CA
Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/08/2025, n. 4853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4853 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: dr. Nicola Saracino Presidente dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 7712 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 7.2.2025, vertente TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Franceschi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini 131, APPELLANTE E (P.Iva. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Antonio Buttazzo e Maurizio Polito, ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio in Roma, Corso Trieste, 155. APPELLATI
avente ad OGGETTO: appello della sentenza n. 9485/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 31.5.2021.
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed accolto il presente appello, riformare integralmente la sentenza n. 9485/2021, pubblicata in data 31.05.2021, resa a conclusione del procedimento n. 73790/2018 R.G., accertare e dichiarare la natura lesiva dell'articolo dal titolo “ , AZ AI, pornostar bulgara. Accusa:”tra capi Parte_1 banda carte clonate” e sottotitolo <<azora rais erea stata anche premiata in ciociaria per la sua attività nel mondo dello spettacolo: i premi sono stati trovati dai carabinieri nella casa di roma>>, pubblicato sul giornale on-line “blitz quotidiano.it” in data14.04.14, nei confronti dell'immagine, della reputazione, del prestigio e dell'onorabilità di parte attrice;
accertare la responsabilità civile ai sensi di legge dell'autore-giornalista dell'articolo, del direttore responsabile del quotidiano, dell'editore/proprietario del quotidiano ai sensi dell'art. 11 L. n. 48/1947; e per l'effetto condannare gli appellati, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore
1 della odierna appellante da liquidarsi nella misura di € 50.000,00 ovvero in quella diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione fino al soddisfo;
ordinare ai sensi dell'art. 120 cpc di dare pubblicità alla emananda sentenza di merito mediante inserzione per estratto in uno o più giornali. Con vittoria di spese dei due giudizi. Il valore della causa è pari ad € 50.000,00, pertanto il c.u. ammonta ad € 777,00 tuttavia l'appellante è ammessa al patrocinio a carico dello Stato con delibera del 18.11.21.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: nel merito rigettare le domante tutte formulate da controparte perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti e confermare l'appellata sentenza. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva Parte_1 convenuto in giudizio, avanti il Tribunale di Roma, la Controparte_1
società editrice del giornale online “Blitzquotidiano.it”, il
[...] direttore responsabile del giornale e l'autore dell'articolo - senza tuttavia individuare le persone di questi ultimi - per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla pubblicazione, avvenuta il 14.4.2014, dell'articolo dal titolo
<< , AZ AI, pornostar bulgara. Accusa: “Tra capi banda Parte_1 carte clonate”>> e sottotitolo <OR AI era stata anche premiata in Ciociaria per la sua attività nel mondo dello spettacolo: i premi sono stati trovati dai carabinieri nella sua casa di Roma.>> A sostegno della pretesa risarcitoria, la parte attrice ha dedotto di essere stata illegittimamente definita come “porno diva”, attività che viceversa ella non aveva mai svolto. L'articolo le attribuiva falsamente un'identità e una professione lesive della sua immagine, reputazione e onorabilità. L'abbinamento tra contenuti insinuanti (titolo, foto provocante, toni) e la falsa qualifica, la presentavano al pubblico in modo diffamatorio e fuorviante. Per tali fatti, l'attrice aveva quindi chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, quantificati in € 50.000 e alla pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.
Con sentenza n. 9485/2021, oggi impugnata, il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che la condotta di parte convenuta non integrasse gli estremi diffamazione poiché, dalla documentazione prodotta dalla stessa attrice, emergeva come la stessa apparisse in contesti di carattere “strettamente pornografico ….quanto meno in atteggiamenti erotici e provocanti, i quali appaiono estremamente al ( sia pur non coincidenti con) il mondo della pornografia, specie agli occhi del popolo di internet e del lettore del breve articolo on line in contestazione.”
2 Con atto di appello del 15.12.2021, la ha impugnato la sentenza, Pt_1 chiedendone la riforma, oltre all'accoglimento delle domande risarcitorie avanzate in primo grado. Si è costituita la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione avversaria.
