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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12459 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Maria Teresa Consiglio, lette le note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 22380 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. LA Parte_1
IA AV come in atti RICORRENTE CONTRO
con sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro- CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Leto come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19/06/2025 ritualmente notificato all' la
CP_1 parte ricorrente, premesso di aver diritto ai ratei di assegno ordi di invalidità in virtù di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Roma il 4.11.2024, ha convenuto in giudizio l' chiedendone la condanna al
CP_1 pagamento dei suddetti ratei. Si è costituito l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con
CP_1 compensazion spese, avendo liquidato la provvidenza in questione. Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.11.2025, la parte ricorrente ha dato atto del pagamento;
ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese
CP_1 processuali.
Le parti hanno chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, dando atto del sopravvenuto mutamento della situazione evocata in giudizio;
il pagamento della prestazione richiesta, con integrale soddisfazione della parte ricorrente, consente di dichiarare cessata la materia del contendere (rilevabile anche d'ufficio dal giudice).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che l' si è CP_1 attivato con il procedimento di liquidazione solo in data successiva al deposito del ricorso e alla notifica dello stesso, come pacifico tra le parti;
le spese di lite vanno pertanto poste a carico dell' come da liquidazione in dispositivo CP_1 secondo le tabelle vigenti, limitata alla fase di studio e introduttiva, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 854,00 CP_1 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Si comunichi.
Roma, 03/12/2025
Il Giudice Maria Teresa Consiglio
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