Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17523/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 17523/2024 R.G. promosso da
) (avv. PICCINELLI ANDREA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. PICCINELLI ANDREA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. in data 16/1/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) affido superesclusivo della figlia minore Persona_1 alla madre sig.ra con collocazione abitativa prevalente della minore presso la stessa madre in Parte_3
Angolo Terme (BS) via Porte n. 20; 2) le decisioni per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte dalla sig.ra tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione Parte_3 naturale e delle aspirazioni della figlia medesima, fermo restando che le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi tutte quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) verranno assunte di volta in volta dal genitore con il quale la minore si troverà al momento affidata;
3) il padre avrà diritto di vedere e tenere la figlia con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa: - a settimane alterne, in modo che la figlia trascorra un fine settimana con il padre ed uno con la madre, dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 20.30; - a giorni alterni dal lunedì al venerdì previo avviso
- n. 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, da concordare con la madre entro il giorno 31 maggio di ciascun anno;
- la figlia trascorrerà con ciascun genitore sette giorni durante le vacanze natalizie facendo in modo da ricomprende in tali giorni alternativamente un anno con l'altro le festività di Natale e Capodanno;
- la figlia trascorrerà con ciascun genitore tre giorni durante le vacanze pasquali facendo in modo da ricomprende in tali giorni alternativamente un anno con l'altro le festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; - le altre festività saranno trascorse dalla figlia in modo alternato con l'uno o l'altro genitore;
- il giorno del compleanno dei genitori la figlia trascorrerà la giornata con il genitore che festeggia il compleanno o comunque potrà stare con lo stesso genitore per il pranzo o la cena;
- il giorno del compleanno della figlia ciascun genitore avrà diritto a pranzare o cenare con la figlia;
- è data facoltà ai genitori di modificare la calendarizzazione delle frequentazioni con i figli previo accordo tra gli stessi;
4) il sig. verserà alla sig.ra , quale contributo per il mantenimento della Parte_2 Parte_3 figlia minore, l'importo mensile di € 300,00 da corrispondersi entro il giorno 15 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario, sino a quando la medesima figlia non raggiungerà l'autosufficienza economica. Il predetto importo si rivaluterà annualmente secondo gli indici Istat. 5) I genitori si accollano nella misura del 50% ciascuno le spese mediche, scolastiche, ludiche e straordinarie che in futuro si renderanno necessarie per la figlia, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia e che di seguito si riporta: - spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
6) i ricorrenti stabiliscono espressamente che l'assegno unico e tutti i bonus ricevuti in favore della figlia verranno interamente richiesti, incassati e trattenuti dalla sig.ra ; 7) i ricorrenti si autorizzano sin d'ora reciprocamente al nulla-osta per il Parte_3 rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio; 8) i ricorrenti rinunciano all'audizione in udienza della figlia”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (n. 22/8/2017). Per_1 Con ricorso presentato in forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al
Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi