Ordinanza cautelare 19 dicembre 2023
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00197/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01811/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1811 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
DO IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Elio Cuoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Agropoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Santosuosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
DELL’ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE, EMESSA IN DATA 19.10.2023 DAL SINDACO DI AGROPOLI, EX ART. 54 T.U.E.L., PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI CONTENIMENTO E LA RIMOZIONE DEI DETRITI CROLLATI NELL’ALVEO DELLA FIUMARA DEL MOIO;
Visti il ricorso, e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Agropoli e della Regione Campania;
Vista l’ordinanza n. 508 del 19.12.2023 con cui questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare;
Visti i motivi aggiunti depositati il 6.2.2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Uditi nell'udienza pubblica del 9.12.2025 per le parti i difensori presenti, come da verbale, relatore il dott. PI US;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’instante ha esposto di essere proprietario di un fondo sito nel territorio del Comune di Agropoli (censito in catasto con la particella 697 del foglio di mappa n. 27), sul quale insiste un complesso sportivo denominato Sporting Club, confinante con un fosso per il deflusso delle acque (alveo della fiumara del Moio), la cui ampiezza, a causa della mancata manutenzione da parte della competente Regione Campania, si è via via ridotta nel corso del tempo, con conseguente diminuzione della portata idrica. Già nell’anno 2005, dopo abbondanti piogge, l’acqua è esondata, arrecando danni all’impiantistica sportiva, tanto che l’esponente convenne in giudizio la Regione innanzi al Tribunale delle Acque, che con sentenza n. 32/2011 condannò l’ente al risarcimento dei danni. Nel tempo ha segnalato più volte le condizioni critiche dell’area: da ultimo, con pec dell’ottobre 2022, ha evidenziato la presenza di vegetazione e detriti con conseguente innalzamento del letto del corso d’acqua.
Il ricorrente ha poi rappresentato che, in data 19.11.2022, a seguito di fortissime precipitazioni, vi è stata una nuova esondazione, che ha determinato nuovi danni all’impiantistica sportiva nonché il crollo parziale di un muro adiacente l’area di deflusso delle acque. A distanza di quasi un anno dall’ultimo evento, in data 19.10.2023, il Sindaco di Agropoli ha emesso ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 54 T.U.E.L., con la quale ha ingiunto al ricorrente, quale proprietario del muro di contenimento parzialmente crollato, la messa in sicurezza del manufatto e la rimozione dei detriti caduti nell’alveo della fiumara del Moio.
A sostegno della domanda di annullamento della suindicata ordinanza sindacale, l’interessato ha dedotto due motivi di diritto, così compendiabili:
I) ECCESSO DI POTERE - DIFETTO D’ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 54, COMMA 4 E COMMA 4 BIS, DEL D.LGS. 267/2000 – con cui ha lamentato la mancanza del requisito dell’urgenza, giacché il provvedimento è stato notificato nell’ottobre 2023 cioè un anno dopo il crollo del muro (19.11.2022), per cui la vicenda avrebbe dovuto essere governata coi rimedi ordinari previsti dall’ordinamento; neppure sussisterebbe un pericolo attuale per l’integrità fisica della popolazione;
II) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - VIOLAZIONE ART. 3, COMMA 1, LEGGE N. 689/81, che per l’applicazione di una sanzione amministrativa richiede un’azione od omissione, cosciente e volontaria, dolosa o colposa; nella specie si configurerebbe la responsabilità omissiva dell’Amministrazione Regionale e non del privato, per cui il Sindaco avrebbe dovuto indirizzare l’ordinanza alla Regione, quale soggetto normativamente tenuto alla manutenzione dell’alveo.
In esito alla camera di consiglio del 18.12.2023, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare, osservando che: “[…] in disparte gli interventi di manutenzione dell’alveo di spettanza regionale – l’ordinanza sindacale impugnata appare adeguata e proporzionata rispetto alla concreta situazione di pericolo, determinata non solo dal crollo di parte del muro nel corso d’acqua, già accertato, ma anche dal prevedibile futuro cedimento della restante porzione pericolante del medesimo in mancanza di un immediato intervento di messa in sicurezza da eseguirsi a cura del proprietario intimato; Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, dovendo prevalere, nell’attuale fase del giudizio, le prioritarie esigenze di tutela dell’incolumità pubblica e privata […]”.
