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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/11/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 1105/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 610/2024, emessa dal Tribunale di Massa in data
26.10.2024, notificata in data 04.11.2024, promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
OL e PA DI, come da procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Carrara (MS), Via Mazzini n. 15,
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , e , C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2 rappresentati e difesi dagli Avv. Fabrizio Colazzina, come da procura C.F._3 speciale allegata alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Carrara (MS), Via Codena n. 1/bis
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia alla Corte di Appello di Genova Ecc.ma, contrarijs rejectis respingere integralmente la richiesta di inammissibilità o manifesta infondatezza del gravame degli appellati in quanto infondata in fatto e in diritto, in totale riforma della sentenza denunziata numero 610/2024 pubblicata il
26.10.2024 dal Tribunale Civile di Massa Giudice Dottor Ilario Ottobrino emessa nel procedimento civile numero 2732/2019, notificata ai fini del passaggio in giudicato in data 4.11.2024; previo se del caso ordine di restituzione della somma eventualmente percepita in executivis, condannare e in solido, per le causali di cui in narrativa CP_1 Controparte_2 dell'atto di citazione, al pagamento della somma di € 27.293,27, oltre gli interessi legali dal sorgere del credito, e/o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, vinte le spese legali del doppio grado del giudizio comprensivo dell'ATP con art.13 LP, CNA ed IVA.”
PER GLI APPELLATI “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: dichiarare l'inammissibilità o la manifesta infondatezza del gravame o, comunque, rigettare l'appello ex adverso spiegato siccome infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Massa n.
610/2024 e con vittoria delle spese e competenze professionali di causa coi relativi accessori come per legge.
In ipotesi subordinata e salvo gravame: accogliere le conclusioni nel merito ed in istruttoria così come rassegnate in e , richiamate e riproposte nel Parte_2 Controparte_2 presente giudizio d'appello e ritrascritte nella premessa della comparsa di costituzione e risposta in data 20.3.2025, che così si precisano: 'Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, contrariis rejectis, respingere la domanda attorea siccome non provata ed infondata in fatto ed in diritto. In ipotesi subordinata ed in via riconvenzionale: piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, contrariis rejectis: a) accertare e quantificare l'ammontare delle agevolazioni fiscali di cui il Dott. ha Parte_1 usufruito, usufruisce o avrebbe potuto usufruire o far usufruire anche agli odierni convenuti per le spese inerenti la ristrutturazione edilizia oggetto del presente giudizio e, conseguentemente, condannare parte attrice al risarcimento o rimborso in favore dei convenuti dell'ammontare delle agevolazioni fiscali di loro spettanza nella misura che risulterà provata o che sarà ritenuta equa e giusta al termine dell'istruttoria; b) accertare e dichiarare che e CP_1 Controparte_2 hanno pagato a la complessiva somma ivata di € 5.768,27 a saldo dell'importo Controparte_3 pattuito per la quota di loro spettanza per tutti i lavori eseguiti dalla predetta società per la ristrutturazione della terrazza del primo piano;
c) accertare e dichiarare che la copertura del fabbricato sito in Avenza di Carrara, Via Fiorino, identificato al N.C.E.U. del Comune di Carrara al foglio 72, part. 169 (salvo se altri o diversi identificativi) è di esclusiva proprietà del proprietario del primo piano dello stesso immobile e che per la ripartizione delle spese per la manutenzione e ricostruzione di tale copertura si deve applicare l'art. 1126 c.c.; conseguentemente ridurre la pretesa attorea a quanto risulterà di giustizia applicando la normativa di legge e decurtando e/o compensando la quota di spettanza dei convenuti di tutti i vantaggi fiscali di cui l'attore ha usufruito, usufruisce o avrebbe potuto usufruire o far usufruire anche ai Sigg.ri e CP_1 [...]
, escludendo tutte le somme non dovute e/o non ripetibili e, comunque, riducendo la pretesa CP_2 attorea all'importo che risulterà di giustizia per tutti i motivi esposti in atti. In ogni caso vinte le spese
e competenze professionali del giudizio - ivi comprese quelle del procedimento di ATP - coi relativi accessori di legge. In istruttoria: previa all'occorrenza rimessione della causa in istruttoria per
l'assunzione di tutte le istanze istruttorie non accolte dedotte dai convenuti nella memoria ex art.
183, comma 6°, n. 2, cpc, del 30.11.2020, che vengono integralmente richiamate e espressamente riproposte (prova per testi sui capitoli numero 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 coi testimoni ivi indicati siccome ammissibili e rilevanti per provare i fatti oggetto del giudizio, nonché richiesta di informazioni scritte ex art. 213 cpc all'Agenzia delle Entrate di Massa-Carrara e/o alla
Guardia di Finanza di Massa-Carrara e/o alle altre Pubbliche Amministrazioni che risulteranno competenti in merito ai benefici fiscali di cui parte attrice ha usufruito, usufruisce o avrebbe potuto usufruire o far usufruire anche ai convenuti per le spese inerenti la ristrutturazione edilizia oggetto del presente giudizio siccome ammissibile e rilevante per provare le relative circostanze anche in quanto le dichiarazioni dei redditi ex adverso prodotte a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc sono state specificamente contestate).' ”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.12.2019, conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Massa i coniugi e , per sentirli CP_1 Controparte_2 condannare al pagamento della somma di € 27.293,27 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia quale rimborso della loro quota parte per i lavori effettuati nello stabile di Via Fiorino n. 14 in Carrara, di cui le parti in causa sono proprietarie degli unici due appartamenti che lo compongono
(condominio minimo), sulla base di quanto determinato dalla CTU del geom. svolta nel CP_4 precedente giudizio per ATP. Detto ricorso promosso, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., in seguito all'esito negativo di un procedimento di mediazione, aveva il fine di ottenere una perizia tecnica volta a individuare i lavori da effettuare per risolvere i problemi riscontrati sul tetto, sulla gronda in aggetto, sulla terrazza a livello e all'interno dell'unità immobiliare del nonché a quantificarne i Parte_1 relativi costi e definirne i tempi di realizzazione. Deduceva che: -la consulenza tecnica d'ufficio aveva accertato che sulla superficie del manto di copertura erano presenti distacchi sulla guaina, pendenze del manto non corrette, ristagni nelle parti perimetrali del tetto, difetti sulle parti aggettanti e insufficiente regimazione delle acque meteoritiche. Il CTU aveva accertato, altresì, la presenza di vizi sulla terrazza a livello che comportavano la necessità di procedere al suo completo rifacimento;
-il costo delle opere da effettuare veniva quantificato in € 29.582,00, da cui andavano sottratte le spese già da lui sostenute per i lavori realizzati all'interno del suo appartamento e pari ad € 2.853,72;
-alla luce di quanto emerso dal procedimento di ATP, in data 14.04.2018, egli aveva stipulato con la il contratto di appalto per risolvere le predette problematiche afferenti al tetto Controparte_3
e alla terrazza;
-i convenuti si erano, fin da subito, mostrati contrari all'esecuzione di tali opere, non autorizzando l'impresa a utilizzare le aree di loro proprietà per eseguire gli interventi;
- successivamente, a seguito dell'inadempimento dell'impresa appaltatrice, egli aveva risolto il contratto in data 18.07.2018; nonostante i convenuti non fossero inizialmente concordi all'esecuzione delle opere da parte dell'impresa avevano in seguito aderito Controparte_3 parzialmente al contratto di appalto sottoscrivendolo con adesione unilaterale nonostante lo stesso fosse già stato risolto;
-egli aveva quindi sottoscritto un successivo contratto di appalto con la ditta in data 20.07.2018 per il completamento dei predetti lavori, Controparte_5 sostenendo integralmente tutte le spese necessarie;
-i convenuti non provvedevano al pagamento di quanto di loro spettanza deducendo l'arbitrarietà della scelta dell'impresa per l'esecuzione dei lavori, l'avvenuto pagamento delle quote a loro carico direttamente a favore dell'impresa esecutrice,
l'erronea ripartizione dei millesimi riguardanti il lastrico solare, la terrazza a livello e i ripristini interni, la non debenza delle spese relative ad ATP e la non necessità del cordolo;
-tali contestazioni dei convenuti erano infondate, atteso che i convenuti e non avevano CP_1 Controparte_6 dimostrato di aver corrisposto direttamente all'impresa appaltatrice la quota di loro spettanza e mediante raccomandata datata 20 gennaio 2018 gli stessi si erano dichiarati immediatamente disponibili all'effettuazione dei lavori riconoscendone, dunque, l'urgenza; -considerando, inoltre, che il lastrico solare svolgeva funzione di copertura delle sottostanti unità abitative, doveva applicarsi l'art. 1123 c.c. secondo cui la ripartizione delle spese era operata in base ai millesimi di proprietà; - del resto, i convenuti si erano dichiarati disposti all'esecuzione dei CP_1 Controparte_6 lavori così come determinati dalla consulenza tecnica d'ufficio, che ricomprendeva anche le opere sul cordolo;
-le spese del procedimento di ATP dovevano essere poste integralmente a carico dei convenuti che si erano opposti alle scelte tecniche prospettate dal CTU A fronte di tutto CP_4 quanto dedotto, stante l'inerzia di controparte, intraprendeva la predetta iniziativa Parte_1 giudiziaria.