Con il primo motivo di impugnazione, la appellante lamenta l'errata valutazione, da parte del primo giudice, circa il carattere lesivo dell'articolo in esame;
il Tribunale avrebbe erroneamente delimitato il thema decidendum alla valutazione delle sole espressioni “pornodiva” e “attrice di film hard”, mentre il carattere offensivo all'onore ed alla reputazione andrebbe riferito all'insieme degli elementi che compongono l'articolo, pervaso di immagini suggestionanti che la ritraevano in abbigliamento intimo e di messaggi insinuanti, in grado di determinare una rappresentazione fuorviante della notizia da parte dei lettori;
sotto altro profilo, ha addotto di essere incensurata, non avendo riportato alcuna condanna per la presunta truffa delle carte di credito. L'articolo in questione travalicava, dunque, i limiti della continenza, della verità e dell'interesse pubblico alla divulgazione della notizia. Il motivo è infondato. Preliminarmente osserva la Corte come alle richiamate deduzioni sia sotteso il riconoscimento della intrinseca non offensività dell'utilizzo delle espressioni
“pornostar” o “attrice di film hard”. Il ragionamento sul punto svolto dal Tribunale non è stato infatti censurato, essendo stato addebitato al giudicante il mancato svolgimento di una valutazione complessiva di tutti gli elementi di cui si componeva l'articolo, e segnatamente del fatto che alla notizia era stata accostata una immagine della e che in essa erano utilizzati Pt_1 espressioni e messaggi ritenuti allusivi e tesi a suggestionare e fuorviare il lettore. Tanto premesso, se è vero che il carattere diffamatorio di un articolo non deve essere valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il suo significato, una simile valutazione non consente di discostarsi dalle conclusioni già svolte dal Tribunale in ordine all'insussistenza del carattere offensivo dell'altrui reputazione. Si ritiene, invero, che le espressioni utilizzate e la considerazione congiunta della immagine accompagnata al testo non abbia determinato alcun “accostamento suggestionante” o falsa percezione in capo ai lettori, suscettibile di assumere una autonoma portata lesiva nei confronti dell'appellante, che, come detto, è stata implicitamente esclusa dalla stessa con riguardo al mero utilizzo delle Pt_1 parole “pornostar” e “attrice hard”. Il censurato accostamento alla notizia di cronaca della foto in abbigliamento succinto dell'odierna appellante (peraltro nella piena consapevolezza di essere ritratta in fotografia) è comunque riferibile ad una fotografia liberamente diffusa sul web dalla stessa , - che dunque aveva all'evidenza tacitamente accettato la fruibilità Pt_1 delle proprie immagini tra il pubblico, (circostanza che non forma oggetto di
3 contestazione tra le parti), - e che non ha apportato una peculiare valenza offensiva ai fatti narrati ovvero in altri termini implicato un autonomo giudizio di disvalore rispetto al nucleo sostanziale delle notizie, del tutto veritiero, integrato dal fatto che l'odierna appellante era stata accusata di essere responsabile di una truffa insita nella clonazione di carte di credito. Del resto, l'articolo in contestazione, pubblicato sul sito online
“Blitzquotidiano.it” e composto da poche righe, si limitava a riportare in termini estremamente sintetici la suddetta notizia di cronaca, che costituiva l'oggetto pressoché esclusivo della notizia diffusa, posto che non era in essi contenuto alcun riferimento a fatti esulanti da quelli di cronaca, quali in ipotesi le attività professionali svolte dalla nel menzionato settore del cinema “hard”. Pt_1
Venendo all'ulteriore doglianza formulata con il primo motivo d'appello, è poi da escludere che la portata lesiva degli articoli possa essere ricondotta alla
“incensuratezza” della , che nell'atto d'appello ha evidenziato di non aver Pt_1
”riportato alcuna condanna né per la presunta truffa delle carte di credito…” e ha stigmatizzato la condotta dell'autore dell'articolo, che avrebbe “dovuto verificare la verità dei fatti esposti”. Il motivo d'appello è infondato, posto che la notizia riportate dall'articolo in contestazione è vera. L'articolo, infatti, riporta una storia di cronaca giudiziaria risalente al 2014, apparsa sulle pagine del quotidiano “Blitzquotidiano.it”, dove si narrava la vicenda che vedeva coinvolta la , unitamente all'ex coniuge imprenditore romano, in Pt_1 relazione all'accusa di clonazione di carte bancomat (“ , nome d'arte Parte_1
OR AI, 44 anni, showgirl bulgara con esperienze nel mondo del porno, separata da un imprenditore italiano e risposata con un bulgaro: c'era lei, secondo l'accusa, tra i capi della banda”), con un riferimento nel titolo, anche alla sua premiazione in Ciociaria, per la sua attività nel mondo dello spettacolo e al fatto che i premi fossero stati trovati dai carabinieri nella sua casa di Roma;
la veridicità della notizia, quanto alle accuse formulate in sede di indagini ed all'arresto dell'odierna appellante, è incontestata. L'articolo nulla ha poi riferito a proposito di eventuali condanne riportate dalla per la presunta truffa talché deve concludersi nel senso che il suo autore, Pt_1 nel riportare i fatti così come apparsi sulle diverse testate giornalistiche citate, non ha fornito al lettore alcuna falsa rappresentazione della realtà. Con il secondo motivo la lamenta l'illogicità e contraddittorietà del Pt_1 percorso logico e giuridico della sentenza di primo grado. In particolare, la parte appellante ravvisa una contraddizione tra l'affermazione del carattere inoffensivo dei termini “pornodiva” e “pornostar”, utilizzati nell'articolo in questione, e quella della necessità di valutare in concreto il carattere offensivo degli stessi in relazione al contesto socio culturale di appartenenza della parte offesa (pag. 4 della sentenza), concludendo che c'è offesa tuttavia lieve. E' censurata la parte della sentenza di primo grado in cui, sebbene il giudice di prime cure abbia rilevato “l'estraneità della IG.ra dal mondo della Pt_1 pornografia, ha poi, tuttavia, concluso che nei riguardi di quest'ultima, l'attribuzione, assolutamente falsa, di operare nel settore della pornografia sia da valutare come
“neutra” in quanto l'istante è caratterizzata da una personalità che “faccia un uso
4 estremamente disinvolto e disinibito della propria immagine sui social e sul web…”, ritendendo che il giudice di primo grado, avrebbe dovuto invero concludere che “le espressioni utilizzate avrebbero avuto di per sé valore neutro se solo la IG.ra avesse svolto la professione di attrice di film pornografici.” Pt_1
Secondo l'appellante, il termine “pornostar” non può essere neutro poiché descrive una specifica professione e non può essere associato alla appellante poiché ella non ha mai preso parte in un film pornografico. Anche tale motivo deve essere respinto perché infondato. La sentenza di primo grado, come sopra evidenziato, ha preliminarmente escluso che le espressioni pornodiva o pornostar di per sé rivestano una connotazione offensiva, ritenendo che si tratti di termini che valgono a definire un personaggio di successo che lavora nell'ambito del cinema o degli spettacoli pornografici. La necessità di tenere conto del contesto socio culturale e della personalità della parte offesa non contraddice affatto tale assunto, ma discende proprio dall'esigenza di valutare ‒ in concreto e attraverso l'esame dell'effettivo svolgimento della condotta ‒ la portata offensiva delle stesse espressioni. Infatti, è principio di pacifica acquisizione giurisprudenziale che, ai fini dell'apprezzamento della valenza lesiva di determinate espressioni, le stesse debbano essere contestualizzate, ossia rapportate al contesto spazio-temporale nel quale siano state pronunciate, tenuto altresì conto dello standard di sensibilità sociale del tempo (Cass. pen., sentenza n. 39059 del 2019, n. 451 del 2016; n. 32907 del 2011). Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato che, dalla documentazione allegata dalla stessa attrice, ad esempio (una immagine fotografica nella quale la è ritratta Pt_1 completamente nuda in una stanza da bagno con la schiuma addosso e le mani che ricoprono le parti intime) e (la compilation dal titolo “Amoroso remix 2011-sexy kiss”, accompagnato da altre immagini fotografiche provocanti ed in biancheria intima/costume succinto;
uno dei suoi libri è intitolato “Oroscopo intimo per tutti”), “La medesima dunque appare al pubblico, se non in un contesto di carattere strettamente pornografico come sopra definito, quantomeno in atteggiamenti erotici e provocanti, i quali appaiono estremamente vicini al (sia pur non coincidenti col) mondo della pornografia, specie agli occhi del pubblico di internet e del lettore del breve articolo online in contestazione […] Può infatti ritenersi che l'odierna attrice faccia un uso estremamente disinvolto e disinibito della propria immagine, come quella che correda l'articolo, con la conseguenza che l'attribuzione della qualifica di pornostar, in relazione al descritto contesto socio-individuale, non rappresenta certamente un'offesa per la stessa o comunque costituisce un'offesa di lievità tale da non giustificare alcuna pretesa risarcitoria.” Non si ravvisa dunque la rilevata contraddizione nelle conclusioni esposte dal primo Giudice. La valutazione svolta dal Tribunale in ordine al concreto giudizio di non offensività delle espressioni utilizzate non è stata poi specificamente censurata dall'appellante, nel merito, ed in ogni caso è condivisibile, dovendo ritenersi che, considerato il contesto di appartenenza e lo standard di sensibilità sociale del tempo, l'erronea qualifica di attrice hard attribuita alla non abbia assunto una connotazione di tale offensività Pt_1 da dare vita ad un danno risarcibile (conclusione tra l'altro confermata da successive
5 sentenze del Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi su analoghe vicende;
cfr. Tribunale di Roma, sentenze n. 134 del 2023, n. 7194 del 2022 e n. 2819 del 2022). A questo riguardo, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, la circostanza che la parte appellante si sia distinta anche in altri campi della vita pubblica (partecipando a fictions televisive, pubblicando libri e brani musicali, svolgendo attività di modella), non vale a modificare tali conclusioni. Anche il secondo motivo d'appello deve dunque essere ad avviso di questa Corte disatteso.
Resta assorbito il terzo motivo con cui la parte lamenta la “errata esclusione del quantum debeatur”. Ad ogni modo, nell'atto introduttivo del giudizio, la ha del tutto omesso Pt_1 anche solo di allegare la concreta diffusione che la notizia (relativa alla sua erronea qualifica come attrice hard) avrebbe avuto presso l'opinione pubblica e l'eventuale discredito in ipotesi da essa derivato (sempre con esclusivo riguardo alla propria erronea indicazione quale pornodiva) nel giudizio della collettività intorno alla sua figura, il che non consente di ritenere provata, nemmeno in via presuntiva, l'esistenza ed in ogni caso l'entità del pregiudizio di cui la stessa chiede il ristoro, che come detto non può ritenersi in re ipsa nell'eventuale illiceità della condotta. Sotto altro profilo, anche volendo riferirsi al mero turbamento psicologico individuale, sarebbe del tutto opinabile, in assenza di alcuna prova sul punto, la sua riconducibilità causale alla menzione della quale “attrice hard”, piuttosto che alla notizia Pt_1 relative al suo arresto ed al coinvolgimento in una truffa, nel quale si concretava l'effettivo disvalore del fatti narrati (suscettibile di determinare discredito nella collettività) e che peraltro è risultato vero.
Con il quarto motivo di appello la parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che, anche qualora fosse riconosciuta valenza offensiva alle espressioni utilizzate nell'articolo, sarebbe comunque ravvisabile la scriminante della verità putativa di cui all'art. 59 c.p. Ad avviso della parte appellante, la condotta dell'autore dell'articolo sarebbe improntata a negligenza per non avere verificato l'attività effettivamente svolta dalla stessa , tenuto conto che Parte_1 il grado di diligenza richiesto all'autore dell'articolo è tanto più elevato quanto più è elevata la capacità diffusiva del mezzo di comunicazione utilizzato. Come è noto, il legittimo esercizio dei diritti di cronaca giornalistica è condizionato dal limite della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa (oltre che della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti, della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza da quanto strettamente necessario per il pubblico interesse), al fine di garantire che cronaca e critica non si manifestino tramite strumenti e modalità lesivi dei diritti fondamentali all'onore ed alla reputazione. Pertanto, al fine di riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre che il fatto presupposto ed oggetto della cronaca giornalistica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass. n. 4955 del 2024, n. 36530 e n. 21892 del 2023, n. 25420 del 2017).
6 Nel caso in esame, la non corrispondenza a verità del fatto (la qualità di ex pornostar) non può ritenersi espressione di negligenza o imperizia dell'autore dell'articolo, proprio alla luce delle considerazioni sopra svolte. Come si è visto in precedenza, è stata la stessa parte appellante ad avere avvalorato e promosso nel corso del tempo la propria immagine in questi termini, attraverso la volontaria diffusione, anche nel proprio blog, di numerose immagini esplicitamente indicative di una persona adusa alla spettacolarizzazione dell'erotismo.
In definitiva, l'appello proposto da deve essere respinto Parte_1 poiché non fondato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30.01.2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.05.2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228, che prevede l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , in
[...] Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, contro la sentenza n. 9485/2021, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata costituitasi le spese del presente giudizio, liquidate in misura di € 8.000, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.05.2002, n. 115. Roma, 16.07.2025
Il Cons. Est. Il Presidente Giovanna Gianì Nicola Saracino
7