Con motivi aggiunti presentati in data 6.2.2024, il ricorrente ha ulteriormente censurato l’operato del Sindaco di Agropoli per “VIOLAZIONE ART. 2909 C.C. - DIFETTO D’ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DELL’ART. 54, COMMA 4 e COMMA 4 BIS, D.LGS. 267/2000 E DELL’ART. 3, COMMA 1, L. n. 689/81” - ove ha invocato a favore del proprio assunto la già citata sentenza n. 32/2011 del Tribunale delle Acque, la quale ha statuito, con efficacia di giudicato, che in base alla vigente normativa la Regione Campania ha la responsabilità esclusiva in tema di omessa manutenzione dell’alveo; anche nell’odierna fattispecie l’esondazione delle acque sarebbe stata causata dai mancati interventi di pulizia del letto del corso d’acqua, invaso da vegetazione spontanea e da detriti vari.
Con ordinanza n. 1417/2024 pronunciata in esito alla camera di consiglio dell’8.3.2024, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha respinto l'appello cautelare.
Si è costituito in resistenza il Comune Agropoli, il quale ha difeso l’operato del Sindaco, precisando in fatto che dall’attività istruttoria posta in essere – confluita, a seguito di sopralluoghi, nella redazione di due relazioni tecniche (la prima a firma dell’ing. P. di L., la seconda, come da verbale di ispezione 32118/2023, a firma dell’ing. B. N., coadiuvato dal geom. E. G., assistito dall’Ufficiale di p.g. S. C. della locale Polizia Urbana e dal Nucleo Carabinieri Forestali di Agropoli) – si evincerebbe l’esistenza sia di un pericolo attuale per l’incolumità pubblica e privata sia la contingibilità, per l’inidoneità dei mezzi giuridici ordinari per fronteggiare nell'immediatezza il segnalato rischio idrogeologico ed evitare l’ulteriore aggravarsi della situazione. In definitiva, sussisterebbero tutti i presupposti idonei a giustificare l’esercizio del potere extra-ordinem del Sindaco, previsto dall’art. 54 T.U.E.L..
Inoltre, correttamente l’autorità emanante avrebbe individuato il ricorrente quale destinatario dell’ordinanza e dell’obbligo di facere previsto dalla stessa, non essendo contestata la proprietà privata del suolo confinante con l’alveo del corso d’acqua e del muro di contenimento eretto (in cemento armato e/o blocchi di calcestruzzo) sul fondo e parzialmente crollato, tenuto conto che l’odierna controversia non ha ad oggetto l’accertamento delle cause dell’esondazione e della responsabilità per i danni cagionati o potenziali.
Costituitasi in giudizio, la Regione Campania ha depositato memoria difensiva con cui ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che il pericolo che il Comune ha inteso rimuovere con l’ordinanza in discussione discenderebbe dall’opera realizzata dal privato (peraltro sul confine col corso d'acqua, in asserita violazione della normativa vigente).
Con l’ultima memoria di replica il ricorrente ha eccepito l’inammissibilità del deposito di documenti da parte dell’Avvocatura Regionale in data 10.11.2025, in quanto tardivamente avvenuto in violazione del termine di 40 giorni previsto dall’articolo 73, comma 1, del c.p.a. Anche il deposito della memoria definita come “di replica” sarebbe inammissibile perché quest’ultima, conformemente al medesimo art. 73, potrebbe essere utilizzata per rispondere unicamente alle deduzioni svolte dalla controparte nelle nuove memorie depositate in vista dell’udienza di discussione, cosa che nella specie non è avvenuta.
Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2025, udite le parti presenti, anche sui profili in rito da ultimo sollevati, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, va accolta l’eccezione sollevata in rito dalla parte ricorrente, sotto entrambi i profili dedotti.
1.1. In adesione al primo aspetto, va rilevata la tardività del deposito documentale effettuato dalla difesa regionale (solo in data 10.11.2025 rispetto all’odierna pubblica udienza del 9.12.2025), per violazione del termine previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a., che assume carattere perentorio, con conseguente inutilizzabilità processuale dei relativi documenti, da considerarsi tamquam non essent (cfr., per tutte, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 4/11/2024, n. 5897).
