavorare alle ore 8/8,30, il Tes_9
teste ha, invece, ricordato che alle 7,30 gli operai erano già presenti in cantiere Tes_5
pagina 12 di 14 senza, tuttavia, riferire degli orari di uscita, mentre il teste ha ricordato di essersi Per_1
recato in cantiere in orari 7,30/8/9 senza, dunque, poter fornire elementi di certo riscontro.
Di conseguenza, la rilevata contraddittorietà della prova non può che andare a detrimento della parte su cui ricade l'onere probatorio.
È, infatti, noto che il lavoro straordinario, come da pacifica giurisprudenza, richiede un onere probatorio del tutto rigoroso (Cass. 16 febbraio 2009, n. 3714), non surrogabile dalla valutazione equitativa del giudice (Cass. 29 gennaio 2003,n. 1389)
Ancora, di recente, si è ribadito (v. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 4076 del
20/02/2018) che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso.
In conclusione, la sentenza impugnata va riformata con rigetto integrale della domanda dell'originario ricorrente oggi appellato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata in primo grado, condannando alla CP_1
restituzione in favore della di quanto eventualmente ottenuto Parte_1
in virtù della predetta sentenza;
• Condanna l'appellato a rifondere alla le spese del giudizio che Parte_1
liquida, per il primo grado, in euro 2.700,00 e per il secondo grado in euro
2.000,00, il tutto oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, oltre alle spese della CTU.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
pagina 13 di 14 Il Consigliere est.
Dott.ssa Arianna Sbano
Il Presidente
Dott.Angela Quitadamo
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