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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 08/07/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AOSTA così composto: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel. est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 745/2024
avente per oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nata a [...] il [...] con cittadinanza italiana, residente ad Parte_1
Aosta alla via Chambery n.63 ( C.F.: ) rapp.ta e difesa dall'Avv. Anna C.F._1
Ventriglia ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Monza alla Via Italia n.28 ( C.F.:
– n.fax.: 0165.251700 – pec C.F._2 Email_1
-Ricorrente-
Contro
nato ad [...] il [...] e residente a[...] (C.F.: CP_1
) C.F._3
-Convenuto contumace- con l'intervento del Pubblico Ministero che ha rassegnato le sue conclusioni
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dai documenti, dalle allegazioni e dalle deduzioni di parte ricorrente risulta quanto segue:
pagina 1 di 4 le parti hanno contratto matrimonio civile ad Aosta in data 26.10.1996;
la situazione familiare si è deteriorata per il comportamento geloso e possessivo e per l'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci da parte del sig. , il quale ha usato in più CP_1
occasioni violenza fisica nei confronti della moglie, unitamente a violenza psicologica ed economica;
la ricorrente, dopo l'ennesima aggressione, in data 18.6.2024 ha denunciato le violenze subite presentando querela nei confronti del marito e, per le percosse ricevute e per il forte stress emotivo, è dovuta ricorrere alle cure del Presidio Ospedaliero “Parini” di Aosta;
la ricorrente, successivamente all'evento, è stata accolta presso la struttura protetta “Arcolaio” e da quel momento non ha più fatto ritorno presso l'abitazione coniugale;
la sig.ra è inoccupata e non percepisce indennità; Parte_1
fino all'instaurazione della causa il sig. non ha corrisposto alcuna somma quale CP_1
contributo al mantenimento della moglie;
egli ha provveduto a cambiare la serratura alla porta di ingresso dell'abitazione coniugale;
la casa coniugale è di proprietà del sig. e i coniugi sono in regime di separazione dei CP_1
beni, cosicché la sig.ra dovrà reperire una propria soluzione abitativa. Parte_1
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, ponendosi carico di questi l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie in misura di euro 500 ogni mese.
L'istanza della ricorrente ex art. 473 bis.15 c.p.c. (volta a autorizzare la sig.ra a Parte_1
poter far ritorno nella casa coniugale sita in Aosta alla via Chambery n.63 per poter asportare i beni personali disponendo le modalità opportune alla tutela e all'incolumità della stessa) è stata respinta dal GI sul rilievo che la disciplina del ritiro di effetti personali dall'alloggio familiare non rientra tra i provvedimenti che competono al Tribunale nell'ambito del procedimento di separazione, né in via urgente né in via ordinaria.
Su richiesta della ricorrente, stante la mancata costituzione del convenuto, si è acquisita presso l'Agenzia delle Entrate l'ultima dichiarazione dei redditi del sig. dalla quale si evince che il CP_1
convenuto ha percepito nel 2023 un reddito imponibile di circa 31.700 euro.
pagina 2 di 4 In udienza la ricorrente ha riferito di lavorare a chiamata, percependo mensilmente la somma di euro 260.
Deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi essendo pacificamente venuta meno tra le parti la comunione morale e spirituale che è alla base del vincolo matrimoniale.
Il marito, peraltro, per come riferito in sede di udienza dalla ricorrente, si sarebbe trasferito in
Vietnam sin dal luglio 2024.
Già in precedenza, peraltro, la moglie era stata ospitata in una struttura protetta dopo aver denunciato fatti di violenza domestica (vi è referto del pronto soccorso in atti).
La domanda di addebito non può essere accolta non avendo la ricorrente indicato testimoni nei termini di rito.
Il contributo mensile per il mantenimento della ricorrente a carico del convenuto va fissato in euro 400, considerato, da un lato, che la ricorrente versa in una condizione finanziaria precaria,
non svolgendo attività lavorativa stabile, ma solo lavori a chiamata da cui ricava esigui compensi mensili e, dall'altro, che il convenuto, pensionato e proprietario di immobili, ha da ultimo dichiarato un reddito imponibile di circa 31.700 euro, per come si vince dalla dichiarazione mod
730 acquisita presso l'Agenzia delle Entrate.
Le spese del giudizio vanno compensate, trattandosi di pronuncia necessaria sullo status e considerata l'assenza di contestazioni sulla pronuncia della separazione e sulle relative condizioni da parte del convenuto rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del
Pubblico Ministero, ogni altra domanda disattesa:
pronuncia la separazione personale dei coniugi, mandano all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge;
dispone che convenuto versi alla ricorrente, a titolo di mantenimento, la somma mensile di euro
400, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre adeguamento istat.
Compensa le spese di causa.
Aosta, 20.06.2025
pagina 3 di 4 Il Giudice rel. est.
Dott. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4