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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/04/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 718/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to RT C.F._1
FOLLADOR ISELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
ZANUSSI MANUELA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio in Goraya (India) il 21/12/2005, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, trascritto in Italia;
separati con sentenza n. 159/2022, pubblicata il 21/03/2022 e passata in giudicato il 25/10/2024 – R.G. 2448/2020 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] Controparte_2
1 e nato a [...] il [...]; CP_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 21/03/2025 e cioè “
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri CP_1
e nel Comune di Goraya (India) in data 21.12.2005 e
[...] RT
trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Prata di
Pordenone (PN) al n. 49 - parte II - serie C - anno 2018, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2. affidarsi i figli minori e in via esclusiva alla Controparte_2 CP_3
madre;
3. disporsi che i Servizi sociali competenti mantengano un mandato di vigilanza e supporto al nucleo familiare dei minori valutando eventualmente la possibilità nel tempo di avviare un percorso di riavvicinamento con il padre;
4. prevedersi a carico del sig. un contributo per il mantenimento CP_1
ordinario dei figli, nella misura complessiva di € 100,00 per ciascun figlio,
soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, (prima rivalutazione luglio 2025).
L'assegno verrà versato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra IBAN: [...] CC055 1000 008 entro il giorno 10 di Pt_1
ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone;
5. AUU al 100% alla signora;
le detrazioni fiscali seguiranno il Pt_1
principio di spesa;
6. spese compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
2 Con ricorso depositato il 16/04/2024, ha chiesto che il RT
Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, contratto in Goraya
(India) in data 21/12/2005 e trascritto in Italia, con;
ha CP_1
dedotto di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 159/2022, pubblicata il
21/03/2022 e passata in giudicato il 25/10/2024 – R.G. 2448/2020 – Tribunale
Ordinario di Pordenone;
che dalla loro unione erano nati i figli
[...]
e in atti generalizzati, e che era ormai CP_2 CP_3
irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre;
ha chiesto che il padre versi alla madre, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori, la somma pari ad euro 400,00 (euro 200,00 a figlio), soggetta a rivalutazione annuale
Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone;
ha chiesto che l'assegno unico universale sia a favore della madre al 100%, così come anche il beneficiare delle detrazioni fiscali, con rifusione delle spese in caso di opposizione.
, nel costituirsi nel procedimento il 14/06/2024, non si è CP_1
opposto alla domanda di scioglimento del matrimonio;
in merito all'affidamento dei minori ha chiesto che vengano assunti i provvedimenti ritenuti maggiormente opportuni e tutelanti per la prole;
ha chiesto di contribuire al mantenimento ordinario dei figli nella misura complessiva di euro 200,00 (euro 100,00 a figlio), somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, tenuto conto dell'esiguità del patrimonio del patrimonio del resistente e della temporaneità del contratto di lavoro, oltre al
50% delle spese straordinarie come individuate nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di Pordenone;
infine, ha chiesto che l'assegno unico sia a favore della madre al 100%, con rifusione delle spese.
3 All'udienza del 15/07/2024, preliminarmente, il Giudice relatore ha conferito incarico di sostegno e monitoraggio del nucleo familiare in capo al Servizio
Sociale competente per il Comune di Prata di Pordenone, affinché verifichi la sussistenza dei presupposti per un riavvicinamento tra il padre e i figli e,
laddove corrispondente all'interesse dei figli minori, previo ascolto di questi ultimi al solo fine di verificare il diritto alla bigenitorialità, predisponga e realizzi un calendario di visite protette;
ha rideterminato in euro 200,00
mensili il contributo al mantenimento dei figli in capo al padre (euro 100,00 a figlio), con decorrenza dalla domanda;
ha confermato, per il resto, le condizioni della separazione per quanto attuali;
infine, ha aggiornato la causa al 20/12/2024. Successivamente differita al 07/02/2025.
In data 11/12/2024 è stata acquisita la relazione del Servizio Sociale incaricato dalla quale è emerso che, in seguito a un colloquio avuto con ciascun genitore e un colloquio avuto con i figli, un riavvicinamento padre-figli, ad oggi,
risulterebbe un intervento forzato e non produttivo per il benessere dei minori. Pertanto, per gli operatori non sussistono i presupposti per un riavvicinamento padre-figli, dovendo primariamente tutelare e fare l'interesse di e di Infine, il Servizio ha dichiarato di rimanere a CP_2 CP_3
disposizione.
Con decreto del 06/02/2025, il Giudice relatore ha differito l'udienza del
07/02/2025 al giorno 21/03/2025.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'affido della prole e agli aspetti patrimoniali e, all'udienza del 21/03/2025,
tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
1. Status
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
4 Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b,
numero 2, dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione giudiziale, concluso con sentenza n. 159/2022, pubblicata il 21/03/2022 e passata in giudicato il
25/10/2024 – R.G. 2448/2020 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
2. Affido della prole.
Le condizioni concordate tutelano adeguatamente l'interesse della prole,
ritenuto opportuno l'affidamento esclusivo a uno solo dei due genitori,
apparendo contrario al primario interesse dei minori l'affido condiviso.
Infatti, l'affido dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile. L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337
ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Costituisce eccezione a tale regola la soluzione dell'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario
all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori,
5 una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza,
indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento).
Quanto al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità
di garantire l'interesse del minore consente al giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, è possibile che il genitore non affidatario - con un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso - sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337 quater,
terzo comma, c.c.). Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
Nel caso in esame, deve essere disposto l'affidamento dei figli minori alla madre, attribuendole, altresì, l'esercizio esclusivo della responsabilità
genitoriale, con collocamento prevalente presso la stessa, considerato quanto emerso durante l'iter procedimentale, e cioè:
- a far data dalla separazione giudiziale, la madre si è occupata in via esclusiva della prole e nel corso della vita matrimoniale ha subito spesso vessazioni, violenze e soprusi dal coniuge anche davanti ai figli (cft.
Procedimento penale R.G.N.G. n. 11/21);
- nonostante fosse previsto a carico dell'ufficio tutela minori dei Servizi
sociali competenti “un percorso di riavvicinamento con incontri inizialmente
presenziati e successivamente liberi, secondo un calendario che verrà stabilito
6 previ incontri e preparazione dei minori e parallelamente previo percorso di
supporto alla genitorialità del padre”, nessuna attività in questo senso è stata mai intrapresa ed i figli non hanno più visto o sentito il genitore;
- il padre non ha mai contribuito al mantenimento della prole, se non per mezzo del pignoramento del TFR (sino a gennaio 2022);
- l'anomala condizione di vita dichiarata dal padre e l'obiettiva lontananza,
in quanto prima ristretto nella Casa Circondariale di Trento sino al
23/10/2021, poi ha terminato di scontare la pena inflittagli in detenzione domiciliare (Trento) sino a novembre 2023 e, quindi, nell'attualità, ancora dimorante in provincia di Trento in alloggio concesso in locazione da cooperativa per il reinserimento sociale;
- il Servizio Sociale incaricato ha segnalato che un riavvicinamento padre-
figli, ad oggi, risulterebbe un intervento forzato e non produttivo per il benessere dei minori, poiché non sussistono i presupposti per tale riavvicinamento.
Per quanto concerne le frequentazioni con il padre, deve tenersi in debita considerazione che, stando alle conclusioni dichiarate nella relazione del
Servizio Sociale incaricato, i figli, in seguito ai comportamenti del padre, non desiderano incontrarlo, a dichiarato che è una “brutta persona” e che CP_3
lo ricorda “ubriaco, disteso sul letto, non giocava mai con noi”, entrambi i figli condividono il pensiero che il padre incuta loro timore e che dopo l'aggressione (per cui è stato arrestato) hanno vissuto nel terrore per molto tempo;
ora, invece, stanno meglio, hanno raggiunto una certa serenità in famiglia, vivendo una vita tranquilla e vedendo la mamma contenta;
in conclusione il Servizio Sociale ha dichiarato che un riavvicinamento padre-
figli, ad oggi, risulterebbe un intervento forzato e non produttivo per il benessere dei minori, pertanto, per gli operatori non sussistono i presupposti per tale riavvicinamento, dovendo primariamente tutelare e fare l'interesse di
7 e di per tali ragioni, dunque, appare di interesse per i CP_2 CP_3
minori sospendere d'ufficio le frequentazioni con il padre e disporre che il
Servizio Sociale mantenga un mandato di vigilanza e supporto al nucleo familiare dei minori valutando eventualmente la possibilità nel tempo di avviare un percorso di riavvicinamento con il padre.
3. Mantenimento della prole.
In ordine al mantenimento della prole minorenne, l'accordo congiunto raggiunto dai genitori e il mantenimento stabilito a carico del padre appare conforme all'interesse per i minori, in un contesto logistico ed economico proporzionale alle risorse e all'impegno dei coobbligati;
infatti, la madre ha dichiarato di lavorare come operaia interinale presso Umana s.p.a., con contratto a tempo indeterminato e di percepire uno stipendio di circa euro
1.700,00 mensili, ha pertanto indubbia capacità di produrre un reddito proporzionale alle proprie competenze;
risulta, altresì, proprietaria per la quota di 2/3 dell'immobile adibito a casa familiare e ha dichiarato che il predetto bene è gravato da un mutuo ipotecario, con una rata mensile di euro
580,00 che la ricorrente versa mensilmente sul conto del marito in cui viene addebitato il finanziamento;
ha un prestito con Findomestic spa contratto per l'acquisto di un'automobile con esborso mensile di euro 531,00 e ha un finanziamento acceso con Compass per l'acquisto di un'altra automobile con rata mensile di euro 283,00; è proprietaria di due automobili. Per quanto concerne il padre, grazie all'operato di reintegrazione svolto da alcune associazioni trentine, risulta avere avuto una qualifica di operaio addetto alla produzione con l'azienda produttrice di bevande “Sottobosco Paolo di Paoli
Ugo” con contrato a tempo determinato dal 22/03/2024 prorogato più volte fino al 30/06/2024, con una retribuzione pari ad euro 446,00 per il mese di marzo 2024 e di euro 1.496,00 per il mese di aprile 2024; risulta obbligato per il versamento di canone di locazione pari ad euro 300,00 mensili (alloggio
8 concesso da una cooperativa per il reinserimento sociale degli ex-detenuti), da un importo di euro 60,00 mensili dovuti in seguito a rateizzazione accolta dall con riguardo alla cartella n. 0912023007889340 a Controparte_4
decorrere dal 28.03.2024 e per la durata di mesi 12, da un importo di euro
476,00 per la cartella di pagamento n. 09120160005823554, non rateizzabile, da un importo di euro 1.247,57 dovuto per un debito pregresso assunto con la
Società di gestione del risparmio “Clessidra Capital Credit SGR S.p.A.”, come da sollecito del 17/04/2024 ricevuto da parte della , risulta Controparte_5
ancora coobligato insieme con e per un mutuo di Parte_2 CP_6
credito fondiario pari ad oggi ad euro 99.000,000 della durata di trenta anni.
Pertanto, appare equo determinare in complessivi euro 200,00 (euro 100,00 a figlio) l'assegno di mantenimento ordinario dovuto da per CP_1
il mantenimento in via indiretta dei figli minori e Controparte_2 CP_3
in atti generalizzati, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese
[...]
in forma tracciabile a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a
, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (prima RT
rivalutazione luglio 2025); ripartire le spese straordinarie al 50% tra i genitori,
individuate come da Protocollo vigente presso questo Tribunale e disporre che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre, come per legge,
e che le detrazioni fiscali seguiranno il principio della spesa.
4. Spese
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e RT
, in Goraya (India), in data 21/12/2005, trascritto in Italia;
CP_1
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile
9 del Comune di PRATA DI PORDENONE (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto n. 49, parte II, serie C);
3. affida i figli minori nato a [...] il Controparte_2
24/12/2007 e nato a [...] il [...], alla madre CP_3
che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale;
RT
la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio – tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
con collocazione presso la madre;
4. dispone la sospensione delle frequentazioni tra padre e figli e dispone che i
Servizi Sociali competenti per il Comune di Prata di Pordenone (PN)
mantengano un mandato di vigilanza e supporto al nucleo familiare dei minori valutando, eventualmente, la possibilità nel tempo di avviare un percorso di riavvicinamento con il padre;
5. dispone che il padre provveda al mantenimento dei figli minori in via indiretta mediante il versamento di una somma complessiva pari ad euro
200,00 (100,00 a figlio) rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione luglio 2025) e condanna al pagamento della CP_1
predetta somma a favore della madre in forma tracciabile, RT
entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda;
6. dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, individuate come da Protocollo
vigente presso questo Tribunale;
7. dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre,
come per legge, e che le detrazioni fiscali seguano il principio della spesa;
8. compensa le spese di lite, come da accordo tra le parti.
10 Così deciso in Pordenone, in data 08/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 718/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to RT C.F._1
FOLLADOR ISELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
ZANUSSI MANUELA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio in Goraya (India) il 21/12/2005, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, trascritto in Italia;
separati con sentenza n. 159/2022, pubblicata il 21/03/2022 e passata in giudicato il 25/10/2024 – R.G. 2448/2020 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] Controparte_2
1 e nato a [...] il [...]; CP_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 21/03/2025 e cioè “
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri CP_1
e nel Comune di Goraya (India) in data 21.12.2005 e
[...] RT
trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Prata di
Pordenone (PN) al n. 49 - parte II - serie C - anno 2018, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2. affidarsi i figli minori e in via esclusiva alla Controparte_2 CP_3
madre;
3. disporsi che i Servizi sociali competenti mantengano un mandato di vigilanza e supporto al nucleo familiare dei minori valutando eventualmente la possibilità nel tempo di avviare un percorso di riavvicinamento con il padre;
4. prevedersi a carico del sig. un contributo per il mantenimento CP_1
ordinario dei figli, nella misura complessiva di € 100,00 per ciascun figlio,
soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, (prima rivalutazione luglio 2025).
L'assegno verrà versato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra IBAN: [...] CC055 1000 008 entro il giorno 10 di Pt_1
ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone;
5. AUU al 100% alla signora;
le detrazioni fiscali seguiranno il Pt_1
principio di spesa;
6. spese compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
2 Con ricorso depositato il 16/04/2024, ha chiesto che il RT
Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, contratto in Goraya
(India) in data 21/12/2005 e trascritto in Italia, con;
ha CP_1
dedotto di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 159/2022, pubblicata il
21/03/2022 e passata in giudicato il 25/10/2024 – R.G. 2448/2020 – Tribunale
Ordinario di Pordenone;
che dalla loro unione erano nati i figli
[...]
e in atti generalizzati, e che era ormai CP_2 CP_3
irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre;
ha chiesto che il padre versi alla madre, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori, la somma pari ad euro 400,00 (euro 200,00 a figlio), soggetta a rivalutazione annuale
Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone;
ha chiesto che l'assegno unico universale sia a favore della madre al 100%, così come anche il beneficiare delle detrazioni fiscali, con rifusione delle spese in caso di opposizione.
, nel costituirsi nel procedimento il 14/06/2024, non si è CP_1
opposto alla domanda di scioglimento del matrimonio;
in merito all'affidamento dei minori ha chiesto che vengano assunti i provvedimenti ritenuti maggiormente opportuni e tutelanti per la prole;
ha chiesto di contribuire al mantenimento ordinario dei figli nella misura complessiva di euro 200,00 (euro 100,00 a figlio), somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, tenuto conto dell'esiguità del patrimonio del patrimonio del resistente e della temporaneità del contratto di lavoro, oltre al
50% delle spese straordinarie come individuate nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di Pordenone;
infine, ha chiesto che l'assegno unico sia a favore della madre al 100%, con rifusione delle spese.
3 All'udienza del 15/07/2024, preliminarmente, il Giudice relatore ha conferito incarico di sostegno e monitoraggio del nucleo familiare in capo al Servizio
Sociale competente per il Comune di Prata di Pordenone, affinché verifichi la sussistenza dei presupposti per un riavvicinamento tra il padre e i figli e,
laddove corrispondente all'interesse dei figli minori, previo ascolto di questi ultimi al solo fine di verificare il diritto alla bigenitorialità, predisponga e realizzi un calendario di visite protette;
ha rideterminato in euro 200,00
mensili il contributo al mantenimento dei figli in capo al padre (euro 100,00 a figlio), con decorrenza dalla domanda;
ha confermato, per il resto, le condizioni della separazione per quanto attuali;
infine, ha aggiornato la causa al 20/12/2024. Successivamente differita al 07/02/2025.
In data 11/12/2024 è stata acquisita la relazione del Servizio Sociale incaricato dalla quale è emerso che, in seguito a un colloquio avuto con ciascun genitore e un colloquio avuto con i figli, un riavvicinamento padre-figli, ad oggi,
risulterebbe un intervento forzato e non produttivo per il benessere dei minori. Pertanto, per gli operatori non sussistono i presupposti per un riavvicinamento padre-figli, dovendo primariamente tutelare e fare l'interesse di e di Infine, il Servizio ha dichiarato di rimanere a CP_2 CP_3
disposizione.
Con decreto del 06/02/2025, il Giudice relatore ha differito l'udienza del
07/02/2025 al giorno 21/03/2025.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'affido della prole e agli aspetti patrimoniali e, all'udienza del 21/03/2025,
tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
1. Status
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
4 Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b,
numero 2, dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione giudiziale, concluso con sentenza n. 159/2022, pubblicata il 21/03/2022 e passata in giudicato il
25/10/2024 – R.G. 2448/2020 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
2. Affido della prole.
Le condizioni concordate tutelano adeguatamente l'interesse della prole,
ritenuto opportuno l'affidamento esclusivo a uno solo dei due genitori,
apparendo contrario al primario interesse dei minori l'affido condiviso.
Infatti, l'affido dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile. L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337
ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Costituisce eccezione a tale regola la soluzione dell'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario
all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori,
5 una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza,
indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento).
Quanto al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità
di garantire l'interesse del minore consente al giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, è possibile che il genitore non affidatario - con un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso - sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337 quater,
terzo comma, c.c.). Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
Nel caso in esame, deve essere disposto l'affidamento dei figli minori alla madre, attribuendole, altresì, l'esercizio esclusivo della responsabilità
genitoriale, con collocamento prevalente presso la stessa, considerato quanto emerso durante l'iter procedimentale, e cioè:
- a far data dalla separazione giudiziale, la madre si è occupata in via esclusiva della prole e nel corso della vita matrimoniale ha subito spesso vessazioni, violenze e soprusi dal coniuge anche davanti ai figli (cft.
Procedimento penale R.G.N.G. n. 11/21);
- nonostante fosse previsto a carico dell'ufficio tutela minori dei Servizi
sociali competenti “un percorso di riavvicinamento con incontri inizialmente
presenziati e successivamente liberi, secondo un calendario che verrà stabilito
6 previ incontri e preparazione dei minori e parallelamente previo percorso di
supporto alla genitorialità del padre”, nessuna attività in questo senso è stata mai intrapresa ed i figli non hanno più visto o sentito il genitore;
- il padre non ha mai contribuito al mantenimento della prole, se non per mezzo del pignoramento del TFR (sino a gennaio 2022);
- l'anomala condizione di vita dichiarata dal padre e l'obiettiva lontananza,
in quanto prima ristretto nella Casa Circondariale di Trento sino al
23/10/2021, poi ha terminato di scontare la pena inflittagli in detenzione domiciliare (Trento) sino a novembre 2023 e, quindi, nell'attualità, ancora dimorante in provincia di Trento in alloggio concesso in locazione da cooperativa per il reinserimento sociale;
- il Servizio Sociale incaricato ha segnalato che un riavvicinamento padre-
figli, ad oggi, risulterebbe un intervento forzato e non produttivo per il benessere dei minori, poiché non sussistono i presupposti per tale riavvicinamento.
Per quanto concerne le frequentazioni con il padre, deve tenersi in debita considerazione che, stando alle conclusioni dichiarate nella relazione del
Servizio Sociale incaricato, i figli, in seguito ai comportamenti del padre, non desiderano incontrarlo, a dichiarato che è una “brutta persona” e che CP_3
lo ricorda “ubriaco, disteso sul letto, non giocava mai con noi”, entrambi i figli condividono il pensiero che il padre incuta loro timore e che dopo l'aggressione (per cui è stato arrestato) hanno vissuto nel terrore per molto tempo;
ora, invece, stanno meglio, hanno raggiunto una certa serenità in famiglia, vivendo una vita tranquilla e vedendo la mamma contenta;
in conclusione il Servizio Sociale ha dichiarato che un riavvicinamento padre-
figli, ad oggi, risulterebbe un intervento forzato e non produttivo per il benessere dei minori, pertanto, per gli operatori non sussistono i presupposti per tale riavvicinamento, dovendo primariamente tutelare e fare l'interesse di
7 e di per tali ragioni, dunque, appare di interesse per i CP_2 CP_3
minori sospendere d'ufficio le frequentazioni con il padre e disporre che il
Servizio Sociale mantenga un mandato di vigilanza e supporto al nucleo familiare dei minori valutando eventualmente la possibilità nel tempo di avviare un percorso di riavvicinamento con il padre.
3. Mantenimento della prole.
In ordine al mantenimento della prole minorenne, l'accordo congiunto raggiunto dai genitori e il mantenimento stabilito a carico del padre appare conforme all'interesse per i minori, in un contesto logistico ed economico proporzionale alle risorse e all'impegno dei coobbligati;
infatti, la madre ha dichiarato di lavorare come operaia interinale presso Umana s.p.a., con contratto a tempo indeterminato e di percepire uno stipendio di circa euro
1.700,00 mensili, ha pertanto indubbia capacità di produrre un reddito proporzionale alle proprie competenze;
risulta, altresì, proprietaria per la quota di 2/3 dell'immobile adibito a casa familiare e ha dichiarato che il predetto bene è gravato da un mutuo ipotecario, con una rata mensile di euro
580,00 che la ricorrente versa mensilmente sul conto del marito in cui viene addebitato il finanziamento;
ha un prestito con Findomestic spa contratto per l'acquisto di un'automobile con esborso mensile di euro 531,00 e ha un finanziamento acceso con Compass per l'acquisto di un'altra automobile con rata mensile di euro 283,00; è proprietaria di due automobili. Per quanto concerne il padre, grazie all'operato di reintegrazione svolto da alcune associazioni trentine, risulta avere avuto una qualifica di operaio addetto alla produzione con l'azienda produttrice di bevande “Sottobosco Paolo di Paoli
Ugo” con contrato a tempo determinato dal 22/03/2024 prorogato più volte fino al 30/06/2024, con una retribuzione pari ad euro 446,00 per il mese di marzo 2024 e di euro 1.496,00 per il mese di aprile 2024; risulta obbligato per il versamento di canone di locazione pari ad euro 300,00 mensili (alloggio
8 concesso da una cooperativa per il reinserimento sociale degli ex-detenuti), da un importo di euro 60,00 mensili dovuti in seguito a rateizzazione accolta dall con riguardo alla cartella n. 0912023007889340 a Controparte_4
decorrere dal 28.03.2024 e per la durata di mesi 12, da un importo di euro
476,00 per la cartella di pagamento n. 09120160005823554, non rateizzabile, da un importo di euro 1.247,57 dovuto per un debito pregresso assunto con la
Società di gestione del risparmio “Clessidra Capital Credit SGR S.p.A.”, come da sollecito del 17/04/2024 ricevuto da parte della , risulta Controparte_5
ancora coobligato insieme con e per un mutuo di Parte_2 CP_6
credito fondiario pari ad oggi ad euro 99.000,000 della durata di trenta anni.
Pertanto, appare equo determinare in complessivi euro 200,00 (euro 100,00 a figlio) l'assegno di mantenimento ordinario dovuto da per CP_1
il mantenimento in via indiretta dei figli minori e Controparte_2 CP_3
in atti generalizzati, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese
[...]
in forma tracciabile a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a
, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (prima RT
rivalutazione luglio 2025); ripartire le spese straordinarie al 50% tra i genitori,
individuate come da Protocollo vigente presso questo Tribunale e disporre che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre, come per legge,
e che le detrazioni fiscali seguiranno il principio della spesa.
4. Spese
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e RT
, in Goraya (India), in data 21/12/2005, trascritto in Italia;
CP_1
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile
9 del Comune di PRATA DI PORDENONE (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto n. 49, parte II, serie C);
3. affida i figli minori nato a [...] il Controparte_2
24/12/2007 e nato a [...] il [...], alla madre CP_3
che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale;
RT
la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio – tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
con collocazione presso la madre;
4. dispone la sospensione delle frequentazioni tra padre e figli e dispone che i
Servizi Sociali competenti per il Comune di Prata di Pordenone (PN)
mantengano un mandato di vigilanza e supporto al nucleo familiare dei minori valutando, eventualmente, la possibilità nel tempo di avviare un percorso di riavvicinamento con il padre;
5. dispone che il padre provveda al mantenimento dei figli minori in via indiretta mediante il versamento di una somma complessiva pari ad euro
200,00 (100,00 a figlio) rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione luglio 2025) e condanna al pagamento della CP_1
predetta somma a favore della madre in forma tracciabile, RT
entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda;
6. dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, individuate come da Protocollo
vigente presso questo Tribunale;
7. dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre,
come per legge, e che le detrazioni fiscali seguano il principio della spesa;
8. compensa le spese di lite, come da accordo tra le parti.
10 Così deciso in Pordenone, in data 08/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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