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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/06/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1823/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1823/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ) e per essa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Romualdo Rabossi, Antonio Schiavone
e Simone Tumino;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Gianfrancesco Tinto;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1461/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 21.06.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, (A) Nel merito, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e
1 per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande già avanzate in primo grado e quindi rigettare la spiegata opposizione e condannare
l'opponente-appellato al pagamento della somma ingiunta;
(B) Comunque, in via subordinata: condannare l'opponente-appellato al pagamento della somma ingiunta, o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre interessi. (C) In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre alle successive occorrende”.
Per l'appellato: “si insiste ancora una volta in tutte le richieste, eccezioni e deduzioni espresse nella Comparsa di Costituzione e Risposta depositata in atti, con tutta la documentazione ad essa collegata, unitamente alla documentazione di cui al fascicolo di parte relativa al precedente grado di giudizio, impugnando e contestando altresì ogni avversa richiesta, deduzione, eccezione e produzione.
Inoltre, ritenuto quanto statuito dal Giudice adito, si precisa come in atti riportandosi integralmente a quanto già evidenziato negli atti difensivi”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 551/2016 emesso dal Tribunale di
Cosenza in data 5 febbraio 2016, con il quale gli veniva ingiunto di pagare a
[...]
e per essa a la somma di € 33.733,62 oltre interessi, Parte_1 Parte_2 spese legali liquidate e successive occorrende come per legge.
A sostegno dell'opposizione deduceva la nullità, infondatezza, illegittimità del decreto ingiuntivo perché indeterminato l'oggetto ed inefficace la cessione del credito.
Si costituiva, con comparsa del 25.10.2016, parte opposta chiedendo il rigetto della domanda e in subordine la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi.
Con sentenza n. 1461/2018 il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite.
Il giudice di prime cure evidenziava che: in data 18 gennaio 2008, il Sig. sottoscriveva con il contratto n. 01390237 di concessione della CP_1 Parte_3
Carta di Credito Revolving n. 4301520421204467; successivamente, l'1 aprile 2009, il medesimo Sig. sottoscriveva due ulteriori contratti, uno di Prestito CP_1
Personale (n. 0157612329) ed un altro (n. 015818385) di concessione della Carta di
2 Credito Revolving n. 5432518738780665; a seguito del perdurare della morosità, con raccomandate A.R., dichiarava il debitore decaduto dal beneficio Parte_3 del termine;
, quale cessionaria del credito, inviava un'ulteriore lettera di Parte_1 messa in mora, regolarmente ricevuta in data 28 dicembre 2015.
Tanto premesso in punto di fatto, il Tribunale rilevava che: il contratto relativo alla cessione del credito non necessita di una forma specifica e si perfeziona con il semplice consenso prestato dal cedente e dal cessionario;
ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, l'art. 1264 cc prevede che: 1)la cessione produce effetti nei confronti del debitore ceduto, quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata 2)il debitore è liberato se paga al cedente prima dell'accettazione o della notificazione, salvo che il cessionario provi che lo stesso debitore era a conoscenza dell'avvenuta cessione;
la notificazione dell'intervenuta cessione al ceduto, l'accettazione dallo stesso effettuata o la sua conoscenza non hanno alcuna incidenza sul mutamento della titolarità attiva del rapporto obbligatorio, in quanto la cessione del credito si perfeziona in forza del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, secondo il principio dell'efficacia traslativa del consenso;
conseguentemente, non sussistono dubbi che la cessione del credito attribuisce senz'altro al cessionario le vesti di creditore esclusivo e, quindi, di esclusivo legittimato a pretendere la prestazione, anche se sia mancata la notificazione al debitore prevista dall'art.1264 cc.; la comunicazione ha la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente, il quale, qualora, nonostante la cessione, abbia appreso le somme, sarà comunque tenuto alla restituzione dell'indebito.
Sulla scorta delle predette considerazioni, il giudice di primo grado riteneva infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva osservando che la legittimazione ad agire in giudizio da parte di e, per essa, di Parte_2 [...] era, in ogni caso, diretta ed immediata conseguenza dell'accordo intercorso Parte_1 fra cedente e cessionario del credito.
Il Tribunale riteneva, invece, non provata la comunicazione al debitore ceduto, ciò che rendeva il credito inefficace quanto agli effetti dell'intervenuta cessione nei confronti del predetto. Rilevava, al riguardo, che “le ricevute di notifica allegate nel fascicolo di parte opposta si riferiscono a precedenti comunicazioni della
[...]
e non alla cessione del credito intervenuta successivamente. Ed invece, le Pt_4 comunicazioni di cessione prodotte sono prive delle ricevute di ritorno. Si tratta
3 della raccomandata A/R di del 7.8.2012, della raccomandata A/R del Parte_4
29.12.2012 di , della comunicazione di cessione di credito del 16.1.2015 Parte_4 di priva della cartolina di ritorno e della comunicazione di cessione Parte_4 del credito del 27.1.2015 di priva della cartolina di ritorno. Tutte le Parte_4 ricevute di ritorno risultano di epoca precedente all'avvenuta cessione e, come tali, non possono riferirsi né alla comunicazione del 16.1.15 né alla comunicazione del
27.1.15” (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza di primo grado).
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello sulla base dei Parte_1 seguenti motivi: 1) Erronea e falsa applicazione dell'art. 1264 c.c. unita al mancato buon governo, da parte del Giudice di prime cure, dei poteri riconosciutigli dagli artt.
115 e 116 c.p.c., laddove aveva ritenuto insufficiente, ai fini della comunicazione della cessione del credito, la allegata lettera di costituzione in mora, regolarmente spedita e consegnata con Racc. A/R, nonostante in essa si facesse cenno alla cessione de qua del credito;
2) Erronea e falsa applicazione dell'art. 1264 c.c., laddove il
Giudice di prime cure non aveva aderito alla costante interpretazione dalla Suprema
Corte di Cassazione, secondo la quale la notificazione dal citato articolo prevista non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che può consistere anche in una citazione in giudizio, senza alcuna preventiva comunicazione della cessione, come avvenuto nel caso di specie con la notificazione del ricorso monitorio e pedissequo decreto ingiuntivo. Chiedeva, quindi, che in riforma della sentenza impugnata venisse rigettata l'opposizione con condanna dell'opponente-appellato al pagamento della somma ingiunta, o di quella diversa ritenuta di giustizia, con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva con comparsa depositata in data 26.02.2019 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'esito della prima udienza del 26.02.2019 la causa veniva rinviata ex art. 248
c.p.c. al 26.03.2019 e successivamente al 26.10.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
4 Con provvedimento del 21.02.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 27.05.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Il giudice di prime non ha fatto buon governo dei principi che regolano la cessione dei crediti.
Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, l'eccezione di mancata notifica della cessione del credito non può valere ad escludere o inficiare la pretesa del creditore cessionario, anche quando fosse provata la mancata notifica.
Essendo il debitore ceduto soggetto estraneo rispetto al contratto di cessione, anche se parte del rapporto giuridico, il trasferimento del credito comporta la perdita del diritto da parte del cedente rispetto al debitore ceduto, senza che occorra il suo consenso. Infatti, per il ceduto non assume rilievo giuridico la persona del creditore, dovendo, comunque, effettuare l'adempimento. Il debitore resta obbligato esclusivamente nei confronti del cessionario, unico legittimato a pretendere il pagamento, essendo la notifica della cessione necessaria solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente. Per cui la notificazione, la cessione o la conoscenza sono requisiti di efficacia della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c. solo nel senso che rimuovono il limite della tutela del debitore in buona fede (Cass.: n. 15964 del 2011, n. 22280 del 2010, n. 13954 del 2006, n. 2511 del
1976, n. 2243 del 1977, n. 4432 del 1977, n. 3959 del 1977).
In ogni caso la notifica della cessione del credito è atto a forma libera, potendo realizzare il fine di rendere il debitore consapevole dell'avvenuta cessione, aliunde, in qualsiasi modo e anche attraverso la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, come nel caso che ci occupa (da ultimo Cass. n. 624/2025).
Peraltro nella fattispecie in esame la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito è avvenuta anche ex lege tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
(cfr. Cass. n. 22548/2018 secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale integra una presunzione di assoluta conoscenza della cessione), nonché con la lettera di costituzione in mora (cfr. doc. 3 della produzione in primo grado di ) Parte_1 spedita a mezzo racc. A/R regolarmente ricevuta dall'odierno appellato in data
5 28/12/2015, nella quale si legge “[…] facciamo riferimento all'incarico affidatoci da per precisare quanto segue: i. (già Parte_2 Controparte_2
ha ceduto a tutti i crediti vantati nei Parte_3 Controparte_3
Vostri confronti unitamente a tutte le garanzie reali e/o personali che li assistono per capitale, nonché ai relativi interessi, spese, ed ogni altro accessorio, maturati e maturandi;
ii. in data 15 dicembre 2014, ha acquistato tutti i crediti Parte_1 di così come individuati nell'avviso di cessione Controparte_4 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 150 del 20 dicembre 2014; iii. ha conferito, con facoltà di subdelegare a terzi, a Parte_1 Controparte_5 incarico di agire per la riscossione dei crediti ceduti e di quanto
[...] dovuto per i servizi di cassa e pagamento;
iv. ha sub- Controparte_5 delegato ad l'attività di amministrazione, incasso e recupero delle Parte_2 somme dovute in relazione ai crediti di cui all'avviso di cessione. Premesso quanto sopra, in nome e per conto di intimiamo di provvedere al Parte_2 pagamento dei seguenti importi […]”.
L'opposizione proposta dal va, dunque, rigettata con conseguente CP_1 riforma della sentenza di primo grado.
§ 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede soccombente il le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico del predetto e si liquidano CP_1 come da dispositivo in base ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e per essa in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei Parte_2 confronti di , avverso la sentenza n. 1461/2018 del Tribunale di Controparte_1
Cosenza, pubblicata il 21.06.2018, così provvede:
6 a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso il D.I. n. 551/2016 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Cosenza il 05.02.2016, confermando il predetto decreto;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute Controparte_1 dall'appellante nei due gradi del giudizio, liquidandole per il primo grado in
€3.972,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge e per il secondo grado in €804,00 per esborsi ed in €4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1823/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ) e per essa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Romualdo Rabossi, Antonio Schiavone
e Simone Tumino;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Gianfrancesco Tinto;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1461/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 21.06.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, (A) Nel merito, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e
1 per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande già avanzate in primo grado e quindi rigettare la spiegata opposizione e condannare
l'opponente-appellato al pagamento della somma ingiunta;
(B) Comunque, in via subordinata: condannare l'opponente-appellato al pagamento della somma ingiunta, o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre interessi. (C) In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre alle successive occorrende”.
Per l'appellato: “si insiste ancora una volta in tutte le richieste, eccezioni e deduzioni espresse nella Comparsa di Costituzione e Risposta depositata in atti, con tutta la documentazione ad essa collegata, unitamente alla documentazione di cui al fascicolo di parte relativa al precedente grado di giudizio, impugnando e contestando altresì ogni avversa richiesta, deduzione, eccezione e produzione.
Inoltre, ritenuto quanto statuito dal Giudice adito, si precisa come in atti riportandosi integralmente a quanto già evidenziato negli atti difensivi”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 551/2016 emesso dal Tribunale di
Cosenza in data 5 febbraio 2016, con il quale gli veniva ingiunto di pagare a
[...]
e per essa a la somma di € 33.733,62 oltre interessi, Parte_1 Parte_2 spese legali liquidate e successive occorrende come per legge.
A sostegno dell'opposizione deduceva la nullità, infondatezza, illegittimità del decreto ingiuntivo perché indeterminato l'oggetto ed inefficace la cessione del credito.
Si costituiva, con comparsa del 25.10.2016, parte opposta chiedendo il rigetto della domanda e in subordine la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi.
Con sentenza n. 1461/2018 il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite.
Il giudice di prime cure evidenziava che: in data 18 gennaio 2008, il Sig. sottoscriveva con il contratto n. 01390237 di concessione della CP_1 Parte_3
Carta di Credito Revolving n. 4301520421204467; successivamente, l'1 aprile 2009, il medesimo Sig. sottoscriveva due ulteriori contratti, uno di Prestito CP_1
Personale (n. 0157612329) ed un altro (n. 015818385) di concessione della Carta di
2 Credito Revolving n. 5432518738780665; a seguito del perdurare della morosità, con raccomandate A.R., dichiarava il debitore decaduto dal beneficio Parte_3 del termine;
, quale cessionaria del credito, inviava un'ulteriore lettera di Parte_1 messa in mora, regolarmente ricevuta in data 28 dicembre 2015.
Tanto premesso in punto di fatto, il Tribunale rilevava che: il contratto relativo alla cessione del credito non necessita di una forma specifica e si perfeziona con il semplice consenso prestato dal cedente e dal cessionario;
ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, l'art. 1264 cc prevede che: 1)la cessione produce effetti nei confronti del debitore ceduto, quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata 2)il debitore è liberato se paga al cedente prima dell'accettazione o della notificazione, salvo che il cessionario provi che lo stesso debitore era a conoscenza dell'avvenuta cessione;
la notificazione dell'intervenuta cessione al ceduto, l'accettazione dallo stesso effettuata o la sua conoscenza non hanno alcuna incidenza sul mutamento della titolarità attiva del rapporto obbligatorio, in quanto la cessione del credito si perfeziona in forza del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, secondo il principio dell'efficacia traslativa del consenso;
conseguentemente, non sussistono dubbi che la cessione del credito attribuisce senz'altro al cessionario le vesti di creditore esclusivo e, quindi, di esclusivo legittimato a pretendere la prestazione, anche se sia mancata la notificazione al debitore prevista dall'art.1264 cc.; la comunicazione ha la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente, il quale, qualora, nonostante la cessione, abbia appreso le somme, sarà comunque tenuto alla restituzione dell'indebito.
Sulla scorta delle predette considerazioni, il giudice di primo grado riteneva infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva osservando che la legittimazione ad agire in giudizio da parte di e, per essa, di Parte_2 [...] era, in ogni caso, diretta ed immediata conseguenza dell'accordo intercorso Parte_1 fra cedente e cessionario del credito.
Il Tribunale riteneva, invece, non provata la comunicazione al debitore ceduto, ciò che rendeva il credito inefficace quanto agli effetti dell'intervenuta cessione nei confronti del predetto. Rilevava, al riguardo, che “le ricevute di notifica allegate nel fascicolo di parte opposta si riferiscono a precedenti comunicazioni della
[...]
e non alla cessione del credito intervenuta successivamente. Ed invece, le Pt_4 comunicazioni di cessione prodotte sono prive delle ricevute di ritorno. Si tratta
3 della raccomandata A/R di del 7.8.2012, della raccomandata A/R del Parte_4
29.12.2012 di , della comunicazione di cessione di credito del 16.1.2015 Parte_4 di priva della cartolina di ritorno e della comunicazione di cessione Parte_4 del credito del 27.1.2015 di priva della cartolina di ritorno. Tutte le Parte_4 ricevute di ritorno risultano di epoca precedente all'avvenuta cessione e, come tali, non possono riferirsi né alla comunicazione del 16.1.15 né alla comunicazione del
27.1.15” (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza di primo grado).
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello sulla base dei Parte_1 seguenti motivi: 1) Erronea e falsa applicazione dell'art. 1264 c.c. unita al mancato buon governo, da parte del Giudice di prime cure, dei poteri riconosciutigli dagli artt.
115 e 116 c.p.c., laddove aveva ritenuto insufficiente, ai fini della comunicazione della cessione del credito, la allegata lettera di costituzione in mora, regolarmente spedita e consegnata con Racc. A/R, nonostante in essa si facesse cenno alla cessione de qua del credito;
2) Erronea e falsa applicazione dell'art. 1264 c.c., laddove il
Giudice di prime cure non aveva aderito alla costante interpretazione dalla Suprema
Corte di Cassazione, secondo la quale la notificazione dal citato articolo prevista non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che può consistere anche in una citazione in giudizio, senza alcuna preventiva comunicazione della cessione, come avvenuto nel caso di specie con la notificazione del ricorso monitorio e pedissequo decreto ingiuntivo. Chiedeva, quindi, che in riforma della sentenza impugnata venisse rigettata l'opposizione con condanna dell'opponente-appellato al pagamento della somma ingiunta, o di quella diversa ritenuta di giustizia, con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva con comparsa depositata in data 26.02.2019 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'esito della prima udienza del 26.02.2019 la causa veniva rinviata ex art. 248
c.p.c. al 26.03.2019 e successivamente al 26.10.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
4 Con provvedimento del 21.02.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 27.05.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Il giudice di prime non ha fatto buon governo dei principi che regolano la cessione dei crediti.
Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, l'eccezione di mancata notifica della cessione del credito non può valere ad escludere o inficiare la pretesa del creditore cessionario, anche quando fosse provata la mancata notifica.
Essendo il debitore ceduto soggetto estraneo rispetto al contratto di cessione, anche se parte del rapporto giuridico, il trasferimento del credito comporta la perdita del diritto da parte del cedente rispetto al debitore ceduto, senza che occorra il suo consenso. Infatti, per il ceduto non assume rilievo giuridico la persona del creditore, dovendo, comunque, effettuare l'adempimento. Il debitore resta obbligato esclusivamente nei confronti del cessionario, unico legittimato a pretendere il pagamento, essendo la notifica della cessione necessaria solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente. Per cui la notificazione, la cessione o la conoscenza sono requisiti di efficacia della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c. solo nel senso che rimuovono il limite della tutela del debitore in buona fede (Cass.: n. 15964 del 2011, n. 22280 del 2010, n. 13954 del 2006, n. 2511 del
1976, n. 2243 del 1977, n. 4432 del 1977, n. 3959 del 1977).
In ogni caso la notifica della cessione del credito è atto a forma libera, potendo realizzare il fine di rendere il debitore consapevole dell'avvenuta cessione, aliunde, in qualsiasi modo e anche attraverso la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, come nel caso che ci occupa (da ultimo Cass. n. 624/2025).
Peraltro nella fattispecie in esame la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito è avvenuta anche ex lege tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
(cfr. Cass. n. 22548/2018 secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale integra una presunzione di assoluta conoscenza della cessione), nonché con la lettera di costituzione in mora (cfr. doc. 3 della produzione in primo grado di ) Parte_1 spedita a mezzo racc. A/R regolarmente ricevuta dall'odierno appellato in data
5 28/12/2015, nella quale si legge “[…] facciamo riferimento all'incarico affidatoci da per precisare quanto segue: i. (già Parte_2 Controparte_2
ha ceduto a tutti i crediti vantati nei Parte_3 Controparte_3
Vostri confronti unitamente a tutte le garanzie reali e/o personali che li assistono per capitale, nonché ai relativi interessi, spese, ed ogni altro accessorio, maturati e maturandi;
ii. in data 15 dicembre 2014, ha acquistato tutti i crediti Parte_1 di così come individuati nell'avviso di cessione Controparte_4 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 150 del 20 dicembre 2014; iii. ha conferito, con facoltà di subdelegare a terzi, a Parte_1 Controparte_5 incarico di agire per la riscossione dei crediti ceduti e di quanto
[...] dovuto per i servizi di cassa e pagamento;
iv. ha sub- Controparte_5 delegato ad l'attività di amministrazione, incasso e recupero delle Parte_2 somme dovute in relazione ai crediti di cui all'avviso di cessione. Premesso quanto sopra, in nome e per conto di intimiamo di provvedere al Parte_2 pagamento dei seguenti importi […]”.
L'opposizione proposta dal va, dunque, rigettata con conseguente CP_1 riforma della sentenza di primo grado.
§ 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede soccombente il le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico del predetto e si liquidano CP_1 come da dispositivo in base ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e per essa in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei Parte_2 confronti di , avverso la sentenza n. 1461/2018 del Tribunale di Controparte_1
Cosenza, pubblicata il 21.06.2018, così provvede:
6 a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso il D.I. n. 551/2016 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Cosenza il 05.02.2016, confermando il predetto decreto;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute Controparte_1 dall'appellante nei due gradi del giudizio, liquidandole per il primo grado in
€3.972,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge e per il secondo grado in €804,00 per esborsi ed in €4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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