Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 03/12/2025, n. 21791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21791 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21791/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01956/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1956 del 2025, proposto da
IA NE, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pasca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Belisario 7;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l''annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare ex art. 55 c.p.a.
- del verbale n. 86 del 25 ottobre 2024 relativo al giudizio di inidoneità alla prova scritta al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza del 25 gennaio 2024, pubblicato sul portale unico del reclutamento, acquisito a seguito di Istanza di Accesso agli atti in data 23 dicembre 2024;
- dell’elenco – in forma anonima – dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte, corredato dai voti attribuiti agli elaborati, associato al numero identificativo della domanda di partecipazione, pubblicato in data 10 dicembre 2024 ed avente valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati, con ovvio riferimento al voto attribuito alla ricorrente di 15/30esimi riguardo al Tema di Diritto Amministrativo;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il verbale n. 1 del 7 maggio 2024 della Commissione esaminatrice nel quale sono stati individuati i criteri di massima di valutazione degli elaborati scritti;
- per quanto di ragione e lesivo dell’interesse della ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento del presente ricorso;
nonché per la condanna
dell’amministrazione resistente a procedere ad una nuova correzione dell’elaborato scritto di Diritto Amministrativo della ricorrente, mediante la nomina di una nuova commissione ad hoc, nel rispetto di esigenze di imparzialità, al fine dell’attribuzione di un valido giudizio di merito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. TI PP AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con atto datato 29 luglio 2025 – sottoscritto dal difensore munito di mandato speciale, anche a rinunciare al ricorso – notificato alla p.a. resistente e depositato in pari data, la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso (sottolineando la propria sopravvenuta carenza di interesse alla luce del mancato superamento delle prove fisiche della procedura) e ha insistito per la compensazione delle spese;
Rilevato che l’amministrazione non ha eccepito nulla in ordine alla predetta dichiarazione;
Osservato che – conseguentemente – questo Collegio non può che dare atto dalla rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a.;
Ritenuto, infine, che – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso di specie, valutabili ai fini della compensazione delle spese anche in ragione dell’espressa previsione di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a. – sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI RT, Presidente
TI PP AM, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI PP AM | ZI RT |
IL SEGRETARIO