Si costituivano in giudizio e , contestando la domanda di cui CP_1 Controparte_2 chiedevano il rigetto. Affermavano che: -trattandosi di un condominio minimo composto da solo due unità immobiliari, la spesa autonomamente sostenuta da uno dei comproprietari non era rimborsabile ex art. 1134 c.c. essendo priva dei requisiti dell'urgenza così come richiesti dalla norma indicata;
- con lettera raccomandata a/r del 20.1.18, essi avevano ribadito la loro disponibilità a dare immediatamente corso ai lavori formalizzando il contratto di appalto con l'impresa RB Emil s.r.l. indicata dal CTU, ferma la disponibilità a valutare altri preventivi;
-nonostante ciò l'attore Parte_1
aveva proceduto a stipulare unilateralmente il contratto di appalto con
[...] Controparte_3 dando inizio ai lavori ed incaricando per la loro direzione unicamente il proprio CTP Geom.
-essi avevano contestato prontamente tale modus operandi a mezzo di lettera Controparte_7 raccomandata ma, ciò nonostante, avevano comunque dato la disponibilità a mettere immediatamente a disposizione le pertinenze del loro immobile per il cantiere;
-tuttavia l'attore non aveva accettato la nomina del geom. quale codirettore, e, a sorpresa, aveva Persona_1 comunicato di aver risolto tale contratto per “colpa” di detta società; -l'attore aveva proceduto all'esecuzione delle opere di ristrutturazione in assoluta autonomia, risultando esclusivo intestatario di tutte le fatture prodotte, ed avendo pertanto integralmente diritto alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (c.d. "bonus ristrutturazioni"); -essendo lui l'esclusivo proprietario della copertura erano errati anche i criteri applicati per la ripartizione delle spese, spese non provate e specificamente contestate. Pertanto, concludevano chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in ipotesi subordinata, spiegando domanda riconvenzionale volta all'accertamento delle agevolazioni fiscali, delle somme da loro pagate a , nonché della proprietà esclusiva della Controparte_3 copertura del fabbricato in capo al con conseguente applicazione dell'art. 1126 c.c. per Parte_1 la ripartizione delle relative spese, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di giudizio. Depositate le memorie ex art. 183 cpc, con ordinanza del 21.04.2021, il Giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc: “ad integrale soddisfazione di ogni pretesa in relazione alle vicende oggetto della presente controversia orrisponde a CP_1 Parte_1
€ 5.000,00. Spese di lite e di ATP compensate tra le parti”, la quale, tuttavia, veniva rifiutata
[...] da parte attrice.
La causa veniva istruita documentalmente, mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio affidata allo stesso tecnico che aveva già redatto una prima perizia nel procedimento di ATP, Geom.
nonché mediante assunzione di prova orale. CP_4
All'esito dell'istruttoria, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Massa respingeva la domanda di parte attrice e la condannava al pagamento delle spese di lite e di CTU. Affermava il Tribunale che nell'ambito del condominio “minimo” nell'ipotesi di spese sostenute senza l'autorizzazione dell'altro condòmino, il relativo diritto di rimborso non può che essere subordinato all'accertamento del carattere urgente ai sensi dell'art. 1134 c.c., ossia con carattere di indispensabilità al fine di evitare danni a terzi o alla cosa comune, laddove invece l'attore “dopo un primo tentativo di trovare una soluzione condivisa sfociato in un ricorso a fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c. si è arrogato il diritto di agire per conto degli altri condòmini, senza averne alcun mandato, scegliendo l'impresa appaltatrice, stipulando in nome proprio il contratto di appalto, nominando un proprio direttore dei lavori, stabilendo la priorità nelle lavorazioni e la loro portata, sciogliendo il vincolo esistente con la prima impresa a fronte di presunti vizi nelle lavorazioni, e contraendo nuovo vincolo con un'altra impresa all'insaputa degli altri condòmini, salvo poi agire in giudizio lamentando di avere dovuto affrontare da solo i costi delle opere e pretenderne l'integrale rimborso” (pag. 11 sentenza).
La domanda – proseguiva il Tribunale – non poteva essere accolta in quanto “dirimente” era la circostanza che l'attore non avesse fornito alcuna prova degli esborsi sostenuti, Parte_1 limitandosi a produrre le fatture predisposte dalle imprese appaltatrici senza alcuna quietanza di pagamento e\o riscontro dei pagamenti effettuati, non fornendo idoneo riscontro le dichiarazioni reddituali oggetto dell'ordine di esibizione: oltre che di complessa e non univoca interpretazione, si trattava comunque di documentazione formata a seguito di iniziativa del non risultando Parte_1 astrattamente possibile verificare se nel fruire delle detrazioni l'attore avesse effettivamente prodotto i giustificativi dei pagamenti, anche considerato che le verifiche dell'Agenzia delle Entrate non vengono effettuate ex ante, ma sono eventuali e successive alla fruizione del beneficio fiscale Né, tanto meno, poteva operare il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., posto che questo opera solo per i fatti noti alla controparte, e non anche laddove vengano in rilievo rapporti tra una parte e terzi estranei alla sfera di conoscenza dell'altra parte.
Il Tribunale, inoltre, affermava che non fosse stata neppure fornita idonea prova della sussistenza del requisito dell'urgenza nei termini chiariti dalla giurisprudenza richiamata. Dalla condotta assunta da rima dell'esecuzione dei lavori e dell'introduzione del giudizio di primo grado Parte_1 emergeva che i lavori non fossero urgenti. Anziché eseguire i lavori e/o agire ex art. 1105 c.c. il aveva dapprima avviato un procedimento di mediazione e, in seguito, aveva deciso di Parte_1 adire l'autorità giudiziaria, istaurando un procedimento di ATP, tra l'altro non ai sensi dell'art. 696
c.p.c., bensì ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. che prescinde dal requisito dell'urgenza, avendo la precipua finalità di prevenire determinati tipi di contenzioso in relazione ai quali può risultare dirimente l'accertamento di carattere tecnico demandato all'ausiliario del giudice. Non era stata dedotta l'impossibilità di agire ex art. 1105 c.c.. Anche le risultanze della CTU acclaravano l'assenza di urgenza nell'esecuzione dei lavori, in quanto il consulente d'ufficio, a precisa domanda del giudice, aveva escluso – sulla scorta di una valutazione di carattere generale e tenendo conto dei tempi necessari a un'iniziativa giudiziale – che all'epoca dell'ATP, nel 2017, fossero sussistenti situazioni di pericolo tali da non consentire un intervento dell'Autorità giudiziaria in sede camerale ex art. 1105
c.c. (a dispetto delle precarie condizioni dello stabile e del loro potenziale aggravamento di cui non avrebbe potuto negare l'evidenza a suo tempo emersa). Sulla base di tali valutazioni, alcuna contraddizione appariva ravvisarsi tra le due relazioni peritali redatte dal medesimo consulente. Il
Tribunale infine affermava che, all'esito dell'istruttoria svolta, non poteva sostenersi che la situazione si fosse aggravata in maniera tale da far ritenere non più indifferibili i lavori oggetto di causa, sì da precludere il previo ricorso all'autorità giudiziaria. In tal senso deponevano anche le testimonianze assunte in corso di causa. Dal momento che i convenuti avevano avanzato domande riconvenzionali solo in via subordinata al mancato rigetto di quella attorea, queste non necessitavano alcuno scrutinio.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello al fine di ottenerne la riforma, Parte_1 chiedendo l'accoglimento dell'originaria domanda, e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe e articolando i motivi di seguito indicati:
1) Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe fatto buon governo delle risultanze processuali, laddove aveva affermato la mancanza di prova dei pagamenti relativi alle fatture dei lavori effettuati ritenuti non riscontrabili neppure dalle dichiarazioni dei redditi prodotte a seguito di accoglimento dell'istanza avversaria di esibizione ex art. 210 c.p.c. Così statuendo il
Tribunale avrebbe disatteso l'art. 115 c.p.c. mancando del tutto una specifica contestazione sul punto da parte dei convenuti, andando, di conseguenza, ultra petita in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Le dichiarazioni dei redditi, in particolare quella del 2020, ove lette con attenzione – afferma parte appellante - riportavano le spese di ristrutturazione sostenute nel 2019 e nel 2018 per un totale di euro 26.571,00. L'appellante, inoltre, rileva come il CTU incaricato avesse acclarato che tutte le fatture erano state pagate integralmente dall'attore così come dai convenuti per quelle loro intestate.
Essendo stati eseguiti tutti i lavori indicati nell'ATP in ossequio ai costi ivi stabiliti tutti regolarmente fatturati, è incontestata la fondatezza del diritto al rimborso degli stessi da parte di chi ne ha usufruito, dovendo l'appellante, se del caso, affrontare le azioni dei suoi fornitori eventualmente rimasti impagati o quelle della Agenzia delle Entrate qualora fosse stata riscontrata un'indebita detrazione.
2) Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale, in ordine al requisito dell'urgenza ex art. 1134 c.c., non abbia tenuto conto del fatto che gli appellati, sin dalla costituzione nel procedimento di ATP, non abbiano mai contestato la sussistenza di tale indispensabile presupposto.
Gli appellati, con raccomandata del 20.01.2018, avevano ribadito la loro piena disponibilità a dare immediatamente corso ai lavori così come risultanti dalla CTU del Geom. e con ripartizione CP_4 delle relative spese sulla base della tabella millesimale elaborata dallo stesso, per poi avanzare solo successivamente il pretestuoso ripensamento. Il comportamento posto in essere dagli appellati aveva il valore di vincolo contrattuale tra le parti, a prescindere dal presupposto dell'urgenza, come successivamente dimostrato dalla loro adesione all'originario contratto di appalto, seguendone pedissequamente l'esecuzione.
L'appellante lamenta, poi, come il Tribunale abbia omesso di considerare che l'ATP aveva acclarato lo stato di forte degrado dell'intero immobile. Nel contempo, sottolinea la contraddittorietà della consulenza svolta nel giudizio di merito in cui il CTU smentiva se stesso, affermando che i vizi già precedentemente accertati non avrebbero certamente comportato un pericolo in merito alla conservazione degli immobili, quando invece nel 2017 aveva sostenuto che il perdurare delle condizioni verificate, senza interventi alla terrazza, avrebbe aggravato la situazione, talché era di tutta evidenza che, già al tempo, le opere di riparazione fossero necessarie e urgenti.
Da ultimo, l'appellante contesta l'importanza data dal primo giudice grado alle prove testimoniali espletate che nulla di decisivo hanno apportato ai fini della risoluzione della controversia, avendo riguardato sostanzialmente le condizioni della terrazza in aggetto.
Si sono costituiti in giudizio e , chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2 dell'impugnazione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello che non risulta
“motivato in modo chiaro, sintetico e specifico” oltre a non contenere né le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale, né le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 342 c.p.c.
Inoltre, la manifesta infondatezza del gravame deriva dal fatto che il primo giudice ha fatto corretta e puntuale applicazione sia delle risultanze processuali, sia della normativa e dei consolidati principi giurisprudenziali di legittimità in materia.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 30.04.2025, la Corte fissava udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 16.09.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente può ritenersi ad avviso della Corte in via generale superata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellante ex art.342 c.p.c, alla luce delle argomentazioni svolte nell'atto d'appello che consentono di massima di individuare i capi della pronunzia impugnata oggetto di censura, di percepire con sufficiente chiarezza il contenuto delle censure, di enucleare le ragioni secondo le quali il Giudice sarebbe caduto in errori di fatto e di diritto, di comprendere la diversa soluzione pretesa. Ciò è quanto basta per poter procedere all'esame di merito dell'appello.
Nel merito, i motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
L'appello è infondato e va respinto.
Il Tribunale ha compiuto una esaustiva, puntuale e analitica motivazione in ordine ai punti fondamentali della domanda svolta dall'attore pervenendo alla condivisibile Parte_1 conclusione dell'assenza dei presupposti per il suo accoglimento.
La domanda è stata introdotta ai sensi dell'art. 1134 c.c. Il Tribunale sulla base del dettato normativo, dell'interpretazione giurisprudenziale della norma e della situazione di fatto come rappresentata dalle parti ed emersa dall'istruttoria ha escluso la sussistenza dei presupposti dell'urgenza occorrenti per riconoscere al condomino attore in oggi appellante il rimborso delle spese che afferma aver sostenuto per la gestione della cosa comune.
In proposito, va anzitutto osservato che, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (cfr. in particolare, Cass. S.U. n. 2046 del 31/1/2006), la diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 cod. civ. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell'altro caso, al presupposto dell'urgenza, si fonda sulla considerazione che “nella comunione i beni comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione.” (cfr. nello stesso senso Cass. n. 620 del 14/1/2019). Tanto precisato, può qualificarsi come “urgente”, nell'accezione di cui alla norma citata, la spesa che non può essere differita senza un probabile o possibile, ancorché non certo, nocumento alle cose comuni o alla cosa di proprietà esclusiva di uno dei partecipanti al condominio o alle cose di terzi, secondo il criterio di valutazione del bonus pater familias (cfr. già Cass. n. 2565 del 12/7/1976 e Cass. n. 6400 del 6/12/1984, più di recente cfr. Cass.
n. 18759 del 23/9/2016). Tale lettura del requisito dell'urgenza è interpretata nell'ambito dei condomìni in cui è presente l'amministratore – quale non è quello di cui è causa – nel senso che può considerarsi tale la spesa la cui erogazione non può essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini possano utilmente provvedere ( in tal senso Cass. n. 14326/2017; n. 4364/2001), intendendosi per "urgente" non la spesa che pur sia giustificata dalle condizioni di degrado o di scarsa manutenzione, o di incuria, quanto la spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini possano utilmente provvedere. Tale interpretazione è ispirata all'esigenza di evitare, anche nei cosiddetti condomìni minimi quale quello in esame, dannose interferenze del singolo condomino, esigenza estranea alla comunione (art. 1110 cod. civ.) e dalla necessità di far fronte alla spesa senza ritardo. Da ciò consegue che il presupposto del diritto al rimborso non è l'inerzia dell'amministratore, o dell'assemblea o dei restanti condomini, ma la ristrettezza dei tempi per provvedere e la conseguente impossibilità di preavviso dell'organo amministrativo o assembleare. Addirittura è stato affermato dalla Corte Suprema che non è consentito al condomino sostituirsi agli organi condominiali in via generalizzata ove il condominio versi in una situazione di stasi patologica, cioè in una inerzia operativa stabilizzata (cfr. Cass. n.
9177/2017). Afferma la Corte che “ Dispone l'art. 1134 c.c., nella versione anteriore alla modifica operata dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, art. 13: "Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spese urgenti". Dispone, altresì, l'art. 1105 c.c., u.c., "Se non si prendono "i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune, non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore". Dal coordinamento delle due disposizioni si ricava piuttosto agevolmente che
l'intervento sostitutivo del singolo condomino è ammesso nei casi in cui, in presenza di un'esigenza che richiede un urgente intervento, non dilazionabile nel tempo, non appaia ragionevolmente prevedibile investire dell'attività l'amministratore, senza porre in concreto pericolo il bene condominiale. Per contro, ove il condominio versi in una situazione di stasi patologica, cioè in una inerzia operativa stabilizzata, non è consentito al singolo condomino sostituirsi, salvo i casi urgenti di cui s'è detto, agli organi condominiali in via generalizzata. Che si tratti di un intervento sostitutivo eccezionale, imposto dalla necessità d'urgentemente provvedere, non è dubbio ove si passi in rassegna la giurisprudenza di questa Corte, la quale, in più occasioni, ha chiarito che un tale intervento è giustificato solo ove, per impedire un possibile nocumento a sè, a terzi od alla cosa comune, le opere debbano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini” (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 18759 del
23/9/2016, Rv. 641283). Si ricava quindi, a prescindere dalla questione della presenza dell'organo assembleare, il concetto di “urgenza” nel senso sopra delineato. Nel caso in esame in cui, giova ribadire, non esisteva un organo amministrativo il doveva agire ai sensi dell'art. 1105 Parte_1
c.c., come affermato dal Tribunale, norma prevedente per tale ipotesi il ricorso all'autorità giudiziaria ai fini della nomina di un amministratore, strumento normativo previsto proprio per i casi di paralisi della amministrazione del condominio.
E' vero che, come afferma l'appellante, gli appellati avevano manifestato la disponibilità con la raccomandata 20.1.2018 a dar corso ai lavori come risultanti dalla CTU del geom. ma CP_4 certamente tale iniziale disponibilità ad una esecuzione concordata dei lavori da parte loro non può di certo sopperire al requisito dell'urgenza come sopra delineato, né valutarsi in ottica per così dire sostitutiva di tale requisito, posto che, per come emerso dall'istruttoria, tale iniziale disponibilità è stata poi disattesa a seguito del comportamento dell'originario attore che ha effettuato scelte e assunto decisioni in via unilaterale nella gestione dei contratti relative ai lavori, discostandosi dalla soluzione concordata. Come condivisibilmente affermato dal Tribunale la stessa prospettazione attorea dei fatti e delle domande contenuti in atto di citazione, consente di escludere l'urgenza posto che ha ritenuto di azionare dapprima un ATP ex art. 696 bis ai fini conciliativi – e Parte_1 non tra l'altro ai sensi dell'art. 696 c.p.c. sul presupposto dell'urgenza - nel tentativo di trovare una soluzione condivisa;
quindi ha ritenuto di procedere all'esecuzione dei lavori in modo autonomo (“si
è arrogato il diritto di agire per conto degli altri condomini, senza averne alcun mandato” pag. 11 sentenza), “scegliendo l'impresa appaltatrice, stipulando in nome proprio il contratto di appalto, nominando un proprio direttore dei lavori, stabilendo la priorità nelle lavorazioni e la loro portata, sciogliendo il vincolo esistente con la prima impresa a fronte di presunti vizi nelle lavorazioni, e contraendo nuovo vincolo con un'altra impresa all'insaputa degli altri condòmini, salvo poi agire in giudizio lamentando di avere dovuto affrontare da solo i costi delle opere e pretenderne l'integrale rimborso” (pag. 11 sentenza). Egli, anzichè convenire le parti in mediazione ed agire ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. avrebbe avuto possibilità e tempo di instaurare il procedimento camerale ex art. 1105
c.c., posto che lo stesso CTU nominato in primo grado ha affermato in risposta al quesito del
Tribunale “chiarisca il Ctu, per ciascuno dei lavori eseguiti, se il tempo necessario per la proposizione di un giudizio ex art. 1105 c.c. avrebbe comportato o meno un significativo pericolo per la conservazione della porzione dell' edificio oggetto di intervento, tale da cagionarne un danno” nei termini che seguono: “Non sussistevano pericoli imminenti di distacchi di intonaco, e/o di problemi di infiltrazioni, pertanto anche le tempistiche per la proposizione di un giudizio ex art. 1105, non avrebbero certamente comportato un pericolo in merito alla conservazione degli immobili”.
Come condivisibilmente affermato dal Tribunale non vi è dubbio che i lavori fossero necessari, ed è pacifico che vi sia stata trascuranza nell'eseguirli, “ma dal momento che –prima di disporne
l'esecuzione –si è ritenuto sussistente il margine temporale per tentare una soluzione conciliativa, allora non può sostenersi –una volta fallita la strategia processuale prescelta –che questi fossero indifferibili tanto da precludere il ricorso alla soluzione giudiziale prevista dal legislatore in fattispecie quali quella di che trattasi, proprio per evitare che uno soltanto dei condòmini si arroghi il diritto di assumere scelte inerenti la gestione della proprietà altrui.” (pag. 14 sentenza).
Il Tribunale ha anche ampiamente risposto in ordine alla doglianza attorea per cui vi sarebbe contraddizione fra la CTU svolta dal geom. in sede di ATP e quella svolta nel giudizio di CP_4 merito, negando condivisibilmente detta contraddizione posto che, pur valutando nella prima consulenza che i lavori fossero necessari, ha poi escluso nella seconda CTU situazioni di pericolo tali da non consentire un intervento dell'autorità giudiziaria in sede camerale (per il CTU erano assenti imminenti distacchi di intonaco e/o attuali problemi infiltrativi), affermazioni fra loro perfettamente compatibili. Né è emerso in modo sufficiente che la situazione si fosse aggravata in maniera tale da far ritenere non più indifferibili i lavori di cui è causa, sì da impedire il preventivo ricorso all'autorità giudiziaria ex art. 1105 c.c..
La manifestata iniziale disponibilità manifestata dai convenuti con la lettera 20.1.2018, giova ribadire, integra una circostanza ben diversa dal requisito posto alla base della domanda ex art. 1134 c.c. posto che detta disponibilità era il preludio di una soluzione concordata che è venuta meno a seguito della unilaterale decisione dell'appellante di risolvere il contratto con Controparte_3 cui in un secondo momento avevano prestato il consenso, e poi a quella di stipulare altro contratto con diversa ditta, formulando altresì delle pretese creditorie non condivise.
In tale situazione appare evidente che in assenza dei presupposti della domanda la stessa non può essere accolta e che il primo motivo di appello rimane assorbito. Tuttavia per mera completezza, osserva la Corte che è pienamente condivisibile anche la motivazione del Tribunale in ordine alla mancata prova dei pagamenti di cui l'appellante chiede il rimborso, in quanto non supportati da alcuna quietanza, bonifico o prova degli stessi, apparendo irrilevanti le considerazione del CTU sui rapporti dare avere tra le parti, di valore solo tecnico e non certamente tecnico giuridico, e alla luce della condotta processuale della parte convenuta, che ha contestato la prova dei pagamenti (cfr. pag. 5, 10 comparsa di risposta del giudizio di primo grado), dovendo, in ogni caso, condividersi le affermazioni del primo giudice in ordine alla irrilevanza della mancata contestazione in ordine a fatti estranei alla sfera di conoscenza (circostante che rendono evidenza dell'infondatezza della dedotta da parte dell'appellante violazione dell'art. 112 c.p.c.); Prive di pregio sono altresì le doglianze dell'appellante in ordine al valore probatorio delle dichiarazione dei redditi per le altrettanto condivisibili argomentazioni del Tribunale, risultando le stesse di complessa e non univoca interpretazione e non probanti dell'esborso.
Tenuto conto della infondatezza della domanda la Corte non ravvisa i presupposti per il deferimento del giuramento suppletorio deferibile solo ove ritenga la domanda o le eccezioni non pienamente provate ma non del tutto sfornite di prova, presupposti insussistenti nel caso in esame.
Ne consegue il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate ex DM n. 55/2014 in base al medesimo scaglione applicato dal Tribunale, non oggetto di contestazione.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 610/2024, emessa dal
Tribunale di Massa in data 26.10.2024, notificata in data 04.11.2024, la Corte così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati e Parte_1 CP_1
delle spese di lite del grado, che liquida in euro 6.000,00 oltre spese forfetizzate, Controparte_2 iva e cpa.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 18/9/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 610/2024, emessa dal Tribunale di Massa in data
26.10.2024, notificata in data 04.11.2024, promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
OL e PA DI, come da procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Carrara (MS), Via Mazzini n. 15,
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , e , C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2 rappresentati e difesi dagli Avv. Fabrizio Colazzina, come da procura C.F._3 speciale allegata alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Carrara (MS), Via Codena n. 1/bis
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia alla Corte di Appello di Genova Ecc.ma, contrarijs rejectis respingere integralmente la richiesta di inammissibilità o manifesta infondatezza del gravame degli appellati in quanto infondata in fatto e in diritto, in totale riforma della sentenza denunziata numero 610/2024 pubblicata il
26.10.2024 dal Tribunale Civile di Massa Giudice Dottor Ilario Ottobrino emessa nel procedimento civile numero 2732/2019, notificata ai fini del passaggio in giudicato in data 4.11.2024; previo se del caso ordine di restituzione della somma eventualmente percepita in executivis, condannare e in solido, per le causali di cui in narrativa CP_1 Controparte_2 dell'atto di citazione, al pagamento della somma di € 27.293,27, oltre gli interessi legali dal sorgere del credito, e/o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, vinte le spese legali del doppio grado del giudizio comprensivo dell'ATP con art.13 LP, CNA ed IVA.”
PER GLI APPELLATI “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: dichiarare l'inammissibilità o la manifesta infondatezza del gravame o, comunque, rigettare l'appello ex adverso spiegato siccome infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Massa n.
610/2024 e con vittoria delle spese e competenze professionali di causa coi relativi accessori come per legge.
In ipotesi subordinata e salvo gravame: accogliere le conclusioni nel merito ed in istruttoria così come rassegnate in e , richiamate e riproposte nel Parte_2 Controparte_2 presente giudizio d'appello e ritrascritte nella premessa della comparsa di costituzione e risposta in data 20.3.2025, che così si precisano: 'Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, contrariis rejectis, respingere la domanda attorea siccome non provata ed infondata in fatto ed in diritto. In ipotesi subordinata ed in via riconvenzionale: piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, contrariis rejectis: a) accertare e quantificare l'ammontare delle agevolazioni fiscali di cui il Dott. ha Parte_1 usufruito, usufruisce o avrebbe potuto usufruire o far usufruire anche agli odierni convenuti per le spese inerenti la ristrutturazione edilizia oggetto del presente giudizio e, conseguentemente, condannare parte attrice al risarcimento o rimborso in favore dei convenuti dell'ammontare delle agevolazioni fiscali di loro spettanza nella misura che risulterà provata o che sarà ritenuta equa e giusta al termine dell'istruttoria; b) accertare e dichiarare che e CP_1 Controparte_2 hanno pagato a la complessiva somma ivata di € 5.768,27 a saldo dell'importo Controparte_3 pattuito per la quota di loro spettanza per tutti i lavori eseguiti dalla predetta società per la ristrutturazione della terrazza del primo piano;
c) accertare e dichiarare che la copertura del fabbricato sito in Avenza di Carrara, Via Fiorino, identificato al N.C.E.U. del Comune di Carrara al foglio 72, part. 169 (salvo se altri o diversi identificativi) è di esclusiva proprietà del proprietario del primo piano dello stesso immobile e che per la ripartizione delle spese per la manutenzione e ricostruzione di tale copertura si deve applicare l'art. 1126 c.c.; conseguentemente ridurre la pretesa attorea a quanto risulterà di giustizia applicando la normativa di legge e decurtando e/o compensando la quota di spettanza dei convenuti di tutti i vantaggi fiscali di cui l'attore ha usufruito, usufruisce o avrebbe potuto usufruire o far usufruire anche ai Sigg.ri e CP_1 [...]
, escludendo tutte le somme non dovute e/o non ripetibili e, comunque, riducendo la pretesa CP_2 attorea all'importo che risulterà di giustizia per tutti i motivi esposti in atti. In ogni caso vinte le spese
e competenze professionali del giudizio - ivi comprese quelle del procedimento di ATP - coi relativi accessori di legge. In istruttoria: previa all'occorrenza rimessione della causa in istruttoria per
l'assunzione di tutte le istanze istruttorie non accolte dedotte dai convenuti nella memoria ex art.
183, comma 6°, n. 2, cpc, del 30.11.2020, che vengono integralmente richiamate e espressamente riproposte (prova per testi sui capitoli numero 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 coi testimoni ivi indicati siccome ammissibili e rilevanti per provare i fatti oggetto del giudizio, nonché richiesta di informazioni scritte ex art. 213 cpc all'Agenzia delle Entrate di Massa-Carrara e/o alla
Guardia di Finanza di Massa-Carrara e/o alle altre Pubbliche Amministrazioni che risulteranno competenti in merito ai benefici fiscali di cui parte attrice ha usufruito, usufruisce o avrebbe potuto usufruire o far usufruire anche ai convenuti per le spese inerenti la ristrutturazione edilizia oggetto del presente giudizio siccome ammissibile e rilevante per provare le relative circostanze anche in quanto le dichiarazioni dei redditi ex adverso prodotte a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc sono state specificamente contestate).' ”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.12.2019, conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Massa i coniugi e , per sentirli CP_1 Controparte_2 condannare al pagamento della somma di € 27.293,27 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia quale rimborso della loro quota parte per i lavori effettuati nello stabile di Via Fiorino n. 14 in Carrara, di cui le parti in causa sono proprietarie degli unici due appartamenti che lo compongono
(condominio minimo), sulla base di quanto determinato dalla CTU del geom. svolta nel CP_4 precedente giudizio per ATP. Detto ricorso promosso, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., in seguito all'esito negativo di un procedimento di mediazione, aveva il fine di ottenere una perizia tecnica volta a individuare i lavori da effettuare per risolvere i problemi riscontrati sul tetto, sulla gronda in aggetto, sulla terrazza a livello e all'interno dell'unità immobiliare del nonché a quantificarne i Parte_1 relativi costi e definirne i tempi di realizzazione. Deduceva che: -la consulenza tecnica d'ufficio aveva accertato che sulla superficie del manto di copertura erano presenti distacchi sulla guaina, pendenze del manto non corrette, ristagni nelle parti perimetrali del tetto, difetti sulle parti aggettanti e insufficiente regimazione delle acque meteoritiche. Il CTU aveva accertato, altresì, la presenza di vizi sulla terrazza a livello che comportavano la necessità di procedere al suo completo rifacimento;
-il costo delle opere da effettuare veniva quantificato in € 29.582,00, da cui andavano sottratte le spese già da lui sostenute per i lavori realizzati all'interno del suo appartamento e pari ad € 2.853,72;
-alla luce di quanto emerso dal procedimento di ATP, in data 14.04.2018, egli aveva stipulato con la il contratto di appalto per risolvere le predette problematiche afferenti al tetto Controparte_3
e alla terrazza;
-i convenuti si erano, fin da subito, mostrati contrari all'esecuzione di tali opere, non autorizzando l'impresa a utilizzare le aree di loro proprietà per eseguire gli interventi;
- successivamente, a seguito dell'inadempimento dell'impresa appaltatrice, egli aveva risolto il contratto in data 18.07.2018; nonostante i convenuti non fossero inizialmente concordi all'esecuzione delle opere da parte dell'impresa avevano in seguito aderito Controparte_3 parzialmente al contratto di appalto sottoscrivendolo con adesione unilaterale nonostante lo stesso fosse già stato risolto;
-egli aveva quindi sottoscritto un successivo contratto di appalto con la ditta in data 20.07.2018 per il completamento dei predetti lavori, Controparte_5 sostenendo integralmente tutte le spese necessarie;
-i convenuti non provvedevano al pagamento di quanto di loro spettanza deducendo l'arbitrarietà della scelta dell'impresa per l'esecuzione dei lavori, l'avvenuto pagamento delle quote a loro carico direttamente a favore dell'impresa esecutrice,
l'erronea ripartizione dei millesimi riguardanti il lastrico solare, la terrazza a livello e i ripristini interni, la non debenza delle spese relative ad ATP e la non necessità del cordolo;
-tali contestazioni dei convenuti erano infondate, atteso che i convenuti e non avevano CP_1 Controparte_6 dimostrato di aver corrisposto direttamente all'impresa appaltatrice la quota di loro spettanza e mediante raccomandata datata 20 gennaio 2018 gli stessi si erano dichiarati immediatamente disponibili all'effettuazione dei lavori riconoscendone, dunque, l'urgenza; -considerando, inoltre, che il lastrico solare svolgeva funzione di copertura delle sottostanti unità abitative, doveva applicarsi l'art. 1123 c.c. secondo cui la ripartizione delle spese era operata in base ai millesimi di proprietà; - del resto, i convenuti si erano dichiarati disposti all'esecuzione dei CP_1 Controparte_6 lavori così come determinati dalla consulenza tecnica d'ufficio, che ricomprendeva anche le opere sul cordolo;
-le spese del procedimento di ATP dovevano essere poste integralmente a carico dei convenuti che si erano opposti alle scelte tecniche prospettate dal CTU A fronte di tutto CP_4 quanto dedotto, stante l'inerzia di controparte, intraprendeva la predetta iniziativa Parte_1 giudiziaria.
Si costituivano in giudizio e , contestando la domanda di cui CP_1 Controparte_2 chiedevano il rigetto. Affermavano che: -trattandosi di un condominio minimo composto da solo due unità immobiliari, la spesa autonomamente sostenuta da uno dei comproprietari non era rimborsabile ex art. 1134 c.c. essendo priva dei requisiti dell'urgenza così come richiesti dalla norma indicata;
- con lettera raccomandata a/r del 20.1.18, essi avevano ribadito la loro disponibilità a dare immediatamente corso ai lavori formalizzando il contratto di appalto con l'impresa RB Emil s.r.l. indicata dal CTU, ferma la disponibilità a valutare altri preventivi;
-nonostante ciò l'attore Parte_1
aveva proceduto a stipulare unilateralmente il contratto di appalto con
[...] Controparte_3 dando inizio ai lavori ed incaricando per la loro direzione unicamente il proprio CTP Geom.
-essi avevano contestato prontamente tale modus operandi a mezzo di lettera Controparte_7 raccomandata ma, ciò nonostante, avevano comunque dato la disponibilità a mettere immediatamente a disposizione le pertinenze del loro immobile per il cantiere;
-tuttavia l'attore non aveva accettato la nomina del geom. quale codirettore, e, a sorpresa, aveva Persona_1 comunicato di aver risolto tale contratto per “colpa” di detta società; -l'attore aveva proceduto all'esecuzione delle opere di ristrutturazione in assoluta autonomia, risultando esclusivo intestatario di tutte le fatture prodotte, ed avendo pertanto integralmente diritto alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (c.d. "bonus ristrutturazioni"); -essendo lui l'esclusivo proprietario della copertura erano errati anche i criteri applicati per la ripartizione delle spese, spese non provate e specificamente contestate. Pertanto, concludevano chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in ipotesi subordinata, spiegando domanda riconvenzionale volta all'accertamento delle agevolazioni fiscali, delle somme da loro pagate a , nonché della proprietà esclusiva della Controparte_3 copertura del fabbricato in capo al con conseguente applicazione dell'art. 1126 c.c. per Parte_1 la ripartizione delle relative spese, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di giudizio. Depositate le memorie ex art. 183 cpc, con ordinanza del 21.04.2021, il Giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc: “ad integrale soddisfazione di ogni pretesa in relazione alle vicende oggetto della presente controversia orrisponde a CP_1 Parte_1
€ 5.000,00. Spese di lite e di ATP compensate tra le parti”, la quale, tuttavia, veniva rifiutata
[...] da parte attrice.
La causa veniva istruita documentalmente, mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio affidata allo stesso tecnico che aveva già redatto una prima perizia nel procedimento di ATP, Geom.
nonché mediante assunzione di prova orale. CP_4
All'esito dell'istruttoria, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Massa respingeva la domanda di parte attrice e la condannava al pagamento delle spese di lite e di CTU. Affermava il Tribunale che nell'ambito del condominio “minimo” nell'ipotesi di spese sostenute senza l'autorizzazione dell'altro condòmino, il relativo diritto di rimborso non può che essere subordinato all'accertamento del carattere urgente ai sensi dell'art. 1134 c.c., ossia con carattere di indispensabilità al fine di evitare danni a terzi o alla cosa comune, laddove invece l'attore “dopo un primo tentativo di trovare una soluzione condivisa sfociato in un ricorso a fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c. si è arrogato il diritto di agire per conto degli altri condòmini, senza averne alcun mandato, scegliendo l'impresa appaltatrice, stipulando in nome proprio il contratto di appalto, nominando un proprio direttore dei lavori, stabilendo la priorità nelle lavorazioni e la loro portata, sciogliendo il vincolo esistente con la prima impresa a fronte di presunti vizi nelle lavorazioni, e contraendo nuovo vincolo con un'altra impresa all'insaputa degli altri condòmini, salvo poi agire in giudizio lamentando di avere dovuto affrontare da solo i costi delle opere e pretenderne l'integrale rimborso” (pag. 11 sentenza).
La domanda – proseguiva il Tribunale – non poteva essere accolta in quanto “dirimente” era la circostanza che l'attore non avesse fornito alcuna prova degli esborsi sostenuti, Parte_1 limitandosi a produrre le fatture predisposte dalle imprese appaltatrici senza alcuna quietanza di pagamento e\o riscontro dei pagamenti effettuati, non fornendo idoneo riscontro le dichiarazioni reddituali oggetto dell'ordine di esibizione: oltre che di complessa e non univoca interpretazione, si trattava comunque di documentazione formata a seguito di iniziativa del non risultando Parte_1 astrattamente possibile verificare se nel fruire delle detrazioni l'attore avesse effettivamente prodotto i giustificativi dei pagamenti, anche considerato che le verifiche dell'Agenzia delle Entrate non vengono effettuate ex ante, ma sono eventuali e successive alla fruizione del beneficio fiscale Né, tanto meno, poteva operare il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., posto che questo opera solo per i fatti noti alla controparte, e non anche laddove vengano in rilievo rapporti tra una parte e terzi estranei alla sfera di conoscenza dell'altra parte.
Il Tribunale, inoltre, affermava che non fosse stata neppure fornita idonea prova della sussistenza del requisito dell'urgenza nei termini chiariti dalla giurisprudenza richiamata. Dalla condotta assunta da rima dell'esecuzione dei lavori e dell'introduzione del giudizio di primo grado Parte_1 emergeva che i lavori non fossero urgenti. Anziché eseguire i lavori e/o agire ex art. 1105 c.c. il aveva dapprima avviato un procedimento di mediazione e, in seguito, aveva deciso di Parte_1 adire l'autorità giudiziaria, istaurando un procedimento di ATP, tra l'altro non ai sensi dell'art. 696
c.p.c., bensì ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. che prescinde dal requisito dell'urgenza, avendo la precipua finalità di prevenire determinati tipi di contenzioso in relazione ai quali può risultare dirimente l'accertamento di carattere tecnico demandato all'ausiliario del giudice. Non era stata dedotta l'impossibilità di agire ex art. 1105 c.c.. Anche le risultanze della CTU acclaravano l'assenza di urgenza nell'esecuzione dei lavori, in quanto il consulente d'ufficio, a precisa domanda del giudice, aveva escluso – sulla scorta di una valutazione di carattere generale e tenendo conto dei tempi necessari a un'iniziativa giudiziale – che all'epoca dell'ATP, nel 2017, fossero sussistenti situazioni di pericolo tali da non consentire un intervento dell'Autorità giudiziaria in sede camerale ex art. 1105
c.c. (a dispetto delle precarie condizioni dello stabile e del loro potenziale aggravamento di cui non avrebbe potuto negare l'evidenza a suo tempo emersa). Sulla base di tali valutazioni, alcuna contraddizione appariva ravvisarsi tra le due relazioni peritali redatte dal medesimo consulente. Il
Tribunale infine affermava che, all'esito dell'istruttoria svolta, non poteva sostenersi che la situazione si fosse aggravata in maniera tale da far ritenere non più indifferibili i lavori oggetto di causa, sì da precludere il previo ricorso all'autorità giudiziaria. In tal senso deponevano anche le testimonianze assunte in corso di causa. Dal momento che i convenuti avevano avanzato domande riconvenzionali solo in via subordinata al mancato rigetto di quella attorea, queste non necessitavano alcuno scrutinio.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello al fine di ottenerne la riforma, Parte_1 chiedendo l'accoglimento dell'originaria domanda, e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe e articolando i motivi di seguito indicati:
1) Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe fatto buon governo delle risultanze processuali, laddove aveva affermato la mancanza di prova dei pagamenti relativi alle fatture dei lavori effettuati ritenuti non riscontrabili neppure dalle dichiarazioni dei redditi prodotte a seguito di accoglimento dell'istanza avversaria di esibizione ex art. 210 c.p.c. Così statuendo il
Tribunale avrebbe disatteso l'art. 115 c.p.c. mancando del tutto una specifica contestazione sul punto da parte dei convenuti, andando, di conseguenza, ultra petita in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Le dichiarazioni dei redditi, in particolare quella del 2020, ove lette con attenzione – afferma parte appellante - riportavano le spese di ristrutturazione sostenute nel 2019 e nel 2018 per un totale di euro 26.571,00. L'appellante, inoltre, rileva come il CTU incaricato avesse acclarato che tutte le fatture erano state pagate integralmente dall'attore così come dai convenuti per quelle loro intestate.
Essendo stati eseguiti tutti i lavori indicati nell'ATP in ossequio ai costi ivi stabiliti tutti regolarmente fatturati, è incontestata la fondatezza del diritto al rimborso degli stessi da parte di chi ne ha usufruito, dovendo l'appellante, se del caso, affrontare le azioni dei suoi fornitori eventualmente rimasti impagati o quelle della Agenzia delle Entrate qualora fosse stata riscontrata un'indebita detrazione.
2) Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale, in ordine al requisito dell'urgenza ex art. 1134 c.c., non abbia tenuto conto del fatto che gli appellati, sin dalla costituzione nel procedimento di ATP, non abbiano mai contestato la sussistenza di tale indispensabile presupposto.
Gli appellati, con raccomandata del 20.01.2018, avevano ribadito la loro piena disponibilità a dare immediatamente corso ai lavori così come risultanti dalla CTU del Geom. e con ripartizione CP_4 delle relative spese sulla base della tabella millesimale elaborata dallo stesso, per poi avanzare solo successivamente il pretestuoso ripensamento. Il comportamento posto in essere dagli appellati aveva il valore di vincolo contrattuale tra le parti, a prescindere dal presupposto dell'urgenza, come successivamente dimostrato dalla loro adesione all'originario contratto di appalto, seguendone pedissequamente l'esecuzione.
L'appellante lamenta, poi, come il Tribunale abbia omesso di considerare che l'ATP aveva acclarato lo stato di forte degrado dell'intero immobile. Nel contempo, sottolinea la contraddittorietà della consulenza svolta nel giudizio di merito in cui il CTU smentiva se stesso, affermando che i vizi già precedentemente accertati non avrebbero certamente comportato un pericolo in merito alla conservazione degli immobili, quando invece nel 2017 aveva sostenuto che il perdurare delle condizioni verificate, senza interventi alla terrazza, avrebbe aggravato la situazione, talché era di tutta evidenza che, già al tempo, le opere di riparazione fossero necessarie e urgenti.
Da ultimo, l'appellante contesta l'importanza data dal primo giudice grado alle prove testimoniali espletate che nulla di decisivo hanno apportato ai fini della risoluzione della controversia, avendo riguardato sostanzialmente le condizioni della terrazza in aggetto.
Si sono costituiti in giudizio e , chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2 dell'impugnazione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello che non risulta
“motivato in modo chiaro, sintetico e specifico” oltre a non contenere né le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale, né le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 342 c.p.c.
Inoltre, la manifesta infondatezza del gravame deriva dal fatto che il primo giudice ha fatto corretta e puntuale applicazione sia delle risultanze processuali, sia della normativa e dei consolidati principi giurisprudenziali di legittimità in materia.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 30.04.2025, la Corte fissava udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 16.09.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente può ritenersi ad avviso della Corte in via generale superata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellante ex art.342 c.p.c, alla luce delle argomentazioni svolte nell'atto d'appello che consentono di massima di individuare i capi della pronunzia impugnata oggetto di censura, di percepire con sufficiente chiarezza il contenuto delle censure, di enucleare le ragioni secondo le quali il Giudice sarebbe caduto in errori di fatto e di diritto, di comprendere la diversa soluzione pretesa. Ciò è quanto basta per poter procedere all'esame di merito dell'appello.
Nel merito, i motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
L'appello è infondato e va respinto.
Il Tribunale ha compiuto una esaustiva, puntuale e analitica motivazione in ordine ai punti fondamentali della domanda svolta dall'attore pervenendo alla condivisibile Parte_1 conclusione dell'assenza dei presupposti per il suo accoglimento.
La domanda è stata introdotta ai sensi dell'art. 1134 c.c. Il Tribunale sulla base del dettato normativo, dell'interpretazione giurisprudenziale della norma e della situazione di fatto come rappresentata dalle parti ed emersa dall'istruttoria ha escluso la sussistenza dei presupposti dell'urgenza occorrenti per riconoscere al condomino attore in oggi appellante il rimborso delle spese che afferma aver sostenuto per la gestione della cosa comune.
In proposito, va anzitutto osservato che, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (cfr. in particolare, Cass. S.U. n. 2046 del 31/1/2006), la diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 cod. civ. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell'altro caso, al presupposto dell'urgenza, si fonda sulla considerazione che “nella comunione i beni comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione.” (cfr. nello stesso senso Cass. n. 620 del 14/1/2019). Tanto precisato, può qualificarsi come “urgente”, nell'accezione di cui alla norma citata, la spesa che non può essere differita senza un probabile o possibile, ancorché non certo, nocumento alle cose comuni o alla cosa di proprietà esclusiva di uno dei partecipanti al condominio o alle cose di terzi, secondo il criterio di valutazione del bonus pater familias (cfr. già Cass. n. 2565 del 12/7/1976 e Cass. n. 6400 del 6/12/1984, più di recente cfr. Cass.
n. 18759 del 23/9/2016). Tale lettura del requisito dell'urgenza è interpretata nell'ambito dei condomìni in cui è presente l'amministratore – quale non è quello di cui è causa – nel senso che può considerarsi tale la spesa la cui erogazione non può essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini possano utilmente provvedere ( in tal senso Cass. n. 14326/2017; n. 4364/2001), intendendosi per "urgente" non la spesa che pur sia giustificata dalle condizioni di degrado o di scarsa manutenzione, o di incuria, quanto la spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini possano utilmente provvedere. Tale interpretazione è ispirata all'esigenza di evitare, anche nei cosiddetti condomìni minimi quale quello in esame, dannose interferenze del singolo condomino, esigenza estranea alla comunione (art. 1110 cod. civ.) e dalla necessità di far fronte alla spesa senza ritardo. Da ciò consegue che il presupposto del diritto al rimborso non è l'inerzia dell'amministratore, o dell'assemblea o dei restanti condomini, ma la ristrettezza dei tempi per provvedere e la conseguente impossibilità di preavviso dell'organo amministrativo o assembleare. Addirittura è stato affermato dalla Corte Suprema che non è consentito al condomino sostituirsi agli organi condominiali in via generalizzata ove il condominio versi in una situazione di stasi patologica, cioè in una inerzia operativa stabilizzata (cfr. Cass. n.
9177/2017). Afferma la Corte che “ Dispone l'art. 1134 c.c., nella versione anteriore alla modifica operata dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, art. 13: "Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spese urgenti". Dispone, altresì, l'art. 1105 c.c., u.c., "Se non si prendono "i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune, non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore". Dal coordinamento delle due disposizioni si ricava piuttosto agevolmente che
l'intervento sostitutivo del singolo condomino è ammesso nei casi in cui, in presenza di un'esigenza che richiede un urgente intervento, non dilazionabile nel tempo, non appaia ragionevolmente prevedibile investire dell'attività l'amministratore, senza porre in concreto pericolo il bene condominiale. Per contro, ove il condominio versi in una situazione di stasi patologica, cioè in una inerzia operativa stabilizzata, non è consentito al singolo condomino sostituirsi, salvo i casi urgenti di cui s'è detto, agli organi condominiali in via generalizzata. Che si tratti di un intervento sostitutivo eccezionale, imposto dalla necessità d'urgentemente provvedere, non è dubbio ove si passi in rassegna la giurisprudenza di questa Corte, la quale, in più occasioni, ha chiarito che un tale intervento è giustificato solo ove, per impedire un possibile nocumento a sè, a terzi od alla cosa comune, le opere debbano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini” (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 18759 del
23/9/2016, Rv. 641283). Si ricava quindi, a prescindere dalla questione della presenza dell'organo assembleare, il concetto di “urgenza” nel senso sopra delineato. Nel caso in esame in cui, giova ribadire, non esisteva un organo amministrativo il doveva agire ai sensi dell'art. 1105 Parte_1
c.c., come affermato dal Tribunale, norma prevedente per tale ipotesi il ricorso all'autorità giudiziaria ai fini della nomina di un amministratore, strumento normativo previsto proprio per i casi di paralisi della amministrazione del condominio.
E' vero che, come afferma l'appellante, gli appellati avevano manifestato la disponibilità con la raccomandata 20.1.2018 a dar corso ai lavori come risultanti dalla CTU del geom. ma CP_4 certamente tale iniziale disponibilità ad una esecuzione concordata dei lavori da parte loro non può di certo sopperire al requisito dell'urgenza come sopra delineato, né valutarsi in ottica per così dire sostitutiva di tale requisito, posto che, per come emerso dall'istruttoria, tale iniziale disponibilità è stata poi disattesa a seguito del comportamento dell'originario attore che ha effettuato scelte e assunto decisioni in via unilaterale nella gestione dei contratti relative ai lavori, discostandosi dalla soluzione concordata. Come condivisibilmente affermato dal Tribunale la stessa prospettazione attorea dei fatti e delle domande contenuti in atto di citazione, consente di escludere l'urgenza posto che ha ritenuto di azionare dapprima un ATP ex art. 696 bis ai fini conciliativi – e Parte_1 non tra l'altro ai sensi dell'art. 696 c.p.c. sul presupposto dell'urgenza - nel tentativo di trovare una soluzione condivisa;
quindi ha ritenuto di procedere all'esecuzione dei lavori in modo autonomo (“si
è arrogato il diritto di agire per conto degli altri condomini, senza averne alcun mandato” pag. 11 sentenza), “scegliendo l'impresa appaltatrice, stipulando in nome proprio il contratto di appalto, nominando un proprio direttore dei lavori, stabilendo la priorità nelle lavorazioni e la loro portata, sciogliendo il vincolo esistente con la prima impresa a fronte di presunti vizi nelle lavorazioni, e contraendo nuovo vincolo con un'altra impresa all'insaputa degli altri condòmini, salvo poi agire in giudizio lamentando di avere dovuto affrontare da solo i costi delle opere e pretenderne l'integrale rimborso” (pag. 11 sentenza). Egli, anzichè convenire le parti in mediazione ed agire ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. avrebbe avuto possibilità e tempo di instaurare il procedimento camerale ex art. 1105
c.c., posto che lo stesso CTU nominato in primo grado ha affermato in risposta al quesito del
Tribunale “chiarisca il Ctu, per ciascuno dei lavori eseguiti, se il tempo necessario per la proposizione di un giudizio ex art. 1105 c.c. avrebbe comportato o meno un significativo pericolo per la conservazione della porzione dell' edificio oggetto di intervento, tale da cagionarne un danno” nei termini che seguono: “Non sussistevano pericoli imminenti di distacchi di intonaco, e/o di problemi di infiltrazioni, pertanto anche le tempistiche per la proposizione di un giudizio ex art. 1105, non avrebbero certamente comportato un pericolo in merito alla conservazione degli immobili”.
Come condivisibilmente affermato dal Tribunale non vi è dubbio che i lavori fossero necessari, ed è pacifico che vi sia stata trascuranza nell'eseguirli, “ma dal momento che –prima di disporne
l'esecuzione –si è ritenuto sussistente il margine temporale per tentare una soluzione conciliativa, allora non può sostenersi –una volta fallita la strategia processuale prescelta –che questi fossero indifferibili tanto da precludere il ricorso alla soluzione giudiziale prevista dal legislatore in fattispecie quali quella di che trattasi, proprio per evitare che uno soltanto dei condòmini si arroghi il diritto di assumere scelte inerenti la gestione della proprietà altrui.” (pag. 14 sentenza).
Il Tribunale ha anche ampiamente risposto in ordine alla doglianza attorea per cui vi sarebbe contraddizione fra la CTU svolta dal geom. in sede di ATP e quella svolta nel giudizio di CP_4 merito, negando condivisibilmente detta contraddizione posto che, pur valutando nella prima consulenza che i lavori fossero necessari, ha poi escluso nella seconda CTU situazioni di pericolo tali da non consentire un intervento dell'autorità giudiziaria in sede camerale (per il CTU erano assenti imminenti distacchi di intonaco e/o attuali problemi infiltrativi), affermazioni fra loro perfettamente compatibili. Né è emerso in modo sufficiente che la situazione si fosse aggravata in maniera tale da far ritenere non più indifferibili i lavori di cui è causa, sì da impedire il preventivo ricorso all'autorità giudiziaria ex art. 1105 c.c..
La manifestata iniziale disponibilità manifestata dai convenuti con la lettera 20.1.2018, giova ribadire, integra una circostanza ben diversa dal requisito posto alla base della domanda ex art. 1134 c.c. posto che detta disponibilità era il preludio di una soluzione concordata che è venuta meno a seguito della unilaterale decisione dell'appellante di risolvere il contratto con Controparte_3 cui in un secondo momento avevano prestato il consenso, e poi a quella di stipulare altro contratto con diversa ditta, formulando altresì delle pretese creditorie non condivise.
In tale situazione appare evidente che in assenza dei presupposti della domanda la stessa non può essere accolta e che il primo motivo di appello rimane assorbito. Tuttavia per mera completezza, osserva la Corte che è pienamente condivisibile anche la motivazione del Tribunale in ordine alla mancata prova dei pagamenti di cui l'appellante chiede il rimborso, in quanto non supportati da alcuna quietanza, bonifico o prova degli stessi, apparendo irrilevanti le considerazione del CTU sui rapporti dare avere tra le parti, di valore solo tecnico e non certamente tecnico giuridico, e alla luce della condotta processuale della parte convenuta, che ha contestato la prova dei pagamenti (cfr. pag. 5, 10 comparsa di risposta del giudizio di primo grado), dovendo, in ogni caso, condividersi le affermazioni del primo giudice in ordine alla irrilevanza della mancata contestazione in ordine a fatti estranei alla sfera di conoscenza (circostante che rendono evidenza dell'infondatezza della dedotta da parte dell'appellante violazione dell'art. 112 c.p.c.); Prive di pregio sono altresì le doglianze dell'appellante in ordine al valore probatorio delle dichiarazione dei redditi per le altrettanto condivisibili argomentazioni del Tribunale, risultando le stesse di complessa e non univoca interpretazione e non probanti dell'esborso.
Tenuto conto della infondatezza della domanda la Corte non ravvisa i presupposti per il deferimento del giuramento suppletorio deferibile solo ove ritenga la domanda o le eccezioni non pienamente provate ma non del tutto sfornite di prova, presupposti insussistenti nel caso in esame.
Ne consegue il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate ex DM n. 55/2014 in base al medesimo scaglione applicato dal Tribunale, non oggetto di contestazione.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 610/2024, emessa dal
Tribunale di Massa in data 26.10.2024, notificata in data 04.11.2024, la Corte così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati e Parte_1 CP_1
delle spese di lite del grado, che liquida in euro 6.000,00 oltre spese forfetizzate, Controparte_2 iva e cpa.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 18/9/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno