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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/12/2025, n. 2857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2857 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 18.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. r.g. 2998/2021,
TRA
nato a [...], il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Collurà ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Messina, Via XXIV Maggio n. 18 (c/o Studio Legale Tommasini & Associati), giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
C.F. e P.I. con sede legale in Messina, via Fata Controparte_1 P.IVA_1
Morgana n. 11, in persona del legale rapp.te p.t., sig. , elettivamente CP_2 domiciliata in Messina, Via Luciano Manara n.137, presso lo studio dell'Avv.
MA CE ZÙ, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 14/7/2021 il sig. adiva questo Tribunale per sentir condannare la ditta Pt_1 Controparte_1 al pagamento delle differenze retributive pretese in ragione dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle contrattualmente convenute. Chiedeva, inoltre, il riconoscimento degli emolumenti per lavoro straordinario e festivo oltre l'indennità per ferie e permessi non goduti.
Premetteva di essere stato assunto dalla resistente in data 23/6/2008 con contratto di apprendistato e mansioni di addetto alle vendite IV livello C.C.N.L. relativo al settore
Commercio e Terziario.
In data 01/6/2012 il rapporto di lavoro passava dalla fase di apprendistato a quella di lavoro ordinario mantenendo le medesime mansioni di addetto alle vendite.
Nel giugno del 2016 il veniva incaricato dello svolgimento delle mansioni di Pt_1
specialista salumiere mantenendo immutato il IV livello contrattuale di appartenenza.
Tuttavia, a detta del ricorrente la ditta Vinci lo destinava, senza il corrispondente inquadramento, a mansioni superiori proprie del III livello. Inoltre, lo spostava illegittimamente presso diverse sedi lavorative facendogli svolgere abitualmente lavoro straordinario e festivo non retribuito per 56 ore settimanali in luogo delle 40more settimanali contrattualmente concordate.
Il , a suo dire, si vedeva costretto, in ragione delle insostenibili condizioni di Pt_1
lavoro, a trasferirsi al nord lasciando la sua famiglia.
Lamentava, inoltre, il mancato versamento al fondo complementare di previdenza delle quote a carico del datore di lavoro.
Visto fallito ogni tentativo di bonario componimento adiva le vie legali a tutela dei suoi diritti.
Si costituiva in giudizio la ditta Vinci contestando le avverse domande e chiedendo il rigetto del ricorso.
Eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione ogni pretesa antecedente al quinquennio dalla notifica del ricorso e, nel merito rivendicava la correttezza dell'inquadramento contrattuale del ricorrente perfettamente coerente con le mansioni disimpegnate. Contestava, inoltre, lo svolgimento dello straordinario nei termini richiesti dal;
eccepiva che tutte le ferie erano state regolarmente fruite e che le prestazioni Pt_1 festive e domenicali erano state correttamente retribuite.
Ritenuta utile e conducente la prova per testi articolata dalle parti, all'esito dell'audizione dei testimoni, la causa veniva rinviata all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2 ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE 2.1 - Con le prime tre domande il chiede il riconoscimento del III livello di cui Pt_1
al CCNL di categoria e il pagamento delle relative differenze retributive anche con riferimento a ferie e permessi non goduti e lavoro straordinario.
In materia di mansioni superiori nell'impiego privato è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che (v. Cass., ord. n. 8158/2020) “Il procedimento logicogiuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto dei risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte (ex plurimis, Cass. 9414/2018; Cass. 17163/2016; Cass. 8589/2015; Cass., ord.
24360/14; Cass. 20272/10; Cass. 20284/09; Cass. 26233/08; Cass. 5128/07; Cass.
3069/05).”.
In ragione del superiore principio di diritto questo giudice deve accertare tutto il contenuto delle mansioni svolte dal ricorrente ed esaminare le declaratorie generali delle categorie di inquadramento di cui al CCNL di categoria (v. Cass. 20692/2004;
16469/2007), procedendo per le tre fasi successive così come identificate dalla Suprema
Corte.
Secondo la giurisprudenza di merito “Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (v. Tribunale Firenze, Sez. lavoro, sent., n. 630/2016).
Inoltre, la Suprema Corte (20748/18) ha evidenziato che - nei casi in cui il CCNL applicabile alla fattispecie inquadri una medesima attività di base in due distinti livelli,
a seconda che la stessa sia svolta in maniera elementare oppure in maniera più complessa
- il lavoratore che rivendica la qualifica superiore ha l'onere di allegare nel ricorso introduttivo e, poi, di provare in modo rigoroso, nel corso della causa, non solo lo svolgimento dell'attività dedotta, ma anche le modalità con cui l'ha eseguita, con specifico riferimento alla sua possibile complessità, ai connessi profili di responsabilità ed autonomia, nonché all'eventuale potere di coordinamento di altri colleghi.
Nel caso di specie il rivendica il III livello assumendo di aver svolto mansioni Pt_1
afferenti la qualifica di macellaio specializzato provetto.
Secondo il CCNL di categoria appartengono a questa qualifica o i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita.
Nello specifico il ricorrente sostiene di aver provveduto, con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico- pratica e autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, a eseguire con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco.
Posto che la richiamata declaratoria riguarda la figura del “macellaio specializzato provetto”, mentre, per stessa ammissione del ricorrente, lo stesso era addetto al reparto salumeria, dalle deposizioni testimoniali acquisite al giudizio è risultato quanto segue:
I testi e (clienti) hanno confermato de plano la circostanza sub 4 del Tes_1 Tes_2 ricorso in maniera generica senza nulla aggiungere. Tuttavia, appare poco plausibile che il ricorrente effettuasse tutte le operazioni descritte nel capitolo al banco dei salumi mentre serviva i clienti;
senza considerare che, comunque, le stesse sono riferite all'attività del macellaio provetto.
Il ha aggiunto “ da quando l'ho visto , escluso il cassiere, gli ho visto fare di Tes_2 tutto , anche banco salumeria”.
Il teste (collega – responsabile punto vendita) nel confermare la circostanza Tes_3
b) della memoria di parte resistente dichiara che il si occupava solo dell'attività Pt_1
di salumiere specializzato.
Il teste (collega) ha dichiarato: “Non so le mansioni assegnate al Ppistone, era Tes_4 il direttore a dire il lavoro che si doveva fare;
io lavoravo in salumeria;
ero collega del
, inizialmente eravamo in via garibaldi… quando io avevo bisogno in salumeria, Pt_1 chiamavo il ricorrente per aiutarmi ed il osservava mentre io lavoravo e Pt_1
collaborava - …Vero che facevamo in autonomia la disossatura , sfasatura, taglio a filo o a mano ed a macchina, rifilatura dei tagli;
mettevamo i prodotti nel vassoio . questo posso dire per il periodo in cui lavoravamo insieme;
questi lavori li facevamo insieme;
quando è arrivato ed era con me, ma non ricordo l'anno, lo chiamavano a sistemare gli scaffali e faceva tutto quello che gli si diceva;
poi non è piu stato con me e nulla posso riferire . Preciso che nel periodo in cui era con me , la disossatura la facevo io e lui guardava;
questo per circa un mese, nel periodo in cui è stato in via Garibaldi.”
Esaminando le superiori deposizioni non si riesce a ricavare in maniera certa e col dovuto rigore l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori rivendicate dal e per tutto Pt_1
il periodo lavorativo.
Le dichiarazioni di e (clienti) vanno interpretate alla luce della Tes_1 Tes_2
conoscenza molto relativa dei fatti di causa derivante dalla sporadica frequenza dell'esercizio commerciale.
Il teste collega del ricorrente, si contraddice confermando sia il capitolo b) di Tes_4
parte resistente, sia il capitolo 4 di parte ricorrente inficiando così la sua attendibilità.
Il teste (collega) ha smentito la tesi attorea. Tes_3
Anche la collocazione temporale delle deposizioni appare estremamente frammentata impedendo una corretta ricostruzione del rapporto.
Pertanto, posto che requisito indefettibile per il riconoscimento delle mansioni superiori
è che le stesse siano state ricoperte dal lavoratore che le rivendica con continuità e prevalenza, nel caso di specie tale prova non può dirsi raggiunta dato che il non Pt_1
solo non è riuscito a provare di aver svolto la mansione con continuità ma non ha nemmeno dato piena prova del contenuto effettivo della sua prestazione lavorativa dimostrando che la stessa rientrasse nel III livello.
Di conseguenza, deve ritenersi che l'attività del ricorrente rientri nel livello già posseduto (IV) al quale appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.
2.2 – In subordine il ricorrente chiede le differenze retributive per lavoro straordinario, ferie e permessi non goduti. In quanto allo straordinario, premesso che anche in questo caso, per consolidata giurisprudenza, l'onere probatorio incombe sul lavoratore (cfr. Cass. Civ. 30739/24: sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (ex multis Cass. n. 16150 del 19/06/2018, Cass. n. 4076 del 20/02/2018).
Nel caso di specie tale rigoroso onere non può dirsi soddisfatto in quanto le deposizioni dei testi sono risultate frammentate, generiche, insufficienti, contraddittorie impedendo di ricostruire col necessario grado di certezza qualità e quantità del preteso straordinario.
Egualmente per quanto riguarda le ferie e i permessi.
I colleghi del hanno tutti dichiarato che fruivano regolarmente delle ferie e che Pt_1
concordavano col ricorrente i periodi di fruizione.
Inoltre, dalle buste paga risulta che il ricorrente abbia percepito emolumenti riconducibili a lavoro straordinario o festivo laddove prestato.
Pertanto, la prova sul punto avrebbe dovuto essere ancora più rigorosa e dettagliata.
2.3 – Il con la domanda n. 7 ha chiesto la condanna della ditta datrice di lavoro Pt_1
al pagamento di quanto dovuto a titolo di FR assumendo che la stessa non avrebbe onorato i pagamenti da effettuare al fondo di previdenza eletto dal ricorrente.
La ditta si è limitata a contestare la domanda assumendo di aver eseguito tutti i CP_1 pagamenti e depositando a tal fine le relative ricevute.
Dalle stesse si è potuto accertare che, in effetti, i pagamenti hanno avuto luogo ma solo con notevole ritardo e cioè dall'aprile al settembre del 2021, ovvero a cavallo dell'introduzione del presente giudizio.
Gli importi versati appaiono corretti in quanto coincidenti con quanto risultante dalla
C.U. depositata dal ricorrente.
Sul punto, pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere essendo venuta meno nel corso del giudizio la necessità di una pronuncia di merito da parte di questo giudice atteso l'integrale pagamento di quanto dovuto per il titolo dedotto in giudizio.
2.4 – con le domande 8 e 9 il chiede la condanna della resistente al risarcimento Pt_1 del danno non patrimoniale subito a causa degli improbi orari di lavoro subiti nel corso del rapporto. Tuttavia, la domanda è risultata del tutto infondata in quanto priva del minimo principio di prova che, per inciso, non è stata nemmeno chiesta dal ricorrente.
In quanto alle spese di lite, posto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc in ragione del fatto che la resistente ha legittimamente resistito alle domande attrici per la maggior parte rigettate, esse seguono la soccombenza limitatamente al riconoscimento del FR (che al momento del deposito non era stato ancora versato per intero) e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 e 147/22 come da dispositivo previa compensazione di 2/3 in ragione del parziale rigetto del ricorso.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 2998/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di pagamento del FR;
2) Condanna la società ditta al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
delle spese di lite quantificate, già compensate, in € 1.796,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Messina il 19.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando