Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3986 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere all'esito della camera di consiglio del 24.06.2025 ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6478/2023 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
(CF. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Di Gravio giusta comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata in data
26.03.2024, con procura alle liti allegata, presso il quale è elett.te dom.to in Roma, Via
Piediluco n. 9.
- APPELLANTE -
CONTRO
(già e per essa Controparte_1 Controparte_2 in qualità di procuratrice la Controparte_3
- APPELLATA CONTUMACE –
NONCHE' CONTRO
(P. IVA/ C.F. e numero di iscrizione nel registro Imprese di Venezia e CP_4
Rovigo - REA VE – 454211) e per essa P.IVA_1 Controparte_5
Milano - REA 1260400), non in proprio ma nella sua espressa qualità di P.IVA_3 procuratrice della prima, in persona dei suoi procuratori speciali Controparte_6
e , elett.te dom.ta in Roma (Rm), alla via Po' n. 12, presso lo Studio degli Controparte_7
Avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio che la rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta.
- APPELLATA -
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 16775/2023.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 16775/2023 Parte_1 con cui il Tribunale di Roma ha rigettato la opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 10056/2020, con cui il medesimo Tribunale gli aveva intimato il pagamento della somma di € 82.792,00, oltre accessori, quale saldo negativo del rapporto di conto corrente n.
131/34 al medesimo intestato, sottoscritto in data 05.03.2008, così statuendo:
“Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Guido Romano, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I) rigetta l'opposizione, proposta dal Sig. , avverso al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 10056/2020 emesso dal Tribunale di Roma;
II) per effetto della statuizione di cui al punto che precede, dichiara esecutivo il predetto decreto ingiuntivo;
III) condanna parte opponente alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese della presente procedura che liquida in €. 12.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.”
pag. 2/7 A sostegno del gravame l'appellante ha posto la erroneità della sentenza impugnata per errata valutazione dei fatti.
In particolare, egli ha lamentato la asserita erroneità della somma ingiunta di € 82.792,00, in quanto calcolata computando interessi anatocistici in punto di ricapitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori. Inoltre, tale somma non troverebbe giustificazione nemmeno nell'estratto conto prodotto da controparte, dal quale viceversa emergerebbe un saldo pari a zero.
Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini:
“Piaccia all'Ill.mo Corte di Appello di Roma contrariis reiectis, accogliere la presente domanda e accogliere le seguenti conclusioni:
A) Nel merito, in riforma della sentenza n. 16775/2023 r.g.: 53583/2020 emessa dal
Tribunale Civile di Roma in funzione di Giudice Unico, oggetto della spiegata opposizione, dichiarare, privo di efficacia e affetto da nullità il decreto ingiuntivo n. 10056/2020 del
13/07/2020 R.G.:19972/2020, per le ragioni di cui in premessa e quindi non dovute le somme ingiunte dalla (già Controparte_8 Controparte_2
e (già al Dott. per le
[...] CP_4 Controparte_5 Parte_1 ragioni di cui in premessa;
B) Conseguentemente, e condannare la e Controparte_9 CP_4 al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
[...]
(già e per essa Controparte_1 Controparte_2 in qualità di procuratrice la è rimasta contumace. Controparte_3
Contr Si è costituita la , quale cessionaria del ramo di azienda “ della CP_4
e della universalità dei rapporti giuridici attivi che lo Controparte_5 compongono, e per essa non in proprio ma nella sua Controparte_5 espressa qualità di procuratrice, la quale, nel chiedere il rigetto del gravame, ha così concluso:
pag. 3/7 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa di costituzione, l'inammissibilità dell'appello avversario si sensi all'art. 342 co. I, c.p.c., ovvero, in difetto, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
- in via subordinata, accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa di costituzione, l'inammissibilità dell'appello avversario, per violazione del termine breve per proporre appello di all'art. 325 c.p.c.;
- in ogni caso, accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto,
l'improcedibilità dell'appello avversario per aver omesso di depositare nel fascicolo dell'iscrizione a Ruolo del presente giudizio la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione.
Nel merito, in via principale:
- respingere in toto, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda ed eccezione proposta da Sig. con atto di citazione in Parte_2 appello e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 16775/2023 pronunciata dal Tribunale di Roma e pubblicata in data 20/11/2023.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge.”
All'udienza a trattazione scritta del 11.06.2024, la Corte ha rinviato la causa per discussione collegiale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 24.06.2025, con concessione del termine alle parti fino a 15 giorni prima della predetta udienza per il deposito di note conclusionali.
All'odierna udienza la Corte ha deciso con motivazione contestuale.
pag. 4/7 Preliminarmente, l'appello è da ritenersi ammissibile in quanto proposto nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c. avendo l'appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito, l'appello non è comunque meritevole di accoglimento.
Occorre premettere che il rapporto di conto corrente oggetto di causa n. 131/34, intestato a , è stato sottoscritto in data 05.03.2008 presso l'agenzia 21 di Roma del Parte_1
Credito Artigiano S.p.a.
L'odierna controversia, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 82.792,00, deriva dalla volontà dell'istituto di credito di risolvere il suddetto contratto a fronte delle numerose irregolarità registrate in corso di rapporto, come anche si evince dalla lettera di messa in mora del 07.05.2019 depositata da parte appellata (cfr. all. D fascicolo monitorio doc. 6), ove già emergeva un saldo debitore pari a € 55.028,32.
Con il primo motivo di appello, contesta la ricostruzione logico-fattuale Parte_1 seguita dal Tribunale laddove non avrebbe rilevato la erroneità del quantum di € 82.792,00 ingiunto dall'istituto di credito a fronte della illegittimità dell'estratto conto prodotto, poiché in contrasto con la sentenza n. 425/2000 della Corte Costituzionale e con gli articoli
1283 – 1284 c.c. in punto di anatocismo e ricapitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, mancando la prova sulla reciprocità degli stessi con quelli creditori.
Invero, come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l'istituto di credito ha assolto al proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., allegando e producendo tutti gli estratti conto concernenti il rapporto oggetto di causa, a far data dal giorno della sottoscrizione (05.03.2008) e fino a quello dell'estinzione, con contestuale passaggio a sofferenza, occorso in data 24.09.2019.
A ben vedere, l'esame di tali scritture è idoneo a comprovare l'andamento del rapporto durante tutte le annualità, nonché il crescere della somma dovuta dal correntista in favore della banca, in conformità a quanto pattuito nel contratto di conto corrente allegato, ove vengono analiticamente e puntualmente esplicate le condizioni economiche applicate al rapporto nonché la condizione di reciprocità degli interessi creditori e debitori (cfr. all. D fascicolo monitorio doc.
4 - Condizioni economiche ed operative relative al contratto di pag. 5/7 conto corrente di corrispondenza – “Periodicità di capitalizzazione interessi creditori/debitori: trimestrale”).
Con il secondo motivo di appello, l'appellante sostiene che dall'estratto conto relativo al periodo 30.06.2019 – 24.09.2019, prodotto sin dalla fase monitoria, emergerebbe un saldo finale “zero”, inidoneo, come tale, a ingenerare la produzione di interessi.
A ben vedere, l'estratto conto di cui si duole l'appellante segna proprio il passaggio a sofferenza della propria posizione, laddove in corrispondenza della somma (poi ingiunta) di
€ 82.792,00 viene letteralmente descritta l'operazione di “accredito per estinzione rapporto per giro esposizione a sofferenza”.
Alla luce di ciò, ritiene il Collegio corretto il decisum del Tribunale di Roma che ha rigettato l'opposizione, dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 16775/2023 del Tribunale di Roma, ogni Parte_1 ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- dichiara la contumacia di (già Controparte_1 [...]
e per essa in qualità di procuratrice la Controparte_2 [...]
Controparte_3
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata , e per CP_4 essa in qualità di procuratrice delle spese del Controparte_5 presente grado di giudizio che liquida in € 14.317,00 secondo i valori medi vista la non pregnante complessità della materia controversa, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
pag. 6/7 dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 24.06.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/7