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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/07/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 507/2021 RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI presidente relatore;
dott. Marisa SALVO consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO consigliere;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 507/2021 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 11.11.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
Parte_1 codice fiscale: CodiceFiscale_1
; Parte_2 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parti rappresentate e difese per procura ai margini del predetto atto dall'avv. STARVAGGI Paolo del foro di Messina ed elettivamente domiciliate presso il domicilio digitale;
pec: ; Email_1
APPELLANTI
E
, quale successore di in persona Controparte_1 Controparte_2 del Direttore Generale pro tempore;
p. IVA: ; P.IVA_1 codice fiscale: ; P.IVA_2 parte rappresentata e difesa per procura rilasciata su foglio separato dell'avv. NINONE Luca
Agostino ed elettivamente domiciliata in Sant'Agata Militello (ME) Via Cappuccinelli n.2; pec: ; Email_2
APPELLATA
avente ad oggetto: azione revocatoria (art. 2901 C.C.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “… 1) Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: Preliminarmente, ricorrendone i presupposti di legge, disporre ai sensi degli artt. 283 e 351, comma 1, C.P.C., con ordinanza non impugnabile, la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione del provvedimento impugnato, attesa la fondatezza dei motivi di appello esposti infra ed il periculum in mora consistente nella eventualità assai probabile che la controparte decida di portare in esecuzione forzata la pronuncia impugnata;
Nel rispetto degli elementi richiesti dall'art. 342 C.P.C., si suggerisce:
1. In relazione al punto 1, in riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare nulla la notifica dell'atto di citazione ex art. 2901 C.C. relativa al giudizio di primo grado iscritto al n.r.g. 4624/2017, rimettendo le parti al giudice di primo grado statuendo: «La sentenza n. 1908/2020 è da ritenersi inficiata dall'evidente omissione in cui è incorso il giudice di prime cure nel considerare, erroneamente, la contumacia dei convenuti, mai attinti dalla regolare notifica dell'atto introduttivo, come dedotto dagli appellanti. Pertanto, dalla nullità della notifica dell'atto di citazione ex art. 2901 c..c. consegue, in applicazione dell'art. 354 C.P.C., la rimessione della causa al primo giudice»;
2. Per l'effetto, ritenere e dichiarare la nullità della sentenza n. 1908/2020 emessa dal Tribunale di emessa dal Tribunale di Messina, Sezione civile, Dott.ssa D'Angelo Maria Carmela nella causa civile iscritta al n. 4624/2017, dep . il 15.12.2020; 3. In relazione al punto 2 dell'atto di appello ritenere e dichiarare «Dal fondato difetto di notifica gravante sull'atto introduttivo del giudizio di primo grado, come eccepito dalle appellanti, consegue il rilievo di inammissibilità dell'azione ex art. 2901 C.C. essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale dal compimento dell'atto revocando in accoglimento del primo punto»;
4. In relazione al punto 3 dell'atto di appello, ritenere e dichiarare: «Fermo restando il pregnante vizio di notifica, occorre evidenziare come la Controparte_2 abbia limitato la propria attività probatoria ad documenti redatti da essa stessa senza fornire altri elementi in base ai quali desumersi sia la titolarità e l'ammontare dei crediti rispetto alla cui tutela agire né provare se la vi fosse una consistenza patrimoniale residua tale da consentire al creditore una pronta soddisfazione sul residuo. Anche sotto tale aspetto l'azion revocatoria si appalesa infondata».
5. In relazione al punto 4 dell'atto di appello, ritenere e dichiarare: «Peraltro, pur ammettendosi, per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria l'esistenza di una ragione di credito
- anche se non accertata giudizialmente (in maniera definitiva), il giudizio penale pendente al momento della proposizione della domanda attesa la riduzione del quantum debeatur si poneva come elemento pregiudicante la causa civile che per l'effetto andava sospesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 C.P.C., in quanto la definizione di questa seconda controversia costituiva l'indispensabile precedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria. La mancata sospensione della causa pregiudicata, il cui esito sembra determinato, in base alla motivazione addotta dal primo decidente, dalla causa pregiudicante, merita censura e comporta la riforma della sentenza impugnata»;
6. In relazione al punto 5 dell'atto di appello, ritenere e dichiarare il difetto di motivazione della sentenza n. 1908/2020 nel capo condannatorio relativo alle spese di lite, anche per l'eccessiva quantificazione delle stesse: «errata di appalesa la liquidazione delle spese legali operata dal giudice di primo grado atteso che, nell'assoluta carenza di ogni riferimento al valore della lite e stante la semplicità della lite, ha operato ciononostante una quantificazione che si discosta dai parametri alla specie applicabile e pari ad € € 2.768,00».
7. Accogliere l'atto di appello e tutte le argomentazioni ivi contenute;
8. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio...”;
Per parte appellata:
“… In via preliminare: rigettare in toto la richiesta formulata ai sensi degli artt. 283 e 351, comma 1, C.P.C., inerente la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione del provvedimento impugnato, attesa l'infondatezza dei motivi di appello esposti. Nel merito: 1) Confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1908/2020 emessa dal Tribunale di Messina, Sezione civile, Dott.ssa D'Angelo Maria Carmela, nella causa civile iscritta al n. 4624/2017, depositata il 15.12.2020, mai notificata Conseguentemente: 2) Dichiarare legittima l'azione revocatoria intrapresa dall'Agente della Riscossione e per l'effetto confermare la revoca dei tre atti di donazione impugnati già disposta nel precedente grado di giudizio;
3) Rigettare con ogni statuizione il motivo d'appello inerente la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
4) Rigettare con ogni statuizione il motivo d'appello inerente la prescrizione dell'azione ex art. 2901 C.C.; 5) Rigettare con ogni statuizione i rimanenti motivi d'appello in quanto infondati in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra espresse;
6) In via del tutto gradata, senza rinuncia alcuna alle superiori richieste, per mero tuziorismo difensivo, nella denegata e non temuta ipotesi in cui si applicasse l'art. 354 C.P.C., nessuna decadenza si verificherebbe in ordine alla revocazione, atteso che, il giudizio proseguirebbe in riassunzione davanti al primo giudice, con salvezza di diritti;
7) Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio ...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso. *
In prime cure:
con atto di citazione, notificato in data 16.8.2017, l , quale Controparte_1 successore di in persona del Direttore Generale pro tempore, Controparte_2 conveniva in giudizio e , deducendo: Parte_1 Parte_2
“… che la ha emesso nei confronti della IG.ra numerose cartelle di Controparte_2 Parte_2 pagamento, i cui estratti di ruolo e le rispettive vengono prodotte in atti (v. doc allegati), nonché, comunicazione preventiva di ipoteca, il cui complessivo importo ammonta a circa € 216.258,65, avverso quest'ultima, è attualmente pendente innanzi il Tribunale di Messina iscritto al nrg 3299/2016 Giudice Daniele Carlo Madia, giudizio in opposizione;
che, in forza di talune di dette cartelle di pagamento e di altre, indicate negli estratti di ruolo allegati in atti (v. allegati), l'Agente della Riscossione, al fine di tutelare il credito nei confronti della , in data 30.05.2016 ha Parte_2 provveduto a notificare comunicazione preventiva di ipoteca, avverso la quale, risulta attualmente pendente giudizio in opposizione;
-che l' , provvedeva a notificare le prodromiche cartelle di pagamento rispettivamente: la n. Controparte_3 29520110021451565 in data 09.11.2021; la n. 29520140019559364 in data 31.10.2014; la n. 29520150013278716 in data 03.08.2015;
-che con atto di donazione, rogato innanzi al Notaio notaio in Messina, in data 23.04.2014, N. Rep. Persona_1 96634/26708 (v. doc. all.) reg.to. il 29.04.2014 e trascritto il 05.05.2014 (v.doc.all.) - valore dichiarato di € 53.340,00- la IG.ra per la quota di 2/6, congiuntamente alla IG.ra per la quota di 4/6, Parte_2 Parte_3 trasferivano alla rispettiva figlia e nipote i seguenti beni e diritti: tutto ed intero un locale deposito, Parte_1 sito in Rometta, C.da Vinci, composto da piano terra e sovrastante terrazzo, censito al Fg 8, part. 925, sub –; tutto ed intero fondicello rustico, sito in Rometta, C. da Vinci, censito al Fg.8, part. 657, sub. -; tutto ed intero un appartamento, per civile abitazione, sito in Messina, alla Via P. Umberto n.77, int.2, censito al Fg 112, particella n.376, sub. 4. (V.doc. all.);
-che con successivo atto di donazione, rogato innanzi al Notaio notaio in Messina, in data 17.05.2016, Persona_1 N. Rep. 97734/27569 (v. doc. all.), reg.to il 20.05.2016 e trascritto il 26.05.2016 (v. doc. all.),- valore dichiarato € 107.710,00- la IG.ra con secondo atto di donazione, dopo il primo del 29.04.2014, trasferiva alla Parte_2 figlia riservandosi vita natural durante l'usufrutto, nuda proprietà dei seguenti beni e diritti: tutto ed Parte_1 intero un appartamento sito in Spadafora, Via Umberto I, facente parte del complesso “Sinedil”, posto al primo piano (2° elev. F.t.), Pal. “A”, composto da 5 vani ed ascensori, con annessa pertinenza esclusiva dell'immobile costituita da un posto macchina scoperto al piano terra, distinto con il sub. 32, Fg. 2, part. 693, sub. 32; part. 680, sub. 13; tutto ed intero un appartamento sito in Rometta, facente parte del complesso “Due Torri” o “Kalinca”, con annessa pertinenza costituita dal posto macchina scoperto, nello spazio antistante l'appartamento, censito al Fg. 2 particella 2027, sub. 7; sub.1; con graffate le particelle sub. 8 e sub. 9; tutto ed intero un appartamento sito in Venetico, nella C/da
“Lindotto”, Via delle Officine n.10, posto al secondo piano, censito al Fg. 2 part. 1692, sub. 52, con annessa pertinenza costituita dal lastrico solare, censita al Fg. 2 part. 1692, sub.50;
-che con ulteriore atto di donazione, rogato innanzi al Notaio notaio in Messina, in data 09.09.2016, Persona_1 N. Rep. 97914/27709 (v.doc.all.), trascritto il 14.09.2016 (v. doc. all.), valore dichiarato € 205.450,00- la IG.ra
[...]
, trasferiva alla figlia il diritto di usufrutto così come riservatosi nell'atto ai rogiti del Notaio Parte_2 Parte_1 del 17 maggio 2016 reg.to a Messina il 20.05.2016 al N° 3686 trascritto il 26.05.2016 ai nn. Persona_1 13305/10133, e precisamente sui seguenti beni immobili: tutto ed intero un appartamento sito in Spadafora, Via Umberto I, facente parte del complesso “Sinedil”, posto al primo piano (2° elev. F.t.), Pal. “A”, composto da 5 vani ed ascensori, con annessa pertinenza esclusiva dell'immobile costituita da un posto macchina scoperto al piano terra, distinto con il sub. 32, Fg. 2, part. 693, sub. 32; part. 680, sub. 13; tutto ed intero un appartamento sito in Rometta, facente parte del complesso “Due Torri” o “Kalinca”, con annessa pertinenza costituita dal posto macchina scoperto, nello spazio antistante l'appartamento, censito al Fg. 2 particella 2027, sub. 7; sub.1; con graffate le particelle sub. 8 e sub. 9; tutto ed intero un appartamento sito in Venetico, nella C/da “Lindotto”, Via delle Officine n.10, posto al secondo piano, censito al Fg. 2 part. 1692, sub. 52, con annessa pertinenza costituita dal lastrico solare, censita al Fg. 2 part. 1692, sub.50; la piena proprietà, in ragione di 2/6 indivisi, stante i 4/6 indivisi appartenenti alla madre Parte_3
, dei seguenti immobili: due locali deposito, contigui fra loro, siti in Rometta Marea, Via Caterina Carbone, al
[...] piano cantinato, censiti al Fg. 2, part. 1982 sub. 8, sub. 9; una sesta parte indivisa (1/6) del fondicello rustico sito in San Pier Niceto, censito al Fg. 4, part. 237-238-280; una sesta parte indivisa (1/6) del fondicello rustico sito in San Pier Niceto, censito al Fg. 9 part. 446; la terza parte indivisa (1/3) del terreno in Scaletta Zanclea, censito al Fg. 1, part. 234; due dodicesimi (2/12) del terreno in Scaletta Zanclea, censito al Fg.1 part. 552;
-che i sui indicati atti dispositivi, avendo ad oggetto beni e diritti della IG.ra , avverso la quale, Parte_2 l'Agente della Riscossione ha predisposto atti preventivi alla iscrizione di ipoteca, che come è noto, è un diritto reale di garanza da costituire su un bene immobile, diminuiscono l'entità del patrimonio di questa mettendo in pericolo la garanzia generica che, ai sensi dell'art. 2740 C.C., grava sui beni del debitore;
-che, pertanto sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 C.C. a) eventus damni, deriva non solo dalla perdita del bene sul quale grava la garanzia, ma anche dalla maggiore difficoltà ed incertezza della riscossione;
b) scientia fraudis: è insito nella consapevolezza, anche nel terzo acquirente, della diminuzione del patrimonio del debitore e del pericolo di pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie per effetto della riduzione della garanzia ex art. 2740 C.C. Con riferimento alla donazione, infatti, il terzo, essendo figlia del debitore, è insito nella consapevolezza, anche nel terzo acquirente, della diminuzione del patrimonio del debitore e del pericolo di pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie per effetto della riduzione della garanzia ex art. 2740 C.C.. Con riferimento alla donazione, infatti, il terzo, essendo figlia del debitore, è presuntivamente a conoscenza della situazione reddituale e patrimoniale della madre. c) anteriorità del credito: alcuni degli atti per i quali viene esercitata la presente azione sono di data successiva all'invio delle cartelle di pagamento, nonché, alla comunicazione preventiva di ipoteca e quindi ai crediti che ne costituiscono oggetto di garanzia. Avendo riguardo ai crediti portati da cartelle di pagamento notificate successivamente al compimento di alcuni atti dispositivi, occorre evidenziare che questi traggono origine da fatti o presupposti impositivi anteriori ai negozi posti in essere dalla;
Parte_2
- che, anche alla luce dell'art. 49 del DPR n.602/73, come modificato dall'art. 415 della L. n.311/2004, “… il Concessionario può promuovere azioni cautelari o conservative nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore” e, pertanto la è legittimata ad esercitare l'azione revocatoria Controparte_2 ex art. 2901 C.C. con finalità conservative delle ragioni creditorie ed in vista della loro realizzazione coattiva.
chiedeva di ritenere e dichiarare inefficaci, ai sensi dell'art. 2901 C.C., in pregiudizio della e degli enti creditori, i seguenti atti dispositivi posti in essere da Controparte_2 [...]
: Parte_2
1) atto di donazione in riferimento alla quota donata dalla pari a 2/6, rogato innanzi al Notaio Parte_2
notaio in Messina, in data 23.04.2014, N. Rep. 96634/26708, reg.to il 29.04.2014 e trascritto il Persona_1 05.05.2014,- valore dichiarato di € 53.340,00- con il quale la IG.ra per la quota di 2/6, Parte_2 congiuntamente alla IG.ra per la quota di 4/6, trasferivano alla rispettiva figlia e nipote Parte_3
i seguenti beni e diritti: tutto ed intero un locale deposito, sito in Rometta, C.da Vinci, composto Parte_1 da piano terra e sovrastante terrazzo, censito al Fg 8, part. 925, sub – ; tutto ed intero fondicello rustico, sito in Rometta, C.da Vinci, censito al Fg.8, part. 657, sub. -; tutto ed intero un appartamento, per civile abitazione, sito in Messina, alla Via P. Umberto n.77, int.2, censito al Fg 112, particella n.376, sub. 4; 2) atto di donazione, rogato innanzi al Notaio notaio in Messina, in data 17.05.2016, N. Rep. Persona_1 97734/27569 , reg.to il 20.05.2016 e trascritto il 26.05.2016,- valore dichiarato € 107.710,00- con il quale la IG.ra con secondo atto di donazione, dopo il primo del 23.04.2014, trasferiva alla figlia Parte_2 Pt_1
riservandosi vita natural durante l'usufrutto, nuda proprietà dei seguenti beni e diritti: tutto ed intero un
[...] appartamento sito in Spadafora, Via Umberto I, facente parte del complesso “Sinedil”, posto al primo piano (2° elev. F.t.), Pal. “A”, composto da 5 vani ed ascensori, con annessa pertinenza esclusiva dell'immobile costituita da un posto macchina scoperto al piano terra, distinto con il sub. 32, Fg. 2, part. 693, sub. 32; part. 680, sub. 13; tutto ed intero un appartamento sito in Rometta, facente parte del complesso “Due Torri” o “Kalinca”, con annessa pertinenza costituita dal posto macchina scoperto, nello spazio antistante l'appartamento, censito al Fg. 2 particella 2027, sub. 7; sub.1; con graffate le particelle sub. 8 e sub. 9; tutto ed intero un appartamento sito in Venetico, nella C/da “Lindotto”, Via de sub. 52, con annessa pertinenza costituita dal lastrico solare, censita al Fg. 2 part. 1692, sub.50; 3) atto di donazione, rogato innanzi al Notaio notaio in Messina, in data Persona_1 09.09.2016, N. Rep. 97914/27709, trascritto il 14.09.2016, valore dichiarato € 205.450,00- con il quale la IG.ra
, trasferiva alla figlia il diritto di usufrutto così come riservatosi nell'atto ai Parte_2 Parte_1 rogiti del Notaio del 17 Maggio 2016 reg.to a Messina il 20.05.2016 al N° 3686 trascritto il Persona_1 26.05.2016 ai nn. 13305/10133, e precisamente sui seguenti beni immobili: tutto ed intero un appartamento sito in Spadafora, Via Umberto I, facente parte del complesso “Sinedil”, posto al primo piano (2° elev. F.t.), Pal. “A”, composto da 5 vani ed ascensori, con annessa lle Officine n.10, posto al secondo piano, censito al Fg. 2 part. 1692, sub. 50; 3) atto di donazione, rogato innanzi al Notaio notaio in Messina, in data 09.09.2016, N. Rep. Persona_1 97914/27709, trascritto il 14.09.2016, valore dichiarato € 205.450,00- con il quale la IG.ra , Parte_2 trasferiva alla figlia il diritto di usufrutto così come riservatosi nell'atto ai rogiti del Notaio Parte_1 del 17 Maggio 2016 reg.to a Messina il 20.05.2016 al N° 3686 trascritto il 26.05.2016 ai nn. Persona_1 13305/10133, e precisamente sui seguenti beni immobili: tutto ed intero un appartamento sito in Spadafora, Via Umberto I, facente parte del complesso “Sinedil”, posto al primo piano (2° elev. F.t.), Pal. “A”, composto da 5 vani ed ascensori, con annessa pertinenza esclusiva dell'immobile costituita da un posto macchina scoperto al piano terra, distinto con il sub. 32, Fg. 2, part. 693, sub. 32; part. 680, sub. 13; tutto ed intero un appartamento sito in Rometta, facente parte del complesso “Due Torri” o “Kalinca”, con annessa pertinenza costituita dal posto macchina scoperto, nello spazio antistante l'appartamento, censito al Fg. 2 particella 2027, sub. 7; sub.1; con graffate le particelle sub. 8 e sub. 9; tutto ed intero un appartamento sito in Venetico, nella C/da “Lindotto”, Via delle Officine n.10, posto al secondo piano, censito al Fg. 2 part. 1692, sub. 52, con annessa pertinenza costituita dal lastrico solare, censita al Fg. 2 part. 1692, sub.50; la piena proprietà, in ragione di 2/6 indivisi, stante i 4/6 indivisi appartenenti alla madre , dei seguenti immobili: due locali deposito, contigui fra loro, siti Parte_3 in Rometta Marea, Via Caterina Carbone, al piano cantinato, censiti al Fg. 2, part. 1982 sub. 8, sub. 9; una sesta parte indivisa (1/6) del fondicello rustico sito in San Pier Niceto, censito al Fg. 4, part. 237-238-280; una sesta parte indivisa (1/6) del fondicello rustico sito in San Pier Niceto, censito al Fg. 9 part. 446; la terza parte indivisa (1/3) del terreno in Scaletta Zanclea, censito al Fg. 1, part. 234; due dodicesimi (2/12) del terreno in Scaletta Zanclea, censito al Fg.1 part. 552”.
Dichiarata la contumacia delle convenute e il Tribunale Parte_2 Parte_1
Civile di Messina, con pronuncia emessa in data 15.12.2020 al n. 1908, nel procedimento già iscritto al n. 4624/2017 RGAC, così statuiva:
“… - in accoglimento della domanda di revoca ex art. 2901 C.C. formulata dall'attrice, dichiara l'inefficacia nei confronti della stessa attrice (così come dell'Amministrazione Finanziaria, quale Ente impositore dei crediti iscritti a ruolo e posti a fondamento della suddetta azione) dei seguenti atti: 1) atto di donazione in riferimento alla quota donata dalla pari a 2/6, rogato innanzi al Notaio notaio in Messina, in data Parte_2 Persona_1 23.04.2014, N. Rep. 96634/26708, reg.to il 29.04.2014 e trascritto il 05.05.2014,- valore dichiarato di € 53.340,00- con il quale la IG.ra per la quota di 2/6, congiuntamente alla IG.ra per la quota di Parte_2 Parte_3 4/6, trasferivano alla rispettiva figlia e nipote i seguenti beni e diritti: tutto ed intero un locale Parte_1 deposito, sito in Rometta, C.da Vinci, composto da piano terra e sovrastante terrazzo, censito al Fg 8, part. 925, sub - ; tutto ed intero fondicello rustico, sito in Rometta, C.da Vinci, censito al Fg.8, part. 657, sub. tutto ed intero un appartamento, per civile abitazione, sito in Messina, alla Via P. Umberto n.77, int.2, censito al Fg 112, particella n.376, sub. 4; 2) atto di donazione, rogato innanzi al Notaio notaio in Messina, in data 17.05.2016, N. Rep. Persona_1 97734/27569 , reg.to il 20.05.2016 e trascritto il 26.05.2016,- valore dichiarato € 107.710,00- con il quale la IG.ra con secondo atto di donazione, dopo il primo del 23.04.2014, trasferiva alla figlia Parte_2 Parte_1 riservandosi vita naturai durante l'usufrutto, nuda proprietà dei seguenti beni e diritti: tutto ed intero un appartamento sito in Spadafora, Via Umberto 1, facente parte del complesso "Sinedil", posto al primo piano (2° elev. F.t.), Pai. "A", composto da 5 vani ed ascensori, con annessa pertinenza esclusiva dell'immobile costituita da un posto macchina scoperto al piano terra, distinto con il sub. 32, Fg. 2, part. 693, sub. 32; part. 680, sub. 13; tutto ed intero un appartamento sito in Rometta, facente parte del complesso "Due Torri" o "Kalinca", con annessa pertinenza costituita dal posto macchina scoperto, nello spazio antistante l'appartamento, censito al Fg. 2 particella 2027, sub. 7; sub.l; con graffate le particelle sub. 8 e sub. 9; tutto ed intero un appartamento sito in Venefico, nella C/da "Lindotto", Via delle Officine n.10, posto al secondo piano, censito al Fg. 2 part. 1692, sub. 52, con annessa pertinenza costituita dal lastrico solare, censita al Fg. 2 part. 1692, sub.50; 3) atto di donazione, rogato innanzi al Notaio notaio in Persona_1 Messina, in data 09.09.2016, N. Rep. 97914/27709, trascritto il 14.09.2016, valore dichiarato € 205.450,00- con il quale la IG.ra , trasferiva alla figlia il diritto di usufrutto cosi come riservatosi Parte_2 Parte_1 nell'atto ai rogiti del Notaio el 17 Maggio 2016 reg.to a Messina il 20.05.2016 al N° 3686 trascritto il Persona_1 26.05.2016 ai nn. 13305/10133, e precisamente sui seguenti beni immobili: tutto ed intero un appartamento sito in Spadafora, Via Umberto I, facente parte del complesso "Sinedil", posto al primo piano (2° elev. F.t.), Pai. "A", composto da 5 vani ed ascensori, con annessa pertinenza esclusiva dell'immobile costituita da un posto macchina scoperto al piano terra, distinto con il sub. 32, Fg. 2, part. 693, sub. 32; part. 680, sub. 13; tutto ed intero un appartamento sito in Rometta, facente parte del complesso "Due Torri" o "Kalinca", con annessa pertinenza costituita dal posto macchina scoperto, nello spazio antistante l'appartamento, censito al Fg. 2 particella 2027, sub. 7; sub.l; con graffate le particelle sub. 8 e sub. 9; tutto ed intero un appartamento sito in Venefico, nella C/da "Lindotto", Via delle Officine n.10, posto al secondo piano, censito al Fg. 2 part. 1692, sub. 52, con annessa pertinenza costituita dal lastrico solare, censita al Fg. 2 part. 1692, sub.50; la piena proprietà, in ragione di 2/6 indivisi, stante i 4/6 indivisi appartenenti alla madre
, dei seguenti immobili: due locali deposito, contigui fra loro, siti in Rometta Marea, Via Caterina Parte_3 Carbone, al piano cantinato, censiti al Fg. 2, part. 1982 sub. 8, sub. 9; una sesta parte indivisa (1/6) del fondicello rustico sito in San Pier Niceto, censito al Fg. 4, part. 237-238-280; una sesta parte indivisa (1/6) del fondicello rustico sito in San Pier Niceto, censito al Fg. 9 part. 446; la terza parte indivisa (1/3) del terreno in Scaletta Zanclea, censito al Fg. 1, part. 234; due dodicesimi (2/12) del terreno in Scaletta Zanclea, censito al Fg.l part. 552;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente l'annotamento della presente sentenza;
- condanna le convenute, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, spese che liquida in euro 4.800,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge ...”.
* Con atto di citazione, notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 15.06.2021,
e , contumaci in primo grado, convenivano in giudizio Parte_2 Parte_1 davanti a questa Corte l' lamentando che l'impugnata Controparte_1 sentenza:
1. sarebbe nulla per difetto del contradittorio, dal momento che:
- esse sarebbero venute a conoscenza sia delle trascrizioni pregiudizievoli di cui all'atto di citazione ex art. 2901 C.C. sia della sentenza n. 1908/2020 soltanto attraverso la presentazione del 2.6.2021 di ispezione ipotecaria presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari;
- vero è che l'atto di citazione ex art. 2901 C.C. sarebbe stato notificato tramite la procedura prevista dall'art. 140 C.P.C., stante la temporanea assenza dei destinatari, ma:
1.1. a partire dal 2014, sarebbe stata residente in [...]
