Art. 668. Persona condannata per errore di nome 1. Se una persona e' stata condannata in luogo di un'altra per errore di nome, il giudice dell'esecuzione provvede alla correzione nelle forme previste dall'articolo 130 soltanto se la persona contro cui si doveva procedere e' stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell'articolo 630 comma 1 lettera c). In ogni caso l'esecuzione contro la persona erroneamente condannata e' sospesa.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
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- 1. Luigi Giordanohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
[…] Evoluzioni criminologiche, problemi applicativi e istanze di riforma, Roma, 2012; Art. 665, 666, 667 e 668 c.p.p. in AA.VV. (a cura di G. […]
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Giurisprudenza • 168
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2024, n. 24382Provvedimento: […] Con ordinanza del 4 febbraio 2024, il Tribunale di Trieste, quale giudice dell'esecuzione e decidendo in sede di rinvio a seguito della pronuncia di annullamento della Prima sezione di questa Corte del 2 maggio 2023, dichiarava la propria incompetenza a decidere in ordine alla istanza avanzata nell'interesse di AY DO ai sensi dell'art. 668 cod. proc. pen. - volta ad ottenere la cancellazione dal certificato penale della sentenza del Tribunale di Lucca del 26 gennaio 2004, irrevocabile il 14 giugno 2005, […] non si era provveduto, ai sensi degli artt. 668 e 130 cod. proc. pen., a decidere sulla domanda di espunzione di tale precedente dal suo certificato penale. 2. […]Leggi di più...
- giudizio di rinvio·
- art. 40 d.P.R. n. 313/2002·
- competenza giudice dell'esecuzione·
- errore di persona·
- competenza territoriale·
- annullamento sentenza·
- cancellazione certificato penale·
- art. 668 cod. proc. pen.