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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5926 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
allo scadere del termine assegnato per il deposito di note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunziato e curato il deposito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., equivalente a lettura in udienza, della seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 1313 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: risarcimento danni da illecito aquiliano e vertente
TRA
Avv. nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difeso da sé stesso giusta l'art. 86 c.p.c. e dall'avv. Rinaldo Sommantico (c.f. ) in CodiceFiscale_2
virtù di procura alle liti prodotta in sede di iscrizione a ruolo telematica dell'atto di appello, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Ercolano alla via Venuti n. 69.
APPELLANTE
E
con sede in Roma alla via Piemonte n. 38 (P. Iva n. , rappresentata Controparte_2 P.IVA_1
processualmente da (c.f. ) giusta procura autenticata per notar Controparte_3 P.IVA_2 Per_1
di Roma del 12.03.2012, in persona del procuratore speciale , abilitato alla
[...] CP_4
rappresentanza societaria in forza di procura per notar dell'11.09.2019, elettivamente Persona_2
domiciliata in Napoli alla Via Depretis n. 102 presso l'avv. Eugenio Moschiano (c.f. ) CodiceFiscale_3
che la rappresenta e difende su mandato alle liti prodotto in sede di costituzione telematica in appello;
APPELLATO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 PER L'APPELLANTE: L'Avv. e l'Avv. Rinaldo Sommantico provvedono al deposito delle Controparte_1 presenti note di trattazione scritta, con le quali si riportano al contenuto del proprio atto di appello, alle proprie note conclusionali, alle deduzioni riportate a verbale, nonché a tutti i propri atti, ivi compresi quelli del primo grado di giudizio, il tutto che si abbia qui per ripetuto e trascritto integralmente. Impugnano e contestano, nuovamente, tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto, formulato e prodotto. Evidenziano che parte appellata, immotivatamente e senza dare alcuna comunicazione, non ha aderito alla procedura di mediazione ex D.L.vo
28/2010 demandata dalla Corte e regolarmente avviata dall'appellante, che ha depositato in giudizio istanza di avvio del procedimento, verbale negativo e fattura rilasciata dall'Organismo Dc Concilia s.r.l. L'Avv. e CP_1
l'Avv. Sommantico chiedono, quindi, che la causa sia trattenuta in decisione, insistendo, in riforma totale della gravata ordinanza, per l'accoglimento dell'interposto appello e, per l'effetto, delle seguenti conclusioni: 1)
Accertare e dichiarare la responsabilità della in ordine ai fatti riportati nella premessa Controparte_5 del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio e nella narrativa dell' atto di appello;
2) Condannare la
, in persona del suo rappresentante p.t., al pagamento del risarcimento del danno da liquidarsi, CP_2 eventualmente, anche in via di giustizia e/o equitativa, da parte dell'Ill.ma Corte, tenendo conto, oltre alle spese per effettuazione del bonifico, anche della necessità di ricorrere al mezzo giudiziario ed alle spese di consulenza fiscale, queste ultime come quantificate nel prospetto depositato già nel primo grado di giudizio;
3) Condannare parte appellata al pagamento delle competenze professionali ammontanti, secondo le tariffe professionali vigenti, ad Euro 1.890,00, oltre spese generali e CPA, o alla diversa minor o maggior somma stabilita dall' per l'ulteriore attività svolta o, comunque, a titolo di ulteriore danno. Il tutto, in ogni caso ed CP_6 in virtù del principio della soccombenza virtuale, con vittoria dispese e competenze del doppio grado di giudizio
e delle spese di mediazione, oltre accessori di legge”.
PER LA SOCIETA' APPELLATA: “Voglia l'On. Corte di Appello adita: 1) rigettare l'avverso atto di appello
in quanto inammissibile e, comunque, infondato sia in fatto che in diritto. 2) rigettare, in ogni caso, tutte le
domanda avanzate in ricorso, ivi comprese le domande di risarcimento danni, in quanto infondate e comunque
carenti di ogni elemento di prova. Con vittoria di spese di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis e ss. c.p.c. depositato il 26.10.2020 l'avv. ha riferito di Controparte_1
essere stato nominato custode giudiziario nella procedura esecutiva immobiliare n. 58/2015 R.G.E., svoltasi innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, al cui esito gli veniva liquidato dal G.E. un compenso di € 18.250,00
oltre accessori gravante sulla quale creditore procedente. Controparte_5
L'istante, con pec del 31.07.2019, aveva pertanto trasmesso al difensore della , avv. Controparte_5
Moschiano, il prospetto di fattura relativo alle proprie competenze per un totale di € 20.306,00.
pagina 2 di 11 Il suddetto legale, con successiva pec del 25.09.2019, faceva presente che la propria assistita, per procedere al pagamento, necessitava dell'invio della fattura elettronica. L'avv. , in data 30.09.2019, aveva CP_1
quindi emesso la fattura elettronica FPR n. 1/2019 per € 20.306,00.
Successivamente, la aveva tuttavia erroneamente effettuato due distinti pagamenti del CP_2
medesimo importo di € 20.306,00 corrispondendo tale somma dapprima il 19.10.2019, a fronte del prospetto di fattura ricevuto, ed una seconda volta il 24.10.2019 a fronte della fattura elettronica.
A questo punto l'avv. , resosi conto dell'errore commesso, chiedeva ed otteneva ragguagli dal CP_1
legale della circa le modalità di restituzione dell'importo ricevuto in eccesso anticipandogli che CP_5
avrebbe in seguito richiesto anche quanto a lui spettante per tale ulteriore attività che non poteva considerarsi ricompresa nel decreto di liquidazione del G.E.
Il 09.01.2020 il ricorrente aveva quindi eseguito il bonifico di € 20.306,00 presso la filiale di Torre
Annunziata della inviando all'avv. Moschiano la relativa distinta contabile nonché, come CP_7
preannunziatogli, il prospetto di fattura relativo alle proprie competenze per l'ulteriore attività stragiudiziale compiuta. In data 01.07.2020, in luogo del pagamento richiesto, l'istante aveva tuttavia ricevuto la Certificazione
Unica relativa ai redditi del 2019 emessa dalla per un importo pari al doppio di quanto realmente CP_5
incassato dall'avv. che, immediatamente, richiedeva la correzione di tale documento ed il risarcimento CP_1
dei danni che lo stesso gli avrebbe procurato, a livello fiscale e previdenziale, esponendolo ad un sicuro accertamento dal parte dell'Agenzia delle Entrate per un compenso in realtà non percepito.
Tanto premesso il ricorrente, essendo rimasto senza esito l'invito alla controparte alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita per la correzione della C.U., il risarcimento dei danni subiti ed il pagamento dell'attività professionale svolta, ha chiesto al Tribunale di Torre Annunziata di accogliere le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare la responsabilità della in ordine ai fatti di Controparte_5
cui in premessa;
2. Per l'effetto, ordinare alla resistente di emettere, per l'anno 2020, Certificazione Unica in
sostituzione di quella erroneamente emessa, provvedendo a certificare di aver corrisposto al ricorrente Euro
20.306,00; 3. Sempre per l'effetto e, in specie, ove non fosse possibile procedere alla chiesta emissione di
certificazione in sostituzione, condannare la in persona del suo rappresentante p.t., al CP_2
pagamento, a titolo di risarcimento danni, del complessivo importo di Euro 8.102,00, o a quella maggior o
minor somma liquidata, eventualmente anche in via equitativa, dal Giudicante, oltre interessi e rivalutazione
pagina 3 di 11 monetaria;
4. Sempre per l'effetto, condannare la resistente al pagamento delle competenze professionali
ammontanti, secondo le tariffe professionali vigenti, ad Euro 1.890,00, oltre spese generali e CPA, o alla
diversa minor o maggior somma stabilita dall'odierno Giudicante per l'ulteriore attività svolta o, comunque, a
titolo di ulteriore danno”.