Officine, e non in Viale Principe Umberto 77 (ME), dove sarebbe stata effettuata la notifica;
1.2. agli atti del fascicolo sarebbero mancate le ricevute di ritorno relative alla C.A.D., ultimo degli adempimenti che il notificante sarebbe stato tenuto ad osservare, pena la nullità altrimenti della notifica (cfr. Cass. civile. Sez. Trib. 31/05/2011; cfr. Cass. civ. sent. 7809/2010);
1.3. sarebbe stato obbligatorio produrre in giudizio la cartolina trasmessa al destinatario con ricevuta di ritorno, che avrebbe dato prova dell'effettiva conoscenza del plico, non notificatogli a causa della sua assenza;
1.4. “… La mancata conoscenza dell'azione ex art. 2901 C.C. produce una situazione procedimentale illegittima che dispiega i propri effetti pregiudizievoli, in punto di nullità, a tutti gli atti ad esso successivi rendendo tamquam non esset le possibili ragioni oggi avanzate con la sentenza del 15.12.2020: «La notifica ex art. 140 C.P.C. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta » (Cfr. Cass. 2015, n. 19772) …»; ne consegue che la declaratoria di nullità dell'atto impugnato, per difetto assoluto di notifica dei provvedimenti presupposti, dovrà condurre all'annullamento della sentenza n. 1908/2020 inibendo, per l'effetto, controparte dall'intraprendere azioni esecutive nei confronti degli appellanti fondati anche per il capo condannatorio per spese legali, che si avrà modo di censurare nel prosieguo …”;
1.5. “… Dunque, l'evidente vizio di notifica integra i presupposti di cui all'art. 354 C.P.C. secondo cui: “Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva , oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma”… Va da se che sancita l'incontrovertibile nullità della notificazione incombente sul ricorso di primo grado, la conseguenza non potrà che essere la rimessione degli atti al primo giudice e rinnovazione dell'intero giudizio ...”;
1.6. In altre parole, facendo seguito alle sin ora rassegnate considerazioni in base alle quali rileva la notifica irregolare dell'atto introduttivo, appare manifesta la tardività dell'azione ex art. 2901 C.C. in quanto il terzo donatario è stato notiziato del presente giudizio oltre il termine di anni cinque preteso dalla legge sotto comminatoria di improcedibilità dell'azione revocatoria: «Il termine quinquennale di prescrizione dell'azione revocatoria, dall'atto di disposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2903 e 2935 C.C., si deve intendere decorrente dal momento in cui è stato conoscibile per i terzi l'atto di disposizione, perché solo da tale momento l'inerzia dell'avente diritto sarebbe rilevante» (cfr. Tribunale Mantova sez. II, 08/06/2020, n.270). Trattandosi di atti trascritti tra il 2014 e il 2016 risulta spirato il termine utile quantomeno per la prima donazione”;
2. avrebbe errato nel ritenere ammissibile l'azione ex art. 2901 C.C., in quanto dall'irregolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sarebbe derivata l'inammissibilità per tardività della suddetta azione:
“… In altre parole, facendo seguito alle sin ora rassegnate considerazioni in base alle quali rileva la notifica irregolare dell'atto introduttivo, appare manifesta la tardività dell'azione ex art. 2901 C.C. in quanto il terzo donatario è stato notiziato del presente giudizio oltre il termine di anni cinque preteso dalla legge sotto comminatoria di improcedibilità dell'azione revocatoria: «Il termine quinquennale di prescrizione dell'azione revocatoria, dall'atto di disposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2903 e 2935 C.C., si deve intendere decorrente dal momento in cui è stato conoscibile per i terzi l'atto di disposizione, perché solo da tale momento l'inerzia dell'avente diritto sarebbe rilevante» (cfr. Tribunale Mantova sez. II, 08/06/2020, n.270). Trattandosi di atti trascritti tra il 2014 e il 2016 risulta spirato il termine utile quantomeno per la prima donazione...”;
3. sarebbe errata nella parte in cui è dato leggersi:
“… Quanto al primo profilo, deve evidenziarsi che il credito a tutela del quale è stata esperita l'azione revocatoria è anteriore ai tre atti di donazione oggetto del presente procedimento. Trattasi infatti di tributi maturati in anni antecedenti (ovvero 2009, 2013 e 2014) rispetto a quello della prima delle tre donazioni (23.04.2014) e di cui la convenuta era venuta a conoscenza prima di quel momento, attraverso la notifica delle cartelle Parte_2 esattoriali e non oggetto di opposizione entro i termini e nelle forme previste ex lege. Quanto al requisito oggettivo dell'eventus damni, secondo la pacifica e costante giurisprudenza di merito e di legittimità, esso ricorre non solo quando l'atto di disposizione determina la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito, potendo, come detto, eventus damni consistere in una variazione anche solo qualitativa del patrimonio del debitore…. Sotto tale profilo, va rimarcato il vincolo tra la disponente - madre e la beneficiaria - figlia dei tre atti di donazione, ciò che vale ragionevolmente a ritenere, in via presuntiva, estesa alla la consapevolezza di siffatto generico Parte_1 pregiudizio, a fronte della consistenza del patrimonio della madre disponente, non essendo verosimile che la figlia del debitore non fosse a conoscenza della (peraltro ingente) situazione debitoria gravante sul medesimo …”;
ed invero:
3.1. sarebbe mancato un valido rapporto di credito tra creditore, agente in revocatoria, e debitore, perché l' avrebbe dovuto provare il credito con il ruolo o Controparte_4 la cartella di pagamento, ma non con gli estratti conto (cfr. Cass. 16929/2012: «La nozione di estratto, riproduttiva di una o più parti della cartella, eliminate a discrezione della parte attestatrice e che però se ne vuole avvalere in giudizio, ne preclude la forza probatoria in punto di notifica della più ampia cartella»);
3.2. l'azione revocatoria sarebbe stata improcedibile e inammissibile per carenza dei requisiti, invocati dall'Agenzia di Riscossione a sostegno dell'azione revocatoria, ovvero:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, sussistano ragioni di credito nella misura dedotta da controparte raffrontata all'entità complessiva del patrimonio in capo al debitore;
di guisa che, dal momento che le cartelle di pagamento sarebbero state notificate successivamente rispetto alla donazione del 2014, l'allora attrice, odierna appellata, avrebbe dovuto dimostrare, in maniera più efficace, la dolosità della partecipazione del terzo alla conclusione del patto incriminato;
3.3. “…Come sopra riferito, per potere agire in revocatoria occorre che il creditore fornisca, tra le altre, la prova del danno subito, dimostrazione che non può ritenersi raggiunta tramite la semplice insinuazione (più o meno provata) dell'esistenza di un accordo fraudolento tra cedente e cessionario. Detto pregiudizio deve tendere ad una comprovata diminuzione dell'asset patrimoniale finalizzata allo sviamento della solvibilità, talché non può opinarsi in tal senso financo nei negozi a titolo gratuito fondando tale presunzione sullo spirito di liberalità in contrasto con la conclamata situazione debitoria. Nella sostanza, dunque, come sarà provato nel corso del giudizio di primo grado presso cui dovranno essere rimesse le parti, non è stato dimostrato da controparte che il patrimonio della Dott.ssa osse del tutto inconsistente rispetto a Pt_2 quello trasferito con gli atti di donazione di talché, nel caso di specie non potrebbe giammai configurarsi alcuna lesione del principio espresso dall'art. 2740 C.C. e senza che ciò integri alcuna maggiore difficoltà da parte del Concessionario nel recupero del credito …”;
3.4. “... In ogni caso, dunque, in forza dell'evidente vulnus che affligge l'iter notificatorio, come compiutamente agitato con il primo punto difensivo, non è stata concessa alcuna possibilità alle appellanti di provare l'inconsistenza delle partite creditorie, in particolar modo quelle vantate dall' . Infatti, la CP_5 Dott.ssa ha formulato diverse impugnazioni contro l' Parte_2 Controparte_6 volte al riconoscimento e alla tutela dei propri ulteriori crediti derivanti da extrabudget e altre
[...] prestazioni i quali, nella peggiore delle ipotesi, andrebbero a compensarsi con quelli recepiti nelle cartelle di pagamento. Dal che ne consegue, per quanto sin ora argomentato, la carenza degli elementi caratterizzanti l'azione revocatoria ordinaria ...”;
4. avrebbe errato nel ritenere il giudizio non fosse soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 C.P.C., sostenendo che la definizione della controversia sull'accertamento del credito non avrebbe rappresentato l'antecedente logico-giuridico di pronuncia sulla domanda revocatoria;
ed invero:
4.1. durante il giudizio di primo grado, sarebbe stato pendente il procedimento penale n. 1619/2009 a carico di , avente ad oggetto le stesse condotte da cui Parte_2 sarebbe scaturito il presunto danno erariale, accertato dalla sentenza n. 402/A/2014 della Corte dei conti per la e incluso nella cartella di pagamento n. CP_2
29576201600002164;
4.2. nelle more del giudizio, il procedimento penale in corso si sarebbe concluso con sentenza n. 850/2018, emessa in data 20.4.2018, con la quale Parte_2 sarebbe stata assolta per la maggior parte delle imputazioni con formula assolutoria perché “il fatto non costituisce reato”;
4.3. l'assoluzione pronunciata con la superiore formula pienamente liberatoria sarebbe stata in evidente contrasto con la sentenza contabile n. 404/A/2014, che avrebbe ritenuto legittima la quantificazione del danno erariale, pur in presenza di una decisione penale che avrebbe di fatto escluso la sussistenza di un danno per € 103.382,82, corrispondente a prestazioni regolarmente espletate;
4.4. “.. .Si rammenti, pertanto, che la maggior parte dei crediti a tutela dei quali agisce controparte sono costituiti per € 214.867,90 dalla cartella di pagamento n. 29520150013278716 del 03.08.2015 su un totale di € 216.258,65 (cfr. comunicazione preventiva di ipoteca). Va da se che l'accertamento della responsabilità del giudizio penale fosse preminente e pregiudicante la bontà dell'azione revocatoria, non potendosi ammettere che la stessa possa inficiare n. 3 atti di donazione, per un valore complessivo dichiarato di €
366.500,00 fronte di un debito residuo al netto dell'accertamento penale pari ad € 1.390,75 ...”;
4.5. “… la sentenza n. 1908/2020 non poteva essere validamente emessa, oltre che sulla base di un atto
“tamquam non esset” anche per la mancata sospensione necessaria che il giudice del Tribunale di Messina doveva accordare ai sensi dell'art. 75 c.p.p. La norma prevede, al n. 3: «Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale [76, 82 2] o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge [71 6, 88 3, 441 4, 444 2] (1) (2). L'Ente Impositore, nel cui interesse, tra le altre, agisce il Concessionario, Controparte_6 si era costituita parte civile (come indicato a pag. 42 della sentenza n. 850/2018), fungendo tale adempimento da presupposto della sospensione che, diversamente, il giudice non ha accordato giungendo anticipatamente ad asseverare in fatto gli elementi sottoposti dalla quando ancora Controparte_2 il giudizio penale non era neppure definito con sentenza. In questi termini: «Il rapporto tra il processo civile e quello penale è ispirato al principio della separatezza dei due giudizi, sicché il giudizio civile di danno deve essere sospeso soltanto quando l'azione civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado (art. 75 c.p.p.), atteso che esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile, non potendosi pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto..”;
4.6. “..In ambito civile vi è un'armonia di consensi circa l'applicazione dell'art. 295 la cui esegesi arriva ad ammettere che nei rapporti di pregiudizialità tra lite penale e civile, la sospensione di quest'ultimo diventi facoltativa, ex art. 337 C.P.C., salvo casi specifici come quello contemplato dall'art. 75 c.p.p.: «Definito il primo giudizio senza che nel secondo la sospensione sia stata disposta o ripreso il secondo giudizio dopo che il primo sia stato definito, la sospensione del secondo può solo essere pronunziata sulla base dell'art. 337, comma 2, C.P.C., dal giudice che ritenga di non poggiarsi sull'autorità della decisione pronunziata nel primo giudizio. Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato (come, esemplificando, nel caso previsto dall'art. 75 C.P.C., comma 3)». (Cassazione civile, sez. un., 19/06/2012, n. 10027) ...”;
5. avrebbe liquidato le spese applicando parametri eccessivi, sulla base di una decisione non adeguatamente motivata e caratterizzata da un'attività giudiziale non adeguatamente svolta;
ed infatti:
5.1. la mancata partecipazione al processo non avrebbe comportato automaticamente la condanna e la soccombenza del contumace, che non avrebbe svolto attività difensiva, né formulato domande successivamente rigettate;
5.2. la condanna di € 4.800,00 non sarebbe stata giustificata, atteso che la causa sarebbe stata carente di fase studio, istruttoria e di bassa complessità, per cui si sarebbero dovuti applicare i valori minimi e la liquidazione non avrebbe potuto eccedere € 2.768,00;
5.3. “… altro indicatore dell'incomprensibile ammontare della condanna è dato dal contegno processuale dell'attore in primo grado il quale, avendo dato luogo alla nullità della notifica, giuste ampie considerazioni di cui al punto n. 1 dell'appello, dovrà essere condannato, previa remissione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 C.P.C., al pagamento delle spese della corrente sede processuale, a tenore del consolidato orientamento promanante dagli « Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. Parte_4 354 C.P.C. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio….» (Cass. 14495/2017) …”;
e concludeva chiedendo, in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata, previa sua inibitoria, l'accoglimento dei propri petita tutti in partis quibus, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
L'appellata si costituiva con atto depositato (in modalità Controparte_1 telematica) in data 12.10.2021 e, deducendo ex adverso:
sub 1., che: non sarebbe condivisibile la tesi di parte appellante circa la mancanza delle ricevute di ritorno relative alla comunicazione C.A.D., tenuto conto che l'invio della CAD e della CAN non sarebbe previsto nel caso di invio dell'avviso di deposito dell'atto nella casa comunale ai sensi degli art. 140, 139 o 660 C.P.C.; ed invero: - l'ultimo adempimento dell'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 140 C.P.C., sarebbe stato l'invio della raccomandata (con la comunicazione di avvenuto deposito);
- per il notificante il procedimento notificatorio si sarebbe perfezionato decorsi 10 gg dalla data di invio della raccomandata ex art. 140 C.P.C.;
- l'avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 C.P.C., restituito con la sottoscrizione del destinatario o restituito per compiuta giacenza, avrebbe testimoniato la regolarità e completezza del procedimento notificatorio;
nei confronti di la notifica si sarebbe regolarmente perfezionata in quanto sia Parte_1 dal certificato storico di residenza sia dal certificato rilasciato dal Comune sarebbe stata residente in [...] is. 238/C;
la residenza, risultante dal certificato anagrafico, di non sarebbe stata la Parte_2 residenza effettiva, in quanto la stessa, nel periodo in cui sarebbe stato notificato l'atto di citazione di primo grado, sarebbe stata residente in [...]. is. 238/C:
“… La residenza che emerge dalle risultanze anagrafiche determina una mera presunzione. Quel che rileva è la dimora effettiva, ossia quella in cui si svolge la vita lavorativa e familiare del soggetto. Sul punto, è appena sufficiente osservare che figlia della IG.ra , nel periodo in cui Parte_1 Parte_2 è stato notificato l'atto di citazione in questione, ha mantenuto la residenza in Viale Principe Umberto 77 is. 238/C, da ritenersi a tutti gli effetti l'abitazione familiare delle odierne appellanti. Sul punto, è onere del destinatario della notifica dimostrare che la sua residenza si trovi in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna. A tal fine, non è sufficiente produrre le risultanze anagrafiche che indichino un indirizzo diverso da quello di notifica. Inoltre, l'accertamento effettuato dal giudice di merito è incensurabile in Cassazione – fatti salvi i vizi di motivazione – in quanto trattasi di un accertamento di mero fatto ...”;
“…Una recente pronuncia della Suprema Corte, ha chiarito che: «le indagini esperite in luogo dall'ufficiale giudiziario, circa la (meramente) temporanea assenza del destinatario nel luogo di recapito danno luogo a delle presunzioni semplici, a vincere le quali ben può essere offerta la prova contraria: questa, tuttavia, non può essere costituita dalla mera variazione anagrafica intervenuta nel frattempo, che, come atto proveniente dalla stessa parte, dà luogo a sua volta a presunzione semplice di pari grado» (Cass. n. 10107 del 2014). La Suprema Corte, ha opportunamente ribadito il principio, secondo il quale, «al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione: “nell'ipotesi in cui la notifica sia eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova (Cass. 19 luglio 2005 n. 15200)”.
Le attestazioni dell'ufficiale giudiziario sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale …”;
sub 2., che:
“.. .L'azione revocatoria è stata eseguita nei termini previsti dall'art. 2901 C.C., atteso che, la notifica dell'atto di citazione si è perfezionata in data 16.08.2017. Pertanto, trattandosi di atti trascritti tra il 2014 e il 2016 non può risultare spirato il termine utile per la validità dell'azione revocatoria de qua. In ogni caso, così come sostenuto nell'atto di appello spiegato, nella denegata e non temuta ipotesi in cui si applicasse l'art. 354 C.P.C., nessuna decadenza si verificherebbe in ordine alla revocazione, atteso che, il giudizio proseguirebbe in riassunzione davanti al primo giudice, con salvezza di diritti. Tutto ciò, alla luce del fatto che: «in un giudizio introdotto con dell'azione revocatoria, ex art. 2901 cod. civ., sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente, convenuti in giudizio dal creditore, e pertanto, qualora la citazione introduttiva sia stata validamente notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari, e a seguito della pronuncia del giudice d'appello che abbia rimesso le parti in primo grado a norma dell'art. 354 cod. proc. civ., il contraddittorio sia stato ritualmente integrato in modo tale da evitare l'estinzione del processo, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio stesso (Corte di cassazione, 07/11/2011, n. 23068) …”; sub 3., che:
“... Il Giudice di I grado ha correttamente motivato la Sentenza appellata, ritenendo la chiara legittimazione di parte attrice alla quale l'art. 2901 C.C. attribuisce uno strumento di tutela. Evidenziando che l'azione revocatoria è anteriore ai tre atti di donazione oggetto del procedimento del precedente grado di giudizio. Ritenendo gli atti tributari prodotti nel I grado, maturati in un periodo antecedente rispetto a quello della prima delle tre donazioni e di cui la ra Pt_2 venuta a conoscenza prima di quel momento, attraverso la notifica delle cartelle esattoriali che non sono state oggetto di opposizione entro i termini e nelle forme previste dalla legge. Ritenendo, altresì, sussistente il requisito oggettivo dell'eventus damni, determinato dalla perdita della garanzia patrimoniale del debitore e/o anche da una maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito. Mentre in ordine al requisito soggettivo il Giudice di prime cure ha evidenziato che: ”il vincolo tra la disponente - madre e la beneficiaria - figlia dei tre atti di donazione, vale ragionevolmente a ritenere, in via presuntiva, estesa alla la consapevolezza di siffatto generico Parte_1 pregiudizio, a fronte della consistenza del patrimonio della madre disponente, non essendo verosimile che la figlia del debitore non fosse a conoscenza della (peraltro ingente) situazione debitoria gravante sul medesimo..”;
sub 3.1., che: non sarebbe fondata l'argomentazione di parte appellante secondo cui gli estratti di ruolo non avrebbero dato prova del credito, in quanto la Suprema Corte di cassazione, con diverse sentenze, avrebbe sostenuto che: «… l'estratto di ruolo è un documento contenente gli elementi della cartella di pagamento che, a sua volta, rappresenta un atto impositivo formato dal concessionario (Cass. SS. UU. N. 19704/2015). Tale estratto rappresenta la fedele riproduzione della parte di ruolo relativa alla pretesa, o alle pretese, creditorie azionate verso il debitore con le cartelle esattoriali, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa (Cass. n. 11943/2018 e Cass. n. 11141/2015) ...»;
sub 3.2., che:
avrebbe consapevolmente arrecato un pregiudizio al creditore, che si Parte_2 sarebbe subito attivato per il recupero delle ingenti somme debitorie (cfr. vedi cartella n.29520150013278716 anno di riferimento dei crediti 2014 dell'importo di € 223.848,96), anche perché nel 2011 sarebbe stata accusata di truffa ai danni dell' per un importo di € 196.000; CP_5
sub 3.3., che:
“… si contesta in toto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, atteso che, per quanto riguarda l'onere probatorio, al creditore è sufficiente dimostrare la variazione patrimoniale intervenuta, senza che si renda altresì necessario provare l'entità e la consistenza che il patrimonio del debitore presenta dopo l'atto di disposizione, gravando di contro sul debitore l'onere di dimostrare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà, poiché egli solo è in grado di conoscere e di dimostrare agevolmente la consistenza del proprio patrimonio (Cass. civ. Sez. III, 05 febbraio 2013, n. 2651; in senso conforme Cass. 7767/07; 15257/04; 11471/03) ...”;
sub 4., che:
l'art. 2901 C.C. richiederebbe ai fini dell'azione revocatoria che l'attore rivestisse la qualità di creditore, intesa in senso ampio, ricomprendendo anche coloro che vantassero un credito sottoposto a termine o condizione, estendendo così la tutela anche a semplici aspettative o ragioni di credito eventuali.
Non sarebbe stato necessario che il credito fosse certo, liquido ed esigibile, né accertato giudizialmente, essendo sufficiente una pretesa fondata e non manifestamente pretestuosa, in linea con la finalità conservativa dell'azione, volta a tutelare la garanzia generica offerta dal patrimonio del debitore (fr. Cass. civ. Sez. II, 06-06-2011, n. 12235). Anche il credito eventuale, come quello litigioso, avrebbe potuto fondare la legittimazione all'azione revocatoria, sia che fosse derivato da un rapporto contrattuale contestato in giudizio, sia che consistesse in una pretesa risarcitoria da fatto illecito (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9440 del 18/05/2004 (Rv. 572929). La legge n. 311 del 2004 (cd. "legge Finanziaria 2005”) avrebbe previsto che il concessionario della riscossione tributaria, oltre a poter procedere nei confronti del contribuente con l'espropriazione forzata per il recupero delle somme iscritte a ruolo, avrebbe potuto promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore (art. 49, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973).
sub 5., che:
“… Le spese di lite sostenute da parte attrice, sono state correttamente liquidate, sulla scorta del principio della soccombenza solidale dei convenuti, calcolate in valori prossimi ai minimi dello scaglione tenendo conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta. Si precisa che ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (Cass. Sez. 6–3, Ordinanza n. 10089 del 09/05/2014 (Rv. 630692) ...”;
concludeva chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza in recepimento dei petita tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze del corrente grado di giudizio.
*
Differito il procedimento dall'udienza collegiale di prima comparizione dell'8.11.2021 a quella del 3.12.2021, (per la trattazione), ivi, la Corte con ordinanza con la quale aveva rigettato la richiesta inibitoria non sussistendone i presupposti e ritenuto che non ricorressero le condizioni per la pronuncia d'inammissibilità dell'appello (ai sensi dell'art 348 bis C.P.C.), differiva la lite dapprima all'udienza del 18.9.2023 per la precisazione delle conclusioni e, poi, previa surroga dell'originario relatore, per i medesimi incombenti, atteso il sovraccarico dei ruoli, a quella del 18.12.2023 (che aveva luogo secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C.), da cui le parti erano ulteriormente rimesse per i medesimi incombenti (perdurando il carico di ruolo) all'udienza dell'11.11.2024.
Ivi, senza alcuna ulteriore attività, in ragione delle note di trattazione depositate dalle parti nelle date del 4.11.2023 e del 7.11.2023, la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 30.1.2025).
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica: le parti insistevano nelle eccezioni, deduzioni e difese già formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'impugnazione (alla cui cognizione si procede in via preliminare, attesane l'evidente indole assorbente rispetto alle altre ragioni di gravame), le parti appellanti lamentano che il primo decidente avrebbe errato nel dichiarare la contumacia delle convenute
[...]
e in quanto l'atto di citazione di primo grado sarebbe stato Parte_2 Parte_1 erroneamente notificato: 1) nei confronti di dal momento che la stessa, a partire dal 2014, sarebbe Parte_2 stata residente in Venetico, Via delle Officine, e non in Viale Principe Umberto n.77 (Messina), ove era stata effettuata la notifica;
2) nei riguardi sia di sia di perché mancherebbero per Parte_2 Parte_1 entrambe le ricevute di ritorno relative alla comunicazione della cd. C.A.D., caratterizzante l'ultimo degli adempimenti cui il notificante sarebbe stato indefettibilmente tenuto.
Il motivo è fondato per le motivazioni che appresso si specificheranno.
Sub 1), osserva e rileva in primis il Collegio in merito alla notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario in servizio presso l' di Messina nei confronti della in data CP_7 Parte_2
1.8.2017:
- in fatto, che: essa ha avuto luogo ex art. 140 C.P.C. presso un indirizzo (Viale Principe Umberto n. 77, Messina) pacificamente diverso da quello risultante dal certificato anagrafico storico in atti, recante la data del 18.6.2021, in quanto documentante il trasferimento della nominata dal precedente recapito (quello supra richiamato, acquisito per immigrazione al Comune di
Rometta nella data del 6.3.2013) in quello di Via delle Officine, Venetico, fin dalla data del 2.12.2014;
prima di detta data, secondo la stessa produzione di parte appellata, in data 22.7.2015 e 10.9.2016 il concessionario della riscossione aveva già inviato notifiche alla resso il Pt_2 recapito di Venetico, in quanto evidentemente ben noto ad esso notificante, nelle date del 22.7.2015 e del 10.9.2016 e, da ultimo, addirittura gli estratti di ruolo per cui è processo in data 5.7.2017, sicché l'avvenuta individuazione da parte del procuratore officiato ai fini della notificazione della citazione di prime cure del recapito di Viale Principe Umberto di Messina appariva (ed appare) incongrua rispetto a quanto emergente per tabulas;
l'assunto di parte appellata, secondo cui alla superiore variazione anagrafica (da Messina a
Venetico) non sarebbe corrisposta un'effettiva variazione di fatto, con conseguente sussistenza d'una residenza di fatto ulteriore della ncora nel recapito di Messina Pt_2 retro specificato, è rimasta del tutto sfornita di prova di riscontro (ed anzi, la produzione offerta attesta che alla data del 19.7.2017 il Comune di Messina ne certificava ritualmente l'avvenuta emigrazione in Venetico dal 1.12.2014);
- in diritto, che il ricorso all'art. 140 C.P.C., è consentito quando:
1) il luogo di residenza, dimora o domicilio è stato esattamente individuato;
2) la consegna non è stata effettuata per difficoltà di ordine materiale (quali la momentanea assenza o il rifiuto di riceversela opposto dalle persone indicate dall'art. 139 C.P.C.);
presupposto applicativo dell'art. 140 C.P.C. è, quindi, l'esatta individuazione di residenza, domicilio o dimora.
Ed in proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato da lungi (così Cass. Sez. I., sentenza n. 24416 del 16/11/2006) che:
«… la notifica ex art. 140 cod. proc. civ. non esclude ma al contrario postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, domicilio o dimora del destinatario, e che la copia non sia stata consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate dall'art. 139 cod. proc. civ. di ricevere l'atto …». Nel caso di specie, risultava e risulta per tabulas che non risiedeva più a Parte_2
Messina, in Viale Principe Umberto n. 77 (Messina) dal 2.12.2014, bensì a Venetico in Via delle Officine (come da certificato anagrafico in atti). L' , prima di procedere alla notificazione, avrebbe potuto e Controparte_8 dovuto effettuare una ricerca anagrafica al fine di individuare (ove in dubbio) la residenza anagrafica di e attraverso questa sarebbe venuta a conoscenza del fatto Parte_2 che quest'ultima non risiedeva più in Viale Principe Umberto (Messina). La ricerca anagrafica, infatti, costituisce uno di quegli adempimenti che il notificante può compiere con ordinaria diligenza e senza particolari difficoltà, prima della consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario per la notifica.
Ciò detto, gioverà puntualizzare, circa il rilievo eventuale – in luogo della residenza anagrafica – ai fini dell'utile perfezionamento della notifica, che è pacifico in giurisprudenza (fin dalla citata sentenza n. 24416) il principio ulteriore per cui:
«… nel caso in cui la notifica venga effettuata, nelle forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, costituisce mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova (e senza necessità di impugnare con querela di falso la relazione dell'ufficiale giudiziario), che in quel luogo si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario dell'atto, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione …»;
principio ulteriormente integrato in seguito dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. nn.
4274/2019 e 25885/2022) nel senso che:
«… la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 C.P.C., è valida se eseguita nel luogo di residenza della conosciuta l'effettiva residenza, anche tramite le risultanze della relata, ovvero la stessa sia conoscibile con l'ordinaria diligenza. Difatti la circostanza secondo la quale nell'indirizzo risultante dai registri anagrafici si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario costituisce mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, in quanto non coperta dalla fidefacenza della relata …».
Dunque, ai fini dell'individuazione del luogo di residenza del destinatario dell'atto, occorre fare riferimento alla sua residenza effettiva, in quanto le risultanze anagrafiche, possono essere superate da prova contraria e, in particolare, laddove la residenza sia accertata sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, la residenza effettiva prevale su quella risultante dai registri anagrafici, avendo quest'ultimi valore presuntivo. È evidente dunque che, ove l'atto sia stato notificato presso un indirizzo diverso da quello risultante dai registri anagrafici e indicato come residenza effettiva del destinatario, grava sul notificante l'onere di provare che tale indirizzo corrisponde effettivamente alla reale residenza, dimostrando quindi la divergenza tra quella anagrafica e quella effettiva ed il relativo fondamento (così Cass. Sez. III, ordinanza n. 25885 del 2/9/2022):
«... In tema di notifica ex art. 140 C.P.C., la dichiarazione con la quale l'ufficiale giudiziario o quello postale dichiari di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario non costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione …».
Non è condivisibile, infatti, l'argomentazione di parte appellata secondo cui sarebbe stato onere del destinatario della notifica dimostrare che la residenza fosse in un luogo diverso da quello in cui era avvenuta la consegna, dal momento che spettava all' Controparte_8
dar prova di aver notificato l'atto in Viale Principe Umberto (Messina), perché
[...] presso tale indirizzo , nonostante il cambio di residenza anagrafica, aveva Parte_2 ancora la residenza effettiva. Tale prova, ripetesi, non è stata fornita dal notificante nell'odierno giudizio;
tra l'altro, l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa è tornato al mittente per compiuta giacenza (cfr. avvisi di ricevimento allegati nel fascicolo di parte di primo grado). La Corte, dunque, ritiene che, poiché la residenza effettiva, per giurisprudenza costante (ex plurimis Cass. 24544/2008), si presume, fino a prova contraria, essere situata presso la residenza anagrafica, la notifica dell'atto di citazione di primo grado nei confronti di
[...]
va ritenuta nulla. Parte_2
Ciò posto, atteso che:
- la nullità della notifica ha determinato la pretermissione, nella persona della
[...]
, di una litisconsorte necessaria;
Parte_2 la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11150/2002; Cass. n. 23068/2011; Cass. 6598/2023;
Cass. 12891/2020) è infatti costante nel sostenere che:
«… Qualora sia stata proposta una azione revocatoria, esiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente, conseguentemente, nel caso in cui il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, o la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcune soltanto di esse, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse …»; il vizio di mancata integrità del contraddittorio nelle prime cure impone al Collegio la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, con rimessione delle parti ex art. 354 C.P.C. dinanzi al Giudice a quo e con onere per le medesime di riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza ex art. 353, comma 2 C.P.C.
Per la sua indole e conseguente incidenza rispetto alle altre doglianze dedotte, l'accoglimento del superiore motivo di gravame ne determina il conseguente integrale assorbimento.
*
Quanto alle spese giudiziali, mentre quelle del primo grado andranno liquidate dal Giudice al quale la causa viene rimessa (Cass. Civ. n. 13550/2006), spetta invece a questa Corte liquidare quelle del presente grado, in ossequio al principio, dettato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., sent.
n. 14495/2017) ed applicabile specificamente nel caso di specie, secondo cui:
«… il giudice di appello, quando dichiari la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 C.P.C., deve rimettere la causa al primo giudice anche per la pronuncia sulle spese della relativa fase processuale – che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata , restando in suo potere di provvedere solo alle spese del giudizio di appello, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio …»;
e per l'effetto esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste, ai sensi dell'art. 91 C.P.C., a carico della parte appellata, che ha dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio: cfr. Cass. Civ. Sez. VI-2, ordinanza n. 14495 del 9/6/2017:
«… Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 C.P.C. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio …»; con liquidazione secondo i parametri tariffari di cui al D. M. 55/2014 come aggiornato dal
Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal
23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività difensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4.7.11.23), ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa:
Indeterminabile–complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.270,35 totale € 9.739,35
poi dimidiato fino ad euro 4.869,675 come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui: «… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»; ancorché al minimo, per la sua evidente marginalità;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua); successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza oggettiva della qualità della lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 15.06.2021 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina emessa al numero 1908 in data 15.12.2020 nel procedimento già iscritto al n. 4264/2017 RGAC;
appello proposto da:
e Parte_2 Parte_1 nei confronti di:
, quale successore di in persona Controparte_9 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore;
così provvede:
1) in accoglimento del primo motivo d'appello, in esso assorbiti gli altri, dichiara la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio e, per l'effetto, dispone la rimessione della causa al Tribunale Civile di Messina, ai sensi dell'art. 354, comma
1, in combinato con l'art. 353 C.P.C., il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del relativo grado;
termine per la riassunzione di mesi tre dalla notificazione della presente pronuncia;
2) condanna l , quale successore di Controparte_9 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore delle parti
[...] appellanti, delle spese processuali di questo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.869,675 come specificato in parte motiva, oltre esborsi del grado come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, in data
1.7.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale funzionario dell'Ufficio per il processo addetto presso questa Sezione, la dott.ssa MERLINO Antonina
Il Presidente estensore
(dott. SABATINI Augusto)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI presidente relatore;
dott. Marisa SALVO consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO consigliere;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 507/2021 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 11.11.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
Parte_1 codice fiscale: CodiceFiscale_1
; Parte_2 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parti rappresentate e difese per procura ai margini del predetto atto dall'avv. STARVAGGI Paolo del foro di Messina ed elettivamente domiciliate presso il domicilio digitale;
pec: ; Email_1
APPELLANTI
E
, quale successore di in persona Controparte_1 Controparte_2 del Direttore Generale pro tempore;
p. IVA: ; P.IVA_1 codice fiscale: ; P.IVA_2 parte rappresentata e difesa per procura rilasciata su foglio separato dell'avv. NINONE Luca
Agostino ed elettivamente domiciliata in Sant'Agata Militello (ME) Via Cappuccinelli n.2; pec: ; Email_2
APPELLATA
avente ad oggetto: azione revocatoria (art. 2901 C.C.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “… 1) Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: Preliminarmente, ricorrendone i presupposti di legge, disporre ai sensi degli artt. 283 e 351, comma 1, C.P.C., con ordinanza non impugnabile, la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione del provvedimento impugnato, attesa la fondatezza dei motivi di appello esposti infra ed il periculum in mora consistente nella eventualità assai probabile che la controparte decida di portare in esecuzione forzata la pronuncia impugnata;
Nel rispetto degli elementi richiesti dall'art. 342 C.P.C., si suggerisce:
1. In relazione al punto 1, in riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare nulla la notifica dell'atto di citazione ex art. 2901 C.C. relativa al giudizio di primo grado iscritto al n.r.g. 4624/2017, rimettendo le parti al giudice di primo grado statuendo: «La sentenza n. 1908/2020 è da ritenersi inficiata dall'evidente omissione in cui è incorso il giudice di prime cure nel considerare, erroneamente, la contumacia dei convenuti, mai attinti dalla regolare notifica dell'atto introduttivo, come dedotto dagli appellanti. Pertanto, dalla nullità della notifica dell'atto di citazione ex art. 2901 c..c. consegue, in applicazione dell'art. 354 C.P.C., la rimessione della causa al primo giudice»;
2. Per l'effetto, ritenere e dichiarare la nullità della sentenza n. 1908/2020 emessa dal Tribunale di emessa dal Tribunale di Messina, Sezione civile, Dott.ssa D'Angelo Maria Carmela nella causa civile iscritta al n. 4624/2017, dep . il 15.12.2020; 3. In relazione al punto 2 dell'atto di appello ritenere e dichiarare «Dal fondato difetto di notifica gravante sull'atto introduttivo del giudizio di primo grado, come eccepito dalle appellanti, consegue il rilievo di inammissibilità dell'azione ex art. 2901 C.C. essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale dal compimento dell'atto revocando in accoglimento del primo punto»;
4. In relazione al punto 3 dell'atto di appello, ritenere e dichiarare: «Fermo restando il pregnante vizio di notifica, occorre evidenziare come la Controparte_2 abbia limitato la propria attività probatoria ad documenti redatti da essa stessa senza fornire altri elementi in base ai quali desumersi sia la titolarità e l'ammontare dei crediti rispetto alla cui tutela agire né provare se la vi fosse una consistenza patrimoniale residua tale da consentire al creditore una pronta soddisfazione sul residuo. Anche sotto tale aspetto l'azion revocatoria si appalesa infondata».
5. In relazione al punto 4 dell'atto di appello, ritenere e dichiarare: «Peraltro, pur ammettendosi, per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria l'esistenza di una ragione di credito
- anche se non accertata giudizialmente (in maniera definitiva), il giudizio penale pendente al momento della proposizione della domanda attesa la riduzione del quantum debeatur si poneva come elemento pregiudicante la causa civile che per l'effetto andava sospesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 C.P.C., in quanto la definizione di questa seconda controversia costituiva l'indispensabile precedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria. La mancata sospensione della causa pregiudicata, il cui esito sembra determinato, in base alla motivazione addotta dal primo decidente, dalla causa pregiudicante, merita censura e comporta la riforma della sentenza impugnata»;
6. In relazione al punto 5 dell'atto di appello, ritenere e dichiarare il difetto di motivazione della sentenza n. 1908/2020 nel capo condannatorio relativo alle spese di lite, anche per l'eccessiva quantificazione delle stesse: «errata di appalesa la liquidazione delle spese legali operata dal giudice di primo grado atteso che, nell'assoluta carenza di ogni riferimento al valore della lite e stante la semplicità della lite, ha operato ciononostante una quantificazione che si discosta dai parametri alla specie applicabile e pari ad € € 2.768,00».
7. Accogliere l'atto di appello e tutte le argomentazioni ivi contenute;
8. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio...”;
Per parte appellata:
“… In via preliminare: rigettare in toto la richiesta formulata ai sensi degli artt. 283 e 351, comma 1, C.P.C., inerente la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione del provvedimento impugnato, attesa l'infondatezza dei motivi di appello esposti. Nel merito: 1) Confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1908/2020 emessa dal Tribunale di Messina, Sezione civile, Dott.ssa D'Angelo Maria Carmela, nella causa civile iscritta al n. 4624/2017, depositata il 15.12.2020, mai notificata Conseguentemente: 2) Dichiarare legittima l'azione revocatoria intrapresa dall'Agente della Riscossione e per l'effetto confermare la revoca dei tre atti di donazione impugnati già disposta nel precedente grado di giudizio;
3) Rigettare con ogni statuizione il motivo d'appello inerente la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
4) Rigettare con ogni statuizione il motivo d'appello inerente la prescrizione dell'azione ex art. 2901 C.C.; 5) Rigettare con ogni statuizione i rimanenti motivi d'appello in quanto infondati in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra espresse;
6) In via del tutto gradata, senza rinuncia alcuna alle superiori richieste, per mero tuziorismo difensivo, nella denegata e non temuta ipotesi in cui si applicasse l'art. 354 C.P.C., nessuna decadenza si verificherebbe in ordine alla revocazione, atteso che, il giudizio proseguirebbe in riassunzione davanti al primo giudice, con salvezza di diritti;
7) Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio ...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso. *
In prime cure:
con atto di citazione, notificato in data 16.8.2017, l , quale Controparte_1 successore di in persona del Direttore Generale pro tempore, Controparte_2 conveniva in giudizio e , deducendo: Parte_1 Parte_2
“… che la ha emesso nei confronti della IG.ra numerose cartelle di Controparte_2 Parte_2 pagamento, i cui estratti di ruolo e le rispettive vengono prodotte in atti (v. doc allegati), nonché, comunicazione preventiva di ipoteca, il cui complessivo importo ammonta a circa € 216.258,65, avverso quest'ultima, è attualmente pendente innanzi il Tribunale di Messina iscritto al nrg 3299/2016 Giudice Daniele Carlo Madia, giudizio in opposizione;
che, in forza di talune di dette cartelle di pagamento e di altre, indicate negli estratti di ruolo allegati in atti (v. allegati), l'Agente della Riscossione, al fine di tutelare il credito nei confronti della , in data 30.05.2016 ha Parte_2 provveduto a notificare comunicazione preventiva di ipoteca, avverso la quale, risulta attualmente pendente giudizio in opposizione;
-che l' , provvedeva a notificare le prodromiche cartelle di pagamento rispettivamente: la n. Controparte_3 29520110021451565 in data 09.11.2021; la n. 29520140019559364 in data 31.10.2014; la n. 29520150013278716 in data 03.08.2015;
-che con atto di donazione, rogato innanzi al Notaio notaio in Messina, in data 23.04.2014, N. Rep. Persona_1 96634/26708 (v. doc. all.) reg.to. il 29.04.2014 e trascritto il 05.05.2014 (v.doc.all.) - valore dichiarato di € 53.340,00- la IG.ra per la quota di 2/6, congiuntamente alla IG.ra per la quota di 4/6, Parte_2 Parte_3 trasferivano alla rispettiva figlia e nipote i seguenti beni e diritti: tutto ed intero un locale deposito, Parte_1 sito in Rometta, C.da Vinci, composto da piano terra e sovrastante terrazzo, censito al Fg 8, part. 925, sub –; tutto ed intero fondicello rustico, sito in Rometta, C. da Vinci, censito al Fg.8, part. 657, sub. -; tutto ed intero un appartamento, per civile abitazione, sito in Messina, alla Via P. Umberto n.77, int.2, censito al Fg 112, particella n.376, sub. 4. (V.doc. all.);
-che con successivo atto di donazione, rogato innanzi al Notaio notaio in Messina, in data 17.05.2016, Persona_1 N. Rep. 97734/27569 (v. doc. all.), reg.to il 20.05.2016 e trascritto il 26.05.2016 (v. doc. all.),- valore dichiarato € 107.710,00- la IG.ra con secondo atto di donazione, dopo il primo del 29.04.2014, trasferiva alla Parte_2 figlia riservandosi vita natural durante l'usufrutto, nuda proprietà dei seguenti beni e diritti: tutto ed Parte_1 intero un appartamento sito in Spadafora, Via Umberto I, facente parte del complesso “Sinedil”, posto al primo piano (2° elev. F.t.), Pal. “A”, composto da 5 vani ed ascensori, con annessa pertinenza esclusiva dell'immobile costituita da un posto macchina scoperto al piano terra, distinto con il sub. 32, Fg. 2, part. 693, sub. 32; part. 680, sub. 13; tutto ed intero un appartamento sito in Rometta, facente parte del complesso “Due Torri” o “Kalinca”, con annessa pertinenza costituita dal posto macchina scoperto, nello spazio antistante l'appartamento, censito al Fg. 2 particella 2027, sub. 7; sub.1; con graffate le particelle sub. 8 e sub. 9; tutto ed intero un appartamento sito in Venetico, nella C/da
“Lindotto”, Via delle Officine n.10, posto al secondo piano, censito al Fg. 2 part. 1692, sub. 52, con annessa pertinenza costituita dal lastrico solare, censita al Fg. 2 part. 1692, sub.50;
-che con ulteriore atto di donazione, rogato innanzi al Notaio notaio in Messina, in data 09.09.2016, Persona_1 N. Rep. 97914/27709 (v.doc.all.), trascritto il 14.09.2016 (v. doc. all.), valore dichiarato € 205.450,00- la IG.ra
[...]
, trasferiva alla figlia il diritto di usufrutto così come riservatosi nell'atto ai rogiti del Notaio Parte_2 Parte_1 del 17 maggio 2016 reg.to a Messina il 20.05.2016 al N° 3686 trascritto il 26.05.2016 ai nn. Persona_1 13305/10133, e precisamente sui seguenti beni immobili: tutto ed intero un appartamento sito in Spadafora, Via Umberto I, facente parte del complesso “Sinedil”, posto al primo piano (2° elev. F.t.), Pal. “A”, composto da 5 vani ed ascensori, con annessa pertinenza esclusiva dell'immobile costituita da un posto macchina scoperto al piano terra, distinto con il sub. 32, Fg. 2, part. 693, sub. 32; part. 680, sub. 13; tutto ed intero un appartamento sito in Rometta, facente parte del complesso “Due Torri” o “Kalinca”, con annessa pertinenza costituita dal posto macchina scoperto, nello spazio antistante l'appartamento, censito al Fg. 2 particella 2027, sub. 7; sub.1; con graffate le particelle sub. 8 e sub. 9; tutto ed intero un appartamento sito in Venetico, nella C/da “Lindotto”, Via delle Officine n.10, posto al secondo piano, censito al Fg. 2 part. 1692, sub. 52, con annessa pertinenza costituita dal lastrico solare, censita al Fg. 2 part. 1692, sub.50; la piena proprietà, in ragione di 2/6 indivisi, stante i 4/6 indivisi appartenenti alla madre Parte_3
, dei seguenti immobili: due locali deposito, contigui fra loro, siti in Rometta Marea, Via Caterina Carbone, al
[...] piano cantinato, censiti al Fg. 2, part. 1982 sub. 8, sub. 9; una sesta parte indivisa (1/6) del fondicello rustico sito in San Pier Niceto, censito al Fg. 4, part. 237-238-280; una sesta parte indivisa (1/6) del fondicello rustico sito in San Pier Niceto, censito al Fg. 9 part. 446; la terza parte indivisa (1/3) del terreno in Scaletta Zanclea, censito al Fg. 1, part. 234; due dodicesimi (2/12) del terreno in Scaletta Zanclea, censito al Fg.1 part. 552;
-che i sui indicati atti dispositivi, avendo ad oggetto beni e diritti della IG.ra , avverso la quale, Parte_2 l'Agente della Riscossione ha predisposto atti preventivi alla iscrizione di ipoteca, che come è noto, è un diritto reale di garanza da costituire su un bene immobile, diminuiscono l'entità del patrimonio di questa mettendo in pericolo la garanzia generica che, ai sensi dell'art. 2740 C.C., grava sui beni del debitore;
-che, pertanto sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 C.C. a) eventus damni, deriva non solo dalla perdita del bene sul quale grava la garanzia, ma anche dalla maggiore difficoltà ed incertezza della riscossione;
b) scientia fraudis: è insito nella consapevolezza, anche nel terzo acquirente, della diminuzione del patrimonio del debitore e del pericolo di pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie per effetto della riduzione della garanzia ex art. 2740 C.C. Con riferimento alla donazione, infatti, il terzo, essendo figlia del debitore, è insito nella consapevolezza, anche nel terzo acquirente, della diminuzione del patrimonio del debitore e del pericolo di pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie per effetto della riduzione della garanzia ex art. 2740 C.C.. Con riferimento alla donazione, infatti, il terzo, essendo figlia del debitore, è presuntivamente a conoscenza della situazione reddituale e patrimoniale della madre. c) anteriorità del credito: alcuni degli atti per i quali viene esercitata la presente azione sono di data successiva all'invio delle cartelle di pagamento, nonché, alla comunicazione preventiva di ipoteca e quindi ai crediti che ne costituiscono oggetto di garanzia. Avendo riguardo ai crediti portati da cartelle di pagamento notificate successivamente al compimento di alcuni atti dispositivi, occorre evidenziare che questi traggono origine da fatti o presupposti impositivi anteriori ai negozi posti in essere dalla;
Parte_2
- che, anche alla luce dell'art. 49 del DPR n.602/73, come modificato dall'art. 415 della L. n.311/2004, “… il Concessionario può promuovere azioni cautelari o conservative nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore” e, pertanto la è legittimata ad esercitare l'azione revocatoria Controparte_2 ex art. 2901 C.C. con finalità conservative delle ragioni creditorie ed in vista della loro realizzazione coattiva.
chiedeva di ritenere e dichiarare inefficaci, ai sensi dell'art. 2901 C.C., in pregiudizio della e degli enti creditori, i seguenti atti dispositivi posti in essere da Controparte_2 [...]
: Parte_2
1) atto di donazione in riferimento alla quota donata dalla pari a 2/6, rogato innanzi al Notaio Parte_2
notaio in Messina, in data 23.04.2014, N. Rep. 96634/26708, reg.to il 29.04.2014 e trascritto il Persona_1 05.05.2014,- valore dichiarato di € 53.340,00- con il quale la IG.ra per la quota di 2/6, Parte_2 congiuntamente alla IG.ra per la quota di 4/6, trasferivano alla rispettiva figlia e nipote Parte_3
i seguenti beni e diritti: tutto ed intero un locale deposito, sito in Rometta, C.da Vinci, composto Parte_1 da piano terra e sovrastante terrazzo, censito al Fg 8, part. 925, sub – ; tutto ed intero fondicello rustico, sito in Rometta, C.da Vinci, censito al Fg.8, part. 657, sub. -; tutto ed intero un appartamento, per civile abitazione, sito in Messina, alla Via P. Umberto n.77, int.2, censito al Fg 112, particella n.376, sub. 4; 2) atto di donazione, rogato innanzi al Notaio notaio in Messina, in data 17.05.2016, N. Rep. Persona_1 97734/27569 , reg.to il 20.05.2016 e trascritto il 26.05.2016,- valore dichiarato € 107.710,00- con il quale la IG.ra con secondo atto di donazione, dopo il primo del 23.04.2014, trasferiva alla figlia Parte_2 Pt_1
riservandosi vita natural durante l'usufrutto, nuda proprietà dei seguenti beni e diritti: tutto ed intero un
[...] appartamento sito in Spadafora, Via Umberto I, facente parte del complesso “Sinedil”, posto al primo piano (2° elev. F.t.), Pal. “A”, composto da 5 vani ed ascensori, con annessa pertinenza esclusiva dell'immobile costituita da un posto macchina scoperto al piano terra, distinto con il sub. 32, Fg. 2, part. 693, sub. 32; part. 680, sub. 13; tutto ed intero un appartamento sito in Rometta, facente parte del complesso “Due Torri” o “Kalinca”, con annessa pertinenza costituita dal posto macchina scoperto, nello spazio antistante l'appartamento, censito al Fg. 2 particella 2027, sub. 7; sub.1; con graffate le particelle sub. 8 e sub. 9; tutto ed intero un appartamento sito in Venetico, nella C/da “Lindotto”, Via de sub. 52, con annessa pertinenza costituita dal lastrico solare, censita al Fg. 2 part. 1692, sub.50; 3) atto di donazione, rogato innanzi al Notaio notaio in Messina, in data Persona_1 09.09.2016, N. Rep. 97914/27709, trascritto il 14.09.2016, valore dichiarato € 205.450,00- con il quale la IG.ra
, trasferiva alla figlia il diritto di usufrutto così come riservatosi nell'atto ai Parte_2 Parte_1 rogiti del Notaio del 17 Maggio 2016 reg.to a Messina il 20.05.2016 al N° 3686 trascritto il Persona_1 26.05.2016 ai nn. 13305/10133, e precisamente sui seguenti beni immobili: tutto ed intero un appartamento sito in Spadafora, Via Umberto I, facente parte del complesso “Sinedil”, posto al primo piano (2° elev. F.t.), Pal. “A”, composto da 5 vani ed ascensori, con annessa lle Officine n.10, posto al secondo piano, censito al Fg. 2 part. 1692, sub. 50; 3) atto di donazione, rogato innanzi al Notaio notaio in Messina, in data 09.09.2016, N. Rep. Persona_1 97914/27709, trascritto il 14.09.2016, valore dichiarato € 205.450,00- con il quale la IG.ra , Parte_2 trasferiva alla figlia il diritto di usufrutto così come riservatosi nell'atto ai rogiti del Notaio Parte_1 del 17 Maggio 2016 reg.to a Messina il 20.05.2016 al N° 3686 trascritto il 26.05.2016 ai nn. Persona_1 13305/10133, e precisamente sui seguenti beni immobili: tutto ed intero un appartamento sito in Spadafora, Via Umberto I, facente parte del complesso “Sinedil”, posto al primo piano (2° elev. F.t.), Pal. “A”, composto da 5 vani ed ascensori, con annessa pertinenza esclusiva dell'immobile costituita da un posto macchina scoperto al piano terra, distinto con il sub. 32, Fg. 2, part. 693, sub. 32; part. 680, sub. 13; tutto ed intero un appartamento sito in Rometta, facente parte del complesso “Due Torri” o “Kalinca”, con annessa pertinenza costituita dal posto macchina scoperto, nello spazio antistante l'appartamento, censito al Fg. 2 particella 2027, sub. 7; sub.1; con graffate le particelle sub. 8 e sub. 9; tutto ed intero un appartamento sito in Venetico, nella C/da “Lindotto”, Via delle Officine n.10, posto al secondo piano, censito al Fg. 2 part. 1692, sub. 52, con annessa pertinenza costituita dal lastrico solare, censita al Fg. 2 part. 1692, sub.50; la piena proprietà, in ragione di 2/6 indivisi, stante i 4/6 indivisi appartenenti alla madre , dei seguenti immobili: due locali deposito, contigui fra loro, siti Parte_3 in Rometta Marea, Via Caterina Carbone, al piano cantinato, censiti al Fg. 2, part. 1982 sub. 8, sub. 9; una sesta parte indivisa (1/6) del fondicello rustico sito in San Pier Niceto, censito al Fg. 4, part. 237-238-280; una sesta parte indivisa (1/6) del fondicello rustico sito in San Pier Niceto, censito al Fg. 9 part. 446; la terza parte indivisa (1/3) del terreno in Scaletta Zanclea, censito al Fg. 1, part. 234; due dodicesimi (2/12) del terreno in Scaletta Zanclea, censito al Fg.1 part. 552”.
Dichiarata la contumacia delle convenute e il Tribunale Parte_2 Parte_1
Civile di Messina, con pronuncia emessa in data 15.12.2020 al n. 1908, nel procedimento già iscritto al n. 4624/2017 RGAC, così statuiva:
“… - in accoglimento della domanda di revoca ex art. 2901 C.C. formulata dall'attrice, dichiara l'inefficacia nei confronti della stessa attrice (così come dell'Amministrazione Finanziaria, quale Ente impositore dei crediti iscritti a ruolo e posti a fondamento della suddetta azione) dei seguenti atti: 1) atto di donazione in riferimento alla quota donata dalla pari a 2/6, rogato innanzi al Notaio notaio in Messina, in data Parte_2 Persona_1 23.04.2014, N. Rep. 96634/26708, reg.to il 29.04.2014 e trascritto il 05.05.2014,- valore dichiarato di € 53.340,00- con il quale la IG.ra per la quota di 2/6, congiuntamente alla IG.ra per la quota di Parte_2 Parte_3 4/6, trasferivano alla rispettiva figlia e nipote i seguenti beni e diritti: tutto ed intero un locale Parte_1 deposito, sito in Rometta, C.da Vinci, composto da piano terra e sovrastante terrazzo, censito al Fg 8, part. 925, sub - ; tutto ed intero fondicello rustico, sito in Rometta, C.da Vinci, censito al Fg.8, part. 657, sub. tutto ed intero un appartamento, per civile abitazione, sito in Messina, alla Via P. Umberto n.77, int.2, censito al Fg 112, particella n.376, sub. 4; 2) atto di donazione, rogato innanzi al Notaio notaio in Messina, in data 17.05.2016, N. Rep. Persona_1 97734/27569 , reg.to il 20.05.2016 e trascritto il 26.05.2016,- valore dichiarato € 107.710,00- con il quale la IG.ra con secondo atto di donazione, dopo il primo del 23.04.2014, trasferiva alla figlia Parte_2 Parte_1 riservandosi vita naturai durante l'usufrutto, nuda proprietà dei seguenti beni e diritti: tutto ed intero un appartamento sito in Spadafora, Via Umberto 1, facente parte del complesso "Sinedil", posto al primo piano (2° elev. F.t.), Pai. "A", composto da 5 vani ed ascensori, con annessa pertinenza esclusiva dell'immobile costituita da un posto macchina scoperto al piano terra, distinto con il sub. 32, Fg. 2, part. 693, sub. 32; part. 680, sub. 13; tutto ed intero un appartamento sito in Rometta, facente parte del complesso "Due Torri" o "Kalinca", con annessa pertinenza costituita dal posto macchina scoperto, nello spazio antistante l'appartamento, censito al Fg. 2 particella 2027, sub. 7; sub.l; con graffate le particelle sub. 8 e sub. 9; tutto ed intero un appartamento sito in Venefico, nella C/da "Lindotto", Via delle Officine n.10, posto al secondo piano, censito al Fg. 2 part. 1692, sub. 52, con annessa pertinenza costituita dal lastrico solare, censita al Fg. 2 part. 1692, sub.50; 3) atto di donazione, rogato innanzi al Notaio notaio in Persona_1 Messina, in data 09.09.2016, N. Rep. 97914/27709, trascritto il 14.09.2016, valore dichiarato € 205.450,00- con il quale la IG.ra , trasferiva alla figlia il diritto di usufrutto cosi come riservatosi Parte_2 Parte_1 nell'atto ai rogiti del Notaio el 17 Maggio 2016 reg.to a Messina il 20.05.2016 al N° 3686 trascritto il Persona_1 26.05.2016 ai nn. 13305/10133, e precisamente sui seguenti beni immobili: tutto ed intero un appartamento sito in Spadafora, Via Umberto I, facente parte del complesso "Sinedil", posto al primo piano (2° elev. F.t.), Pai. "A", composto da 5 vani ed ascensori, con annessa pertinenza esclusiva dell'immobile costituita da un posto macchina scoperto al piano terra, distinto con il sub. 32, Fg. 2, part. 693, sub. 32; part. 680, sub. 13; tutto ed intero un appartamento sito in Rometta, facente parte del complesso "Due Torri" o "Kalinca", con annessa pertinenza costituita dal posto macchina scoperto, nello spazio antistante l'appartamento, censito al Fg. 2 particella 2027, sub. 7; sub.l; con graffate le particelle sub. 8 e sub. 9; tutto ed intero un appartamento sito in Venefico, nella C/da "Lindotto", Via delle Officine n.10, posto al secondo piano, censito al Fg. 2 part. 1692, sub. 52, con annessa pertinenza costituita dal lastrico solare, censita al Fg. 2 part. 1692, sub.50; la piena proprietà, in ragione di 2/6 indivisi, stante i 4/6 indivisi appartenenti alla madre
, dei seguenti immobili: due locali deposito, contigui fra loro, siti in Rometta Marea, Via Caterina Parte_3 Carbone, al piano cantinato, censiti al Fg. 2, part. 1982 sub. 8, sub. 9; una sesta parte indivisa (1/6) del fondicello rustico sito in San Pier Niceto, censito al Fg. 4, part. 237-238-280; una sesta parte indivisa (1/6) del fondicello rustico sito in San Pier Niceto, censito al Fg. 9 part. 446; la terza parte indivisa (1/3) del terreno in Scaletta Zanclea, censito al Fg. 1, part. 234; due dodicesimi (2/12) del terreno in Scaletta Zanclea, censito al Fg.l part. 552;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente l'annotamento della presente sentenza;
- condanna le convenute, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, spese che liquida in euro 4.800,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge ...”.
* Con atto di citazione, notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 15.06.2021,
e , contumaci in primo grado, convenivano in giudizio Parte_2 Parte_1 davanti a questa Corte l' lamentando che l'impugnata Controparte_1 sentenza:
1. sarebbe nulla per difetto del contradittorio, dal momento che:
- esse sarebbero venute a conoscenza sia delle trascrizioni pregiudizievoli di cui all'atto di citazione ex art. 2901 C.C. sia della sentenza n. 1908/2020 soltanto attraverso la presentazione del 2.6.2021 di ispezione ipotecaria presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari;
- vero è che l'atto di citazione ex art. 2901 C.C. sarebbe stato notificato tramite la procedura prevista dall'art. 140 C.P.C., stante la temporanea assenza dei destinatari, ma:
1.1. a partire dal 2014, sarebbe stata residente in [...]
Officine, e non in Viale Principe Umberto 77 (ME), dove sarebbe stata effettuata la notifica;
1.2. agli atti del fascicolo sarebbero mancate le ricevute di ritorno relative alla C.A.D., ultimo degli adempimenti che il notificante sarebbe stato tenuto ad osservare, pena la nullità altrimenti della notifica (cfr. Cass. civile. Sez. Trib. 31/05/2011; cfr. Cass. civ. sent. 7809/2010);
1.3. sarebbe stato obbligatorio produrre in giudizio la cartolina trasmessa al destinatario con ricevuta di ritorno, che avrebbe dato prova dell'effettiva conoscenza del plico, non notificatogli a causa della sua assenza;
1.4. “… La mancata conoscenza dell'azione ex art. 2901 C.C. produce una situazione procedimentale illegittima che dispiega i propri effetti pregiudizievoli, in punto di nullità, a tutti gli atti ad esso successivi rendendo tamquam non esset le possibili ragioni oggi avanzate con la sentenza del 15.12.2020: «La notifica ex art. 140 C.P.C. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta » (Cfr. Cass. 2015, n. 19772) …»; ne consegue che la declaratoria di nullità dell'atto impugnato, per difetto assoluto di notifica dei provvedimenti presupposti, dovrà condurre all'annullamento della sentenza n. 1908/2020 inibendo, per l'effetto, controparte dall'intraprendere azioni esecutive nei confronti degli appellanti fondati anche per il capo condannatorio per spese legali, che si avrà modo di censurare nel prosieguo …”;
1.5. “… Dunque, l'evidente vizio di notifica integra i presupposti di cui all'art. 354 C.P.C. secondo cui: “Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva , oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma”… Va da se che sancita l'incontrovertibile nullità della notificazione incombente sul ricorso di primo grado, la conseguenza non potrà che essere la rimessione degli atti al primo giudice e rinnovazione dell'intero giudizio ...”;
1.6. In altre parole, facendo seguito alle sin ora rassegnate considerazioni in base alle quali rileva la notifica irregolare dell'atto introduttivo, appare manifesta la tardività dell'azione ex art. 2901 C.C. in quanto il terzo donatario è stato notiziato del presente giudizio oltre il termine di anni cinque preteso dalla legge sotto comminatoria di improcedibilità dell'azione revocatoria: «Il termine quinquennale di prescrizione dell'azione revocatoria, dall'atto di disposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2903 e 2935 C.C., si deve intendere decorrente dal momento in cui è stato conoscibile per i terzi l'atto di disposizione, perché solo da tale momento l'inerzia dell'avente diritto sarebbe rilevante» (cfr. Tribunale Mantova sez. II, 08/06/2020, n.270). Trattandosi di atti trascritti tra il 2014 e il 2016 risulta spirato il termine utile quantomeno per la prima donazione”;
2. avrebbe errato nel ritenere ammissibile l'azione ex art. 2901 C.C., in quanto dall'irregolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sarebbe derivata l'inammissibilità per tardività della suddetta azione:
“… In altre parole, facendo seguito alle sin ora rassegnate considerazioni in base alle quali rileva la notifica irregolare dell'atto introduttivo, appare manifesta la tardività dell'azione ex art. 2901 C.C. in quanto il terzo donatario è stato notiziato del presente giudizio oltre il termine di anni cinque preteso dalla legge sotto comminatoria di improcedibilità dell'azione revocatoria: «Il termine quinquennale di prescrizione dell'azione revocatoria, dall'atto di disposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2903 e 2935 C.C., si deve intendere decorrente dal momento in cui è stato conoscibile per i terzi l'atto di disposizione, perché solo da tale momento l'inerzia dell'avente diritto sarebbe rilevante» (cfr. Tribunale Mantova sez. II, 08/06/2020, n.270). Trattandosi di atti trascritti tra il 2014 e il 2016 risulta spirato il termine utile quantomeno per la prima donazione...”;
3. sarebbe errata nella parte in cui è dato leggersi:
“… Quanto al primo profilo, deve evidenziarsi che il credito a tutela del quale è stata esperita l'azione revocatoria è anteriore ai tre atti di donazione oggetto del presente procedimento. Trattasi infatti di tributi maturati in anni antecedenti (ovvero 2009, 2013 e 2014) rispetto a quello della prima delle tre donazioni (23.04.2014) e di cui la convenuta era venuta a conoscenza prima di quel momento, attraverso la notifica delle cartelle Parte_2 esattoriali e non oggetto di opposizione entro i termini e nelle forme previste ex lege. Quanto al requisito oggettivo dell'eventus damni, secondo la pacifica e costante giurisprudenza di merito e di legittimità, esso ricorre non solo quando l'atto di disposizione determina la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito, potendo, come detto, eventus damni consistere in una variazione anche solo qualitativa del patrimonio del debitore…. Sotto tale profilo, va rimarcato il vincolo tra la disponente - madre e la beneficiaria - figlia dei tre atti di donazione, ciò che vale ragionevolmente a ritenere, in via presuntiva, estesa alla la consapevolezza di siffatto generico Parte_1 pregiudizio, a fronte della consistenza del patrimonio della madre disponente, non essendo verosimile che la figlia del debitore non fosse a conoscenza della (peraltro ingente) situazione debitoria gravante sul medesimo …”;
ed invero:
3.1. sarebbe mancato un valido rapporto di credito tra creditore, agente in revocatoria, e debitore, perché l' avrebbe dovuto provare il credito con il ruolo o Controparte_4 la cartella di pagamento, ma non con gli estratti conto (cfr. Cass. 16929/2012: «La nozione di estratto, riproduttiva di una o più parti della cartella, eliminate a discrezione della parte attestatrice e che però se ne vuole avvalere in giudizio, ne preclude la forza probatoria in punto di notifica della più ampia cartella»);
3.2. l'azione revocatoria sarebbe stata improcedibile e inammissibile per carenza dei requisiti, invocati dall'Agenzia di Riscossione a sostegno dell'azione revocatoria, ovvero:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, sussistano ragioni di credito nella misura dedotta da controparte raffrontata all'entità complessiva del patrimonio in capo al debitore;
di guisa che, dal momento che le cartelle di pagamento sarebbero state notificate successivamente rispetto alla donazione del 2014, l'allora attrice, odierna appellata, avrebbe dovuto dimostrare, in maniera più efficace, la dolosità della partecipazione del terzo alla conclusione del patto incriminato;
3.3. “…Come sopra riferito, per potere agire in revocatoria occorre che il creditore fornisca, tra le altre, la prova del danno subito, dimostrazione che non può ritenersi raggiunta tramite la semplice insinuazione (più o meno provata) dell'esistenza di un accordo fraudolento tra cedente e cessionario. Detto pregiudizio deve tendere ad una comprovata diminuzione dell'asset patrimoniale finalizzata allo sviamento della solvibilità, talché non può opinarsi in tal senso financo nei negozi a titolo gratuito fondando tale presunzione sullo spirito di liberalità in contrasto con la conclamata situazione debitoria. Nella sostanza, dunque, come sarà provato nel corso del giudizio di primo grado presso cui dovranno essere rimesse le parti, non è stato dimostrato da controparte che il patrimonio della Dott.ssa osse del tutto inconsistente rispetto a Pt_2 quello trasferito con gli atti di donazione di talché, nel caso di specie non potrebbe giammai configurarsi alcuna lesione del principio espresso dall'art. 2740 C.C. e senza che ciò integri alcuna maggiore difficoltà da parte del Concessionario nel recupero del credito …”;
3.4. “... In ogni caso, dunque, in forza dell'evidente vulnus che affligge l'iter notificatorio, come compiutamente agitato con il primo punto difensivo, non è stata concessa alcuna possibilità alle appellanti di provare l'inconsistenza delle partite creditorie, in particolar modo quelle vantate dall' . Infatti, la CP_5 Dott.ssa ha formulato diverse impugnazioni contro l' Parte_2 Controparte_6 volte al riconoscimento e alla tutela dei propri ulteriori crediti derivanti da extrabudget e altre
[...] prestazioni i quali, nella peggiore delle ipotesi, andrebbero a compensarsi con quelli recepiti nelle cartelle di pagamento. Dal che ne consegue, per quanto sin ora argomentato, la carenza degli elementi caratterizzanti l'azione revocatoria ordinaria ...”;
4. avrebbe errato nel ritenere il giudizio non fosse soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 C.P.C., sostenendo che la definizione della controversia sull'accertamento del credito non avrebbe rappresentato l'antecedente logico-giuridico di pronuncia sulla domanda revocatoria;
ed invero:
4.1. durante il giudizio di primo grado, sarebbe stato pendente il procedimento penale n. 1619/2009 a carico di , avente ad oggetto le stesse condotte da cui Parte_2 sarebbe scaturito il presunto danno erariale, accertato dalla sentenza n. 402/A/2014 della Corte dei conti per la e incluso nella cartella di pagamento n. CP_2
29576201600002164;
4.2. nelle more del giudizio, il procedimento penale in corso si sarebbe concluso con sentenza n. 850/2018, emessa in data 20.4.2018, con la quale Parte_2 sarebbe stata assolta per la maggior parte delle imputazioni con formula assolutoria perché “il fatto non costituisce reato”;
4.3. l'assoluzione pronunciata con la superiore formula pienamente liberatoria sarebbe stata in evidente contrasto con la sentenza contabile n. 404/A/2014, che avrebbe ritenuto legittima la quantificazione del danno erariale, pur in presenza di una decisione penale che avrebbe di fatto escluso la sussistenza di un danno per € 103.382,82, corrispondente a prestazioni regolarmente espletate;
4.4. “.. .Si rammenti, pertanto, che la maggior parte dei crediti a tutela dei quali agisce controparte sono costituiti per € 214.867,90 dalla cartella di pagamento n. 29520150013278716 del 03.08.2015 su un totale di € 216.258,65 (cfr. comunicazione preventiva di ipoteca). Va da se che l'accertamento della responsabilità del giudizio penale fosse preminente e pregiudicante la bontà dell'azione revocatoria, non potendosi ammettere che la stessa possa inficiare n. 3 atti di donazione, per un valore complessivo dichiarato di €
366.500,00 fronte di un debito residuo al netto dell'accertamento penale pari ad € 1.390,75 ...”;
4.5. “… la sentenza n. 1908/2020 non poteva essere validamente emessa, oltre che sulla base di un atto
“tamquam non esset” anche per la mancata sospensione necessaria che il giudice del Tribunale di Messina doveva accordare ai sensi dell'art. 75 c.p.p. La norma prevede, al n. 3: «Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale [76, 82 2] o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge [71 6, 88 3, 441 4, 444 2] (1) (2). L'Ente Impositore, nel cui interesse, tra le altre, agisce il Concessionario, Controparte_6 si era costituita parte civile (come indicato a pag. 42 della sentenza n. 850/2018), fungendo tale adempimento da presupposto della sospensione che, diversamente, il giudice non ha accordato giungendo anticipatamente ad asseverare in fatto gli elementi sottoposti dalla quando ancora Controparte_2 il giudizio penale non era neppure definito con sentenza. In questi termini: «Il rapporto tra il processo civile e quello penale è ispirato al principio della separatezza dei due giudizi, sicché il giudizio civile di danno deve essere sospeso soltanto quando l'azione civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado (art. 75 c.p.p.), atteso che esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile, non potendosi pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto..”;
4.6. “..In ambito civile vi è un'armonia di consensi circa l'applicazione dell'art. 295 la cui esegesi arriva ad ammettere che nei rapporti di pregiudizialità tra lite penale e civile, la sospensione di quest'ultimo diventi facoltativa, ex art. 337 C.P.C., salvo casi specifici come quello contemplato dall'art. 75 c.p.p.: «Definito il primo giudizio senza che nel secondo la sospensione sia stata disposta o ripreso il secondo giudizio dopo che il primo sia stato definito, la sospensione del secondo può solo essere pronunziata sulla base dell'art. 337, comma 2, C.P.C., dal giudice che ritenga di non poggiarsi sull'autorità della decisione pronunziata nel primo giudizio. Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato (come, esemplificando, nel caso previsto dall'art. 75 C.P.C., comma 3)». (Cassazione civile, sez. un., 19/06/2012, n. 10027) ...”;
5. avrebbe liquidato le spese applicando parametri eccessivi, sulla base di una decisione non adeguatamente motivata e caratterizzata da un'attività giudiziale non adeguatamente svolta;
ed infatti:
5.1. la mancata partecipazione al processo non avrebbe comportato automaticamente la condanna e la soccombenza del contumace, che non avrebbe svolto attività difensiva, né formulato domande successivamente rigettate;
5.2. la condanna di € 4.800,00 non sarebbe stata giustificata, atteso che la causa sarebbe stata carente di fase studio, istruttoria e di bassa complessità, per cui si sarebbero dovuti applicare i valori minimi e la liquidazione non avrebbe potuto eccedere € 2.768,00;
5.3. “… altro indicatore dell'incomprensibile ammontare della condanna è dato dal contegno processuale dell'attore in primo grado il quale, avendo dato luogo alla nullità della notifica, giuste ampie considerazioni di cui al punto n. 1 dell'appello, dovrà essere condannato, previa remissione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 C.P.C., al pagamento delle spese della corrente sede processuale, a tenore del consolidato orientamento promanante dagli « Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. Parte_4 354 C.P.C. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio….» (Cass. 14495/2017) …”;
e concludeva chiedendo, in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata, previa sua inibitoria, l'accoglimento dei propri petita tutti in partis quibus, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
L'appellata si costituiva con atto depositato (in modalità Controparte_1 telematica) in data 12.10.2021 e, deducendo ex adverso:
sub 1., che: non sarebbe condivisibile la tesi di parte appellante circa la mancanza delle ricevute di ritorno relative alla comunicazione C.A.D., tenuto conto che l'invio della CAD e della CAN non sarebbe previsto nel caso di invio dell'avviso di deposito dell'atto nella casa comunale ai sensi degli art. 140, 139 o 660 C.P.C.; ed invero: - l'ultimo adempimento dell'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 140 C.P.C., sarebbe stato l'invio della raccomandata (con la comunicazione di avvenuto deposito);
- per il notificante il procedimento notificatorio si sarebbe perfezionato decorsi 10 gg dalla data di invio della raccomandata ex art. 140 C.P.C.;
- l'avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 C.P.C., restituito con la sottoscrizione del destinatario o restituito per compiuta giacenza, avrebbe testimoniato la regolarità e completezza del procedimento notificatorio;
nei confronti di la notifica si sarebbe regolarmente perfezionata in quanto sia Parte_1 dal certificato storico di residenza sia dal certificato rilasciato dal Comune sarebbe stata residente in [...] is. 238/C;
la residenza, risultante dal certificato anagrafico, di non sarebbe stata la Parte_2 residenza effettiva, in quanto la stessa, nel periodo in cui sarebbe stato notificato l'atto di citazione di primo grado, sarebbe stata residente in [...]. is. 238/C:
“… La residenza che emerge dalle risultanze anagrafiche determina una mera presunzione. Quel che rileva è la dimora effettiva, ossia quella in cui si svolge la vita lavorativa e familiare del soggetto. Sul punto, è appena sufficiente osservare che figlia della IG.ra , nel periodo in cui Parte_1 Parte_2 è stato notificato l'atto di citazione in questione, ha mantenuto la residenza in Viale Principe Umberto 77 is. 238/C, da ritenersi a tutti gli effetti l'abitazione familiare delle odierne appellanti. Sul punto, è onere del destinatario della notifica dimostrare che la sua residenza si trovi in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna. A tal fine, non è sufficiente produrre le risultanze anagrafiche che indichino un indirizzo diverso da quello di notifica. Inoltre, l'accertamento effettuato dal giudice di merito è incensurabile in Cassazione – fatti salvi i vizi di motivazione – in quanto trattasi di un accertamento di mero fatto ...”;
“…Una recente pronuncia della Suprema Corte, ha chiarito che: «le indagini esperite in luogo dall'ufficiale giudiziario, circa la (meramente) temporanea assenza del destinatario nel luogo di recapito danno luogo a delle presunzioni semplici, a vincere le quali ben può essere offerta la prova contraria: questa, tuttavia, non può essere costituita dalla mera variazione anagrafica intervenuta nel frattempo, che, come atto proveniente dalla stessa parte, dà luogo a sua volta a presunzione semplice di pari grado» (Cass. n. 10107 del 2014). La Suprema Corte, ha opportunamente ribadito il principio, secondo il quale, «al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione: “nell'ipotesi in cui la notifica sia eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova (Cass. 19 luglio 2005 n. 15200)”.
Le attestazioni dell'ufficiale giudiziario sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale …”;
sub 2., che:
“.. .L'azione revocatoria è stata eseguita nei termini previsti dall'art. 2901 C.C., atteso che, la notifica dell'atto di citazione si è perfezionata in data 16.08.2017. Pertanto, trattandosi di atti trascritti tra il 2014 e il 2016 non può risultare spirato il termine utile per la validità dell'azione revocatoria de qua. In ogni caso, così come sostenuto nell'atto di appello spiegato, nella denegata e non temuta ipotesi in cui si applicasse l'art. 354 C.P.C., nessuna decadenza si verificherebbe in ordine alla revocazione, atteso che, il giudizio proseguirebbe in riassunzione davanti al primo giudice, con salvezza di diritti. Tutto ciò, alla luce del fatto che: «in un giudizio introdotto con dell'azione revocatoria, ex art. 2901 cod. civ., sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente, convenuti in giudizio dal creditore, e pertanto, qualora la citazione introduttiva sia stata validamente notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari, e a seguito della pronuncia del giudice d'appello che abbia rimesso le parti in primo grado a norma dell'art. 354 cod. proc. civ., il contraddittorio sia stato ritualmente integrato in modo tale da evitare l'estinzione del processo, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio stesso (Corte di cassazione, 07/11/2011, n. 23068) …”; sub 3., che:
“... Il Giudice di I grado ha correttamente motivato la Sentenza appellata, ritenendo la chiara legittimazione di parte attrice alla quale l'art. 2901 C.C. attribuisce uno strumento di tutela. Evidenziando che l'azione revocatoria è anteriore ai tre atti di donazione oggetto del procedimento del precedente grado di giudizio. Ritenendo gli atti tributari prodotti nel I grado, maturati in un periodo antecedente rispetto a quello della prima delle tre donazioni e di cui la ra Pt_2 venuta a conoscenza prima di quel momento, attraverso la notifica delle cartelle esattoriali che non sono state oggetto di opposizione entro i termini e nelle forme previste dalla legge. Ritenendo, altresì, sussistente il requisito oggettivo dell'eventus damni, determinato dalla perdita della garanzia patrimoniale del debitore e/o anche da una maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito. Mentre in ordine al requisito soggettivo il Giudice di prime cure ha evidenziato che: ”il vincolo tra la disponente - madre e la beneficiaria - figlia dei tre atti di donazione, vale ragionevolmente a ritenere, in via presuntiva, estesa alla la consapevolezza di siffatto generico Parte_1 pregiudizio, a fronte della consistenza del patrimonio della madre disponente, non essendo verosimile che la figlia del debitore non fosse a conoscenza della (peraltro ingente) situazione debitoria gravante sul medesimo..”;
sub 3.1., che: non sarebbe fondata l'argomentazione di parte appellante secondo cui gli estratti di ruolo non avrebbero dato prova del credito, in quanto la Suprema Corte di cassazione, con diverse sentenze, avrebbe sostenuto che: «… l'estratto di ruolo è un documento contenente gli elementi della cartella di pagamento che, a sua volta, rappresenta un atto impositivo formato dal concessionario (Cass. SS. UU. N. 19704/2015). Tale estratto rappresenta la fedele riproduzione della parte di ruolo relativa alla pretesa, o alle pretese, creditorie azionate verso il debitore con le cartelle esattoriali, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa (Cass. n. 11943/2018 e Cass. n. 11141/2015) ...»;
sub 3.2., che:
avrebbe consapevolmente arrecato un pregiudizio al creditore, che si Parte_2 sarebbe subito attivato per il recupero delle ingenti somme debitorie (cfr. vedi cartella n.29520150013278716 anno di riferimento dei crediti 2014 dell'importo di € 223.848,96), anche perché nel 2011 sarebbe stata accusata di truffa ai danni dell' per un importo di € 196.000; CP_5
sub 3.3., che:
“… si contesta in toto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, atteso che, per quanto riguarda l'onere probatorio, al creditore è sufficiente dimostrare la variazione patrimoniale intervenuta, senza che si renda altresì necessario provare l'entità e la consistenza che il patrimonio del debitore presenta dopo l'atto di disposizione, gravando di contro sul debitore l'onere di dimostrare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà, poiché egli solo è in grado di conoscere e di dimostrare agevolmente la consistenza del proprio patrimonio (Cass. civ. Sez. III, 05 febbraio 2013, n. 2651; in senso conforme Cass. 7767/07; 15257/04; 11471/03) ...”;
sub 4., che:
l'art. 2901 C.C. richiederebbe ai fini dell'azione revocatoria che l'attore rivestisse la qualità di creditore, intesa in senso ampio, ricomprendendo anche coloro che vantassero un credito sottoposto a termine o condizione, estendendo così la tutela anche a semplici aspettative o ragioni di credito eventuali.
Non sarebbe stato necessario che il credito fosse certo, liquido ed esigibile, né accertato giudizialmente, essendo sufficiente una pretesa fondata e non manifestamente pretestuosa, in linea con la finalità conservativa dell'azione, volta a tutelare la garanzia generica offerta dal patrimonio del debitore (fr. Cass. civ. Sez. II, 06-06-2011, n. 12235). Anche il credito eventuale, come quello litigioso, avrebbe potuto fondare la legittimazione all'azione revocatoria, sia che fosse derivato da un rapporto contrattuale contestato in giudizio, sia che consistesse in una pretesa risarcitoria da fatto illecito (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9440 del 18/05/2004 (Rv. 572929). La legge n. 311 del 2004 (cd. "legge Finanziaria 2005”) avrebbe previsto che il concessionario della riscossione tributaria, oltre a poter procedere nei confronti del contribuente con l'espropriazione forzata per il recupero delle somme iscritte a ruolo, avrebbe potuto promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore (art. 49, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973).
sub 5., che:
“… Le spese di lite sostenute da parte attrice, sono state correttamente liquidate, sulla scorta del principio della soccombenza solidale dei convenuti, calcolate in valori prossimi ai minimi dello scaglione tenendo conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta. Si precisa che ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (Cass. Sez. 6–3, Ordinanza n. 10089 del 09/05/2014 (Rv. 630692) ...”;
concludeva chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza in recepimento dei petita tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze del corrente grado di giudizio.
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Differito il procedimento dall'udienza collegiale di prima comparizione dell'8.11.2021 a quella del 3.12.2021, (per la trattazione), ivi, la Corte con ordinanza con la quale aveva rigettato la richiesta inibitoria non sussistendone i presupposti e ritenuto che non ricorressero le condizioni per la pronuncia d'inammissibilità dell'appello (ai sensi dell'art 348 bis C.P.C.), differiva la lite dapprima all'udienza del 18.9.2023 per la precisazione delle conclusioni e, poi, previa surroga dell'originario relatore, per i medesimi incombenti, atteso il sovraccarico dei ruoli, a quella del 18.12.2023 (che aveva luogo secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C.), da cui le parti erano ulteriormente rimesse per i medesimi incombenti (perdurando il carico di ruolo) all'udienza dell'11.11.2024.
Ivi, senza alcuna ulteriore attività, in ragione delle note di trattazione depositate dalle parti nelle date del 4.11.2023 e del 7.11.2023, la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 30.1.2025).
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica: le parti insistevano nelle eccezioni, deduzioni e difese già formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'impugnazione (alla cui cognizione si procede in via preliminare, attesane l'evidente indole assorbente rispetto alle altre ragioni di gravame), le parti appellanti lamentano che il primo decidente avrebbe errato nel dichiarare la contumacia delle convenute
[...]
e in quanto l'atto di citazione di primo grado sarebbe stato Parte_2 Parte_1 erroneamente notificato: 1) nei confronti di dal momento che la stessa, a partire dal 2014, sarebbe Parte_2 stata residente in Venetico, Via delle Officine, e non in Viale Principe Umberto n.77 (Messina), ove era stata effettuata la notifica;
2) nei riguardi sia di sia di perché mancherebbero per Parte_2 Parte_1 entrambe le ricevute di ritorno relative alla comunicazione della cd. C.A.D., caratterizzante l'ultimo degli adempimenti cui il notificante sarebbe stato indefettibilmente tenuto.
Il motivo è fondato per le motivazioni che appresso si specificheranno.
Sub 1), osserva e rileva in primis il Collegio in merito alla notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario in servizio presso l' di Messina nei confronti della in data CP_7 Parte_2
1.8.2017:
- in fatto, che: essa ha avuto luogo ex art. 140 C.P.C. presso un indirizzo (Viale Principe Umberto n. 77, Messina) pacificamente diverso da quello risultante dal certificato anagrafico storico in atti, recante la data del 18.6.2021, in quanto documentante il trasferimento della nominata dal precedente recapito (quello supra richiamato, acquisito per immigrazione al Comune di
Rometta nella data del 6.3.2013) in quello di Via delle Officine, Venetico, fin dalla data del 2.12.2014;
prima di detta data, secondo la stessa produzione di parte appellata, in data 22.7.2015 e 10.9.2016 il concessionario della riscossione aveva già inviato notifiche alla resso il Pt_2 recapito di Venetico, in quanto evidentemente ben noto ad esso notificante, nelle date del 22.7.2015 e del 10.9.2016 e, da ultimo, addirittura gli estratti di ruolo per cui è processo in data 5.7.2017, sicché l'avvenuta individuazione da parte del procuratore officiato ai fini della notificazione della citazione di prime cure del recapito di Viale Principe Umberto di Messina appariva (ed appare) incongrua rispetto a quanto emergente per tabulas;
l'assunto di parte appellata, secondo cui alla superiore variazione anagrafica (da Messina a
Venetico) non sarebbe corrisposta un'effettiva variazione di fatto, con conseguente sussistenza d'una residenza di fatto ulteriore della ncora nel recapito di Messina Pt_2 retro specificato, è rimasta del tutto sfornita di prova di riscontro (ed anzi, la produzione offerta attesta che alla data del 19.7.2017 il Comune di Messina ne certificava ritualmente l'avvenuta emigrazione in Venetico dal 1.12.2014);
- in diritto, che il ricorso all'art. 140 C.P.C., è consentito quando:
1) il luogo di residenza, dimora o domicilio è stato esattamente individuato;
2) la consegna non è stata effettuata per difficoltà di ordine materiale (quali la momentanea assenza o il rifiuto di riceversela opposto dalle persone indicate dall'art. 139 C.P.C.);
presupposto applicativo dell'art. 140 C.P.C. è, quindi, l'esatta individuazione di residenza, domicilio o dimora.
Ed in proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato da lungi (così Cass. Sez. I., sentenza n. 24416 del 16/11/2006) che:
«… la notifica ex art. 140 cod. proc. civ. non esclude ma al contrario postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, domicilio o dimora del destinatario, e che la copia non sia stata consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate dall'art. 139 cod. proc. civ. di ricevere l'atto …». Nel caso di specie, risultava e risulta per tabulas che non risiedeva più a Parte_2
Messina, in Viale Principe Umberto n. 77 (Messina) dal 2.12.2014, bensì a Venetico in Via delle Officine (come da certificato anagrafico in atti). L' , prima di procedere alla notificazione, avrebbe potuto e Controparte_8 dovuto effettuare una ricerca anagrafica al fine di individuare (ove in dubbio) la residenza anagrafica di e attraverso questa sarebbe venuta a conoscenza del fatto Parte_2 che quest'ultima non risiedeva più in Viale Principe Umberto (Messina). La ricerca anagrafica, infatti, costituisce uno di quegli adempimenti che il notificante può compiere con ordinaria diligenza e senza particolari difficoltà, prima della consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario per la notifica.
Ciò detto, gioverà puntualizzare, circa il rilievo eventuale – in luogo della residenza anagrafica – ai fini dell'utile perfezionamento della notifica, che è pacifico in giurisprudenza (fin dalla citata sentenza n. 24416) il principio ulteriore per cui:
«… nel caso in cui la notifica venga effettuata, nelle forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, costituisce mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova (e senza necessità di impugnare con querela di falso la relazione dell'ufficiale giudiziario), che in quel luogo si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario dell'atto, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione …»;
principio ulteriormente integrato in seguito dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. nn.
4274/2019 e 25885/2022) nel senso che:
«… la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 C.P.C., è valida se eseguita nel luogo di residenza della conosciuta l'effettiva residenza, anche tramite le risultanze della relata, ovvero la stessa sia conoscibile con l'ordinaria diligenza. Difatti la circostanza secondo la quale nell'indirizzo risultante dai registri anagrafici si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario costituisce mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, in quanto non coperta dalla fidefacenza della relata …».
Dunque, ai fini dell'individuazione del luogo di residenza del destinatario dell'atto, occorre fare riferimento alla sua residenza effettiva, in quanto le risultanze anagrafiche, possono essere superate da prova contraria e, in particolare, laddove la residenza sia accertata sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, la residenza effettiva prevale su quella risultante dai registri anagrafici, avendo quest'ultimi valore presuntivo. È evidente dunque che, ove l'atto sia stato notificato presso un indirizzo diverso da quello risultante dai registri anagrafici e indicato come residenza effettiva del destinatario, grava sul notificante l'onere di provare che tale indirizzo corrisponde effettivamente alla reale residenza, dimostrando quindi la divergenza tra quella anagrafica e quella effettiva ed il relativo fondamento (così Cass. Sez. III, ordinanza n. 25885 del 2/9/2022):
«... In tema di notifica ex art. 140 C.P.C., la dichiarazione con la quale l'ufficiale giudiziario o quello postale dichiari di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario non costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione …».
Non è condivisibile, infatti, l'argomentazione di parte appellata secondo cui sarebbe stato onere del destinatario della notifica dimostrare che la residenza fosse in un luogo diverso da quello in cui era avvenuta la consegna, dal momento che spettava all' Controparte_8
dar prova di aver notificato l'atto in Viale Principe Umberto (Messina), perché
[...] presso tale indirizzo , nonostante il cambio di residenza anagrafica, aveva Parte_2 ancora la residenza effettiva. Tale prova, ripetesi, non è stata fornita dal notificante nell'odierno giudizio;
tra l'altro, l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa è tornato al mittente per compiuta giacenza (cfr. avvisi di ricevimento allegati nel fascicolo di parte di primo grado). La Corte, dunque, ritiene che, poiché la residenza effettiva, per giurisprudenza costante (ex plurimis Cass. 24544/2008), si presume, fino a prova contraria, essere situata presso la residenza anagrafica, la notifica dell'atto di citazione di primo grado nei confronti di
[...]
va ritenuta nulla. Parte_2
Ciò posto, atteso che:
- la nullità della notifica ha determinato la pretermissione, nella persona della
[...]
, di una litisconsorte necessaria;
Parte_2 la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11150/2002; Cass. n. 23068/2011; Cass. 6598/2023;
Cass. 12891/2020) è infatti costante nel sostenere che:
«… Qualora sia stata proposta una azione revocatoria, esiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente, conseguentemente, nel caso in cui il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, o la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcune soltanto di esse, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse …»; il vizio di mancata integrità del contraddittorio nelle prime cure impone al Collegio la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, con rimessione delle parti ex art. 354 C.P.C. dinanzi al Giudice a quo e con onere per le medesime di riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza ex art. 353, comma 2 C.P.C.
Per la sua indole e conseguente incidenza rispetto alle altre doglianze dedotte, l'accoglimento del superiore motivo di gravame ne determina il conseguente integrale assorbimento.
*
Quanto alle spese giudiziali, mentre quelle del primo grado andranno liquidate dal Giudice al quale la causa viene rimessa (Cass. Civ. n. 13550/2006), spetta invece a questa Corte liquidare quelle del presente grado, in ossequio al principio, dettato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., sent.
n. 14495/2017) ed applicabile specificamente nel caso di specie, secondo cui:
«… il giudice di appello, quando dichiari la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 C.P.C., deve rimettere la causa al primo giudice anche per la pronuncia sulle spese della relativa fase processuale – che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata , restando in suo potere di provvedere solo alle spese del giudizio di appello, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio …»;
e per l'effetto esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste, ai sensi dell'art. 91 C.P.C., a carico della parte appellata, che ha dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio: cfr. Cass. Civ. Sez. VI-2, ordinanza n. 14495 del 9/6/2017:
«… Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 C.P.C. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio …»; con liquidazione secondo i parametri tariffari di cui al D. M. 55/2014 come aggiornato dal
Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal
23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività difensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4.7.11.23), ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa:
Indeterminabile–complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.270,35 totale € 9.739,35
poi dimidiato fino ad euro 4.869,675 come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui: «… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»; ancorché al minimo, per la sua evidente marginalità;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua); successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza oggettiva della qualità della lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 15.06.2021 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina emessa al numero 1908 in data 15.12.2020 nel procedimento già iscritto al n. 4264/2017 RGAC;
appello proposto da:
e Parte_2 Parte_1 nei confronti di:
, quale successore di in persona Controparte_9 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore;
così provvede:
1) in accoglimento del primo motivo d'appello, in esso assorbiti gli altri, dichiara la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio e, per l'effetto, dispone la rimessione della causa al Tribunale Civile di Messina, ai sensi dell'art. 354, comma
1, in combinato con l'art. 353 C.P.C., il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del relativo grado;
termine per la riassunzione di mesi tre dalla notificazione della presente pronuncia;
2) condanna l , quale successore di Controparte_9 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore delle parti
[...] appellanti, delle spese processuali di questo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.869,675 come specificato in parte motiva, oltre esborsi del grado come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, in data
1.7.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale funzionario dell'Ufficio per il processo addetto presso questa Sezione, la dott.ssa MERLINO Antonina
Il Presidente estensore
(dott. SABATINI Augusto)