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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/09/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 465 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 465 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 25.02.2025 e promossa
[...]
e , con Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
l'Avv. MENNOIA CINZIA SABINA GIOVANNA Indirizzo Telematico
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. AGOSTINI ANDREA Controparte_1 P.IVA_1
VIA GIOTTO N.44 PORTO SAN GIORGIO .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Fermo n. 278/2023 del 07/04/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e nella premessa di aver concordato il loro banchetto nuziale del Parte_1 Parte_3
08.09.2018 presso e con l' di Porto San Giorgio e di aver dovuto Controparte_1
pagina 1 di 7 condividere il locale con altro evento svoltosi in contemporanea per colpa della pessima organizzazione della Azienda convenuta, citavano in giudizio il predetto per sentire: Controparte_1
“a) dichiarare risolto il patto intercorso fra la società convenuta e gli attore e, per l'effetto, condannare la prima alla restituzione in favore dei secondi della somma dagli stessi esborsata per il ricevimento nuziale, parte in contanti e parte con a/c, pari complessivamente ad €. 17.700,00, con contestuale riconoscimento del risarcimento del danno pari ad €. 15.000,00 o a quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche in via equitativa;
b) in via gradata, accertare il diritto degli attori alla riduzione del prezzo richiesto dalla società convenuta per il banchetto nuziale e, per l'effetto, condannare l' alla restituzione in favore degli attori della Controparte_1
somma di almeno €. 8.000,00 o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche in via equitativa, con contestuale riconoscimento del risarcimento del danno pari ad €.
15.000,00 o a quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche in via equitativa;
c) in via ancor più gradata, nella denegata quanto impossibile ipotesi di mancato riconoscimento in favore degli attori sia della restituzione del prezzo pagato, che della sua riduzione, riconoscere comunque che l è tenuto a risarcire gli attori il danno Controparte_1
patrimoniale e non da inadempimento contrattuale per un importo non inferiore ad €. 25.000,00 o a quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche in via equitativa. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dall'8.09.2018 sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
La Società costituendosi respingeva ogni addebito ed avanzava domanda riconvenzionale per il pagamento del prezzo a saldo del banchetto pari ad €. 11.550,00.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e degli attori e e prova per testi. Pt_1 Pt_3
Il Tribunale ha così deciso:
1) rigetta le domande avanzate da e da Parte_1 Parte_3
2) in accoglimento della riconvenzionale spiegata, condanna gli attori, in solido fra loro, a versare a in pers. leg. rappr.te p.t., l'importo di € 11.550,00, oltre interessi dal Controparte_1
dovuto al soddisfo;
3) condanna gli attori, in solido fra loro a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 237,00 per anticipazioni, € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Hanno interposto appello e si è costituito l'appellato resistendo. Pt_1 Pt_3
pagina 2 di 7 Primo motivo: VIOLAZIONE DELL'ART. 132 COMMA 2 C.P.C. N. 4 E CONSEGUENTE
NULLITA' DELLA SENTENZA PER MOTIVAZIONE APPARENTE
Secondo motivo: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1667 C.C. SECONDO
COMMA PER ERRATA, INCONGRUA ED ILLOGICA MOTIVAZIONE DELLA
SENTENZA IN ORDINE ALLA DENUNCIA FUORI TERMINE DEI VIZI E PER IL
MANCATO ESAME DELLA NORMA LADDOVE PREVEDE LA NON NECESSARIETA'
DELLA DENUNCIA SE L'APPALTATORE HA RICONOSCIUTO IL VIZIO. CORRELATA
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2712 C.C. E 115 C.P.C.
Terzo motivo: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1388 C.C.
Quarto motivo: VIOLAZIONE DELL'ART. ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
2721 C.C. E 2697 C.C.
I motivi possono essere valutati congiuntamente stante la connessione.
E' infondato il primo: le puntuali critiche svolte coi restanti tre motivi, dimostrano che il primo giudice ha messo in grado la parte di comprendere le ragioni della decisione.
In fatto è pacifico che: gli appellanti hanno organizzato il pranzo delle loro nozze da tenersi presso il Cobà restaurant beach di
Porto San Giorgio, di proprietà della società appellata, il giorno 8 settembre 2018 con
[...]
CP_2
la sera della festa era presente in struttura anche una festa di compleanno, con i cui invitati gli sposi ed i loro ospiti hanno dovuto condividere la struttura, il 13 settembre 2018 con messaggio whatsapp, a lamentato con la Parte_1 Controparte_2
compresenza del compleanno ed i fastidi conseguiti, in risposta a tali messaggi scusandosi ha attribuito l'errore al padre, che ha accettato Controparte_2
il compleanno pur sapendo del matrimonio, creando gli inconvenienti denunciati.
Il primo giudice ha ritenuta tardiva la denuncia dei vizi effettuata in dicembre a mezzo legale, disconoscendo qualsivoglia giuridico effetto ai messaggi whatsapp diretti a in Controparte_2
quanto questo non aveva il potere di rappresentare la società, come documentato dalla visura CC.I.AA prodotta dall'appellato.
A parer di questa Corte il primo giudice non ha fatto buon governo dei principi che riconoscono la figura del rappresentante apparente.
Affinché possa parlarsi di rappresentanza apparente devono ricorrere alcuni elementi, che vengono di seguito sintetizzati.
pagina 3 di 7 In primo luogo, deve sussistere una situazione obiettiva e qualificata di apparenza, desumibile da elementi univoci, concordanti e idonei a trarre in inganno una persona di diligenza media.
A tal proposito, la giurisprudenza ha ritenuto che l'invio di un fax con il timbro della società, da parte di un soggetto terzo alla stessa, costituisse un elemento idoneo a giustificare nel destinatario la convinzione circa la sussistenza di un potere rappresentativo effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (Cassazione civile, sez. III, 08/05/2015, n. 9328): nel nostro caso
[...]
ha trasmesso dall'indirizzo email della società, su carta intestata della medesima, in data 7 CP_2
agosto 2018 il menu della cena ed i preventivi per la stessa e per le eventuali camere che degli ospiti avessero voluto fruire nell'occasione.
E' peraltro incontestato che le trattative per organizzare l'evento intercorsero esclusivamente con
Controparte_2
In secondo luogo, il terzo contraente dev'essere in buona fede, confidando incolpevolmente nella sussistenza del potere rappresentativo in capo al presunto rappresentante. ha accolto nella struttura gli sposi, ha loro illustrato come poteva essere organizzato Controparte_2
l'evento palesando di poter validamente disporre del potere di impegnare la società.
Del resto la società ha carattere familiare (posseggono tutte le quote padre madre e due figli) quindi non poteva essere dubitato che il figlio potesse assumere valide obbligazioni.
Occorre, infine, il comportamento colposo o malizioso del dominus, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere rappresentativo sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.
Il legale rappresentante della società appellata pur sapendo, evidentemente, del contratto concluso, non si è mai palesato come tale, confermando il legittimo affidamento degli sposi.
Con particolare riferimento a quest'ultimo presupposto, la giurisprudenza ha ritenuto assimilabile alla rappresentanza apparente la cd. rappresentanza tollerata, riscontrabile ove il rappresentato, pur consapevole dell'attività del falso rappresentante, non intervenga per farne cessare l'ingerenza. In tal caso, infatti, la condotta omissiva del rappresentato contribuisce alla situazione di apparente legittimazione del falsus procurator (Cassazione civile, sez. I, 02/03/2016, n. 4113). Non risulta che il legale rappresentante si sia presentato agli sposi precisando la sua funzione, sconfessando il falso procuratore e chiarendo i limiti dell'obbligazione che intendeva assumere per la società.
Da tanto consegue che:
1) la contestazione di vizi è efficace coi messaggi whatsapp è tempestiva,
2) il contratto verbale con è validamente concluso. Controparte_2
pagina 4 di 7 A questo punto occorre stabilire se l'impegno della società fosse quello di riservare la sala all'uso esclusivo della festa di matrimonio o meno.
L'appellato afferma che il “contratto” costituito dal doc. 4 prodotto dallo stesso non prevede l'uso esclusivo.
Tale documento non è un contratto, ma soltanto l'esplicitazione del menu, non è sottoscritta per accettazione dagli sposi e comunque, seppur non concedendo l'uso esclusivo, neppure evidenzia l'uso condiviso.
Resta dunque a vedere se gli appellanti abbiano fornito idonea prova delle proprie allegazioni.
Il teste (della cui genuinità non v'è motivo a dubitare, trovando riscontro la sua Testimone_1
deposizione anche nelle affermazioni della controparte) ha affermato: che il sig. e gli attori si incontrarono almeno sei volte per definire l'evento e Persona_1 [...]
considerato l'elevato numero dei partecipanti, dava la disponibilità dell'intero locale Cobà Per_1
Beach Restaurant, compreso il gazebo posto all'esterno specificando “noi chiedemmo tutto il locale lui rispose di si, che tutto il locale era a nostra disposizione.”
Non può essere tesaurizzata per il giudizio la deposizione di sia perché contrasta con Controparte_2
le sue affermazioni contenute nei messaggi di whatsapp di scuse per la contemporanea presenza degli altri ospiti, sia per il ruolo di rappresentanza della società dal medesimo in concreto rivestito (che, laddove eccedenti i poteri effettivamente conferitigli, lo esporrebbero ad azione di danni da parte della società).
Dunque il locale avrebbe dovuto essere riservato solo agli sposi ed ai loro ospiti e non lo fu.
E' evidente che la contemporanea presenza di altro evento, ha sminuito la godibilità della struttura, determinando un inadempimento che non legittima la risoluzione del contratto, ma certamente la diminuzione del prezzo.
In mancanza di parametri certi, questa Corte ritiene che la diminuzione di prezzo vada commisurata all'utile che la società ha ritratto dalla concessione degli stessi locali al compleanno.
Non v'è certezza dei partecipanti a questo, se 50, 30 o 20, come equivocamente riportato da diversi testimoni, onde si può prudenzialmente ritenere in 30 tale numero ed in 3.000,00 euro il corrispondente incasso.
Di tanto andrà diminuito il corrispettivo per la società.
Neppure esistono elementi oggettivi per determinare il danno, che può considerarsi assimilabile a quello da vacanza rovinata, pacificamente liquidabile in via equitativa: la Corte ritiene congrua la cifra di euro 2.000,00 proporzionata alla somma investita per l'evento.
pagina 5 di 7 Resta infine da delibare la doglianza per cui il primo giudice avrebbe errato ritenendo inammissibile la deposizione che ha confermato il saldo in contanti (per 12.700 euro) del corrispettivo alla società, accogliendo conseguentemente la riconvenzionale di questa per il pagamento.
Il Tribunale ha ammesso la prova su tale fatto ed è stata svolta il 03.03.2022 senza incontrare opposizione della parte, né all'udienza né alla successiva del 16.06.2022.
In sede di decisione il primo giudice ha dichiarato d'ufficio la inammissibilità, violando il principio reiteratamente espresso dai Giudici di legittimità ed ormai consolidato, per cui “In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, ormai sanata, possa essere eccepita per la prima volta nel giudizio di legittimità. (cfr. di recente Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 18971 del 13 giugno 2022).
In disparte ciò, è evidente che il carattere informale del rapporto contrattuale, la confidenza tra le parti, quale traspare del contenuto delle comunicazioni intercorse legittima l'ammissione della prova ai sensi del comma 2 dell'art. 2721 c.c. considerata la qualità delle parti e la natura del contratto.
La deposizione è quindi ammissibile e il teste credibile, quando afferma che “la sera gli sposi ed io abbiamo fatto i conti con il ristoratore su un foglio e era in ansia perché gli mancavano i soldi Pt_2
- circa 6.000,00 - per il saldo, allora io gli ho detto che stesse tranquillo che la mattina dopo sarei andato a prendere i soldi dalla mamma di per finire di pagare e così ho fatto” e che il 9.09.2019 Pt_1
alle ore 14,30 circa, dentro l'ufficio di all'interno del ristorante difronte al Cobà, il CP_2
, ha consegnato agli attori circa €. 6.000,00 in contanti e , a sua volta, CP_1 Parte_3
consegnava a la somma totale in contanti di €. 12.700,00 (che si aggiunse al Controparte_2
pagamento con assegno circolare di acconto per 5.000 euro).
Del resto l'emissione da parte della società appellata della ricevuta per il saldo del matrimonio, a distanza di tre mesi e dopo aver ricevuto la diffida dell'avvocato, ne appalesa la natura ritorsiva.
Il non aver agito subito per il saldo peraltro concorre a dimostrare che la società era consapevole del suo inadempimento.
Pertanto avrebbe dovuto essere rigettata la domanda riconvenzionale.
In definitiva, pertanto, la sentenza dovrà riformarsi accertando l'inadempimento della società appellata, riducendo il compenso da 17.700 euro a 14.700,00 con condanna al risarcimento dell'ulteriore danno per euro 2.000,00 conseguentemente disponendo, in considerazione dell'avvenuto pagamento di euro
17.700 che l'appellata paghi agli appellanti, creditori solidali, la somma di euro 5.000,00, oltre interessi pagina 6 di 7 dalla domanda al saldo su 3.000,00 euro e oltre interessi sulla somma rivalutata dal 08.09.2019 al saldo sul risarcimento di euro 2.000.
Alla soccombenza piena della società consegue la CP_1 Controparte_1
condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo considerando il valore sulla scorta della sommatoria di domanda principale e riconvenzionale.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Pt_1
e e nei confronti di ,
[...] Parte_2 Controparte_1
così provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda riconvenzionale di Controparte_1
ne accerta l'inesatto adempimento e lo condanna al pagamento in favore degli
[...]
appellanti, creditori solidali, della somma di euro 5.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo su
3.000,00 euro e oltre interessi sulla somma rivalutata dal 08.09.2019 al saldo sul risarcimento di euro
2.000,00.
Condanna al pagamento in favore degli appellanti Controparte_1
delle spese di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 5.077,00 e per l'appello in euro 6.946, oltre, per entrambi spese vive, 15% sg cassa ed iva di legge
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 465 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 25.02.2025 e promossa
[...]
e , con Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
l'Avv. MENNOIA CINZIA SABINA GIOVANNA Indirizzo Telematico
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. AGOSTINI ANDREA Controparte_1 P.IVA_1
VIA GIOTTO N.44 PORTO SAN GIORGIO .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Fermo n. 278/2023 del 07/04/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e nella premessa di aver concordato il loro banchetto nuziale del Parte_1 Parte_3
08.09.2018 presso e con l' di Porto San Giorgio e di aver dovuto Controparte_1
pagina 1 di 7 condividere il locale con altro evento svoltosi in contemporanea per colpa della pessima organizzazione della Azienda convenuta, citavano in giudizio il predetto per sentire: Controparte_1
“a) dichiarare risolto il patto intercorso fra la società convenuta e gli attore e, per l'effetto, condannare la prima alla restituzione in favore dei secondi della somma dagli stessi esborsata per il ricevimento nuziale, parte in contanti e parte con a/c, pari complessivamente ad €. 17.700,00, con contestuale riconoscimento del risarcimento del danno pari ad €. 15.000,00 o a quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche in via equitativa;
b) in via gradata, accertare il diritto degli attori alla riduzione del prezzo richiesto dalla società convenuta per il banchetto nuziale e, per l'effetto, condannare l' alla restituzione in favore degli attori della Controparte_1
somma di almeno €. 8.000,00 o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche in via equitativa, con contestuale riconoscimento del risarcimento del danno pari ad €.
15.000,00 o a quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche in via equitativa;
c) in via ancor più gradata, nella denegata quanto impossibile ipotesi di mancato riconoscimento in favore degli attori sia della restituzione del prezzo pagato, che della sua riduzione, riconoscere comunque che l è tenuto a risarcire gli attori il danno Controparte_1
patrimoniale e non da inadempimento contrattuale per un importo non inferiore ad €. 25.000,00 o a quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche in via equitativa. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dall'8.09.2018 sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
La Società costituendosi respingeva ogni addebito ed avanzava domanda riconvenzionale per il pagamento del prezzo a saldo del banchetto pari ad €. 11.550,00.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e degli attori e e prova per testi. Pt_1 Pt_3
Il Tribunale ha così deciso:
1) rigetta le domande avanzate da e da Parte_1 Parte_3
2) in accoglimento della riconvenzionale spiegata, condanna gli attori, in solido fra loro, a versare a in pers. leg. rappr.te p.t., l'importo di € 11.550,00, oltre interessi dal Controparte_1
dovuto al soddisfo;
3) condanna gli attori, in solido fra loro a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 237,00 per anticipazioni, € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Hanno interposto appello e si è costituito l'appellato resistendo. Pt_1 Pt_3
pagina 2 di 7 Primo motivo: VIOLAZIONE DELL'ART. 132 COMMA 2 C.P.C. N. 4 E CONSEGUENTE
NULLITA' DELLA SENTENZA PER MOTIVAZIONE APPARENTE
Secondo motivo: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1667 C.C. SECONDO
COMMA PER ERRATA, INCONGRUA ED ILLOGICA MOTIVAZIONE DELLA
SENTENZA IN ORDINE ALLA DENUNCIA FUORI TERMINE DEI VIZI E PER IL
MANCATO ESAME DELLA NORMA LADDOVE PREVEDE LA NON NECESSARIETA'
DELLA DENUNCIA SE L'APPALTATORE HA RICONOSCIUTO IL VIZIO. CORRELATA
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2712 C.C. E 115 C.P.C.
Terzo motivo: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1388 C.C.
Quarto motivo: VIOLAZIONE DELL'ART. ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
2721 C.C. E 2697 C.C.
I motivi possono essere valutati congiuntamente stante la connessione.
E' infondato il primo: le puntuali critiche svolte coi restanti tre motivi, dimostrano che il primo giudice ha messo in grado la parte di comprendere le ragioni della decisione.
In fatto è pacifico che: gli appellanti hanno organizzato il pranzo delle loro nozze da tenersi presso il Cobà restaurant beach di
Porto San Giorgio, di proprietà della società appellata, il giorno 8 settembre 2018 con
[...]
CP_2
la sera della festa era presente in struttura anche una festa di compleanno, con i cui invitati gli sposi ed i loro ospiti hanno dovuto condividere la struttura, il 13 settembre 2018 con messaggio whatsapp, a lamentato con la Parte_1 Controparte_2
compresenza del compleanno ed i fastidi conseguiti, in risposta a tali messaggi scusandosi ha attribuito l'errore al padre, che ha accettato Controparte_2
il compleanno pur sapendo del matrimonio, creando gli inconvenienti denunciati.
Il primo giudice ha ritenuta tardiva la denuncia dei vizi effettuata in dicembre a mezzo legale, disconoscendo qualsivoglia giuridico effetto ai messaggi whatsapp diretti a in Controparte_2
quanto questo non aveva il potere di rappresentare la società, come documentato dalla visura CC.I.AA prodotta dall'appellato.
A parer di questa Corte il primo giudice non ha fatto buon governo dei principi che riconoscono la figura del rappresentante apparente.
Affinché possa parlarsi di rappresentanza apparente devono ricorrere alcuni elementi, che vengono di seguito sintetizzati.
pagina 3 di 7 In primo luogo, deve sussistere una situazione obiettiva e qualificata di apparenza, desumibile da elementi univoci, concordanti e idonei a trarre in inganno una persona di diligenza media.
A tal proposito, la giurisprudenza ha ritenuto che l'invio di un fax con il timbro della società, da parte di un soggetto terzo alla stessa, costituisse un elemento idoneo a giustificare nel destinatario la convinzione circa la sussistenza di un potere rappresentativo effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (Cassazione civile, sez. III, 08/05/2015, n. 9328): nel nostro caso
[...]
ha trasmesso dall'indirizzo email della società, su carta intestata della medesima, in data 7 CP_2
agosto 2018 il menu della cena ed i preventivi per la stessa e per le eventuali camere che degli ospiti avessero voluto fruire nell'occasione.
E' peraltro incontestato che le trattative per organizzare l'evento intercorsero esclusivamente con
Controparte_2
In secondo luogo, il terzo contraente dev'essere in buona fede, confidando incolpevolmente nella sussistenza del potere rappresentativo in capo al presunto rappresentante. ha accolto nella struttura gli sposi, ha loro illustrato come poteva essere organizzato Controparte_2
l'evento palesando di poter validamente disporre del potere di impegnare la società.
Del resto la società ha carattere familiare (posseggono tutte le quote padre madre e due figli) quindi non poteva essere dubitato che il figlio potesse assumere valide obbligazioni.
Occorre, infine, il comportamento colposo o malizioso del dominus, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere rappresentativo sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.
Il legale rappresentante della società appellata pur sapendo, evidentemente, del contratto concluso, non si è mai palesato come tale, confermando il legittimo affidamento degli sposi.
Con particolare riferimento a quest'ultimo presupposto, la giurisprudenza ha ritenuto assimilabile alla rappresentanza apparente la cd. rappresentanza tollerata, riscontrabile ove il rappresentato, pur consapevole dell'attività del falso rappresentante, non intervenga per farne cessare l'ingerenza. In tal caso, infatti, la condotta omissiva del rappresentato contribuisce alla situazione di apparente legittimazione del falsus procurator (Cassazione civile, sez. I, 02/03/2016, n. 4113). Non risulta che il legale rappresentante si sia presentato agli sposi precisando la sua funzione, sconfessando il falso procuratore e chiarendo i limiti dell'obbligazione che intendeva assumere per la società.
Da tanto consegue che:
1) la contestazione di vizi è efficace coi messaggi whatsapp è tempestiva,
2) il contratto verbale con è validamente concluso. Controparte_2
pagina 4 di 7 A questo punto occorre stabilire se l'impegno della società fosse quello di riservare la sala all'uso esclusivo della festa di matrimonio o meno.
L'appellato afferma che il “contratto” costituito dal doc. 4 prodotto dallo stesso non prevede l'uso esclusivo.
Tale documento non è un contratto, ma soltanto l'esplicitazione del menu, non è sottoscritta per accettazione dagli sposi e comunque, seppur non concedendo l'uso esclusivo, neppure evidenzia l'uso condiviso.
Resta dunque a vedere se gli appellanti abbiano fornito idonea prova delle proprie allegazioni.
Il teste (della cui genuinità non v'è motivo a dubitare, trovando riscontro la sua Testimone_1
deposizione anche nelle affermazioni della controparte) ha affermato: che il sig. e gli attori si incontrarono almeno sei volte per definire l'evento e Persona_1 [...]
considerato l'elevato numero dei partecipanti, dava la disponibilità dell'intero locale Cobà Per_1
Beach Restaurant, compreso il gazebo posto all'esterno specificando “noi chiedemmo tutto il locale lui rispose di si, che tutto il locale era a nostra disposizione.”
Non può essere tesaurizzata per il giudizio la deposizione di sia perché contrasta con Controparte_2
le sue affermazioni contenute nei messaggi di whatsapp di scuse per la contemporanea presenza degli altri ospiti, sia per il ruolo di rappresentanza della società dal medesimo in concreto rivestito (che, laddove eccedenti i poteri effettivamente conferitigli, lo esporrebbero ad azione di danni da parte della società).
Dunque il locale avrebbe dovuto essere riservato solo agli sposi ed ai loro ospiti e non lo fu.
E' evidente che la contemporanea presenza di altro evento, ha sminuito la godibilità della struttura, determinando un inadempimento che non legittima la risoluzione del contratto, ma certamente la diminuzione del prezzo.
In mancanza di parametri certi, questa Corte ritiene che la diminuzione di prezzo vada commisurata all'utile che la società ha ritratto dalla concessione degli stessi locali al compleanno.
Non v'è certezza dei partecipanti a questo, se 50, 30 o 20, come equivocamente riportato da diversi testimoni, onde si può prudenzialmente ritenere in 30 tale numero ed in 3.000,00 euro il corrispondente incasso.
Di tanto andrà diminuito il corrispettivo per la società.
Neppure esistono elementi oggettivi per determinare il danno, che può considerarsi assimilabile a quello da vacanza rovinata, pacificamente liquidabile in via equitativa: la Corte ritiene congrua la cifra di euro 2.000,00 proporzionata alla somma investita per l'evento.
pagina 5 di 7 Resta infine da delibare la doglianza per cui il primo giudice avrebbe errato ritenendo inammissibile la deposizione che ha confermato il saldo in contanti (per 12.700 euro) del corrispettivo alla società, accogliendo conseguentemente la riconvenzionale di questa per il pagamento.
Il Tribunale ha ammesso la prova su tale fatto ed è stata svolta il 03.03.2022 senza incontrare opposizione della parte, né all'udienza né alla successiva del 16.06.2022.
In sede di decisione il primo giudice ha dichiarato d'ufficio la inammissibilità, violando il principio reiteratamente espresso dai Giudici di legittimità ed ormai consolidato, per cui “In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, ormai sanata, possa essere eccepita per la prima volta nel giudizio di legittimità. (cfr. di recente Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 18971 del 13 giugno 2022).
In disparte ciò, è evidente che il carattere informale del rapporto contrattuale, la confidenza tra le parti, quale traspare del contenuto delle comunicazioni intercorse legittima l'ammissione della prova ai sensi del comma 2 dell'art. 2721 c.c. considerata la qualità delle parti e la natura del contratto.
La deposizione è quindi ammissibile e il teste credibile, quando afferma che “la sera gli sposi ed io abbiamo fatto i conti con il ristoratore su un foglio e era in ansia perché gli mancavano i soldi Pt_2
- circa 6.000,00 - per il saldo, allora io gli ho detto che stesse tranquillo che la mattina dopo sarei andato a prendere i soldi dalla mamma di per finire di pagare e così ho fatto” e che il 9.09.2019 Pt_1
alle ore 14,30 circa, dentro l'ufficio di all'interno del ristorante difronte al Cobà, il CP_2
, ha consegnato agli attori circa €. 6.000,00 in contanti e , a sua volta, CP_1 Parte_3
consegnava a la somma totale in contanti di €. 12.700,00 (che si aggiunse al Controparte_2
pagamento con assegno circolare di acconto per 5.000 euro).
Del resto l'emissione da parte della società appellata della ricevuta per il saldo del matrimonio, a distanza di tre mesi e dopo aver ricevuto la diffida dell'avvocato, ne appalesa la natura ritorsiva.
Il non aver agito subito per il saldo peraltro concorre a dimostrare che la società era consapevole del suo inadempimento.
Pertanto avrebbe dovuto essere rigettata la domanda riconvenzionale.
In definitiva, pertanto, la sentenza dovrà riformarsi accertando l'inadempimento della società appellata, riducendo il compenso da 17.700 euro a 14.700,00 con condanna al risarcimento dell'ulteriore danno per euro 2.000,00 conseguentemente disponendo, in considerazione dell'avvenuto pagamento di euro
17.700 che l'appellata paghi agli appellanti, creditori solidali, la somma di euro 5.000,00, oltre interessi pagina 6 di 7 dalla domanda al saldo su 3.000,00 euro e oltre interessi sulla somma rivalutata dal 08.09.2019 al saldo sul risarcimento di euro 2.000.
Alla soccombenza piena della società consegue la CP_1 Controparte_1
condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo considerando il valore sulla scorta della sommatoria di domanda principale e riconvenzionale.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Pt_1
e e nei confronti di ,
[...] Parte_2 Controparte_1
così provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda riconvenzionale di Controparte_1
ne accerta l'inesatto adempimento e lo condanna al pagamento in favore degli
[...]
appellanti, creditori solidali, della somma di euro 5.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo su
3.000,00 euro e oltre interessi sulla somma rivalutata dal 08.09.2019 al saldo sul risarcimento di euro
2.000,00.
Condanna al pagamento in favore degli appellanti Controparte_1
delle spese di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 5.077,00 e per l'appello in euro 6.946, oltre, per entrambi spese vive, 15% sg cassa ed iva di legge
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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