Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 13058/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 13058 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
(C.F. nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F.: nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in Giugliano
(NA), Corso Campano n. 426, con l'Avv. Luigi Maisto (C.F.: ) e l'Avv. C.F._3
Enza Di Domenico (C.F.: , che li rappresentano e difendono come da C.F._4
procura in atti
- attori e
(C.F. ), in persona del suo amministratore Controparte_1 P.IVA_1
p.t. dott.ssa , con sede in Melito di Napoli (Na) alla Via Berlino n. 10, CP_2
elettivamente domiciliato in Melito (Na) alla Via delle Azalee n. 3, con l'Avv. Alessandro
Guarino (CF: ) che lo rappresenta e difende come da procura in atti C.F._5
- convenuto
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata il 02/12/2021, i coniugi Sigg.ri e Parte_1 [...] convenivano dinanzi all'intestato Tribunale il , deducendo Pt_2 Controparte_1 di essere il primo proprietario dell'appartamento in Melito (NA), alla Via Berlino n. 10, piano V, scala B, interno n. 44 sito nel , censito al catasto urbano del Comune di Controparte_1
1
Condominio sempre al piano V, scala B, interno n. 43, censito al catasto urbano del Comune di
Melito, alla partita 1002588, foglio 1, particella 464, sub 52, cat. A/2, cl. 4, vani 5,5, nonché dei lastrici solari, piano VI, sub 92 e 93, e che a seguito di piogge verificatesi da fine novembre
2019 e a seguire nei giorni successivi, gli immobili in proprietà degli attori erano stati danneggiati dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto, compreso il mobilio, tant'è che gli attori erano stati costretti a spostare gli arredi, a collocare recipienti per la raccolta dell'acqua che gocciolava dal solaio, a porre teli impermeabili a copertura del mobilio per evitare ulteriori danni.
Di tali eventi, proseguivano gli istanti, veniva informato l'amministratore del condominio, il quale inoltrava richiesta di risarcimento danni ad quale società assicuratrice del CP_3
Condominio, che disponeva perizia sugli immobili attraverso un proprio fiduciario con quantificazione dei danni in € 1.800,00 in favore del Sig. ed in € 1.400,00 in favore della Pt_1
Sig.ra Pt_2
Purtroppo, in data 21/10/2021, deducevano gli attori, la comunicava al CP_3
di non poter procedere all'indennizzo dei danni subiti dagli istanti poiché il CP_1
fabbricato composto da 6 piani fuori terra, risultava assicurato solo per 4 piani CP_4
fuori terra, pertanto, il faceva eseguire una parziale impermeabilizzazione che, CP_1
comunque, non risolveva la causa delle infiltrazioni, le quali perduravano aggravando i danni e nonostante le reiterate richieste di intervento e di risarcimento inoltrate al lo stesso CP_1
rimaneva inadempiente.
La situazione determinatasi, affermavano i coniugi , li aveva indotti a nominare un tecnico Pt_1 al fine di valutare i danni e quantificare i lavori da eseguirsi, che risultavano poi pari ad €
11.674,65 per la proprietà e ad € 8.341,43 per la proprietà con specifica Pt_1 Pt_2
indicazione delle opere a farsi.
Tanto premesso, gli istanti rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
Dichiarare il convenuto, in persona del suo Amministratore pro tempore, CP_1 responsabile ex art. 2051, c.c., delle infiltrazioni di acqua nell'appartamento degli attori e, per
l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori in conseguenza delle dedotte infiltrazioni, nella misura di € 11.674,65 in favore del Sig. ed € 5.561,00 Parte_1
( 1/3 di € 8.341,43) in favore della Sig.ra ovvero in quell'altra che, in misura Pt_2
2 maggiore o minore, sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino al soddisfo .
Dichiarare il , quale custode delle parti comuni, responsabile alla Controparte_1 conservazione ai sensi dell'art. 1130 e per l'effetto condannarlo all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare le infiltrazioni dai lastrici solari ex art. 1135, II comma c.c.
Condannare il , in persona del l.r.p.t. al risarcimento dei danni non Controparte_1 patrimoniali in favore degli attori, nella misura che l'On. Tribunale riterrà di giustizia.
Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con gli accessori di legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari”.
Costituitosi il , impugnava e contestava l'avverso dedotto prodotto ed Controparte_1
eccepito, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale concessi alle parti i termini ex art. 183 co 6 c.p.c. ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata da parte attrice e disposta C.T.U. al fine di accertare le cause delle lamentate infiltrazioni e indicare e quantificare le opere necessarie per la loro eliminazione, con ordinanza del 05.12.2024 a seguito della precisazione delle conclusioni a cura delle parti come da note scritte per l'udienza fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., riservava la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse e memorie di replica.
1. Sul merito
Nel merito la domanda appare fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni e per le causali di seguito specificate.
Va anzitutto evidenziato che non ignora questo Giudice che la Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite sulla qualificazione del danno da cattiva manutenzione delle parti comuni di un edificio in condominio, ha espresso il principio di diritto per cui la specificità della normativa dettata in tema di condominio negli edifici induce a ritenere che [in ipotesi di danni derivanti da omessa conservazione e/o manutenzione della terrazza condominiale] la responsabilità si riconduca non al principio del neminem ledere, ma che derivi dall'inadempimento delle obbligazioni concernenti la conservazione delle parti comuni. Alle obbligazioni di conservazione e di godimento del lastrico solare, infatti, fa riferimento l'art. 1123 comma 1 cod.civ. il quale menziona le spese per la conservazione;
la disposizione in parola disciplina non solo la ripartizione, ma anzitutto la imputazione delle spese per la tutela della integrità e, quindi, del valore capitale del lastrico. L'art. 1123 comma 1 cod.civ., norma di carattere generale concernente tutte le parti comuni, disciplina le obbligazioni propter rem. Si tratta di obbligazioni poste dalla legge a carico ed in favore dei condomini dell'edificio (titolari
3 altresì della proprietà solitaria dei piani o delle porzioni di piano), del tutto simili a quelle, che insorgono a carico ed a favore dei comproprietari del muro comune per la sua manutenzione, a norma dell'art. 882 cod. civ.
Ricondurre il danno, derivante dall'inadempimento di una precisa obbligazione ricollegata dalla legge alla titolarità del diritto reale in condominio alla violazione del generico dovere di neminem laedere non è conforme ai principi del sistema. In altre parole, non v'è ragione per derogare al principio di specificità, per cui la disciplina della fattispecie deve ricavarsi dalle disposizioni, che espressamente la contemplano;
è pur anche vero che nel nostro ordinamento vige il principio della domanda (cfr. artt. 99 e 112 c.p.c.) e che la parte attrice ha qualificato la responsabilità del in termini di responsabilità extracontrattuale, sub specie di CP_1
responsabilità ex art. 2051 c.c. e 2043 c.c.: sicché, considerato che uno stesso fatto illecito può ingenerare, nello stesso tempo, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, occorre pronunciarsi conformemente alla prospettazione della parte attrice.
Così delimitato il thema decidendum in punto di diritto, nella fattispecie contemplata dall'art. 2051 c.c., va escluso che la cosa debba avere il requisito di una intrinseca pericolosità, mentre ciò che importa è che il danno derivi dalla cosa, sia cioè esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa, la sua idoneità al nocumento, intesa come idoneità a produrre lesioni a persone o a cose per la sua connaturale forza dinamica o per l'effetto di concause umane o naturali, onde la presunzione legale di colpa del custode si giustifica in quanto l'idoneità della cosa a produrre un danno impone di adottare le misure idonee a rendere la cosa innocua.
La presunzione legale di colpa può essere vinta laddove sia fornita la prova di un evento non prevedibile e superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza ovvero con l'osservanza delle leges artis: la prova liberatoria, quindi, attiene alla prestazione di un grado adeguato di diligenza o perizia piuttosto, come pure si ritiene, che alla mancanza del nesso causale conseguente all'imprevedibilità dell'evento fortuito.
Tali i principi che regolano la materia, dalla consulenza tecnica espletata in corso di causa a firma dell'Ing. datata 14.06.2024 è emerso: “Dall'esame dello stato dei Persona_1 luoghi, dall'esame della documentazione agli atti e dall'analisi termografica eseguita dal C.T.U. insieme ed in contraddittorio con i C.T.P. si è desunto che la causa delle infiltrazioni è lo stato di degrado in cui versa il lastrico solare (Foto 1 a 8). La guaina impermeabilizzante presenta in tutta la superficie del solaio di copertura crepe e rigonfiamenti;
in corrispondenza dei raccordi tra superfici orizzontali e verticali della copertura la guaina è staccata o versa in uno stato di deterioramento;
è infine evidente che durante gli anni sono stati effettuati numerosi interventi riparativi, quali rattoppi di guaina impermeabilizzante, che non hanno ovviato la problematica.
4 Tale problematica ha fatto sì che le acque meteoriche si infiltrassero durante gli anni all'interno del solaio di copertura creando danni agli appartamenti attorei situati al di sotto del lastrico solare”.
Ciò posto ed osservato che, come chiarito dalla relazione tecnica, le infiltrazioni da cui sono derivati i danni lamentati sono da ricollegare al cattivo stato manutentivo del lastrico solare, il quale, in quanto destinato all'uso comune, rientra tra le “parti comuni” ai sensi e per gli effetti dell'art. 1117 c.c., il è il soggetto tenuto ad assicurare (anche attraverso opportune CP_1
modifiche strutturali) il suo adeguato ripristino.
Affermata, dunque, l'esclusiva responsabilità del convenuto nella determinazione CP_1
dei danni patiti dai coniugi , occorre procedere alla relativa quantificazione, Parte_3
distinguendo quelli di natura patrimoniale da quelli non patrimoniali.
Riguardo ai primi la C.T.U. redatta in corso di causa appare convincentemente argomentata e pertanto suscettiva di integrale condivisione.
Il C.T.U. ha quantificato i danni subiti dagli immobili degli attori in € 23.270,95 come da computo metrico allegato all'elaborato peritale (All. n. 4) cui si rimanda, pertanto, il CP_1
Edil dovrà corrispondere ai sigg.ri e la somma di € CP_1 Parte_1 Parte_2
23.270,95 oltre iva, pari alle spese per effettuare il ripristino dello stato dei luoghi degli appartamenti di loro proprietà.
Il convenuto deve inoltre essere condannato al risarcimento del danno non CP_1
patrimoniale subito dagli attori per il disagio patito.
Il danno non patrimoniale consistente nel ridotto utilizzo abitativo dell'immobile in conseguenza dell'illecito qui accertato e del disagio di vivere in ambiente compromesso dalle continue infiltrazioni, come è possibile rilevare dalla foto allegate alla consulenza dal CTU, nonché dalle parti, infatti, è certamente risarcibile, in quanto il fatto lesivo incide negativamente, oltre che sul bene in sé quale oggetto del diritto di proprietà, anche e soprattutto sul diritto al godimento del bene stesso quale casa di abitazione, diritto fondamentale e inviolabile ai sensi dell'art. 2 Cost. e delle disposizioni in materia dettate dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Tale pregiudizio si è protratto quantomeno dal settembre 2021, data di spedizione della prima diffida in atti. In relazione al detto arco temporale, tenuto conto che l'immobile del è adibito ad abitazione familiare, il danno Pt_1 viene liquidato equitativamente all'attualità in euro 3.500,00, oltre interessi al tasso legale, su detto importo, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Considerato che dalla consulenza tecnica espletata è emerso che nel corso degli anni sono stati effettuati dal convenuto interventi inadeguati per la eliminazione delle infiltrazioni, CP_1
5 le quali persistono, il va condannato all'esecuzione dei lavori indicati dal C.T.U. CP_1
nello specifico computo metrico (All. n. 3 relazione peritale) il cui importo è stato quantificato in
€. 27.301,30”.
Posto che il convenuto deve essere condannato all'esecuzione degli interventi di eliminazione delle infiltrazioni individuati dal CTU, va accolta, per quanto di ragione, la domanda di condanna ex art. 614 bis c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente.
Tale ultima norma disponeva: “Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa di cui all'articolo 409. Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”.
L'istituto è applicabile sia nel giudizio di cognizione sia nel giudizio di esecuzione ed è relativo all'esecuzione delle obbligazioni di facere infungibili (qual è quella in esame, non potendo certo il sostituirsi al per il rifacimento del tetto del fabbricato , CP_1 CP_1 CP_4
di quelle di non fare, e comunque di obblighi diversi dal pagamento delle somme di denaro, come nei casi di condanna alla consegna o al rilascio di cose. Trattasi di rimedio che mutua la sua natura dall'istituto di origine francese dell'astreinte, per mezzo del quale si prevede una sorta di sanzione per l'inadempimento totale o per il ritardato adempimento a seguito di una pronuncia di condanna. Trattasi, infine, di rimedio applicabile nel caso sia formulata espressa domanda, di natura accessoria rispetto alla domanda formulata in via principale di condanna ad un facere infungibile ovvero alla richiesta di pronuncia di un'inibitoria.
Nella specie, tenuto conto del fatto che l'inerzia e l'inadempienza del si protrae CP_1
quantomeno da fine novembre del 2019 come da dichiarazione della teste Sig. Tes_1
escussa il 22.11.2023 secondo la quale “Sono circa quattro anni che si sono verificate
[...] infiltrazioni nell'appartamento dei sigg.ri e Quando piove molto piove anche Pt_1 Pt_2 in casa dei signori, che utilizzano bacinelle per raccogliere l'acqua.”, del fatto che, in conseguenza delle infiltrazioni che rendono disagevole l'utilizzo degli immobili degli attori, questi sono privati della possibilità di usufruire pienamente del bene, del fatto che uno degli immobili è destinato ad abitazione principale, la somma di euro 40,00 per ogni giorno di ritardo,
6 risulta obiettivamente congrua, non inutilmente punitiva, idonea a svolgere la sua funzione di coercizione indiretta.
Detta somma giornaliera dovrà essere corrisposta dalla notifica della presente sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento e cioè nell'esecuzione degli interventi individuati dal CTU.
2. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza del , di Via Berlino, 10 Controparte_1
Melito di Napoli. Le stesse sono liquidate in dispositivo in relazione al decisum, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14, ridotti del 30%, stante l'assenza di significative questioni in fatto e diritto, con attribuzione in favore dell'Avv. Luigi Maisto e dell'Avv. Enza Di Domenico dichiaratisi antistatari.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico del secondo il criterio della soccombenza. CP_1
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord II Sezione civile, in persona del Giudice Unico Onorario dott.ssa
Carmela Esposito, sulla domanda proposta dai Sigg.ri Luigi Maisto e nei Parte_2
confronti di ogni contraria Controparte_5
istanza disattesa, così provvede:
1) accerta la responsabilità del Controparte_5
nella causazione dei danni alle proprietà attoree;
2) condanna il al pagamento, in Controparte_5
favore degli attori, Sigg.ri Luigi Maisto e , della somma di € 23.270,95 oltre Parte_2
iva, interessi al tasso legale dalla messa in mora del settembre 2021 al saldo;
3) condanna il al pagamento, in Controparte_5 favore degli attori Sigg.ri e , dell'ulteriore somma di € 3.500,00, Parte_1 Parte_2
a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale, su detto importo, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
4) condanna il in persona Controparte_5 dell'amministratore p.t. all'esecuzione dei lavori indicati dal ctu nello specifico computo metrico
“Lavori necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni e costo degli interventi” All.3 alla
7 relazione peritale, provvedendo immediatamente e con sollecitudine all'avvio di tutti gli adempimenti necessari;
5) condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori, della somma di € CP_1
40,00 per ogni giorno di ritardo, a far data dalla notifica della presente sentenza e fino alla data di effettiva esecuzione del provvedimento e cioè fino alla esecuzione degli interventi individuati dal CTU;
6) condanna il al pagamento Controparte_5
delle spese di lite sostenute dalla parte attrice, che liquida nella misura già ridotta in euro 264,00 per spese ed euro 9.872,1, per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Luigi Maisto e dell'Avv. Enza Di
Domenico;
7) pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di ctu, liquidate in separato decreto.
Così deciso in Aversa, 16.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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