CA
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/10/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 586/2024 R.G.,
Promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Davide Preziosi;
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Maria Lisi
Appellata
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Agata Cantarella, per procura in atti;
Appellata
E
1 , nato a [...] il [...], C.F. CP_3
, C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza di discussione del 14 ottobre 2025, la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 987/2024 del 20.02.2024 (resa nel proc. R.G. 685/2020) il
Tribunale di Catania, Sezione Terza - adito da per lo Parte_1
scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti in causa, relativa alla successione ab intestato della madre, (deceduta il Persona_1
15.12.2009) - ha disposto lo scioglimento di detta comunione e, per l'effetto, ha statuito come segue:
1) ha attribuito alla convenuta – che nel corso del giudizio CP_1
aveva acquistato anche le quote dei fratelli e l'intera proprietà CP_3 CP_2
dell'immobile relitto (sito in Catania, viale Andrea Doria 65), ponendo a carico di quest'ultima, e in favore dell'attrice, il pagamento della somma di € 26.500,00 a titolo di conguaglio;
2) in parziale accoglimento delle ulteriori domande dell'attrice, ha condannato i convenuti , e , nei limiti CP_3 CP_1 CP_2
della quota ereditaria di ciascuno, al pagamento della somma complessiva di € 4.191,91, a titolo di pagamento di debiti ereditari e rimborso spese sostenute dall'attrice per la comunione, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
3) ha rigettato la domanda di risarcimento del danno morale proposta da parte attrice;
4) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato l'attrice al pagamento in favore dei convenuti della Parte_1
somma complessiva di € 34.488,27, oltre interessi legali dalla domanda
2 all'effettivo soddisfo, a titolo di fruttificazione dal 04.12.2009 al
6.5.2015, e della somma di € 495,35 a titolo di rimborso delle spese di successione;
5) ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di pagamento delle spese liquidate in sentenza;
6) ha compensato integralmente le spese processuali fra le parti e ha posto le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti, in solido.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello , sulla Parte_1
scorta di un unico motivo di censura.
Si sono costituite, con due atti separati, e e hanno CP_1 CP_2
chiesto entrambe il rigetto dell'appello.
All'udienza di discussione del 14 ottobre 2025, la causa è stata posta in decisione. MOTIVAZIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellato non CP_3
costituitosi in giudizio benché regolarmente citato.
L'appellante lamenta la valutazione erronea, effettuata Parte_1
nella sentenza impugnata, della produzione documentale in atti.
Con un primo profilo dell'unico motivo di appello, deduce che ha errato il primo giudice a riconoscere, in via riconvenzionale, la spettanza in favore dei convenuti del diritto alla fruttificazione da mancato godimento per il periodo compreso tra il 4.12.2009 e il 6.5.2015.
Lamenta l'appellante che il Tribunale non ha tenuto conto che l'immobile già all'epoca dei fatti versava in cattivo stato di manutenzione e non era, dunque, abitabile e utilizzabile.
Secondo l'appellante il decidente ha errato a considerare la perizia sullo stato dell'immobile del 29.09.2009, depositata in atti, una mera allegazione di parte
3 priva di valore probatorio. Sostiene che, in ogni caso, i convenuti/appellati non avevano dimostrato di aver avuto una perdita economica per il solo atto di compravendita simulato che ne avrebbe sottratto loro la disponibilità, alla luce della recente sentenza n. 33645 del 15.11.2022 delle Sezioni Unite che definisce i criteri di risarcibilità del danno da mancato godimento di un immobile in caso di occupazione abusiva o, come nel caso di spese, di un non uso per fatto di un terzo.
La doglianza è infondata.
E' stato accertato che l'odierna appellante, , utilizzando Parte_1
una procura a vendere della madre, pochi giorni prima che la madre morisse, ha stipulato concluso una vendita simulata dell'immobile di viale Andrea Doria con tale , dichiarata poi inefficace con sentenza del Tribunale di Persona_2
Catania, passata in giudicato (depositata in atti).
Sulla scorta di ciò, il primo giudice, con statuizione non oggetto di censura, ha accertato che l'immobile, nel frattempo, è rimasto nella disponibilità dell'attrice – dalla data dell'apparente vendita, 4.12.2009, a quella del rilascio,
6.5.2015- ed è stato sottratto al godimento degli altri coeredi, che non hanno ricevuto alcun vantaggio perché il prezzo non è stato versato.
Va dunque condiviso l'apprezzamento del Tribunale che ha riconosciuto agli appellati il diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato godimento dell'immobile per fatto dell'appellante, commisurato al cd. danno figurativo, costituito dal valore locativo dell'immobile stimato dal c.t.u..
Risulta che il giudice di prime cure ha in realtà fatto buon governo dei principi affermati dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (sent.
n. 33645 del 15/11/2022) che, sia pure occupandosi della diversa ipotesi del danno da occupazione illegittima di immobile, ha reso chiarimenti di portata generale con riferimento alla morfologia ed alla risarcibilità del danno comunque derivante da un fatto che renda impossibile, a chi ne abbia diritto, il godimento dell'immobile e di trarne guadagno.
4 Nel caso di specie, anzitutto, l'evento lesivo attinge proprio la cosa oggetto del diritto perché il bene è stato sottratto, temporaneamente, alla titolarità della comunione ereditaria per effetto della vendita simulata. Una tal condotta ha impedito ai proprietari di poter godere dell'immobile.
Come correttamente osservato dal Tribunale, i coeredi, odierni appellati, hanno dimostrato concretamente di voler utilizzare il bene, dapprima, promuovendo azione giudiziaria di simulazione per recuperarlo alla massa ereditaria e, poi, dolendosi di non poterlo utilizzare tanto che, in corso di giudizio, ha proposto di acquistare, e ha acquistato da due dei CP_1
fratelli le loro quote.
Condivisibilmente il giudice di prime cure ha ritenuto di poter riconoscere un effettivo valore di godimento all'appartamento alla luce delle condizioni riscontrate dal CTU, che ha indicato come sufficienti le condizioni di manutenzione del bene, relegando al rango di mera allegazione difensiva la relazione di parte del 2009, contestata dalle altre parti (e peraltro neppure prodotta in questo giudizio di appello).
Deve ritenersi quindi presumibile e, comunque, rispondente a un dato di comune esperienza che, qualora l'immobile fosse ricaduto in successione, i coeredi avrebbero potuto trarne una qualche utilità, diretta o indiretta.
Con il secondo profilo di doglianza, lamenta che il primo Parte_1
giudice non le abbia riconosciuto anche il rimborso della spesa di € 1274,60 e di quella di € 2700,00.
Critica in particolare la sentenza perché il tribunale, nell'accogliere la sua domanda di rimborso di spese sostenute per la degenza della de cuius in una casa di cura, ha escluso la somma di € 1274,60, relativa alla rata di agosto, ritenendone non provato l'esborso che era stato contestato da . CP_3
Lamenta altresì, in merito alla somma di € 2700,00, che il primo giudice abbia sottratto tale somma, corrispondente all'importo della pensione percepita
5 in quel periodo dalla de cuius, ritenendo presumibile che quest'ultima abbia contribuito con detta somma alla spesa delle rette di degenza.
La doglianza è fondata solo in parte.
E invero, quanto all'importo di € 1274,60, l'appellante ha prodotto due ricevute (denominate fatture) della struttura Villa Azzurra, del 6 agosto e del 12 agosto 2009 (intestate alla madre, come tutte le altre), relative alla retta del mese di agosto (acconto e saldo).
Sulla scorta del possesso di dette ricevute da parte dell'appellante, può allora presumersi, come fatto dal primo giudice in relazione a tutti gli altri mesi (sino al decesso della de cuius, avvenuto a dicembre dello stesso anno), che sia stata l'appellante a provvedere al pagamento anche della rata di agosto, e ciò anche in difetto di prova contraria da parte di . CP_3
Invece, per quanto riguarda l'importo della pensione percepita dalla defunta nel periodo di degenza, va condivisa la presunzione operata dal primo giudice che il trattamento pensionistico, peraltro insufficiente (€450,00 al mese), sia stato utilizzato per far fronte alle spese di degenza.
Del resto, l'appellante non ha dimostrato l'assunto per cui la pensione sarebbe stata utilizzata per sopperire ad altre esigenze della de cuius.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, gli appellati , CP_3 [...]
e vanno condannati, pro quota, al pagamento in favore CP_1 CP_2
dell'appellante, a titolo di rimborso di spese sostenute per la de cuis e per la comunione ereditaria, della maggior somma di € 5466,51 (€4191,91 + 1274,60), oltre interessi legali dalla domanda come riconosciuti in sentenza.
Spese processuali
Tenuto conto della natura del giudizio divisorio e dell'esito complessivo del giudizio, con reciproca soccombenza in relazione alle domande accessorie, nonché dell'accoglimento assai limitato dell'appello, appare giustificata la compensazione delle relative spese tra le parti, con ciò confermando la statuizione in tal senso già disposta in primo grado.
6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 987/2024 del Tribunale di Catania, e in parziale riforma di detta sentenza, così decide: condanna gli appellati , e , al pagamento, CP_3 CP_1 CP_2
nei limiti della quota ereditaria, in favore di , della somma di Parte_1
€ 5466,51, anziché della minore somma indicata nella sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
conferma nel resto;
compensa tra le parti le spese processuali del primo e del presente grado.
Così deciso in Catania il 23 ottobre 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Stella Arena) (dott. Giovanni Dipietro)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 586/2024 R.G.,
Promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Davide Preziosi;
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Maria Lisi
Appellata
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Agata Cantarella, per procura in atti;
Appellata
E
1 , nato a [...] il [...], C.F. CP_3
, C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza di discussione del 14 ottobre 2025, la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 987/2024 del 20.02.2024 (resa nel proc. R.G. 685/2020) il
Tribunale di Catania, Sezione Terza - adito da per lo Parte_1
scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti in causa, relativa alla successione ab intestato della madre, (deceduta il Persona_1
15.12.2009) - ha disposto lo scioglimento di detta comunione e, per l'effetto, ha statuito come segue:
1) ha attribuito alla convenuta – che nel corso del giudizio CP_1
aveva acquistato anche le quote dei fratelli e l'intera proprietà CP_3 CP_2
dell'immobile relitto (sito in Catania, viale Andrea Doria 65), ponendo a carico di quest'ultima, e in favore dell'attrice, il pagamento della somma di € 26.500,00 a titolo di conguaglio;
2) in parziale accoglimento delle ulteriori domande dell'attrice, ha condannato i convenuti , e , nei limiti CP_3 CP_1 CP_2
della quota ereditaria di ciascuno, al pagamento della somma complessiva di € 4.191,91, a titolo di pagamento di debiti ereditari e rimborso spese sostenute dall'attrice per la comunione, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
3) ha rigettato la domanda di risarcimento del danno morale proposta da parte attrice;
4) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato l'attrice al pagamento in favore dei convenuti della Parte_1
somma complessiva di € 34.488,27, oltre interessi legali dalla domanda
2 all'effettivo soddisfo, a titolo di fruttificazione dal 04.12.2009 al
6.5.2015, e della somma di € 495,35 a titolo di rimborso delle spese di successione;
5) ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di pagamento delle spese liquidate in sentenza;
6) ha compensato integralmente le spese processuali fra le parti e ha posto le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti, in solido.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello , sulla Parte_1
scorta di un unico motivo di censura.
Si sono costituite, con due atti separati, e e hanno CP_1 CP_2
chiesto entrambe il rigetto dell'appello.
All'udienza di discussione del 14 ottobre 2025, la causa è stata posta in decisione. MOTIVAZIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellato non CP_3
costituitosi in giudizio benché regolarmente citato.
L'appellante lamenta la valutazione erronea, effettuata Parte_1
nella sentenza impugnata, della produzione documentale in atti.
Con un primo profilo dell'unico motivo di appello, deduce che ha errato il primo giudice a riconoscere, in via riconvenzionale, la spettanza in favore dei convenuti del diritto alla fruttificazione da mancato godimento per il periodo compreso tra il 4.12.2009 e il 6.5.2015.
Lamenta l'appellante che il Tribunale non ha tenuto conto che l'immobile già all'epoca dei fatti versava in cattivo stato di manutenzione e non era, dunque, abitabile e utilizzabile.
Secondo l'appellante il decidente ha errato a considerare la perizia sullo stato dell'immobile del 29.09.2009, depositata in atti, una mera allegazione di parte
3 priva di valore probatorio. Sostiene che, in ogni caso, i convenuti/appellati non avevano dimostrato di aver avuto una perdita economica per il solo atto di compravendita simulato che ne avrebbe sottratto loro la disponibilità, alla luce della recente sentenza n. 33645 del 15.11.2022 delle Sezioni Unite che definisce i criteri di risarcibilità del danno da mancato godimento di un immobile in caso di occupazione abusiva o, come nel caso di spese, di un non uso per fatto di un terzo.
La doglianza è infondata.
E' stato accertato che l'odierna appellante, , utilizzando Parte_1
una procura a vendere della madre, pochi giorni prima che la madre morisse, ha stipulato concluso una vendita simulata dell'immobile di viale Andrea Doria con tale , dichiarata poi inefficace con sentenza del Tribunale di Persona_2
Catania, passata in giudicato (depositata in atti).
Sulla scorta di ciò, il primo giudice, con statuizione non oggetto di censura, ha accertato che l'immobile, nel frattempo, è rimasto nella disponibilità dell'attrice – dalla data dell'apparente vendita, 4.12.2009, a quella del rilascio,
6.5.2015- ed è stato sottratto al godimento degli altri coeredi, che non hanno ricevuto alcun vantaggio perché il prezzo non è stato versato.
Va dunque condiviso l'apprezzamento del Tribunale che ha riconosciuto agli appellati il diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato godimento dell'immobile per fatto dell'appellante, commisurato al cd. danno figurativo, costituito dal valore locativo dell'immobile stimato dal c.t.u..
Risulta che il giudice di prime cure ha in realtà fatto buon governo dei principi affermati dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (sent.
n. 33645 del 15/11/2022) che, sia pure occupandosi della diversa ipotesi del danno da occupazione illegittima di immobile, ha reso chiarimenti di portata generale con riferimento alla morfologia ed alla risarcibilità del danno comunque derivante da un fatto che renda impossibile, a chi ne abbia diritto, il godimento dell'immobile e di trarne guadagno.
4 Nel caso di specie, anzitutto, l'evento lesivo attinge proprio la cosa oggetto del diritto perché il bene è stato sottratto, temporaneamente, alla titolarità della comunione ereditaria per effetto della vendita simulata. Una tal condotta ha impedito ai proprietari di poter godere dell'immobile.
Come correttamente osservato dal Tribunale, i coeredi, odierni appellati, hanno dimostrato concretamente di voler utilizzare il bene, dapprima, promuovendo azione giudiziaria di simulazione per recuperarlo alla massa ereditaria e, poi, dolendosi di non poterlo utilizzare tanto che, in corso di giudizio, ha proposto di acquistare, e ha acquistato da due dei CP_1
fratelli le loro quote.
Condivisibilmente il giudice di prime cure ha ritenuto di poter riconoscere un effettivo valore di godimento all'appartamento alla luce delle condizioni riscontrate dal CTU, che ha indicato come sufficienti le condizioni di manutenzione del bene, relegando al rango di mera allegazione difensiva la relazione di parte del 2009, contestata dalle altre parti (e peraltro neppure prodotta in questo giudizio di appello).
Deve ritenersi quindi presumibile e, comunque, rispondente a un dato di comune esperienza che, qualora l'immobile fosse ricaduto in successione, i coeredi avrebbero potuto trarne una qualche utilità, diretta o indiretta.
Con il secondo profilo di doglianza, lamenta che il primo Parte_1
giudice non le abbia riconosciuto anche il rimborso della spesa di € 1274,60 e di quella di € 2700,00.
Critica in particolare la sentenza perché il tribunale, nell'accogliere la sua domanda di rimborso di spese sostenute per la degenza della de cuius in una casa di cura, ha escluso la somma di € 1274,60, relativa alla rata di agosto, ritenendone non provato l'esborso che era stato contestato da . CP_3
Lamenta altresì, in merito alla somma di € 2700,00, che il primo giudice abbia sottratto tale somma, corrispondente all'importo della pensione percepita
5 in quel periodo dalla de cuius, ritenendo presumibile che quest'ultima abbia contribuito con detta somma alla spesa delle rette di degenza.
La doglianza è fondata solo in parte.
E invero, quanto all'importo di € 1274,60, l'appellante ha prodotto due ricevute (denominate fatture) della struttura Villa Azzurra, del 6 agosto e del 12 agosto 2009 (intestate alla madre, come tutte le altre), relative alla retta del mese di agosto (acconto e saldo).
Sulla scorta del possesso di dette ricevute da parte dell'appellante, può allora presumersi, come fatto dal primo giudice in relazione a tutti gli altri mesi (sino al decesso della de cuius, avvenuto a dicembre dello stesso anno), che sia stata l'appellante a provvedere al pagamento anche della rata di agosto, e ciò anche in difetto di prova contraria da parte di . CP_3
Invece, per quanto riguarda l'importo della pensione percepita dalla defunta nel periodo di degenza, va condivisa la presunzione operata dal primo giudice che il trattamento pensionistico, peraltro insufficiente (€450,00 al mese), sia stato utilizzato per far fronte alle spese di degenza.
Del resto, l'appellante non ha dimostrato l'assunto per cui la pensione sarebbe stata utilizzata per sopperire ad altre esigenze della de cuius.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, gli appellati , CP_3 [...]
e vanno condannati, pro quota, al pagamento in favore CP_1 CP_2
dell'appellante, a titolo di rimborso di spese sostenute per la de cuis e per la comunione ereditaria, della maggior somma di € 5466,51 (€4191,91 + 1274,60), oltre interessi legali dalla domanda come riconosciuti in sentenza.
Spese processuali
Tenuto conto della natura del giudizio divisorio e dell'esito complessivo del giudizio, con reciproca soccombenza in relazione alle domande accessorie, nonché dell'accoglimento assai limitato dell'appello, appare giustificata la compensazione delle relative spese tra le parti, con ciò confermando la statuizione in tal senso già disposta in primo grado.
6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 987/2024 del Tribunale di Catania, e in parziale riforma di detta sentenza, così decide: condanna gli appellati , e , al pagamento, CP_3 CP_1 CP_2
nei limiti della quota ereditaria, in favore di , della somma di Parte_1
€ 5466,51, anziché della minore somma indicata nella sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
conferma nel resto;
compensa tra le parti le spese processuali del primo e del presente grado.
Così deciso in Catania il 23 ottobre 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Stella Arena) (dott. Giovanni Dipietro)
7