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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/12/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1374/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa LA Di AR Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. IC GL DE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale instaurato da
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
con l'Avv. Lara Settanni C.F._1 contro nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1
con l'avv. Lara Settanni;
C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso oralmente all'udienza del 24.09.2025, richiamandosi agli atti introduttivi.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
Per i seguenti motivi in
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/06/2025, la ricorrente Parte_1 conveniva, innanzi a questo Tribunale, chiedendo la Controparte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
(nata il [...]). Rassegnava, in particolare, le seguenti conclusioni: Per_1
“1) affidare ad entrambi i genitori in modo condiviso la figlia minore , con Persona_1 collocazione presso la madre in Trento, via Palermo n. 25, con la quale manterrà la residenza anagrafica;
2) in considerazione della distanza abitativa e degli impegni di lavori del sig. CP_1
nonché della tenera età di , disporre che il padre potrà visitare la figlia
[...] Persona_1 durante il giorno presso la madre quando vorrà e potrà, secondo le sue disponibilità, compatibilmente con le esigenze di cura della figlia, previo preavviso telefonico alla signora
che si dichiara sin d'ora disponibile a valutare il protocollo delle visite che Parte_1 il padre vorrà eventualmente proporre in questa sede;
3) disporre a carico del signor l'obbligo di partecipare al mantenimento CP_1 ordinario di per l'importo mensile di €. 400,00.-, da corrispondere entro il 5 Persona_1
(cinque) di ogni mese e con rivalutazione annuale Istat da applicare a partire dal mese di giugno 2026;
4) disporre a carico del sig. l'obbligo di sostenere le spese straordinarie CP_1 nell'interesse di nella misura dell'100%, secondo le modalità di concertazione, Persona_1 di comunicazione e di rimborso di cui alle Linee Guida del C.N.F. di data 29.11.2017, da intendersi qui integralmente trascritte;
5) con vittoria delle spese, anche generali, e del compenso professionale, oltre CNA e IVA, del presente giudizio, e condanna al relativo rimborso a favore dello Stato”.
La ricorrente, a sostegno delle domande, rappresentava di avere avuto una relazione sentimentale con il convenuto , dalla quale era nata la Controparte_1 figlia in data 19/03/2024. Prima della crisi di coppia, le parti avevano vissuto Persona_1 presso l'abitazione del resistente, insieme anche alla minore Persona_2
(nata il [...] a [...]), figlia della ricorrente da una precedente relazione con altro uomo.
Sopraggiunta la crisi di coppia nel febbraio 2025, la ricorrente, d'accordo col CP_1
aveva lasciato l'abitazione familiare e si era trasferita insieme alle due figlie presso
[...] un appartamento sito in Trento, via Palermo n. 25 (alloggio messo a disposizione, gratuitamente, dal Centro di Aiuto alla Vita di Trento).
2 Ciò premesso, la ricorrente deduceva di non essere in grado di mantenere sé stessa e le due figlie, non percependo alcun reddito. Rappresentava, sul punto, che ella non lavorava in quanto dedita in via esclusiva alle cure di e di . Inoltre, esponeva Persona_2 Persona_1 di essere in attesa del terzo figlio, concepito con il convenuto prima della fine della loro relazione e che il termine della gravidanza era previsto entro la prima settimana di luglio. Ella si manteneva grazie agli aiuti che il Centro di Aiuto alla Vita le forniva, consegnandole beni di prima necessità (come generi alimentari, alimenti per l'infanzia, latte, pannolini, vestiario, attrezzature per bambini etc.), nonché mediante un'elargizione mensile di una modica cifra in denaro (circa €. 200,00) per far fronte alle spese quotidiane.
Evidenziava la ricorrente come il sig. fosse titolare dell'omonima impresa CP_1 artigiana, con un reddito imponibile dichiarato di circa €. 60.000,00 all'anno.
***
In data 28/07/2025 il procuratore della ricorrente rinunciava al mandato, subentrando così nuovo difensore che, con memoria depositata il 29 agosto 2025, rappresentava che nelle more della prima udienza, precisamente in data 11/.07/2025, era nato il figlio secondo genito della coppia, , regolarmente riconosciuto dal padre, concepito prima della Persona_3 fine della relazione tra le parti, come già evidenziato anche nel ricorso introduttivo.
Alla luce di ciò, la ricorrente rassegnava nuove conclusioni così formulate:
“- disporre l'estensione del presente giudizio di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e dei tempi di frequentazione anche nei confronti del minore
(C.F. ); Persona_3 C.F._3
- provvedere, all'esito, in ordine all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento del nuovo nato, in conformità a quanto richiesto per l'altra figlia e, pertanto:
1) affidare ad entrambi i genitori in modo condiviso i figli minori, con collocazione presso la madre in Trento, via Palermo n. 25, con la quale manterranno la residenza anagrafica;
2) in considerazione della distanza abitativa e degli impegni di lavori del sig. CP_1
nonché della tenera età dei figli minori, disporre che il padre potrà far loro visita
[...] durante il giorno presso la madre quando vorrà e potrà, secondo le sue disponibilità, compatibilmente con le esigenze di cura dei figli, previo preavviso telefonico alla signora
che si dichiara sin d'ora disponibile a valutare il protocollo delle visite che Parte_1 il padre vorrà eventualmente proporre in questa sede;
3) disporre a carico del signor l'obbligo di partecipare al mantenimento CP_1 ordinario dei figli minori per l'importo mensile di €. 800,00 (ottocento/00) - (ovvero € 400,00 per ciascun figlio) da corrispondere entro il 5 (cinque) di ogni mese e con rivalutazione annuale Istat da applicare a partire dal mese di giugno 2026;
3 4) disporre a carico del sig. l'obbligo di sostenere le spese straordinarie CP_1 nell'interesse dei figli minori nella misura del 100%, secondo le modalità di concertazione, di comunicazione e di rimborso di cui alle Linee Guida del C.N.F. di data 29.11.2017, da intendersi qui integralmente trascritte;
5) con vittoria delle spese, anche generali, e del compenso professionale, oltre CNA e IVA, del presente giudizio, e condanna al relativo rimborso a favore dello Stato”.
***
Con memoria depositata in data 29/08/2025, si costituiva in giudizio
[...]
che aderiva alle condizioni proposte dalla ricorrente per l'affidamento CP_1 dei figli minori, chiedendo:
“1) disporre l'affidamento ad entrambi i genitori in modo condiviso della figlia minore
nata a [...] il [...] e del figlio nato a [...] il [...], con Persona_1 Per_3 collocazione presso la madre in Trento, via Palermo n. 25, con la quale manterranno la residenza anagrafica;
2) in considerazione della distanza abitativa e degli impegni di lavori del sig. CP_1
nonché della tenera età dei figli minori, disporre che il padre potrà far loro visita
[...] durante il giorno presso la madre quando vorrà e potrà, secondo le sue disponibilità, compatibilmente con le esigenze di cura dei figli, previo preavviso telefonico alla signora
Parte_1
3) disporre che il signor provveda al mantenimento ordinario dei figli CP_1 [...]
e per l'importo mensile di €. 400,00.- ciascuno, da corrispondere entro il 5 Per_1 Per_3
(cinque) di ogni mese e con rivalutazione annuale Istat da applicare a partire dal mese di giugno 2026;
4) disporre che il sig. provveda a sostenere le spese straordinarie CP_1 nell'interesse dei figli e nella misura dell'100%, secondo le modalità di Persona_1 Per_3 concertazione, di comunicazione e di rimborso di cui alle Linee Guida del C.N.F. di data
29.11.2017, da intendersi qui integralmente trascritte;
5) Spese di lite compensate”.
All'udienza di comparizione del 24 settembre 2025, le parti, entrambe presenti, insistevano nell'accoglimento delle conclusioni congiunte ed il Giudice rimetteva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
***
Ciò posto, occorre chiarire – preliminarmente - che la nascita di un nuovo figlio della coppia durante il procedimento instaurato dinanzi al Tribunale per la regolamentazione
4 dell'esercizio della responsabilità genitoriale costituisce certamente un fatto nuovo, ancorché il neonato sia stato concepito prima della domanda giudiziale. Le parti, correttamente, hanno esteso le domande originariamente limitate alla minore (nata a [...] il Persona_1
19.03.2024), anche al secondo figlio , nato a [...] il [...]. Per_3
La fattispecie ricade nelle ipotesi previste dall'art. 473bis.19 c.p.c., il cui primo comma dispone che “le decadenze previste dagli artt. 473bis.14, 473bis.16 e 473bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili”. La norma, quindi, ha codificato un principio già noto in giurisprudenza, in ordine alla distinzione tra diritti disponibili e diritti non disponibili, non incontrando le parti, rispetto a questo ultimi, preclusioni di sorta. Il secondo comma del citato articolo codicistico, in piena coerenza con quanto disciplinato nel primo comma, prevede che “Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori
(…)”, precisando così che se le novità concernono l'affidamento e/o il mantenimento dei figli minori, alle parti è sempre consentito introdurre domande nuove e nuovi mezzi di prova, senza alcun limite temporale, trattandosi – come è evidente – di diritti indisponibili.
Si osserva, altresì, che è principio generale quello per cui il Giudice, nell'assumere provvedimenti nell'interesse dei minori, deve pronunciarsi in ordine alla attuale e completa situazione di fatto del nucleo familiare, tenendo conto di tutte le circostanze che lo caratterizzano, in quanto idonee ad incidere sull'affidamento della prole, sull'assegnazione della casa familiare, sul collocamento dei minori presso l'uno o l'altro genitore e sugli incontri/visite con l'altro, nonché sulla determinazione degli assegni di mantenimento. Tra le predette circostanze, rientra anche senza dubbio la sopravvenuta nascita del figlio e la nuova composizione del nucleo familiare, dovendosi così statuire in modo unitario nell'interesse di entrambi i minori.
Ciò posto, preso atto dell'estensione delle domande anche al minore Persona_3
, tenuto conto del sostanziale accordo raggiunto dalle parti, che hanno depositato
[...] conclusioni coincidenti, il Tribunale ritiene di dover accogliere integralmente le domande delle parti.
Le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (secondo cui i figli e vivranno con la madre nell'abitazione di quest'ultima sita in Persona_1 Per_3
Trento via Palermo n. 25, alloggio messo a disposizione dall'organizzazione di volontariato detta “Centro di Aiuto alla Vita) non contrastano con l'interesse dei minori, in quanto risultano idonee a garantire un sano e regolare sviluppo dei rapporti con ambo i genitori;
né vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al
5 mantenimento dei figli, da ritenersi congruo rispetto alle esigenze dei minori anche in relazione alla loro tenera età.
Ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, attesa la coincidenza delle conclusioni rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su entrambi i figli
[...]
e : Per_1 Persona_3
Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore Persona_1 nata a [...] il [...] e del figlio nato a [...] il [...], con collocazione Per_3 presso la madre in Trento, via Palermo n. 25, con la quale manterranno la residenza anagrafica;
Dispone che il padre potrà far loro visita durante il giorno presso la madre quando vorrà e potrà, secondo le sue disponibilità, compatibilmente con le esigenze di cura dei figli, previo preavviso telefonico alla signora Parte_1
Dispone che il signor provveda al mantenimento ordinario dei figli CP_1 [...]
e per l'importo mensile di €. 400,00 ciascuno, da corrispondere entro il 5 Per_1 Per_3
(cinque) di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat-Foi;
Dispone che le spese straordinarie nell'interesse dei figli, disciplinate secondo le Linee
Guida CNF del 2017, in questa sede integralmente trascritte, siano sostenute nella misura del
100% dal padre, sig. . CP_1
Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Trento, alla camera di consiglio del 05 dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
IC GL DE LA Di AR
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1374/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa LA Di AR Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. IC GL DE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale instaurato da
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
con l'Avv. Lara Settanni C.F._1 contro nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1
con l'avv. Lara Settanni;
C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso oralmente all'udienza del 24.09.2025, richiamandosi agli atti introduttivi.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
Per i seguenti motivi in
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/06/2025, la ricorrente Parte_1 conveniva, innanzi a questo Tribunale, chiedendo la Controparte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
(nata il [...]). Rassegnava, in particolare, le seguenti conclusioni: Per_1
“1) affidare ad entrambi i genitori in modo condiviso la figlia minore , con Persona_1 collocazione presso la madre in Trento, via Palermo n. 25, con la quale manterrà la residenza anagrafica;
2) in considerazione della distanza abitativa e degli impegni di lavori del sig. CP_1
nonché della tenera età di , disporre che il padre potrà visitare la figlia
[...] Persona_1 durante il giorno presso la madre quando vorrà e potrà, secondo le sue disponibilità, compatibilmente con le esigenze di cura della figlia, previo preavviso telefonico alla signora
che si dichiara sin d'ora disponibile a valutare il protocollo delle visite che Parte_1 il padre vorrà eventualmente proporre in questa sede;
3) disporre a carico del signor l'obbligo di partecipare al mantenimento CP_1 ordinario di per l'importo mensile di €. 400,00.-, da corrispondere entro il 5 Persona_1
(cinque) di ogni mese e con rivalutazione annuale Istat da applicare a partire dal mese di giugno 2026;
4) disporre a carico del sig. l'obbligo di sostenere le spese straordinarie CP_1 nell'interesse di nella misura dell'100%, secondo le modalità di concertazione, Persona_1 di comunicazione e di rimborso di cui alle Linee Guida del C.N.F. di data 29.11.2017, da intendersi qui integralmente trascritte;
5) con vittoria delle spese, anche generali, e del compenso professionale, oltre CNA e IVA, del presente giudizio, e condanna al relativo rimborso a favore dello Stato”.
La ricorrente, a sostegno delle domande, rappresentava di avere avuto una relazione sentimentale con il convenuto , dalla quale era nata la Controparte_1 figlia in data 19/03/2024. Prima della crisi di coppia, le parti avevano vissuto Persona_1 presso l'abitazione del resistente, insieme anche alla minore Persona_2
(nata il [...] a [...]), figlia della ricorrente da una precedente relazione con altro uomo.
Sopraggiunta la crisi di coppia nel febbraio 2025, la ricorrente, d'accordo col CP_1
aveva lasciato l'abitazione familiare e si era trasferita insieme alle due figlie presso
[...] un appartamento sito in Trento, via Palermo n. 25 (alloggio messo a disposizione, gratuitamente, dal Centro di Aiuto alla Vita di Trento).
2 Ciò premesso, la ricorrente deduceva di non essere in grado di mantenere sé stessa e le due figlie, non percependo alcun reddito. Rappresentava, sul punto, che ella non lavorava in quanto dedita in via esclusiva alle cure di e di . Inoltre, esponeva Persona_2 Persona_1 di essere in attesa del terzo figlio, concepito con il convenuto prima della fine della loro relazione e che il termine della gravidanza era previsto entro la prima settimana di luglio. Ella si manteneva grazie agli aiuti che il Centro di Aiuto alla Vita le forniva, consegnandole beni di prima necessità (come generi alimentari, alimenti per l'infanzia, latte, pannolini, vestiario, attrezzature per bambini etc.), nonché mediante un'elargizione mensile di una modica cifra in denaro (circa €. 200,00) per far fronte alle spese quotidiane.
Evidenziava la ricorrente come il sig. fosse titolare dell'omonima impresa CP_1 artigiana, con un reddito imponibile dichiarato di circa €. 60.000,00 all'anno.
***
In data 28/07/2025 il procuratore della ricorrente rinunciava al mandato, subentrando così nuovo difensore che, con memoria depositata il 29 agosto 2025, rappresentava che nelle more della prima udienza, precisamente in data 11/.07/2025, era nato il figlio secondo genito della coppia, , regolarmente riconosciuto dal padre, concepito prima della Persona_3 fine della relazione tra le parti, come già evidenziato anche nel ricorso introduttivo.
Alla luce di ciò, la ricorrente rassegnava nuove conclusioni così formulate:
“- disporre l'estensione del presente giudizio di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e dei tempi di frequentazione anche nei confronti del minore
(C.F. ); Persona_3 C.F._3
- provvedere, all'esito, in ordine all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento del nuovo nato, in conformità a quanto richiesto per l'altra figlia e, pertanto:
1) affidare ad entrambi i genitori in modo condiviso i figli minori, con collocazione presso la madre in Trento, via Palermo n. 25, con la quale manterranno la residenza anagrafica;
2) in considerazione della distanza abitativa e degli impegni di lavori del sig. CP_1
nonché della tenera età dei figli minori, disporre che il padre potrà far loro visita
[...] durante il giorno presso la madre quando vorrà e potrà, secondo le sue disponibilità, compatibilmente con le esigenze di cura dei figli, previo preavviso telefonico alla signora
che si dichiara sin d'ora disponibile a valutare il protocollo delle visite che Parte_1 il padre vorrà eventualmente proporre in questa sede;
3) disporre a carico del signor l'obbligo di partecipare al mantenimento CP_1 ordinario dei figli minori per l'importo mensile di €. 800,00 (ottocento/00) - (ovvero € 400,00 per ciascun figlio) da corrispondere entro il 5 (cinque) di ogni mese e con rivalutazione annuale Istat da applicare a partire dal mese di giugno 2026;
3 4) disporre a carico del sig. l'obbligo di sostenere le spese straordinarie CP_1 nell'interesse dei figli minori nella misura del 100%, secondo le modalità di concertazione, di comunicazione e di rimborso di cui alle Linee Guida del C.N.F. di data 29.11.2017, da intendersi qui integralmente trascritte;
5) con vittoria delle spese, anche generali, e del compenso professionale, oltre CNA e IVA, del presente giudizio, e condanna al relativo rimborso a favore dello Stato”.
***
Con memoria depositata in data 29/08/2025, si costituiva in giudizio
[...]
che aderiva alle condizioni proposte dalla ricorrente per l'affidamento CP_1 dei figli minori, chiedendo:
“1) disporre l'affidamento ad entrambi i genitori in modo condiviso della figlia minore
nata a [...] il [...] e del figlio nato a [...] il [...], con Persona_1 Per_3 collocazione presso la madre in Trento, via Palermo n. 25, con la quale manterranno la residenza anagrafica;
2) in considerazione della distanza abitativa e degli impegni di lavori del sig. CP_1
nonché della tenera età dei figli minori, disporre che il padre potrà far loro visita
[...] durante il giorno presso la madre quando vorrà e potrà, secondo le sue disponibilità, compatibilmente con le esigenze di cura dei figli, previo preavviso telefonico alla signora
Parte_1
3) disporre che il signor provveda al mantenimento ordinario dei figli CP_1 [...]
e per l'importo mensile di €. 400,00.- ciascuno, da corrispondere entro il 5 Per_1 Per_3
(cinque) di ogni mese e con rivalutazione annuale Istat da applicare a partire dal mese di giugno 2026;
4) disporre che il sig. provveda a sostenere le spese straordinarie CP_1 nell'interesse dei figli e nella misura dell'100%, secondo le modalità di Persona_1 Per_3 concertazione, di comunicazione e di rimborso di cui alle Linee Guida del C.N.F. di data
29.11.2017, da intendersi qui integralmente trascritte;
5) Spese di lite compensate”.
All'udienza di comparizione del 24 settembre 2025, le parti, entrambe presenti, insistevano nell'accoglimento delle conclusioni congiunte ed il Giudice rimetteva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
***
Ciò posto, occorre chiarire – preliminarmente - che la nascita di un nuovo figlio della coppia durante il procedimento instaurato dinanzi al Tribunale per la regolamentazione
4 dell'esercizio della responsabilità genitoriale costituisce certamente un fatto nuovo, ancorché il neonato sia stato concepito prima della domanda giudiziale. Le parti, correttamente, hanno esteso le domande originariamente limitate alla minore (nata a [...] il Persona_1
19.03.2024), anche al secondo figlio , nato a [...] il [...]. Per_3
La fattispecie ricade nelle ipotesi previste dall'art. 473bis.19 c.p.c., il cui primo comma dispone che “le decadenze previste dagli artt. 473bis.14, 473bis.16 e 473bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili”. La norma, quindi, ha codificato un principio già noto in giurisprudenza, in ordine alla distinzione tra diritti disponibili e diritti non disponibili, non incontrando le parti, rispetto a questo ultimi, preclusioni di sorta. Il secondo comma del citato articolo codicistico, in piena coerenza con quanto disciplinato nel primo comma, prevede che “Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori
(…)”, precisando così che se le novità concernono l'affidamento e/o il mantenimento dei figli minori, alle parti è sempre consentito introdurre domande nuove e nuovi mezzi di prova, senza alcun limite temporale, trattandosi – come è evidente – di diritti indisponibili.
Si osserva, altresì, che è principio generale quello per cui il Giudice, nell'assumere provvedimenti nell'interesse dei minori, deve pronunciarsi in ordine alla attuale e completa situazione di fatto del nucleo familiare, tenendo conto di tutte le circostanze che lo caratterizzano, in quanto idonee ad incidere sull'affidamento della prole, sull'assegnazione della casa familiare, sul collocamento dei minori presso l'uno o l'altro genitore e sugli incontri/visite con l'altro, nonché sulla determinazione degli assegni di mantenimento. Tra le predette circostanze, rientra anche senza dubbio la sopravvenuta nascita del figlio e la nuova composizione del nucleo familiare, dovendosi così statuire in modo unitario nell'interesse di entrambi i minori.
Ciò posto, preso atto dell'estensione delle domande anche al minore Persona_3
, tenuto conto del sostanziale accordo raggiunto dalle parti, che hanno depositato
[...] conclusioni coincidenti, il Tribunale ritiene di dover accogliere integralmente le domande delle parti.
Le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (secondo cui i figli e vivranno con la madre nell'abitazione di quest'ultima sita in Persona_1 Per_3
Trento via Palermo n. 25, alloggio messo a disposizione dall'organizzazione di volontariato detta “Centro di Aiuto alla Vita) non contrastano con l'interesse dei minori, in quanto risultano idonee a garantire un sano e regolare sviluppo dei rapporti con ambo i genitori;
né vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al
5 mantenimento dei figli, da ritenersi congruo rispetto alle esigenze dei minori anche in relazione alla loro tenera età.
Ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, attesa la coincidenza delle conclusioni rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su entrambi i figli
[...]
e : Per_1 Persona_3
Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore Persona_1 nata a [...] il [...] e del figlio nato a [...] il [...], con collocazione Per_3 presso la madre in Trento, via Palermo n. 25, con la quale manterranno la residenza anagrafica;
Dispone che il padre potrà far loro visita durante il giorno presso la madre quando vorrà e potrà, secondo le sue disponibilità, compatibilmente con le esigenze di cura dei figli, previo preavviso telefonico alla signora Parte_1
Dispone che il signor provveda al mantenimento ordinario dei figli CP_1 [...]
e per l'importo mensile di €. 400,00 ciascuno, da corrispondere entro il 5 Per_1 Per_3
(cinque) di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat-Foi;
Dispone che le spese straordinarie nell'interesse dei figli, disciplinate secondo le Linee
Guida CNF del 2017, in questa sede integralmente trascritte, siano sostenute nella misura del
100% dal padre, sig. . CP_1
Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Trento, alla camera di consiglio del 05 dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
IC GL DE LA Di AR
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