Articolo 127 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
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Art. 127. (Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate) 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102 .
2. I contratti di assicurazione di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324 , che possono essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata dall'insieme delle avversita' atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualita' ed assumere iniziative per azioni di mutualita' e solidarieta' da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati. Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del fondo e' contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualita' e solidarieta'. Le modalita' operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualita' e solidarieta'.
3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitivita' delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, e' istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative del fondo. ((54)) 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102 .
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102 .
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102 .
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102 .
9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono comprese nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 .

------------- AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Al fine di sostenere la competitivita' delle imprese agricole e di favorire la riduzione delle conseguenze derivanti dai rischi atmosferici e di mercato, la dotazione del fondo di cui all' articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e' incrementata, per l'anno 2008, della somma di 30 milioni di euro".
Entrata in vigore il 20 maggio 2008
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