1.2. Parimenti tardiva si palesa la memoria di replica prodotta nella stessa data dall’Avvocatura regionale in quanto nel processo amministrativo la facoltà di replica discende in via diretta dall'esercizio della correlata facoltà di controparte di depositare memoria difensiva nel termine di trenta giorni prima dell'udienza di merito, con la conseguenza che ove quest'ultima facoltà non sia stata esercitata non può consentirsi la produzione di memoria – definita solo formalmente di replica – dilatando il termine di produzione della memoria conclusionale, pari a trenta giorni e non a quello di venti giorni prima dell'udienza, riservato dal menzionato art. 73 c.p.a. alle repliche (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 11.8.2025, n. 7018).
1.3. Quanto alla posizione processuale della Regione Campania, deve precisarsi che la stessa non assume la veste di autorità emanante nel presente giudizio, essendo in contestazione la sola legittimità dell’ordinanza adottata in data 19.10.2023 dal Sindaco del Comune di Agropoli (SA), ma è stata individuata dal ricorrente quale controinteressata, in quanto, secondo l’assunto attoreo – non condiviso dal Collegio alla stregua di quanto si dirà oltre – il provvedimento avrebbe dovuto avere come destinatario non il privato ma la Regione, in qualità di soggetto normativamente tenuto alla manutenzione dell’alveo.
2. Venendo al merito, ritiene il Collegio che il provvedimento in discussione, contrariamente a quanto prospettato nel primo motivo, sia stato legittimamente adottato dal Sindaco di Agropoli, configurandosi nella specie, alla stregua dell’istruttoria svolta dal Comune, anzitutto, i presupposti dell’urgenza e della contingibilità previsti per il corretto esercizio del potere extra ordinem dall’art. 54 del T.U.E.L.. Invero, premesso che non è contestato che il ricorrente è proprietario del muro in questione, dal verbale di sopralluogo n. 3473 del 27 gennaio 2023 e dal verbale di ispezione n. 32118 del 16 ottobre 2023, emerge che l’alveo “ Fiumara del Moio ” è invaso dai detriti in cemento armato della porzione di muro di proprietà del ricorrente, crollata a causa degli eventi alluvionali del novembre 2022, e che persiste il pericolo di crollo di ulteriori 22 ml. del detto muro.
Come può leggersi nella relazione di sopralluogo redatta dall’ing. P. d. L., “ Il tratto di sponda oggetto di sopralluogo ha subito una importante erosione della sponda in sx idraulica e il crollo delle opere su di esso realizzate, in particolare, il deflusso della corrente durante l’evento di piena ha eroso la sponda sinistra ed ha determinato il crollo del muro di recinzione con soprastante rete metallica e dei pali dell’illuminazione del complesso sportivo . […] Unitamente al muro di recinzione si registra anche lo scivolamento verso l’alveo della fiumara cupa del sottofondo e delle attrezzature a servizio del campo sportivo esistente sull’argine per una profondità di circa 2mt ”. Dunque, dalla citata relazione si evince la principale criticità consistente nello scivolamento della residua parte di muro verso l’alveo della fiumara, con conseguente imminente pericolo di crollo e di ulteriore invasione del corso d’acqua.
Dal verbale di ispezione del 16.10.2023 redatto dall’Ing. Biagio Nigro, risulta ancora più evidente l’esistenza di una situazione di pericolo attuale. Invero il tecnico precisa che: “ Si riscontra, in alveo della fiumara del Moio, che il muro di contenimento costruito sull’argine avente lunghezza di circa 47 m. ed altezza di circa 3 m. realizzato in cemento armato e blocchi di calcestruzzo, è parzialmente crollato in alveo per circa 25 ml ”….“ La presenza del materiale su riportato, oltre al possibile cedimento della restante parte del muro di contenimento, costituisce una pericolosa ostruzione al libero deflusso delle acque in caso di piena, con un aggravamento del rischio di nuove esondazioni e danni consequenziali per la pubblica e privata incolumità ”. Le riferite risultanze istruttorie sono state ragionevolmente recepite nell’ordinanza in argomento, la quale risulta anche adeguatamente motivata, in quanto dà conto delle attività istruttorie svolte ed indica in modo preciso i pericoli che mira a scongiurare: “ DATO ATTO che oltre alle macerie del muro di contenimento, si è riscontrato un ulteriore tratto di circa 22 ml dello stesso manufatto in precarie condizioni di stabilità per evidenti segni di distacco del paramento verticale dal terreno, con pericolo di collasso della struttura con possibile ostruzione del corso d’acqua sottostante ”; “ CONSIDERATO che la presenza del materiale e la precaria stabilità del restante muro su menzionati costituiscono ostruzione al libero deflusso delle acque della Fiumara del Moio, collettore di tutto l’invaso ovest della zona del Moio, con ulteriore aggravamento in caso di crollo della restante porzione ancora in essere ”.
Circa l’ulteriore argomentazione del ricorrente – che fa leva sul lasso di tempo intercorso tra l’alluvione dell’ottobre del 2022, con il conseguente crollo di parte del muro, e l’emissione dell’ordinanza sindacale circa un anno dopo – va poi osservato che la circostanza non assume valore dirimente ai fini della valutazione dell’attualità del pericolo. Difatti, secondo la costante giurisprudenza, l'ordinanza ex art. 54 del T.U.E.L. può essere legittimamente emanata anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo, essendo a tale riguardo sufficiente, come nell’odierna fattispecie concreta, la permanenza al momento dell'emanazione dell'atto della situazione di pericolo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V. n. 4452 del 2023; Sez. II, n. 1375 del 2021; Sez. IV, n. 344 del 2021).
Invero, è legittimo il potere d’ordinanza ex art. 54, D.lgs. n. 267/2000 ove esso abbia trovato espressione nell’adozione di una misura adeguata a fronteggiare una situazione attuale di pericolo, come è nel caso di specie, a nulla rilevando il preciso momento temporale in cui la fonte del pericolo ha avuto origine, ovvero lo stato di incuria protrattosi nel tempo (cfr. TAR Campania, Salerno, Sez. III, n. 1611 del 3 luglio 2023). Va pertanto ribadito, in linea con la costante giurisprudenza, che “ Ai fini dell'esercizio legittimo del potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000, quello che rileva è l'attualità della situazione di pericolo al momento dell'adozione del provvedimento sindacale e l'idoneità del provvedimento a porvi rimedio, mentre è irrilevante che la fonte del pericolo risalga nel tempo ” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7411/2010 e n. 3077 del 2012; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 4062/2022).
Va osservato conclusivamente sul punto che il pericolo reale ed imminente non è rappresentato tanto dal crollo del muro in sé, ma dalle conseguenze che tale crollo potrebbe avere sulla capacità idrica del corso d’acqua, per il rischio di esondazione incombente sull’incolumità dell’intera popolazione oltre che degli avventori della struttura sportiva.
3. Come si è anticipato (al capo 1.3.), col secondo motivo del ricorso introduttivo, che può essere trattato congiuntamente con le doglianze sviluppate nei motivi aggiunti sulla medesima questione, l’interessato sostiene l’illegittimità dell’ordinanza sindacale perché gli imputa una responsabilità che invece sarebbe ascrivibile alla Regione Campania, la quale avrebbe pertanto dovuto essere individuata come destinataria degli obblighi di facere.
Al riguardo va osservato che, secondo l’orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, ai fini dell’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente, non rileva l’eventuale imputabilità soggettiva delle cause che abbiano ingenerato la situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere in quanto l’atto è diretto ad assicurare l’immediata tutela del bene pubblico dell’incolumità delle persone. Dunque, l’adozione della misura prescinde dall'accertamento delle responsabilità della provocazione del pericolo, poiché l’ordinanza sindacale non ha natura sanzionatoria, rilevando esclusivamente la dimostrazione dell’attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 settembre 2006, n. 5639; Sez. V, 26 maggio 2015, n. 1260; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 678; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 12 dicembre 2022, n. 3391). In definitiva, l’ordinanza contingibile e urgente, è stata esattamente diretta al ricorrente quale proprietario del fondo sul quale insiste il manufatto parzialmente crollato ossia al soggetto che ne ha la disponibilità trovandosi in rapporto tale con la fonte del pericolo da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di emergenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10.12.2018, n.6951). E ciò evidentemente perché, in caso contrario, l’ordine sarebbe illogicamente destinato a non poter essere eseguito.
In conclusione, anche sotto il profilo appena scrutinato, l’ordine di messa in sicurezza del muro di contenimento e di rimozione dei relativi detriti crollati risulta legittimamente emanato nei confronti del sig. IN, nella sua qualità di proprietario del fondo su cui insiste il muro.
4. In considerazione della peculiarità della vicenda fattuale, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sede staccata di Salerno - Sezione Terza, respinge il ricorso in epigrafe, come integrato dai motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI US, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PI US |
IL SEGRETARIO