La costituitasi a mezzo della quale suo rappresentante Controparte_2 Controparte_3
processuale volontario, ha preliminarmente dedotto e documentato di aver provveduto in data 06.11.2020, ossia dopo il deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ma anteriormente alla sua notifica, avvenuta il 02.12.2020, ad emettere la Certificazione Unica rettificata ed a caricarla nel cassetto fiscale dell'avv. con conseguente CP_1
cessazione della materia del contendere relativamente al diritto del legale istante alla rettifica della C.U.
Quanto poi ai danni di natura fiscale e previdenziale connessi all'emissione di una C.U. errata, quantificati dal ricorrente in € 8.102,00, la comparente ha segnalato che si trattava di danni solo eventuali, e non di certo concreti ed attuali, per i quali era ugualmente cessata la materia del contendere a seguito della rettifica della C.U.
e che, in ogni caso, non avrebbero potuto prodursi. Ciò in quanto i professionisti pagano le tasse sulla base delle fatture emesse, e non in base alle certificazioni uniche redatte dai loro clienti, per cui l'Agenzia delle Entrate
avrebbe potuto effettuare un accertamento per verificare le somme realmente incassate dal (eventualità, CP_1
questa, scongiurata dall'intervenuta rettifica) ma non di certo pretendere il pagamento di maggiori imposte per delle somme non percepite.
La resistente, relativamente alla richiesta di un compenso di € 1.890,00 per l'attività posta in essere dall'avv. al fine di restituire le somme incassate in esubero, ha infine dedotto che nessuna attività CP_1
professionale veniva in esame per cui la questione ben poteva essere chiusa lì, con la restituzione della somma,
senza alcuna pretesa aggiuntiva da parte del ricorrente.
La controversia è stata quindi decisa con ordinanza depositata e comunicata il 23.02.2021 la quale, preso atto della cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda principale, ha rigettato le altre pretese attoree ed ha compensato le spese processuali con la seguente motivazione:
“…va subito evidenziato che ha alla fine effettuato la rettifica della C.U. debitamente CP_5
trasmessa all'Agenzia delle Entrate in data 6.11.2020, quindi dopo il deposito del ricorso (26.10.20) ma ben
prima della sua notifica in uno al decreto di fissazione dell'udienza (2.12.20). Pertanto su tale capo di domanda
non occorre provvedere.
pagina 4 di 11 Circa la domanda di risarcimento del danno, non si comprende quale possa essere il danno derivato
all'istante. È vero che egli ha subito dei “fastidi” derivanti dall'errore commesso da , ma certo gli CP_5
stessi non possono essere definiti un danno: né sotto il profilo del lucro cessante né sotto quello del danno
emergente. Anche l'ipotesi di danno derivante da accertamento fiscale appare difficilmente realizzabile: laddove
l'istante dovesse subire un accertamento, potrebbe dimostrare molto facilmente al Fisco che la causa di tutto
deve essere ricercata nel “pasticcio” causato da , che per un evidente errore ha pagato due volte CP_5
l'importo dovuto ed ha innescato una serie di “equivoci” a catena (che comunque alla fine sono stati risolti).
Ma anche la richiesta di pagamento per l'attività ulteriore non può essere accolta. Equivoci come quello
per cui è causa possono pure accadere (e come si è visto danno diritto al risarcimento solo ove dagli stessi sia
derivato un danno effettivo); tuttavia essi non affondano la propria origine in nessun rapporto obbligatorio
esistente tra le parti e nemmeno possono essere fatti rientrare nei casi in cui l'Ordinamento prevede la nascita
di un'obbligazione ex art. 1173 ultima parte del cod. civ. Il compenso (in mancanza di un rapporto tra le parti)
rimane quindi confinato al danno da fatto illecito (espressione questa intesa latu sensu) che però, come visto
sopra, nella fattispecie non sussiste.
