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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/04/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3877 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: spettanze,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. Sergio Parte_1
Marchitto e Maria Verdisco, presso il cui studio in Benevento, via Salvator Rosa, 4, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-
[...] bis, comma 1, c.p.c., dal dirigente dott. Vincenzo Romano ed elettivamente domiciliati presso l' , sito in Napoli, via Ponte della Maddalena, 55, Controparte_3
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 5/10/2023 il ricorrente – premesso di aver svolto, in virtù di incarichi formali, dal 2010 al 2020, le funzioni di coordinatore dei servizi provinciali di educazione fisica e sportiva per l'ambito territoriale provinciale di Benevento, che comportavano compiti di consulenza, coordinamento e partecipazione attiva alla realizzazione dei Cont progetti nazionali riconosciuti presso l' , dei quali redigeva elenchi e programmi, con l'osservanza di un orario pari a 36 ore settimanali in luogo delle 18 contrattualmente previste, e di avere ricevuto, per l'attività espletata, soltanto somme forfettarie, irrisorie ed incongrue – ha convenuto in giudizio il al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) CP_1
Accertare e dichiarare che il prof. ha svolto ufficialmente per il l'attività Parte_1 CP_5 di Coordinatore Provinciale dei gruppi di Educazione Fisica Sportiva, dal 2010 al 2020, senza soluzione di continuità; 2) Accertare e dichiarare che il prof. in virtù della suo Parte_1 Cont incarico di Coordinatore Provinciale di ha maturato il diritto a percepire il trattamento economico previsto dall'art. 87 comma 3 CCNL Comparto Scuola 2006/2009 per dodici mensilità in luogo di quello previsto dall'art. 4 dell'Accordo Nazionale 18/11/2009 e dall'art. 4 dell'Intesa
18/5/2010, oltre a tutte le somme accertande in corso di causa;
3) Accertare e dichiarare che il
1 Prof. in applicazione dell'art. 87 Comma 3 CCNL Comparto Scuola ha diritto Parte_1 ad una maggiorazione forfettaria del 10% sullo stipendio percepito, fino ad un massimo di 6 ore settimanali, calcolata in relazione ai cedolini paga prodotti in atti, nella misura di € 52.000,00 ovvero nella misura sia maggiore sia minore che risulterà dai conteggi del nominando CTU contabile;
4) Per l'effetto, condannare il Controparte_7
pagare in favore del Prof. il trattamento economico di cui all'art. 87
[...] Parte_1 comma 3 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, con decorrenza dal 2012 al 2020; 5) Aumentare ogni importo di condanna della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo”; con vittoria di spese e compensi, da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Si è costituito, tardivamente, il , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
Al riguardo, ha dedotto che legittimamente il ricorrente aveva percepito per l'attività di coordinatore provinciale i compensi forfettari stabiliti e ripartiti secondo quanto previsto in sede di contrattazione integrativa, in particolare dall'accordo nazionale del 18/11/2009 e dalla successiva intesa del 18/05/2010.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le circostanze di fatto sono pacifiche.
Il prof. è stato dipendente di ruolo del resistente fino al 30 agosto Parte_1 CP_1
2020, con qualifica di docente di educazione fisica nella scuola media.
Con decreto del direttore generale dell' prot. n. AOODRCA/RU/6691 del CP_8
23/08/2012 gli è stato conferito, a seguito di apposita selezione, l'incarico triennale di coordinatore di educazione fisica e sportiva presso l' , con effetto CP_3 Controparte_3 dal 1° settembre 2012.
Con decreto prot. AOODRCA.Uff.Dir.9511/U del 7/09/2015 è stato disposto che per l'a.s.
2015/16 sarebbe stato utilizzato per collaborare all'organizzazione del servizio regionale di coordinamento di educazione fisica e sportiva;
in virtù di ciò, sarebbe stato dispensato dall'insegnamento e avrebbe prestato servizio presso l'ufficio educazione fisica dell'ambito territoriale della Provincia di Benevento.
Con successivi decreti è stato individuato, per gli aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20, come personale da destinare ai progetti nazionali ai sensi dell'art. 1, co. 65, della l. 107/2015, in relazione all'ambito “Sviluppo dei comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport”. Tutti i decreti davano atto che “l'assegnazione al progetto è a valere sulla dotazione organica di potenziamento dell'offerta formativa, senza oneri aggiuntivi”. In questa sede, il ricorrente lamenta l'insufficienza dei compensi corrisposti, deducendo di avere ricevuto soltanto alcune somme forfettarie negli anni 2012, 2013 e 2014, e nulla negli anni successivi, ed invoca l'applicazione dell'art. 87, co. 3, del CCNL comparto scuola 2006-2009.
Occorre pertanto prendere le mosse dalla previsione contrattuale.
Il CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 del
29/11/2007 prevede, all'art. 87 – Attività complementari di educazione fisica – quanto segue: “Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino ad un massimo di 6 settimanali, del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la 2 prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall'art. 70 del CCNL del 4.8.1995, ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell'istituzione scolastica. Ai docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica è erogato, nel limite orario settimanale del precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione prevista dal presente articolo”. La Corte di Cassazione ha avuto occasione di pronunciarsi sull'interpretazione di tale norme e sul Cont rapporto fra il CCNL e i successivi accordi integrativi richiamati dal nella memoria di costituzione, in relazione alla figura del docente coordinatore per l'educazione fisica.
In particolare, nell'ordinanza n. 19441 del 20/07/2018 la sezione lavoro ha ritenuto che “il dato testuale e quello sistematico delle disposizioni contenute nell'art. 87 evidenziano in modo chiaro ed inequivoco che le parti collettive hanno voluto differenziare le modalità di computo dei compenso per le ore di lavoro eccedenti le 18 ore settimanali: applicazione della maggiorazione del 10% ovvero, in alternativa, in modo forfetario quanto ai docenti (comma 2); applicazione della sola maggiorazione del 10% quanto ai coordinatori provinciali (comma 3)”. Nella pronuncia si è osservato che “la differente modalità di computo del compenso trova ragione nella diversità della posizione dei coordinatori provinciali che non svolgono funzioni di docenza e la cui attività è per tale ragione estranea al piano dell'offerta formativa (POF) e ai progetti della singola istituzione scolastica”. Nella successiva sentenza n. 16843 del 24/06/2019, la Corte ha altresì rilevato che l'art. 30 del
CCNL 29/11/2007, ai sensi del quale le attività aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti, non contiene alcuna delega in favore della contrattazione collettiva integrativa in merito alla disciplina delle attività aggiuntive e delle ore eccedenti d'insegnamento
(conformi Cass. n. 16844 del 24/06/2019, n. 17639 del 01/07/2019).
Tale disposizione richiama, infatti, in uno alla legislazione e alle norme contrattuali nazionali, le sole disposizioni contenute nella contrattazione integrativa che siano già vigenti alla data della stipulazione del CCNL, con clausola di salvezza che è coerente con la disposizione contenuta nell'art. 4 del medesimo CCNL.
Il citato art. 4 individua, a sua volta, le materie delegate alla contrattazione collettiva decentrata
(nazionale, regionale, direzione scolastica), precisando che essa è “finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte”, e non contempla la regolamentazione del compenso del lavoro eccedente le 18 ore settimanali prestato dai coordinatori provinciali per l'educazione fisica.
Detti principi sono stati anche successivamente ribaditi (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1888 del
21/01/2022, Sez. L, Ordinanza n. 15294 del 31/05/2023).
Alla luce di tali condivisibili pronunce, deve escludersi che la contrattazione integrativa possa disciplinare il compenso dei docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 87, co. 3 del CCNL, il quale, a propria volta, non può che essere interpretato – alla stregua del suo chiaro tenore letterale – come tale da consentire l'erogazione di compensi determinati in misura forfettaria soltanto per le ore eccedenti effettuate dagli insegnanti di educazione fisica nell'ambito di progetti contenuti nel POF. 3 Peraltro, va rilevato come il , costituitosi tardivamente, non abbia nemmeno prodotto CP_1
l'accordo nazionale del 18/11/2009 e l'intesa del 18/05/2010 su cui fonda le proprie difese, e che non sono soggetti al particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, co. 8, d.lgs. 165/2001, sicché non sono conoscibili direttamente dal giudice come sono invece i contratti collettivi nazionali del pubblico impiego.
Ne discende il diritto del ricorrente di percepire, per il periodo in cui ha espletato l'incarico di coordinatore di educazione fisica, il compenso di cui all'art. 87, co. 3, CCNL 2006-2009.
Ciò posto, va rilevato che, come si evince dalla documentazione agli atti, al ricorrente è stato assegnato l'incarico di coordinatore per l'AT di Benevento per gli aa.ss. 2012/13, 2013/14,
2014/15 e 2015/16.
Invece, per gli aa.ss. successivi il ricorrente è stato assegnato a progetti nazionali a valere sulla dotazione organica di potenziamento dell'offerta formativa, ai sensi dell'art. 1, co. 65, della l.
107/2015.
In ricorso, il ricorrente ha dedotto che le attività da lui svolte erano sostanzialmente rimaste Con immutate;
infatti, aveva continuato ad essere impiegato presso l' di Benevento, per 36 ore settimanali, occupandosi delle stesse attività di coordinatore provinciale, sfociate nella partecipazione a progetti sportivi nazionali, a manifestazioni sportive, a gare, campionati studenteschi, in interazione con enti pubblici, con i Comuni della provincia di Benevento, con le
ASL territoriali, con le società sportive locali, con i servizi sanitari di emergenza del servizio del
118, etc.
Sul punto, il non ha sollevato alcuna contestazione. CP_1
Giova a questo punto rammentare che, come hanno di recente riaffermato le Sezioni unite della
Cassazione, l'art. 416 c.p.c., per il rito del lavoro, e l'art. 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione nell'atto di costituzione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, configurano la non contestazione come un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato, e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti;
pertanto la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal legislatore, rappresenta l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, e quindi rende inutile provarlo perché non controverso (Cass. Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 12065). Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno poi precisato che la “non contestazione” è esclusa solo in caso di contestazione “chiara e specifica”. La contestazione, infatti, serve a mettere l'attore prima, e il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati) e quali invece i fatti incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum (così
Cass. Sez. L, Sentenza n. 2832 del 12/02/2016).
Anche alla luce del contegno processuale tenuto dall'amministrazione può, pertanto, ritenersi provato che sostanzialmente le funzioni svolte dal ricorrente dall'a.s. 2016/17 all'a.s. 2019/20, in forza di specifici incarichi, siano state le medesime precedentemente svolte in qualità di coordinatore provinciale dei servizi di educazione fisica.
È, del resto, documentale e incontestato che il ricorrente abbia continuato a prestare la propria attività lavorativa, a tempo pieno, presso gli uffici dell'Ambito territoriale, per 36 ore settimanali, come attestano i prospetti del sistema di rilevazione delle presenze. 4 In conclusione, al ricorrente spetta il compenso ex art. 87, co. 3, CCNL 2006-2006 per l'attività prestata quale coordinatore dall'a.s. 2012/13 all'a.s. 2019/20.
Rispetto alla determinazione del quantum, la S.C. ha avuto modo di chiarire che, mentre per il docente in ruolo senza esonero le 18 ore settimanali di docenza, richiamate nell'art. 87, comma 1, del CCNL 2006-2009, indicano anche l'oggetto della prestazione lavorativa ordinaria (fermo restando le ulteriori attività complementari), oltre la quale computare le ore di attività eccedenti, per il coordinatore, allorché la prestazione lavorativa si conformi legalmente in maniera diversa – in ragione dell'esonero – da quella propria del docente, le 18 ore di docenza indicano un parametro legale – 18 ore di attività lavorativa – al raggiungimento del quale è attribuito per lo svolgimento di ulteriori ore in eccedenza (nel massimo di sei settimanali) il compenso in questione. Quindi, allorché venga disposto l'esonero dall'attività di docenza, anche se l'esonero conforma oggettivamente in modo diverso il contenuto della prestazione lavorativa del docente coordinatore per l'educazione fisica, la presenza dell'esonero non esclude comunque il carattere accessorio delle ore lavorate in eccedenza rispetto al quantum stabilito (18 ore), sia pure come parametro legale, dal CCNL. Pertanto, anche in presenza di una prestazione lavorativa resa per obiettivi o per progetti, compatibile con l'esonero dalla docenza, ai fini della corresponsione del compenso in questione, assumono rilievo, sia pure come parametro legale, il dato orario della prestazione lavorativa ordinaria del docente e l'attestazione puntuale dello svolgimento di ore in eccedenza rispetto allo stesso. In tal senso depone l'art. 87 del CCNL 2006-2009, che non opera alcuna differenziazione in relazione alla sussistenza o meno dell'esonero dalla docenza e non attribuisce rilievo alla concreta conformazione della prestazione lavorativa del coordinatore. Dunque, pur non essendo tout court sovrapponibile l'oggetto della prestazione lavorativa del docente coordinatore per l'educazione fisica a quella del docente di educazione fisica, sussiste comunque il carattere accessorio del compenso in esame, attesa l'indefettibilità del termine delle 18 ore, o come oggetto della prestazione lavorativa ordinaria o come parametro legale, per il computo delle ore eccedenti e la relativa determinazione del compenso orario. Il compenso per le ore eccedenti, pertanto, essendo ancorato al dato dell'effettivo espletamento di ore in eccedenza rispetto alle 18 settimanali, ha carattere accessorio ed è connesso all'effettiva prestazione lavorativa (così Cass.
1888/2022, cit., che sulla base di tali argomentazioni ha escluso che il compenso in questione vada riconosciuto anche nei giorni di ferie).
Esso spetta, pertanto, soltanto per le ore realmente lavorate in eccedenza rispetto alle 18 ore settimanali, per ciascuna ora fino ad un massimo di sei ore settimanali (e non in misura fissa per
6 ore settimanali per 12 mesi, senza tener conto di assenze, ferie etc.).
Stante l'inidoneità del conteggio allegato al ricorso alla quantificazione delle spettanze dovute al ricorrente, in quanto formulato considerando un numero fisso di 24 ore settimanali a prescindere da ferie e assenze varie, in luogo di quelle realmente effettuate in più, è stata disposta la nomina di un CTU contabile, al quale è stato affidato l'incarico di calcolare “l'importo del compenso ex art. 87, co. 3, CCNL comparto scuola del 29/11/2007 spettante al ricorrente per gli aa.ss. 2012/13,
2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20, tenendo conto delle ore realmente lavorate in eccedenza rispetto alle 18 ore settimanali, come risultanti dai prospetti delle presenze/assenze versati in atti”.
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha stimato, con perizia adeguatamente motivata e conforme al quesito, e perciò condivisa dalla scrivente, la differenza netta spettante al ricorrente in € 47.873,68. 5 Il ricorso va conseguentemente accolto nei limiti di cui sopra, con condanna del CP_1 resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di € 47.873,68 netti a titolo di compenso ex art. 87, co. 3, CCNL 2006-2009 in relazione alle funzioni di coordinatore provinciale per l'educazione fisica svolte dall'a.s. 2012/13 all'a.s. 2019/20, maggiorato degli interessi legali ai sensi degli artt.
16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come in dispositivo nella CP_1 misura minima per lo scaglione di valore della causa, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'attività difensiva concretamente prestata. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire il compenso ex art. 87, co. 3, CCNL
2006-2009 in relazione alle funzioni di coordinatore provinciale per l'educazione fisica svolte dall'a.s. 2012/13 all'a.s. 2019/20, commisurato alle ore realmente lavorate in eccedenza rispetto alle 18 ore settimanali;
2) per l'effetto, condanna il resistente al pagamento del complessivo importo netto di CP_1
€ 47.873,68, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.689,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u. € 259,00, con attribuzione ai procuratori anticipatari;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte resistente.
Benevento, 15 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3877 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: spettanze,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. Sergio Parte_1
Marchitto e Maria Verdisco, presso il cui studio in Benevento, via Salvator Rosa, 4, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-
[...] bis, comma 1, c.p.c., dal dirigente dott. Vincenzo Romano ed elettivamente domiciliati presso l' , sito in Napoli, via Ponte della Maddalena, 55, Controparte_3
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 5/10/2023 il ricorrente – premesso di aver svolto, in virtù di incarichi formali, dal 2010 al 2020, le funzioni di coordinatore dei servizi provinciali di educazione fisica e sportiva per l'ambito territoriale provinciale di Benevento, che comportavano compiti di consulenza, coordinamento e partecipazione attiva alla realizzazione dei Cont progetti nazionali riconosciuti presso l' , dei quali redigeva elenchi e programmi, con l'osservanza di un orario pari a 36 ore settimanali in luogo delle 18 contrattualmente previste, e di avere ricevuto, per l'attività espletata, soltanto somme forfettarie, irrisorie ed incongrue – ha convenuto in giudizio il al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) CP_1
Accertare e dichiarare che il prof. ha svolto ufficialmente per il l'attività Parte_1 CP_5 di Coordinatore Provinciale dei gruppi di Educazione Fisica Sportiva, dal 2010 al 2020, senza soluzione di continuità; 2) Accertare e dichiarare che il prof. in virtù della suo Parte_1 Cont incarico di Coordinatore Provinciale di ha maturato il diritto a percepire il trattamento economico previsto dall'art. 87 comma 3 CCNL Comparto Scuola 2006/2009 per dodici mensilità in luogo di quello previsto dall'art. 4 dell'Accordo Nazionale 18/11/2009 e dall'art. 4 dell'Intesa
18/5/2010, oltre a tutte le somme accertande in corso di causa;
3) Accertare e dichiarare che il
1 Prof. in applicazione dell'art. 87 Comma 3 CCNL Comparto Scuola ha diritto Parte_1 ad una maggiorazione forfettaria del 10% sullo stipendio percepito, fino ad un massimo di 6 ore settimanali, calcolata in relazione ai cedolini paga prodotti in atti, nella misura di € 52.000,00 ovvero nella misura sia maggiore sia minore che risulterà dai conteggi del nominando CTU contabile;
4) Per l'effetto, condannare il Controparte_7
pagare in favore del Prof. il trattamento economico di cui all'art. 87
[...] Parte_1 comma 3 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, con decorrenza dal 2012 al 2020; 5) Aumentare ogni importo di condanna della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo”; con vittoria di spese e compensi, da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Si è costituito, tardivamente, il , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
Al riguardo, ha dedotto che legittimamente il ricorrente aveva percepito per l'attività di coordinatore provinciale i compensi forfettari stabiliti e ripartiti secondo quanto previsto in sede di contrattazione integrativa, in particolare dall'accordo nazionale del 18/11/2009 e dalla successiva intesa del 18/05/2010.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le circostanze di fatto sono pacifiche.
Il prof. è stato dipendente di ruolo del resistente fino al 30 agosto Parte_1 CP_1
2020, con qualifica di docente di educazione fisica nella scuola media.
Con decreto del direttore generale dell' prot. n. AOODRCA/RU/6691 del CP_8
23/08/2012 gli è stato conferito, a seguito di apposita selezione, l'incarico triennale di coordinatore di educazione fisica e sportiva presso l' , con effetto CP_3 Controparte_3 dal 1° settembre 2012.
Con decreto prot. AOODRCA.Uff.Dir.9511/U del 7/09/2015 è stato disposto che per l'a.s.
2015/16 sarebbe stato utilizzato per collaborare all'organizzazione del servizio regionale di coordinamento di educazione fisica e sportiva;
in virtù di ciò, sarebbe stato dispensato dall'insegnamento e avrebbe prestato servizio presso l'ufficio educazione fisica dell'ambito territoriale della Provincia di Benevento.
Con successivi decreti è stato individuato, per gli aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20, come personale da destinare ai progetti nazionali ai sensi dell'art. 1, co. 65, della l. 107/2015, in relazione all'ambito “Sviluppo dei comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport”. Tutti i decreti davano atto che “l'assegnazione al progetto è a valere sulla dotazione organica di potenziamento dell'offerta formativa, senza oneri aggiuntivi”. In questa sede, il ricorrente lamenta l'insufficienza dei compensi corrisposti, deducendo di avere ricevuto soltanto alcune somme forfettarie negli anni 2012, 2013 e 2014, e nulla negli anni successivi, ed invoca l'applicazione dell'art. 87, co. 3, del CCNL comparto scuola 2006-2009.
Occorre pertanto prendere le mosse dalla previsione contrattuale.
Il CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 del
29/11/2007 prevede, all'art. 87 – Attività complementari di educazione fisica – quanto segue: “Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino ad un massimo di 6 settimanali, del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la 2 prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall'art. 70 del CCNL del 4.8.1995, ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell'istituzione scolastica. Ai docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica è erogato, nel limite orario settimanale del precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione prevista dal presente articolo”. La Corte di Cassazione ha avuto occasione di pronunciarsi sull'interpretazione di tale norme e sul Cont rapporto fra il CCNL e i successivi accordi integrativi richiamati dal nella memoria di costituzione, in relazione alla figura del docente coordinatore per l'educazione fisica.
In particolare, nell'ordinanza n. 19441 del 20/07/2018 la sezione lavoro ha ritenuto che “il dato testuale e quello sistematico delle disposizioni contenute nell'art. 87 evidenziano in modo chiaro ed inequivoco che le parti collettive hanno voluto differenziare le modalità di computo dei compenso per le ore di lavoro eccedenti le 18 ore settimanali: applicazione della maggiorazione del 10% ovvero, in alternativa, in modo forfetario quanto ai docenti (comma 2); applicazione della sola maggiorazione del 10% quanto ai coordinatori provinciali (comma 3)”. Nella pronuncia si è osservato che “la differente modalità di computo del compenso trova ragione nella diversità della posizione dei coordinatori provinciali che non svolgono funzioni di docenza e la cui attività è per tale ragione estranea al piano dell'offerta formativa (POF) e ai progetti della singola istituzione scolastica”. Nella successiva sentenza n. 16843 del 24/06/2019, la Corte ha altresì rilevato che l'art. 30 del
CCNL 29/11/2007, ai sensi del quale le attività aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti, non contiene alcuna delega in favore della contrattazione collettiva integrativa in merito alla disciplina delle attività aggiuntive e delle ore eccedenti d'insegnamento
(conformi Cass. n. 16844 del 24/06/2019, n. 17639 del 01/07/2019).
Tale disposizione richiama, infatti, in uno alla legislazione e alle norme contrattuali nazionali, le sole disposizioni contenute nella contrattazione integrativa che siano già vigenti alla data della stipulazione del CCNL, con clausola di salvezza che è coerente con la disposizione contenuta nell'art. 4 del medesimo CCNL.
Il citato art. 4 individua, a sua volta, le materie delegate alla contrattazione collettiva decentrata
(nazionale, regionale, direzione scolastica), precisando che essa è “finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte”, e non contempla la regolamentazione del compenso del lavoro eccedente le 18 ore settimanali prestato dai coordinatori provinciali per l'educazione fisica.
Detti principi sono stati anche successivamente ribaditi (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1888 del
21/01/2022, Sez. L, Ordinanza n. 15294 del 31/05/2023).
Alla luce di tali condivisibili pronunce, deve escludersi che la contrattazione integrativa possa disciplinare il compenso dei docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 87, co. 3 del CCNL, il quale, a propria volta, non può che essere interpretato – alla stregua del suo chiaro tenore letterale – come tale da consentire l'erogazione di compensi determinati in misura forfettaria soltanto per le ore eccedenti effettuate dagli insegnanti di educazione fisica nell'ambito di progetti contenuti nel POF. 3 Peraltro, va rilevato come il , costituitosi tardivamente, non abbia nemmeno prodotto CP_1
l'accordo nazionale del 18/11/2009 e l'intesa del 18/05/2010 su cui fonda le proprie difese, e che non sono soggetti al particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, co. 8, d.lgs. 165/2001, sicché non sono conoscibili direttamente dal giudice come sono invece i contratti collettivi nazionali del pubblico impiego.
Ne discende il diritto del ricorrente di percepire, per il periodo in cui ha espletato l'incarico di coordinatore di educazione fisica, il compenso di cui all'art. 87, co. 3, CCNL 2006-2009.
Ciò posto, va rilevato che, come si evince dalla documentazione agli atti, al ricorrente è stato assegnato l'incarico di coordinatore per l'AT di Benevento per gli aa.ss. 2012/13, 2013/14,
2014/15 e 2015/16.
Invece, per gli aa.ss. successivi il ricorrente è stato assegnato a progetti nazionali a valere sulla dotazione organica di potenziamento dell'offerta formativa, ai sensi dell'art. 1, co. 65, della l.
107/2015.
In ricorso, il ricorrente ha dedotto che le attività da lui svolte erano sostanzialmente rimaste Con immutate;
infatti, aveva continuato ad essere impiegato presso l' di Benevento, per 36 ore settimanali, occupandosi delle stesse attività di coordinatore provinciale, sfociate nella partecipazione a progetti sportivi nazionali, a manifestazioni sportive, a gare, campionati studenteschi, in interazione con enti pubblici, con i Comuni della provincia di Benevento, con le
ASL territoriali, con le società sportive locali, con i servizi sanitari di emergenza del servizio del
118, etc.
Sul punto, il non ha sollevato alcuna contestazione. CP_1
Giova a questo punto rammentare che, come hanno di recente riaffermato le Sezioni unite della
Cassazione, l'art. 416 c.p.c., per il rito del lavoro, e l'art. 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione nell'atto di costituzione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, configurano la non contestazione come un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato, e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti;
pertanto la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal legislatore, rappresenta l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, e quindi rende inutile provarlo perché non controverso (Cass. Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 12065). Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno poi precisato che la “non contestazione” è esclusa solo in caso di contestazione “chiara e specifica”. La contestazione, infatti, serve a mettere l'attore prima, e il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati) e quali invece i fatti incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum (così
Cass. Sez. L, Sentenza n. 2832 del 12/02/2016).
Anche alla luce del contegno processuale tenuto dall'amministrazione può, pertanto, ritenersi provato che sostanzialmente le funzioni svolte dal ricorrente dall'a.s. 2016/17 all'a.s. 2019/20, in forza di specifici incarichi, siano state le medesime precedentemente svolte in qualità di coordinatore provinciale dei servizi di educazione fisica.
È, del resto, documentale e incontestato che il ricorrente abbia continuato a prestare la propria attività lavorativa, a tempo pieno, presso gli uffici dell'Ambito territoriale, per 36 ore settimanali, come attestano i prospetti del sistema di rilevazione delle presenze. 4 In conclusione, al ricorrente spetta il compenso ex art. 87, co. 3, CCNL 2006-2006 per l'attività prestata quale coordinatore dall'a.s. 2012/13 all'a.s. 2019/20.
Rispetto alla determinazione del quantum, la S.C. ha avuto modo di chiarire che, mentre per il docente in ruolo senza esonero le 18 ore settimanali di docenza, richiamate nell'art. 87, comma 1, del CCNL 2006-2009, indicano anche l'oggetto della prestazione lavorativa ordinaria (fermo restando le ulteriori attività complementari), oltre la quale computare le ore di attività eccedenti, per il coordinatore, allorché la prestazione lavorativa si conformi legalmente in maniera diversa – in ragione dell'esonero – da quella propria del docente, le 18 ore di docenza indicano un parametro legale – 18 ore di attività lavorativa – al raggiungimento del quale è attribuito per lo svolgimento di ulteriori ore in eccedenza (nel massimo di sei settimanali) il compenso in questione. Quindi, allorché venga disposto l'esonero dall'attività di docenza, anche se l'esonero conforma oggettivamente in modo diverso il contenuto della prestazione lavorativa del docente coordinatore per l'educazione fisica, la presenza dell'esonero non esclude comunque il carattere accessorio delle ore lavorate in eccedenza rispetto al quantum stabilito (18 ore), sia pure come parametro legale, dal CCNL. Pertanto, anche in presenza di una prestazione lavorativa resa per obiettivi o per progetti, compatibile con l'esonero dalla docenza, ai fini della corresponsione del compenso in questione, assumono rilievo, sia pure come parametro legale, il dato orario della prestazione lavorativa ordinaria del docente e l'attestazione puntuale dello svolgimento di ore in eccedenza rispetto allo stesso. In tal senso depone l'art. 87 del CCNL 2006-2009, che non opera alcuna differenziazione in relazione alla sussistenza o meno dell'esonero dalla docenza e non attribuisce rilievo alla concreta conformazione della prestazione lavorativa del coordinatore. Dunque, pur non essendo tout court sovrapponibile l'oggetto della prestazione lavorativa del docente coordinatore per l'educazione fisica a quella del docente di educazione fisica, sussiste comunque il carattere accessorio del compenso in esame, attesa l'indefettibilità del termine delle 18 ore, o come oggetto della prestazione lavorativa ordinaria o come parametro legale, per il computo delle ore eccedenti e la relativa determinazione del compenso orario. Il compenso per le ore eccedenti, pertanto, essendo ancorato al dato dell'effettivo espletamento di ore in eccedenza rispetto alle 18 settimanali, ha carattere accessorio ed è connesso all'effettiva prestazione lavorativa (così Cass.
1888/2022, cit., che sulla base di tali argomentazioni ha escluso che il compenso in questione vada riconosciuto anche nei giorni di ferie).
Esso spetta, pertanto, soltanto per le ore realmente lavorate in eccedenza rispetto alle 18 ore settimanali, per ciascuna ora fino ad un massimo di sei ore settimanali (e non in misura fissa per
6 ore settimanali per 12 mesi, senza tener conto di assenze, ferie etc.).
Stante l'inidoneità del conteggio allegato al ricorso alla quantificazione delle spettanze dovute al ricorrente, in quanto formulato considerando un numero fisso di 24 ore settimanali a prescindere da ferie e assenze varie, in luogo di quelle realmente effettuate in più, è stata disposta la nomina di un CTU contabile, al quale è stato affidato l'incarico di calcolare “l'importo del compenso ex art. 87, co. 3, CCNL comparto scuola del 29/11/2007 spettante al ricorrente per gli aa.ss. 2012/13,
2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20, tenendo conto delle ore realmente lavorate in eccedenza rispetto alle 18 ore settimanali, come risultanti dai prospetti delle presenze/assenze versati in atti”.
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha stimato, con perizia adeguatamente motivata e conforme al quesito, e perciò condivisa dalla scrivente, la differenza netta spettante al ricorrente in € 47.873,68. 5 Il ricorso va conseguentemente accolto nei limiti di cui sopra, con condanna del CP_1 resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di € 47.873,68 netti a titolo di compenso ex art. 87, co. 3, CCNL 2006-2009 in relazione alle funzioni di coordinatore provinciale per l'educazione fisica svolte dall'a.s. 2012/13 all'a.s. 2019/20, maggiorato degli interessi legali ai sensi degli artt.
16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come in dispositivo nella CP_1 misura minima per lo scaglione di valore della causa, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'attività difensiva concretamente prestata. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire il compenso ex art. 87, co. 3, CCNL
2006-2009 in relazione alle funzioni di coordinatore provinciale per l'educazione fisica svolte dall'a.s. 2012/13 all'a.s. 2019/20, commisurato alle ore realmente lavorate in eccedenza rispetto alle 18 ore settimanali;
2) per l'effetto, condanna il resistente al pagamento del complessivo importo netto di CP_1
€ 47.873,68, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.689,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u. € 259,00, con attribuzione ai procuratori anticipatari;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte resistente.
Benevento, 15 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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