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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SI OL, Presidente e Relatore VOLPI MARCO ALBINO, Giudice PAVIGNANI IVONNE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 88/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Luogo_1 Luogo_1Comune di - Via Delle Rimembranze 12 43016 PR
Difeso da Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 545 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
FATTO e MOTIVI della DECISIONE
Si verte del ricorso proposto da Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento d'Ufficio della imposta dovuta e di irrogazione delle sanzioni avente protocollo 545 del 2025, notificato in data 23 Gennaio 2025, emesso dal Comune di Luogo_1, per carente versamento dell'imposta I.M.U., relativamente all'annualità 2019, portante un recupero di imposta di €.12.581,00 oltre ad interessi, sanzioni e spese di notifica, riferiti al ricalcolo dell'imposta per i terreni classificati edificabili, inseriti nel PSC, valutati dal Comune impositore mediante applicazione dei valori determinati con atto della Giunta Comunale.
In particolare, dopo il controllo della posizione fiscale del ricorrente per l'annualità suddetta, riscontrando il mancato versamento dell'imposta inerente a diversi terreni ricompresi nel PSC, quali aree aventi natura edificabile, notificava l'accertamento impugnato.
Parte ricorrente ha quindi depositato il ricorso in esame esponendo le ragioni delle reiterate eccezioni addotte nei ricorsi proposti anche per le annualità precedenti (2008 – 2017) e delle relative favorevoli sentenze di prime cure, contro le quali da parte del Comune risulta essere stato proposto appello, eccependo nuovamente: · Nullità per carenza di motivazione;
· Nullità per errata applicazione dell'art. 5 – comma 5 – del D. Lgs. n. 504/1992; · Nullità per errata valutazione delle aree per inedificabilità di parte delle stesse;
Nullità per sussistenza del requisito del ricorrente della qualifica di imprenditore agricolo;
· Inapplicabilità delle sanzioni per mancanza di dolo ed in ragione del principio del legittimo affidamento.
Concludeva quindi con la richiesta di annullamento dello stesso, ed il favore delle spese.
L'Ente locale si è ritualmente costituito contro deducendo alle eccezioni sollevate, sostenendo la legittimità del proprio operato, precisando che l'imposizione era la naturale conseguenza della vocazione edificatoria del terreno, come da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, e che la valutazione del terreno inserito nel P.S.C. derivava dalla specifica scheda di valutazione allegata alla deliberazione della G. C. di indirizzo dei reali valori venali in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione, nonché per l'insussistenza del requisito soggettivo per fruire delle agevolazioni riservate ai terreni agricoli ed alle aree edificabili;
precisava altresì che La C.T.R. di Bologna, relativamente all'annualità 2012, con sentenza n.139/2023, aveva rigettato l'appello del ricorrente proposto avverso la sentenza di prime cure per l'annualità 2012 con la quale, in parziale accoglimento del ricorso, erano stati rideterminati i valori delle aree classificate edificabili, confermando interamente l'accertamento del Comune.
Concludeva quindi con la richiesta della conferma dell'avviso di accertamento impugnato, il tutto con il favore delle spese. All'esito della camera di consiglio il procedimento è stato deciso.
Il Collegio, valutata la documentazione prodotta, condivide quanto sostenuto nella sentenza inter partes di questa Corte, sez.I, 24.04.2025 n.146 e ritiene il ricorso proposto meritevole di accoglimento.
Prioritariamente, in merito all'eccezione di carenza di motivazione, la Corte ritiene di doverla rigettare in quanto il contenuto dell'intimazione notificata, risulta ampiamente sufficiente a far comprendere il recupero effettuato ed idoneo ad esplicare il conseguente effetto, come risulta dalla proposizione del puntuale ricorso, nel pieno rispetto del dettato di cui agli artt. 7 della Legge n° 212/2000 e 6 del D. Lgs. n. 31/2001. Parimenti per quanto concerne la richiesta di agevolazione in funzione della conduzione del fondo agricolo, dal momento che il ricorrente non presenta i requisiti soggettivi per la fruizione dell'agevolazione invocata, non essendo in possesso della qualifica di I.A.P. La vertenza deve quindi essere inquadrata esclusivamente sulla reale potenzialità edificatoria delle aree ricomprese nel P.S.C. e del conseguente valore venale in comune commercio, per effetto dell'inserimento di dette aree nel suddetto strumento urbanistico. Risulta fuori da ogni ragionevole dubbio che la valutazione delle aree in esame debba rispondere a reali valori di mercato, la cui entità deve essere paragonata a terreni aventi la stessa destinazione urbanistica e la medesima valenza strategica, tenendo ovviamente conto delle eventuali particolari condizioni dello stato di effettivo utilizzo, all'epoca dell'imposizione tributaria. Prioritariamente la Corte osserva che l'inserimento delle aree nel P.S.C., in quanto programma di portata generale e prodromica all'adozione di strumenti attuativi, ne comporta la tassabilità ai fini IMU a valore non agricolo ma ad area edificabile, anche se la Legge Regionale escluda che il P.S.C. attribuisca direttamente una potenzialità edificatoria al terreno stesso, ritenendo irrilevante la mancata indicazione di un indice di edificabilità, trattandosi di disposizioni normative incidenti esclusivamente ai fini urbanistici e non anche ai fini fiscali, gravando detto aspetto solo sul quantum del valore venale del bene e quindi, di fatto, sulla base imponibile. Ormai, infatti, consolidata giurisprudenza della S. Corte ha sancito che un terreno deve considerarsi edificabile per il solo fatto che l'edificabilità viene prevista dallo strumento urbanistico comunale (P.S.C.) e deve pertanto essere sottoposta a stima secondo il valore venale di mercato (ex art. 5 – comma 5 – del D. Lgs. n.504/1992), a nulla rilevando l'assenza di un Piano particolareggiato di attuazione. Premesso quanto sopra, in riferimento al caso in esame, si ritiene di dover tenere presente quanto evidenziato ed accertato in precedenza, in considerazione dell'ormai ripetuta ed esaustiva esposizione dello stato di fatto delle aree edificabili oggetto della ripresa fiscale, conseguente a tutti gli accertamenti impugnati (2002– 2017), e per il fatto che, nel lungo periodo interessato, non sono intervenuti eventi, fatti o modifiche tecniche, regolamentari e giuridiche che abbiano variato il reale valore delle aree stesse, e che anzi il continuo perdurare e l'aggravamento della consistente crisi economica del mercato immobiliare, riferito in particolare modo alle aree edificabili, ha determinato un continuo deprezzamento di dette aree, motivi che influenzano in modo specifico il reale valore di mercato, non certo collimante con le valutazioni di generico indirizzo individuate dal Comune. Dalla documentazione in atti si osserva infatti che le aree classificate risultano per la maggior parte sottoposte a servitù per reti di impianti infrastrutturali, oltre che per previsioni di strade e parcheggi pubblici, aree di rispetto e destinate a servizi per la viabilità, demolizione di immobili insistenti su dette aree, vincoli che, pur individuando un potenziale indice di edificabilità, di fatto non permettono un razionale e concreto sviluppo insediativo, anche in funzione, specie per le aree produttive, dei futuri accrescimenti che ogni azienda deve programmare, fattori che determinano un forte abbattimento del reale valore venale di mercato, limitando l'offerta a specifiche attività che possano convivere con lo stato di fatto esistente. Parimenti devono essere considerati e valutati, altresì, gli imponenti oneri conseguenti all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e per l'attuazione del comparto individuato nello strumento urbanistico attuativo (P.U.A.) delle aree a valenza produttiva sovracomunale, da realizzarsi in modo unitario con altre proprietà dei terreni limitrofi, condizioni che determinano un forte abbattimento del reale valore di mercato e che devono essere sostanzialmente valutati, anche in applicazione della ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (vedasi da ultimo l'ordinanza n. 26978/2023 pubblicata il 21.09.2023), con la quale viene precisato che, nel rideterminare il valore delle aree edificabili, rispetto alla stima fattane negli atti impositivi impugnati, si deve procedere, in base ai parametri normativi di riferimento, a definire le effettive potenzialità edificatorie delle aree in oggetto, valutando le incidenze dei vincoli alle stesse afferenti, avuto riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Si deve, pertanto, tenere presente l'effettivo stato di fatto delle stesse e riconoscere la scarsa e di fatto inesistente potenzialità edificatoria di detti terreni, tra l'altro avvallata dal Comune stesso con la dichiarazione rilasciata in data 05.02.2007 per le quali si dichiarava testualmente: >…..Pertanto da ritenersi passibili di imposta con la valutazione di “terreno agricolo”
Ne deriva che il ricorso merita l'accoglimento invocato, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella somma omnicomprensiva di complessivi
€. 1.000,00.
P.Q.M.
Luogo_1accoglie il ricorso;
- condanna il Comune di al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi €. 1.000,00 oltre accessori di legge
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SI OL, Presidente e Relatore VOLPI MARCO ALBINO, Giudice PAVIGNANI IVONNE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 88/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Luogo_1 Luogo_1Comune di - Via Delle Rimembranze 12 43016 PR
Difeso da Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 545 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
FATTO e MOTIVI della DECISIONE
Si verte del ricorso proposto da Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento d'Ufficio della imposta dovuta e di irrogazione delle sanzioni avente protocollo 545 del 2025, notificato in data 23 Gennaio 2025, emesso dal Comune di Luogo_1, per carente versamento dell'imposta I.M.U., relativamente all'annualità 2019, portante un recupero di imposta di €.12.581,00 oltre ad interessi, sanzioni e spese di notifica, riferiti al ricalcolo dell'imposta per i terreni classificati edificabili, inseriti nel PSC, valutati dal Comune impositore mediante applicazione dei valori determinati con atto della Giunta Comunale.
In particolare, dopo il controllo della posizione fiscale del ricorrente per l'annualità suddetta, riscontrando il mancato versamento dell'imposta inerente a diversi terreni ricompresi nel PSC, quali aree aventi natura edificabile, notificava l'accertamento impugnato.
Parte ricorrente ha quindi depositato il ricorso in esame esponendo le ragioni delle reiterate eccezioni addotte nei ricorsi proposti anche per le annualità precedenti (2008 – 2017) e delle relative favorevoli sentenze di prime cure, contro le quali da parte del Comune risulta essere stato proposto appello, eccependo nuovamente: · Nullità per carenza di motivazione;
· Nullità per errata applicazione dell'art. 5 – comma 5 – del D. Lgs. n. 504/1992; · Nullità per errata valutazione delle aree per inedificabilità di parte delle stesse;
Nullità per sussistenza del requisito del ricorrente della qualifica di imprenditore agricolo;
· Inapplicabilità delle sanzioni per mancanza di dolo ed in ragione del principio del legittimo affidamento.
Concludeva quindi con la richiesta di annullamento dello stesso, ed il favore delle spese.
L'Ente locale si è ritualmente costituito contro deducendo alle eccezioni sollevate, sostenendo la legittimità del proprio operato, precisando che l'imposizione era la naturale conseguenza della vocazione edificatoria del terreno, come da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, e che la valutazione del terreno inserito nel P.S.C. derivava dalla specifica scheda di valutazione allegata alla deliberazione della G. C. di indirizzo dei reali valori venali in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione, nonché per l'insussistenza del requisito soggettivo per fruire delle agevolazioni riservate ai terreni agricoli ed alle aree edificabili;
precisava altresì che La C.T.R. di Bologna, relativamente all'annualità 2012, con sentenza n.139/2023, aveva rigettato l'appello del ricorrente proposto avverso la sentenza di prime cure per l'annualità 2012 con la quale, in parziale accoglimento del ricorso, erano stati rideterminati i valori delle aree classificate edificabili, confermando interamente l'accertamento del Comune.
Concludeva quindi con la richiesta della conferma dell'avviso di accertamento impugnato, il tutto con il favore delle spese. All'esito della camera di consiglio il procedimento è stato deciso.
Il Collegio, valutata la documentazione prodotta, condivide quanto sostenuto nella sentenza inter partes di questa Corte, sez.I, 24.04.2025 n.146 e ritiene il ricorso proposto meritevole di accoglimento.
Prioritariamente, in merito all'eccezione di carenza di motivazione, la Corte ritiene di doverla rigettare in quanto il contenuto dell'intimazione notificata, risulta ampiamente sufficiente a far comprendere il recupero effettuato ed idoneo ad esplicare il conseguente effetto, come risulta dalla proposizione del puntuale ricorso, nel pieno rispetto del dettato di cui agli artt. 7 della Legge n° 212/2000 e 6 del D. Lgs. n. 31/2001. Parimenti per quanto concerne la richiesta di agevolazione in funzione della conduzione del fondo agricolo, dal momento che il ricorrente non presenta i requisiti soggettivi per la fruizione dell'agevolazione invocata, non essendo in possesso della qualifica di I.A.P. La vertenza deve quindi essere inquadrata esclusivamente sulla reale potenzialità edificatoria delle aree ricomprese nel P.S.C. e del conseguente valore venale in comune commercio, per effetto dell'inserimento di dette aree nel suddetto strumento urbanistico. Risulta fuori da ogni ragionevole dubbio che la valutazione delle aree in esame debba rispondere a reali valori di mercato, la cui entità deve essere paragonata a terreni aventi la stessa destinazione urbanistica e la medesima valenza strategica, tenendo ovviamente conto delle eventuali particolari condizioni dello stato di effettivo utilizzo, all'epoca dell'imposizione tributaria. Prioritariamente la Corte osserva che l'inserimento delle aree nel P.S.C., in quanto programma di portata generale e prodromica all'adozione di strumenti attuativi, ne comporta la tassabilità ai fini IMU a valore non agricolo ma ad area edificabile, anche se la Legge Regionale escluda che il P.S.C. attribuisca direttamente una potenzialità edificatoria al terreno stesso, ritenendo irrilevante la mancata indicazione di un indice di edificabilità, trattandosi di disposizioni normative incidenti esclusivamente ai fini urbanistici e non anche ai fini fiscali, gravando detto aspetto solo sul quantum del valore venale del bene e quindi, di fatto, sulla base imponibile. Ormai, infatti, consolidata giurisprudenza della S. Corte ha sancito che un terreno deve considerarsi edificabile per il solo fatto che l'edificabilità viene prevista dallo strumento urbanistico comunale (P.S.C.) e deve pertanto essere sottoposta a stima secondo il valore venale di mercato (ex art. 5 – comma 5 – del D. Lgs. n.504/1992), a nulla rilevando l'assenza di un Piano particolareggiato di attuazione. Premesso quanto sopra, in riferimento al caso in esame, si ritiene di dover tenere presente quanto evidenziato ed accertato in precedenza, in considerazione dell'ormai ripetuta ed esaustiva esposizione dello stato di fatto delle aree edificabili oggetto della ripresa fiscale, conseguente a tutti gli accertamenti impugnati (2002– 2017), e per il fatto che, nel lungo periodo interessato, non sono intervenuti eventi, fatti o modifiche tecniche, regolamentari e giuridiche che abbiano variato il reale valore delle aree stesse, e che anzi il continuo perdurare e l'aggravamento della consistente crisi economica del mercato immobiliare, riferito in particolare modo alle aree edificabili, ha determinato un continuo deprezzamento di dette aree, motivi che influenzano in modo specifico il reale valore di mercato, non certo collimante con le valutazioni di generico indirizzo individuate dal Comune. Dalla documentazione in atti si osserva infatti che le aree classificate risultano per la maggior parte sottoposte a servitù per reti di impianti infrastrutturali, oltre che per previsioni di strade e parcheggi pubblici, aree di rispetto e destinate a servizi per la viabilità, demolizione di immobili insistenti su dette aree, vincoli che, pur individuando un potenziale indice di edificabilità, di fatto non permettono un razionale e concreto sviluppo insediativo, anche in funzione, specie per le aree produttive, dei futuri accrescimenti che ogni azienda deve programmare, fattori che determinano un forte abbattimento del reale valore venale di mercato, limitando l'offerta a specifiche attività che possano convivere con lo stato di fatto esistente. Parimenti devono essere considerati e valutati, altresì, gli imponenti oneri conseguenti all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e per l'attuazione del comparto individuato nello strumento urbanistico attuativo (P.U.A.) delle aree a valenza produttiva sovracomunale, da realizzarsi in modo unitario con altre proprietà dei terreni limitrofi, condizioni che determinano un forte abbattimento del reale valore di mercato e che devono essere sostanzialmente valutati, anche in applicazione della ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (vedasi da ultimo l'ordinanza n. 26978/2023 pubblicata il 21.09.2023), con la quale viene precisato che, nel rideterminare il valore delle aree edificabili, rispetto alla stima fattane negli atti impositivi impugnati, si deve procedere, in base ai parametri normativi di riferimento, a definire le effettive potenzialità edificatorie delle aree in oggetto, valutando le incidenze dei vincoli alle stesse afferenti, avuto riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Si deve, pertanto, tenere presente l'effettivo stato di fatto delle stesse e riconoscere la scarsa e di fatto inesistente potenzialità edificatoria di detti terreni, tra l'altro avvallata dal Comune stesso con la dichiarazione rilasciata in data 05.02.2007 per le quali si dichiarava testualmente: >…..Pertanto da ritenersi passibili di imposta con la valutazione di “terreno agricolo”
Ne deriva che il ricorso merita l'accoglimento invocato, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella somma omnicomprensiva di complessivi
€. 1.000,00.
P.Q.M.
Luogo_1accoglie il ricorso;
- condanna il Comune di al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi €. 1.000,00 oltre accessori di legge