In effetti il “fastidio” che l'istante ha indubbiamente patito per i “pasticci” fatti da non CP_5
costituisce un quid compensabile di per sé ma rientra nella casistica delle possibilità connesse all'espletamento
di un'attività che è già stata compensata (a tutto concedere - ma anche ciò sembra invero piuttosto dubbio -
l'istante avrebbe potuto rivolgersi al G.E. per ottenere l'ulteriore compenso legato comunque all'espletamento
del suo mandato di custode giudiziario).
Per i motivi di cui sopra la domanda non può trovare accoglimento. Circa il governo delle spese, proprio
il rilievo che tutto nasce da un errore commesso da impone l'integrale compensazione tra le parti”. CP_5
§§§§§§
Con atto notificato il 23.03.2021 ed iscritto a ruolo il 24.03.2021 l'avv. ha proposto tempestivo CP_1
appello avverso la predetta ordinanza chiedendo a questa Corte di accogliere le seguenti conclusioni: “1)
Accertare e dichiarare la responsabilità della in ordine ai fatti riportati nella premessa Controparte_5
del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio e nella narrativa del presente atto;
2) Condannare la
[...]
in persona del suo rappresentante p.t., al pagamento del risarcimento del danno da liquidarsi, CP_2
eventualmente, anche in via di giustizia e/o equitativa, da parte dell' Ill.ma Corte, tenendo conto, oltre alle spese
pagina 5 di 11 per effettuazione del bonifico, anche della necessità di ricorrere al mezzo giudiziario ed alle spese di consulenza
fiscale, queste ultime come quantificate nel prospetto depositato già nel primo grado di giudizio;
3) Condannare
parte appellata al pagamento delle competenze professionali ammontanti, secondo le tariffe professionali
vigenti, ad Euro 1.890,00, oltre spese generali e CPA, o alla diversa minor o maggior somma stabilita
dall' per l'ulteriore attività svolta o, comunque, a titolo di ulteriore danno. Il tutto, in ogni caso ed CP_6
in virtù del principio della soccombenza virtuale, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di
giudizio, oltre accessori di legge”.
Con comparsa del 29.06.2021 si è costituita resistendo all'appello di cui ha chiesto Controparte_2
il rigetto con vittoria delle spese.
La causa, acquisita la visibilità telematica del fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni disponendo che le parti esperissero, nelle more dell'udienza, un tentativo di mediazione ex art. 5 quater del D. lgs n. 28 del 2010 presso un organismo accreditato.
Stante l'esito negativo di tale tentativo, la causa - con ordinanza comunicata il 18.07.2025 - è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. concedendo alle parti termine per il deposito telematico di note illustrative e conclusive ex art. 127-ter c.p.c., allo scadere del quale si provvede al deposito della presente sentenza da equipararsi alla sua lettura in udienza.
§§§§§§
Con il primo motivo di gravame l'avv. lamenta: “vizi della motivazione ed errata Controparte_1
valutazione del materiale probatorio”.
Deduce in particolare l'appellante che il giudice di primo grado è partito dall'erroneo presupposto secondo cui, avendo la adempiuto, sia pur tardivamente, all'obbligo di rilasciare una corretta CP_2
Certificazione Unica, il tema principale della causa sia venuto meno e, con esso, anche le richieste relative al pagamento del compenso/risarcimento del danno che non troverebbero, a suo dire, nessuna fonte obbligatoria,
neppure tra quelle previste dall'art. 1173 c.c.
Prosegue l'appellante osservando come, essendo pacifico ed incontestabile che la società appellata dovesse rilasciargli - per legge - una Certificazione Unica corretta, devono necessariamente gravare sulla debitrice tutte le conseguenze della sua inadempienza e, di conseguenza, l'obbligo del risarcimento del danno che sussiste anche per il semplice ritardo nell'adempimento.
pagina 6 di 11 Né tale responsabilità risarcitoria potrebbe essere esclusa o mitigata per il fatto che l'appellata ha effettuato la correzione richiesta prima che le fossero notificati il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, in quanto controparte si è ben guardata dal comunicare il suo tardivo adempimento all'avv. il quale, non essendo tenuto a visionare continuamente il proprio “cassetto fiscale” CP_1
ha scoperto, tale circostanza solo al momento della costituzione in giudizio della . CP_2
Per tale motivo, senza andare a ricercare ulteriori fonti obbligatorie ai sensi dell'art. 1173 c.c., sussisteva il diritto dell'odierno appellante a vedersi risarcito tanto il danno emergente quanto il lucro cessante.
Pur dovendosi ritenersi superata la questione attinente al risarcimento del danno derivante da un possibile accertamento fiscale e previdenziale, scongiurato a seguito del rilascio della Certificazione Unica corretta,
doveva infatti riconoscersi il risarcimento per le spese di consulenza fiscale, quantificate in Euro 700,00 oltre accessori nel prospetto depositato nel giudizio di prime cure e predisposto dal commercialista a cui l'avv. CP_1
si era rivolto dopo aver ricevuto la Certificazione Unica errata. Con riferimento al danno emergente, non veniva inoltre considerata dal tribunale la spesa sostenuta dall'appellante per effettuare il bonifico, corrispondente a
Euro 4,92 come comprovato dalla distinta di pagamento allegata alla pec del 9 gennaio 2020. Il mancato risarcimento di tale importo comproverebbe l'errata valutazione del materiale probatorio, dato che l'erogazione di Euro 4,92 per effettuare il bonifico era documentalmente provata sicché di tale spesa il giudice avrebbe dovuto tener conto alla luce della formulazione della domanda attorea che lo invitava, nell'ipotesi di tardiva correzione della C.U., ad una valutazione del danno anche in via equitativa.
Non si giustificherebbe, infine, l'aver derubricato l'attività professionale svolta dal ricorrente a mero
“fastidio” in quanto essa, a differenza di quanto sostenuto da controparte con l'avallo del Tribunale di Torre
Annunziata, aveva importato lo svolgimento di un vero e proprio lavoro, con predisposizione di atti di natura tecnica ed interlocuzione con altri professionisti, che andava compensato in qualche modo essendosi precisato,
nel ricorso introduttivo, che il pagamento richiesto doveva avvenire eventualmente anche a titolo di ulteriore danno subito.
Detta attività non era infatti consistita solo nell'effettuazione di un semplice bonifico presso la filiale di Torre Annunziata ma aveva comportato per l'avv. anche l'avvio di una fitta corrispondenza, CP_7 CP_1
a mezzo pec, con il collega Moschiano, con il servizio fatturazione della e con la stessa Controparte_5
parte appellata, regolarmente costituita in mora con pec dell'01.07.2020.
pagina 7 di 11 Il tutto, senza contare le innumerevoli telefonate verso i più disparati numeri telefonici degli uffici di parte avversa, era poi culminato nel disatteso invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita con conseguente possibilità di far rientrare tale pregiudizio sia nell'ambito del danno emergente che in quello del lucro cessante dal momento che il tempo dedicato a tale pratica era stato sottratto agli ulteriori impegni lavorativi dell'avv. con riduzione del suo reddito. CP_1
Nell'una come dell'altra ipotesi era stato poi indicato il riferimento, per la quantificazione di tale danno, ai parametri del D.M. n. 37 dell'8 marzo 2018 relativi all'attività stragiudiziale - scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00 - fatta salva una diversa valutazione da parte del giudice. Non si trattava, quindi, di una quantificazione rimessa alla “fantasia” dell'allora ricorrente, come all'epoca affermato da parte avversa, ma di una liquidazione destinata a trovare il suo sostegno nella legge.
Viene, infine, evidenziato come la liquidazione dell'ulteriore attività prestata non potesse avvenire da parte del giudice del procedimento esecutivo n. 58/2015, in cui l'avv. aveva espletato l'attività di custode, CP_1
poiché tutti gli adempimenti a cui era stato costretto l'odierno appellante erano il frutto di un errore e di un colpevole inadempimento commessi dalla dopo la conclusione di quella procedura. Controparte_5
§§§§§§
Il motivo deve essere rigettato essendo infondato. L'appellante non coglie, infatti, una fondamentale distinzione che va operata tra gli obblighi nascenti dalla duplicazione del pagamento del proprio compenso e quelli derivanti dall'emissione di una Certificazione Unica errata da parte della . CP_5
Fermo restando che la società appellata aveva l'obbligo di rimediare all'errore commesso in sede di redazione della C.U., emettendone una corretta, occorre infatti evidenziare come, rispetto al pagamento duplicato, era piuttosto l'avv. ad avere degli obblighi nei confronti della controparte. CP_1
A norma dell'art. 2033 c.c. chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha infatti il diritto di ripetere ciò che ha pagato ed ha inoltre il diritto ai frutti ed agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure dal giorno della domanda, se questi era in buona fede. L'avv. , restituendo la somma CP_1
indebitamente ricevuta dalla , ha dunque semplicemente adempiuto l'obbligazione restitutoria CP_2
da cui era gravato la quale, avendo ad oggetto una somma di danaro, andava estinta al domicilio del creditore come stabilisce l'art. 1183 co.
3. c.c. L'art. 1196 c.c., rubricato “spese del pagamento”, prevede, infine,
espressamente che “Le spese del pagamento sono a carico del debitore”.
pagina 8 di 11 Appare a questo punto palese che l'appellante non può pretendere, a titolo di risarcimento danni o altrimenti, né il rimborso della spesa di € 4,92 (corrispondente alle commissioni bancarie pagate per effettuare il bonifico con cui ha restituito alla la somma indebitamente percetta) né la remunerazione dell'attività CP_5
compiuta in via propedeutica e successiva a tale restituzione (invio di pec al collega Moschiano, interlocuzioni con il servizio fatturazione della , messa in mora per il pagamento di tali attività, etc.). CP_5
Ciò per l'evidente ragione che non sussiste alcun illecito imputabile alla controparte e nessun danno ingiusto da dover risarcire avendo l'avv. semplicemente adempiuto un proprio obbligo nascente dalla CP_1
percezione di un pagamento indebito che, tra l'altro, gli ha anche fatto lucrare gli interessi sulla somma di €
20.306,00 nell'arco di tempo di oltre due mesi intercorso tra la ricezione del pagamento non dovuto
(24.10.2019) e la sua restituzione (09.01.2020).
Per quel che attiene poi ai danni conseguenti all'emissione della Certificazione Unica errata, non è affatto provato che l'avv. abbia sostenuto spese di consulenza fiscale chiedendo ad un dottore commercialista di CP_1
effettuargli un conteggio delle maggiori imposte, dei maggiori oneri previdenziali e delle sanzioni da corrispondere nell'ipotesi, solo accademica, di un accertamento fiscale in conseguenza della discrasia esistente tra i redditi fatturati e quelli emergenti dalla C.U. che lo stesso attore riconosce non esservi stato e che, in ogni caso, non avrebbe potuto determinare il pregiudizio paventato avendo il la possibilità di provare CP_1
agevolmente l'avvenuta restituzione delle somme corrispostegli sine titulo dalla . CP_5
Il prospetto depositato in prime cure, al quale l'appellante fa riferimento, ponendolo a base della sua pretesa di € 700,00 oltre accessori per consulenza fiscale, non reca, infatti, alcuna intestazione o firma che consenta di ritenerlo opera di un dottore commercialista, di cui non è dato neppure conoscere il nominativo, né vi sono in atti fatture, preventivi o altri documenti che attestino l'avvenuta corresponsione della somma pretesa ad un professionista per la redazione di tale prospetto di calcolo.
L'appellante confonde, infine, il semplice impegno di tempo e di energie che un qualunque soggetto può
dover profondere, per risolvere uno degli innumerevoli inconvenienti che la vita quotidiana presenta, con un danno da dover risarcire in base alle tariffe forensi relative all'attività stragiudiziale, pur nella conclamata assenza di un rapporto d'opera professionale con la , operando un'assimilazione tra vita lavorativa e CP_5
vita privata che appare ancor più paradossale se solo si considera che tali energie sono state in massima parte spese per portare avanti la richiesta, assolutamente infondata, di un compenso per l'attività di restituzione della pagina 9 di 11 somma indebitamente percetta.
§§§§§§
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce che il provvedimento impugnato è viziato nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese processuali sul rilievo che “tutto nasce da un errore
commesso da ”. CP_5
Il giudice, incorrendo in una contraddizione, ha infatti ammesso che il giudizio fu introdotto a causa di un comportamento erroneo della società convenuta sicché non sarebbe dato comprendere il motivo del mancato riconoscimento ai ricorrente delle competenze professionali per il giudizio avviato.
L'adempimento della è infatti intervenuto tardivamente, dopo il deposito del ricorso ex art. CP_5
702-bis c.p.c., né rileva che la notifica di quest'ultimo non fosse ancora avvenuta allorché la Certificazione
Unica fu corretta.
Ciò in quanto, ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale, occorre aver riguardo all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui viene proposta l'azione non rilevando che esso sia venuto meno in un momento successivo.
Nel caso di specie l'azione risulta intentata con il deposito in cancelleria del ricorso e la sua notifica al resistente determina solo l'istaurazione del contraddittorio per cui, considerando che il giudizio di primo grado è
stato causato esclusivamente da un comportamento errato di controparte, l'ordinanza impugnata dovrebbe essere riformata nella parte in cui ha compensato le spese di giudizio invece di liquidarle in favore del ricorrente.
§§§§§§
Anche tale ultimo motivo deve essere rigettato perché infondato. È infatti vero che, in caso di cessazione della materia del contendere, la regolamentazione delle spese di lite deve avvenire avendo riguardo alla cd.
soccombenza virtuale ed è parimenti indubbio che sia virtualmente soccombente rispetto alla CP_5
domanda volta ad ottenere la rettifica della Certificazione Unica.
E' tuttavia altrettanto vero che l'attuale appellante è risultato soccombente tanto rispetto alla domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'effettuazione del pagamento indebito ed all'emissione della C.U. errata quanto rispetto alla domanda di corresponsione di un compenso per l'attività volta ad ottenere la restituzione della somma indebitamente incassata e la rettifica della C.U.
Si registra, dunque, una soccombenza reciproca che costituisce, per l'appunto, una delle ipotesi pagina 10 di 11 contemplate dall'art. 92 c.p.c. in cui il giudice può compensare le spese di lite. La nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione delle spese processuali sottende, infatti, sia l'ipotesi di una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia quella dell'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più
capi e ne siano stati accolti solo uno o alcuni con rigetto degli altri (cfr. così Cass. n. 22381/09, Cass. n.
21684/13, Cass. n. 10113/18, Cass. n. 1268/20 e Cass. S.U. n. 32061/22).
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti in relazione al valore della lite dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza rep. n. 456/2021 resa dal Tribunale di Controparte_1
Torre Annunziata in data 23.02.2021 a definizione del giudizio di cognizione sommaria ex artt. 702-bis e ss.
c.p.c. R.G. n. 5293/2020.
2) Condanna al rimborso delle spese di appello sostenute dalla , Controparte_1 Controparte_2
rappresentata processualmente dalla , che si liquidano in € 5.809,00 per compensi Controparte_3
professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
3) Dà atto dell'applicabilità, a carico di , di una sanzione pari al contributo unificato dovuto Controparte_1
per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 21.11.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_8 pagina 11 di 11