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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/05/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 938 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
Avv. , nato a [...] il [...] residente in [...] Parte_1
C.F. in giudizio personalmente ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._1
studio corrente in Fermo Largo Fogliani n.8; (per comunicazioni: Studio legale Di Bonaventura –
Bellabarba, Avv. , Fermo Largo Fogliani n.8, tel 0734/622569 – 601266, Parte_1
fax: 0734/622569, email: pec: Email_1
presso il quale si chiede di voler eseguire ai sensi dell'art. Email_2
125 e 136 c.p.c. le notifiche).
APPELLANTE
CONTRO , nato a [...] in data [...] ed ivi residente in C.da Salette n.5, CP_1
C.F.: , nato a [...] in data [...] ed ivi residente in [...] Controparte_2
Medaglie D'oro n.5, C.F.: rapp.ti e difesi dall'Avv. Anna Laura Posa del Foro C.F._3
di Fermo, (CF , per comunicazioni pec: CodiceFiscale_4
, Fax 0734609585, elettivamente domiciliati presso il Email_3
suo studio in Fermo, Via S. Alessandro, n.3, giusta procura speciale.
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo in data 06.04.2023 e in materia di prestazione d'opera intellettuale [?]
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avv. otteneva un decreto ingiuntivo per l'importo di € 8.000,00, a titolo di Parte_1
corrispettivo per l'opera professionale prestata a favore di ed in relazione al CP_1 Controparte_2
procedimento penale n. 2469/14 RG NR e alla connessa causa civile di risarcimento danni preannunziata dal legale delle persone offese, oltre interessi e spese liquidate.
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'opposizione e condannava gli opponenti a corrispondere all'avv. il minor importo di € 851,00 maggiorato del 30% previsto Parte_1
per la difesa di due parti oltre accessori.
Il legale impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze in seguito riportate.
Si costituivano gli appellati che chiedeva il rigetto dell'impugnazione e in via incidentale l'accertamento che nulla era dovuto al . Parte_1
Pregiudizialmente devono essere disattese le censure di inammissibilità dell'appello proposte dagli appellati.
Per quanto concerne le modalità di predisposizione dell'atto di appello si rileva che l'impugnazione consente di individuare agevolmente gli asseriti errori del giudice a quo, le doglianze avanzate e la ricostruzione alternativa offerta. In ordine alla asserita modifica della domanda da parte dell'appellante perché ““In via graduata” ha chiesto “riconoscersi e dichiararsi che i sono tenuti al pagamento della somma CP_3
dovuta e quantificata ai sensi del DM 511/2014 come indicato in narrativa oltre al pagamento concordato della perizia tecnica”;” rispetto alla domanda iniziale con la quale si chiedeva il compenso asseritamente pattuito, non si versa nell'ipotesi di una domanda nuova in quanto in caso di difetto di accordo si applicano automaticamente i parametri forensi: la domanda nuova presuppone la modificazione della causa petendi, nel caso di specie si è passati da due fatti costitutivi (prestazione professionale e accordo) a un solo fatto costitutivo (prestazione professionale) già prospettato;
la riduzione del petitum non comporta novità.
D'altronde come precisato dalla Cassazione civile sez. II, 24/10/2023, (ud. 11/10/2023, dep.
24/10/2023), n.29432: “Al riguardo ed in via generale, va rimarcato che la nuova Legge professionale forense, art. 13 (la n. 247 del 2012), per quanto concerne i criteri di determinazione del compenso professionale, accorda preferenza alla volontà delle parti, da un lato stabilendo che
"l'incarico può essere svolto a titolo gratuito" (comma 1) e che "la pattuizione dei compensi è libera" (comma 3), fermo il divieto del patto che attribuisca all'avvocato "come compenso in tutto
o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa" (comma 4), e dall'altro lato ribadisce la natura meramente sussidiaria dei "parametri" forensi, i quali "si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta" (comma 6).”
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. in quanto l'impugnazione non risulta manifestamente infondata quantomeno con riferimento alla redazione difensiva e alla consulenza, questioni che saranno approfondite nel prosieguo.
Destituita di fondamento è anche l'eccezione che collega l'inammissibilità dell'impugnazione alla mancata richiesta da parte dell'appellante del fascicolo d'ufficio di primo grado in quanto l'acquisizione è compito del cancelliere ex art. 347 c.p.c..
Ugualmente infondata è l'eccezione che riguarda la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo: è pacifico che dopo la revoca del predetto a opera della sentenza di primo grado non vi possa essere reviviscenza del provvedimento monitorio, ma la circostanza non incide in toto sull'appello che risulta finalizzato anche alla condanna degli appellati al pagamento delle prestazioni professionali espletate. Con la prima censura dell'appello incidentale si aggredisce la sentenza impugnata in quanto affetta dal vizio di extra petizione in quanto l'opposto avrebbe limitato la propria difesa alla richiesta di conferma dell'emanato decreto ingiuntivo senza istanza ulteriore che potesse giustificare la pronuncia di condanna.
Il motivo è infondato in quanto il ricorso monitorio contiene pur sempre una domanda di condanna nelle forme del decreto ingiuntivo che non deve essere esplicitata dall'opposto nel giudizio di cognizione in quanto: “per pacifica giurisprudenza di questa Corte (ex aliis: Cassazione civile sez. II 27/09/2013, n. 22281, Cass. n. 20613/2011; n. 9021/2005) l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto. Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. art. 643 c.p.c.); tale essendo l'oggetto del giudizio, il giudice della opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dall'art. 653 c.p.c., comma 2.” (cfr Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 28/05/2019), n.14486).
Per quel che concerne il motivo sul regolamento delle spese si rinvia all'esito del vaglio delle censure dell'appellante.
Con la prima censura, l'appellante si duole che il giudice a quo abbia violato le disposizioni di cui agli art. 1334 c.c. e dell'art. 1988 c.c..
La doglianza è infondata in quanto il Tribunale ha così motivato: “Quindi, essendo pacifico che i fratelli ed hanno revocato con nota 29.12.16 il mandato difensivo conferito CP_1 Controparte_2
all'avv. di nell'aprile precedente – a prescindere da ogni esame della validità o meno Parte_1
dell'accordo che l'avv. di sostiene di aver concluso oralmente con gli opponenti, in Parte_1
relazione al processo penale ed alla causa civile di danno preannunciata dagli eredi del defunto, e di aver di suo pugno sintetizzato attraverso l'apposizione della riga sui compensi ai mandati difensivi che ed hanno sottoscritto, prima o dopo la sottoscrizione - l'opposto CP_1 Controparte_2 ha diritto non al compenso eventualmente pattuito ma soltanto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività effettività svolta.”
In breve, ritiene la Corte che, in quanto l'accordo prevedeva un compenso globale “fino fase GUP”
e che all'udienza preliminare non era presente il difensore a seguito della revoca dell'incarico, all'avvocato non potevano che spettare i compensi per quelle attività effettivamente svolte.
A tale riguardo è bene precisare che in relazione all'avvenuta autentica delle sottoscrizioni dei clienti non si ravvisa alcun fumus ex art. 361 c.p. in quanto l'avvocato ha certificato l'autenticità della sottoscrizione di ciascun cliente effettivamente vergata dal medesimo anche se su procura intestata all'altro.
A detta dell'Avv. l'attività compiute sarebbero le seguenti: Parte_1
La medesima è consistita in:
1) Colloqui con i clienti 10 volte in studio per esaminare gli atti del fascicolo del PM, per studiare e valutare le scelte processuali nelle vari fasi del procedimento;
2) Relazione della memoria difensiva che ha comportato un profondo studio della materia ( già predisposta in funzione della fase GUP )
.
3) Lo studio, la preparazione e la redazione, unitamente a consigli tecnici di soggetti specializzati, della perizia da depositare all'udienza preliminare e che sarebbe servita anche in dibattimento per scagionare gli imputati ( redatta anteriormente alla revoca del mandato).
In particolare, per quanto riguarda i punti nn. 2 e 3 i testi Avv. Bellabarba (collega di studio) e Avv.
Marzola (che vi aveva collaborato sino al 2017) avrebbero confermato le circostanze.
Quanto al teste Avv. Marzola il suo deposto attiene ad una attività di studio della giurisprudenza e alla consegna ai clienti di buona parte dello spoglio del fascicolo processuale per ottenere una perizia di parte.
Più articolato è il deposto dell'Avv. Bellabarba che ricorda la redazione della perizia tecnica da parte dell'avv. nonché quella di una memoria difensiva (entrambe consegnate ai Parte_1
clienti) “affinché potessero darne lettura e per porre a conoscenza gli stessi delle argomentazioni difensive che si sarebbero affrontate nella udienza preliminare”. Premesso che dal deposto dell'Avv. Marzola nulla è argomentabile in ordine all'espletamento della attività di cui ai punti nn. 2 e 3, per quanto riguarda la testimonianza dell'Avv. Ballabarba si osserva quanto segue.
Ed invero: “È opportuno, in punto diritto, precisare che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n.
21239/2019).” (cfr Cassazione civile sez. lav., 09/09/2024, n.24158)
Sulla scorta delle premesse che precedono si deve riscontrare:
A) sotto il profilo soggettivo, che il teste è stato membro della “associazione professionale sino al
2017” con l'Avv. (e quindi prima della revoca del mandato da parte dei in Parte_1 CP_2
data 29.12.2016) e successivamente quantomeno collega di studio del predetto (vedi la deposizione a verbale del 11/11/2021 nonché l'intestazione dell'atto di appello dove, in verità, si legge “ ” ) e Parte_2
B) sotto quello oggettivo che B.1) la memoria destinata al GUP reca la data del 10.01.2027 e quindi
è stata redatta successivamente alla revoca del mandato;
B.2) è scarsamente credibile che il difensore, secondo la testimonianza in esame, abbia redatto tale memoria più di tre mesi prima dell'udienza cui era destinata (la revoca è del 29.12.216 e l'udienza era fissata per il 16.03.2017;
B.3) nella missiva che l'Avv. indirizza agli ex clienti in data 12.01.2017 per Parte_1
richiedere il dovuto è espressamente indicato che a redigere la perizia sarebbe stato “un consulente di parte da me incaricato per la tutela della vostra posizione” e non se medesimo;
B.4) nella missiva predetta non si parla affatto della memoria difensiva. Orbene il deposto non risulta affatto attendibile alla luce dello stretto rapporto professionale tra il teste e l'appellante ma, soprattutto, a fronte delle significative contraddizioni sopra riportate in ordine ai tempi di redazione e alla paternità della perizia tecnica.
[... Per completezza, a nulla rileva il deposto della in quanto, interpellata dall'Avv. Controparte_4
, aveva però rifiutato di redigere la perizia. Parte_1
In breve, non vi è prova che l'avvocato abbia redatto la memoria e la perizia in Parte_1
epoca precedente all'udienza del GUP.
Passando alle doglianze che attengono alla quantificazione dei compensi si deve convenire che l'unica attività prestata sia stata soltanto quella dello studio della controversia in relazione al procedimento penale a carico degli appellati.
Appare pertanto congrua la liquidazione operata dal giudice a quo per l'importo di € 851,00 (nella sua entità media), oltre all'aumento del 30% previsto per la difesa di due parti, a titolo di compenso professionale per l'attività svolta, ed oltre al rimborso forfettario 15%, oneri previdenziali e fiscali se dovuti.
Non spetta l'aumento del 50% per “la particolare per particolare complessità o gravità, entità e numero delle imputazioni, urgenza, pregio dell'opera prestata, risultati ottenuti, particolari circostanze” (art. 12, comma 1) in quanto le concrete circostanze che dovrebbero giustificarlo non risultano neanche allegate.
La significativa riduzione delle pretese giustifica il rigetto della domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Quanto alle comuni e contrapposte doglianze sulla compensazione delle spese, la Corte condivide pienamente l'operato del Tribunale.
Ed invero si deve ricordare che, sebbene l'esito del giudizio si sia concluso con la soccombenza dei sig. l'importo notevolmente inferiore a quello richiesto dal loro difensore (€ 1.106,3 oltre CP_2
accessori rispetto ai richiesti € 8.000 oltre accessori) e l'attività processuale che ha riguardato prevalentemente le richieste del legale in ordine allo svolgimento di una fase istruttoria non espletata, appare ampliamente giustificata la compensazione operata. Compensazione che deve essere ribadita in questo grado che si è concluso con la conferma della sentenza impugnata e con il rigetto delle contrapposte doglianze.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:
- Rigetta l'appello principale e quello incidentale e conferma l'impugnata sentenza;
- Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Ancona li 20.05.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 938 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
Avv. , nato a [...] il [...] residente in [...] Parte_1
C.F. in giudizio personalmente ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._1
studio corrente in Fermo Largo Fogliani n.8; (per comunicazioni: Studio legale Di Bonaventura –
Bellabarba, Avv. , Fermo Largo Fogliani n.8, tel 0734/622569 – 601266, Parte_1
fax: 0734/622569, email: pec: Email_1
presso il quale si chiede di voler eseguire ai sensi dell'art. Email_2
125 e 136 c.p.c. le notifiche).
APPELLANTE
CONTRO , nato a [...] in data [...] ed ivi residente in C.da Salette n.5, CP_1
C.F.: , nato a [...] in data [...] ed ivi residente in [...] Controparte_2
Medaglie D'oro n.5, C.F.: rapp.ti e difesi dall'Avv. Anna Laura Posa del Foro C.F._3
di Fermo, (CF , per comunicazioni pec: CodiceFiscale_4
, Fax 0734609585, elettivamente domiciliati presso il Email_3
suo studio in Fermo, Via S. Alessandro, n.3, giusta procura speciale.
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo in data 06.04.2023 e in materia di prestazione d'opera intellettuale [?]
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avv. otteneva un decreto ingiuntivo per l'importo di € 8.000,00, a titolo di Parte_1
corrispettivo per l'opera professionale prestata a favore di ed in relazione al CP_1 Controparte_2
procedimento penale n. 2469/14 RG NR e alla connessa causa civile di risarcimento danni preannunziata dal legale delle persone offese, oltre interessi e spese liquidate.
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'opposizione e condannava gli opponenti a corrispondere all'avv. il minor importo di € 851,00 maggiorato del 30% previsto Parte_1
per la difesa di due parti oltre accessori.
Il legale impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze in seguito riportate.
Si costituivano gli appellati che chiedeva il rigetto dell'impugnazione e in via incidentale l'accertamento che nulla era dovuto al . Parte_1
Pregiudizialmente devono essere disattese le censure di inammissibilità dell'appello proposte dagli appellati.
Per quanto concerne le modalità di predisposizione dell'atto di appello si rileva che l'impugnazione consente di individuare agevolmente gli asseriti errori del giudice a quo, le doglianze avanzate e la ricostruzione alternativa offerta. In ordine alla asserita modifica della domanda da parte dell'appellante perché ““In via graduata” ha chiesto “riconoscersi e dichiararsi che i sono tenuti al pagamento della somma CP_3
dovuta e quantificata ai sensi del DM 511/2014 come indicato in narrativa oltre al pagamento concordato della perizia tecnica”;” rispetto alla domanda iniziale con la quale si chiedeva il compenso asseritamente pattuito, non si versa nell'ipotesi di una domanda nuova in quanto in caso di difetto di accordo si applicano automaticamente i parametri forensi: la domanda nuova presuppone la modificazione della causa petendi, nel caso di specie si è passati da due fatti costitutivi (prestazione professionale e accordo) a un solo fatto costitutivo (prestazione professionale) già prospettato;
la riduzione del petitum non comporta novità.
D'altronde come precisato dalla Cassazione civile sez. II, 24/10/2023, (ud. 11/10/2023, dep.
24/10/2023), n.29432: “Al riguardo ed in via generale, va rimarcato che la nuova Legge professionale forense, art. 13 (la n. 247 del 2012), per quanto concerne i criteri di determinazione del compenso professionale, accorda preferenza alla volontà delle parti, da un lato stabilendo che
"l'incarico può essere svolto a titolo gratuito" (comma 1) e che "la pattuizione dei compensi è libera" (comma 3), fermo il divieto del patto che attribuisca all'avvocato "come compenso in tutto
o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa" (comma 4), e dall'altro lato ribadisce la natura meramente sussidiaria dei "parametri" forensi, i quali "si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta" (comma 6).”
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. in quanto l'impugnazione non risulta manifestamente infondata quantomeno con riferimento alla redazione difensiva e alla consulenza, questioni che saranno approfondite nel prosieguo.
Destituita di fondamento è anche l'eccezione che collega l'inammissibilità dell'impugnazione alla mancata richiesta da parte dell'appellante del fascicolo d'ufficio di primo grado in quanto l'acquisizione è compito del cancelliere ex art. 347 c.p.c..
Ugualmente infondata è l'eccezione che riguarda la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo: è pacifico che dopo la revoca del predetto a opera della sentenza di primo grado non vi possa essere reviviscenza del provvedimento monitorio, ma la circostanza non incide in toto sull'appello che risulta finalizzato anche alla condanna degli appellati al pagamento delle prestazioni professionali espletate. Con la prima censura dell'appello incidentale si aggredisce la sentenza impugnata in quanto affetta dal vizio di extra petizione in quanto l'opposto avrebbe limitato la propria difesa alla richiesta di conferma dell'emanato decreto ingiuntivo senza istanza ulteriore che potesse giustificare la pronuncia di condanna.
Il motivo è infondato in quanto il ricorso monitorio contiene pur sempre una domanda di condanna nelle forme del decreto ingiuntivo che non deve essere esplicitata dall'opposto nel giudizio di cognizione in quanto: “per pacifica giurisprudenza di questa Corte (ex aliis: Cassazione civile sez. II 27/09/2013, n. 22281, Cass. n. 20613/2011; n. 9021/2005) l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto. Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. art. 643 c.p.c.); tale essendo l'oggetto del giudizio, il giudice della opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dall'art. 653 c.p.c., comma 2.” (cfr Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 28/05/2019), n.14486).
Per quel che concerne il motivo sul regolamento delle spese si rinvia all'esito del vaglio delle censure dell'appellante.
Con la prima censura, l'appellante si duole che il giudice a quo abbia violato le disposizioni di cui agli art. 1334 c.c. e dell'art. 1988 c.c..
La doglianza è infondata in quanto il Tribunale ha così motivato: “Quindi, essendo pacifico che i fratelli ed hanno revocato con nota 29.12.16 il mandato difensivo conferito CP_1 Controparte_2
all'avv. di nell'aprile precedente – a prescindere da ogni esame della validità o meno Parte_1
dell'accordo che l'avv. di sostiene di aver concluso oralmente con gli opponenti, in Parte_1
relazione al processo penale ed alla causa civile di danno preannunciata dagli eredi del defunto, e di aver di suo pugno sintetizzato attraverso l'apposizione della riga sui compensi ai mandati difensivi che ed hanno sottoscritto, prima o dopo la sottoscrizione - l'opposto CP_1 Controparte_2 ha diritto non al compenso eventualmente pattuito ma soltanto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività effettività svolta.”
In breve, ritiene la Corte che, in quanto l'accordo prevedeva un compenso globale “fino fase GUP”
e che all'udienza preliminare non era presente il difensore a seguito della revoca dell'incarico, all'avvocato non potevano che spettare i compensi per quelle attività effettivamente svolte.
A tale riguardo è bene precisare che in relazione all'avvenuta autentica delle sottoscrizioni dei clienti non si ravvisa alcun fumus ex art. 361 c.p. in quanto l'avvocato ha certificato l'autenticità della sottoscrizione di ciascun cliente effettivamente vergata dal medesimo anche se su procura intestata all'altro.
A detta dell'Avv. l'attività compiute sarebbero le seguenti: Parte_1
La medesima è consistita in:
1) Colloqui con i clienti 10 volte in studio per esaminare gli atti del fascicolo del PM, per studiare e valutare le scelte processuali nelle vari fasi del procedimento;
2) Relazione della memoria difensiva che ha comportato un profondo studio della materia ( già predisposta in funzione della fase GUP )
.
3) Lo studio, la preparazione e la redazione, unitamente a consigli tecnici di soggetti specializzati, della perizia da depositare all'udienza preliminare e che sarebbe servita anche in dibattimento per scagionare gli imputati ( redatta anteriormente alla revoca del mandato).
In particolare, per quanto riguarda i punti nn. 2 e 3 i testi Avv. Bellabarba (collega di studio) e Avv.
Marzola (che vi aveva collaborato sino al 2017) avrebbero confermato le circostanze.
Quanto al teste Avv. Marzola il suo deposto attiene ad una attività di studio della giurisprudenza e alla consegna ai clienti di buona parte dello spoglio del fascicolo processuale per ottenere una perizia di parte.
Più articolato è il deposto dell'Avv. Bellabarba che ricorda la redazione della perizia tecnica da parte dell'avv. nonché quella di una memoria difensiva (entrambe consegnate ai Parte_1
clienti) “affinché potessero darne lettura e per porre a conoscenza gli stessi delle argomentazioni difensive che si sarebbero affrontate nella udienza preliminare”. Premesso che dal deposto dell'Avv. Marzola nulla è argomentabile in ordine all'espletamento della attività di cui ai punti nn. 2 e 3, per quanto riguarda la testimonianza dell'Avv. Ballabarba si osserva quanto segue.
Ed invero: “È opportuno, in punto diritto, precisare che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n.
21239/2019).” (cfr Cassazione civile sez. lav., 09/09/2024, n.24158)
Sulla scorta delle premesse che precedono si deve riscontrare:
A) sotto il profilo soggettivo, che il teste è stato membro della “associazione professionale sino al
2017” con l'Avv. (e quindi prima della revoca del mandato da parte dei in Parte_1 CP_2
data 29.12.2016) e successivamente quantomeno collega di studio del predetto (vedi la deposizione a verbale del 11/11/2021 nonché l'intestazione dell'atto di appello dove, in verità, si legge “ ” ) e Parte_2
B) sotto quello oggettivo che B.1) la memoria destinata al GUP reca la data del 10.01.2027 e quindi
è stata redatta successivamente alla revoca del mandato;
B.2) è scarsamente credibile che il difensore, secondo la testimonianza in esame, abbia redatto tale memoria più di tre mesi prima dell'udienza cui era destinata (la revoca è del 29.12.216 e l'udienza era fissata per il 16.03.2017;
B.3) nella missiva che l'Avv. indirizza agli ex clienti in data 12.01.2017 per Parte_1
richiedere il dovuto è espressamente indicato che a redigere la perizia sarebbe stato “un consulente di parte da me incaricato per la tutela della vostra posizione” e non se medesimo;
B.4) nella missiva predetta non si parla affatto della memoria difensiva. Orbene il deposto non risulta affatto attendibile alla luce dello stretto rapporto professionale tra il teste e l'appellante ma, soprattutto, a fronte delle significative contraddizioni sopra riportate in ordine ai tempi di redazione e alla paternità della perizia tecnica.
[... Per completezza, a nulla rileva il deposto della in quanto, interpellata dall'Avv. Controparte_4
, aveva però rifiutato di redigere la perizia. Parte_1
In breve, non vi è prova che l'avvocato abbia redatto la memoria e la perizia in Parte_1
epoca precedente all'udienza del GUP.
Passando alle doglianze che attengono alla quantificazione dei compensi si deve convenire che l'unica attività prestata sia stata soltanto quella dello studio della controversia in relazione al procedimento penale a carico degli appellati.
Appare pertanto congrua la liquidazione operata dal giudice a quo per l'importo di € 851,00 (nella sua entità media), oltre all'aumento del 30% previsto per la difesa di due parti, a titolo di compenso professionale per l'attività svolta, ed oltre al rimborso forfettario 15%, oneri previdenziali e fiscali se dovuti.
Non spetta l'aumento del 50% per “la particolare per particolare complessità o gravità, entità e numero delle imputazioni, urgenza, pregio dell'opera prestata, risultati ottenuti, particolari circostanze” (art. 12, comma 1) in quanto le concrete circostanze che dovrebbero giustificarlo non risultano neanche allegate.
La significativa riduzione delle pretese giustifica il rigetto della domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Quanto alle comuni e contrapposte doglianze sulla compensazione delle spese, la Corte condivide pienamente l'operato del Tribunale.
Ed invero si deve ricordare che, sebbene l'esito del giudizio si sia concluso con la soccombenza dei sig. l'importo notevolmente inferiore a quello richiesto dal loro difensore (€ 1.106,3 oltre CP_2
accessori rispetto ai richiesti € 8.000 oltre accessori) e l'attività processuale che ha riguardato prevalentemente le richieste del legale in ordine allo svolgimento di una fase istruttoria non espletata, appare ampliamente giustificata la compensazione operata. Compensazione che deve essere ribadita in questo grado che si è concluso con la conferma della sentenza impugnata e con il rigetto delle contrapposte doglianze.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:
- Rigetta l'appello principale e quello incidentale e conferma l'impugnata sentenza;
- Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Ancona li 20.05.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli