TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/06/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2262/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2262/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTINI Parte_1 C.F._1 CRISTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA PALLOTTA N. 3/C PERUGIA presso il difensore avv. VALENTINI CRISTINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
ZURLO RAFFAELE ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
PAOLO EMILIO TAVIANI 170 19125 LA SPEZIApresso il difensore avv. ORNATI ANDREA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 20/10/2022 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo 254/2019 nei confronti di Parte_2 [...]
per l'importo complessivo di € 38.814,99 in relazione ai seguenti rapporti (non qualificati Pt_1
maggiormente nel ricorso monitorio), come indicati dalla stessa : CP_1
1) il rapporto contrattuale n. 4276134, all. 5;
2) il rapporto contrattuale n. 514512001, all. 6;
3) il rapporto contrattuale n. 4276134, all. 7;
4) il rapporto contrattuale n. 514512002, all.8.
Si può notare che i numeri dei contratti di cui ai numeri 1 e 3, indicati nel ricorso a numeri di allegati diversi, sono identici.
NELLO CAPOCCIA ha proposto opposizione, eccependo in primis l'illeggibilità della copia dei contratti allegati al ricorso monitorio e l'apparente riproposizione della stessa scannerizzazione (pur non leggibile) per quanto meno i primi tre contratti (all. 5,6,7). Ha disconosciuto, quindi, in prima battuta, la corrispondenza agli originali ex art. 2719 c.c..
Contesta, inoltre, la non rilevanza delle certificazioni ex art. 50 TUB fornite dalla controparte e la prescrizione del (contestato) credito e la mancanza di prova della sua esistenza e del suo eventuale ammontare.
si è costituita ribadendo la legittimità della propria pretesa. CP_1
Con ordinanza del 2/12/2020 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, essendo sufficiente per tale fase processuale la certificazione ex art. 50 TUB.
non ha, né con la comparsa di costituzione né con le successive memorie ex art. 183 CP_1
c.p.c., fornito gli originali dei contratti, né una copia maggiormente leggibile, né ha chiesto in altro modo la verifica del contenuto dei contratti.
L'opposizione, all'esito delle preclusioni istruttorie e del deposito delle memorie conclusionali, è palesemente infondata. pagina 2 di 4 E' orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato quello secondo cui la certificazione ex art. 50 TUB nel giudizio di opposizione non ha valore probatorio rispetto all'esistenza del contratto e della fondatezza del credito, limitando la propria rilevanza alla fase monitoria quale prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e non anche quale prova sostanziale della pretesa creditoria nel successivo giudizio di opposizione, qualora vi siano contestazioni dell'ingiunto.
Nel caso di specie manca in radice la prova del rapporto contrattuale, del titolo e della disciplina che lo regola. Le copie dei contratti prodotte con il ricorso monitorio (le uniche presenti anche nel presente giudizio di opposizione) sono evidentemente illeggibili, in particolare nell'intestazione in cui dovrebbe essere riportato il nome del cliente e il numero del rapporto.
Non è possibile, pertanto, verificare la attendibilità delle prospettazioni del creditore, già contraddittorie a monte in quanto appaiono computare due volte lo stesso contratto, richiamando due allegati distinti che però appaiono uguali tra loro ed uguali anche ad un terzo, benchè tutti privi degli elementi contraddistintivi essenziali.
Il decreto ingiuntivo deve essere pertanto revocato.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., essendo stata depositata documentazione in copia evidentemente insufficiente per la prova della pretesa nel merito senza fornire adeguati riscontri rispetto agli originali, per una somma che appare equo quantificare in €
1.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'opposizione:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 3 di 4 - Condanna a rifondere a le spese del presente Parte_2 Parte_1 giudizio, liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge, nonché l'ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. di € 1.000,00..
Perugia, 27 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2262/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTINI Parte_1 C.F._1 CRISTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA PALLOTTA N. 3/C PERUGIA presso il difensore avv. VALENTINI CRISTINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
ZURLO RAFFAELE ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
PAOLO EMILIO TAVIANI 170 19125 LA SPEZIApresso il difensore avv. ORNATI ANDREA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 20/10/2022 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo 254/2019 nei confronti di Parte_2 [...]
per l'importo complessivo di € 38.814,99 in relazione ai seguenti rapporti (non qualificati Pt_1
maggiormente nel ricorso monitorio), come indicati dalla stessa : CP_1
1) il rapporto contrattuale n. 4276134, all. 5;
2) il rapporto contrattuale n. 514512001, all. 6;
3) il rapporto contrattuale n. 4276134, all. 7;
4) il rapporto contrattuale n. 514512002, all.8.
Si può notare che i numeri dei contratti di cui ai numeri 1 e 3, indicati nel ricorso a numeri di allegati diversi, sono identici.
NELLO CAPOCCIA ha proposto opposizione, eccependo in primis l'illeggibilità della copia dei contratti allegati al ricorso monitorio e l'apparente riproposizione della stessa scannerizzazione (pur non leggibile) per quanto meno i primi tre contratti (all. 5,6,7). Ha disconosciuto, quindi, in prima battuta, la corrispondenza agli originali ex art. 2719 c.c..
Contesta, inoltre, la non rilevanza delle certificazioni ex art. 50 TUB fornite dalla controparte e la prescrizione del (contestato) credito e la mancanza di prova della sua esistenza e del suo eventuale ammontare.
si è costituita ribadendo la legittimità della propria pretesa. CP_1
Con ordinanza del 2/12/2020 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, essendo sufficiente per tale fase processuale la certificazione ex art. 50 TUB.
non ha, né con la comparsa di costituzione né con le successive memorie ex art. 183 CP_1
c.p.c., fornito gli originali dei contratti, né una copia maggiormente leggibile, né ha chiesto in altro modo la verifica del contenuto dei contratti.
L'opposizione, all'esito delle preclusioni istruttorie e del deposito delle memorie conclusionali, è palesemente infondata. pagina 2 di 4 E' orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato quello secondo cui la certificazione ex art. 50 TUB nel giudizio di opposizione non ha valore probatorio rispetto all'esistenza del contratto e della fondatezza del credito, limitando la propria rilevanza alla fase monitoria quale prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e non anche quale prova sostanziale della pretesa creditoria nel successivo giudizio di opposizione, qualora vi siano contestazioni dell'ingiunto.
Nel caso di specie manca in radice la prova del rapporto contrattuale, del titolo e della disciplina che lo regola. Le copie dei contratti prodotte con il ricorso monitorio (le uniche presenti anche nel presente giudizio di opposizione) sono evidentemente illeggibili, in particolare nell'intestazione in cui dovrebbe essere riportato il nome del cliente e il numero del rapporto.
Non è possibile, pertanto, verificare la attendibilità delle prospettazioni del creditore, già contraddittorie a monte in quanto appaiono computare due volte lo stesso contratto, richiamando due allegati distinti che però appaiono uguali tra loro ed uguali anche ad un terzo, benchè tutti privi degli elementi contraddistintivi essenziali.
Il decreto ingiuntivo deve essere pertanto revocato.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., essendo stata depositata documentazione in copia evidentemente insufficiente per la prova della pretesa nel merito senza fornire adeguati riscontri rispetto agli originali, per una somma che appare equo quantificare in €
1.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'opposizione:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 3 di 4 - Condanna a rifondere a le spese del presente Parte_2 Parte_1 giudizio, liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge, nonché l'ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. di € 1.000,00..
Perugia, 27 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4