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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/03/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 8105/2021 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Conti, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Felice Napolitano, in forza di procura allegata al ricorso monitorio, domiciliata come in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 09.12.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, la sig.ra proponendo Controparte_1
opposizione al decreto R.G. n. 1788/2021 emesso dal Tribunale di Nola il 03.09.2021, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro
11.950,00, derivante dall'emissione di n.20 effetti cambiari sottoscritti dall'opponente e rimasti insoluti.
In via preliminare, il sig. disconosceva gli effetti Parte_1
cambiari, asserendo di non averli mai firmati ed eccepiva l'insussistenza del rapporto di debito-credito che avrebbe giustificato l'emissione degli stessi.
L'opponente deduceva che, in ogni caso, non sarebbero dovuti gli interessi al tasso previsto dal d. lgs. 231/2002, in quanto tra le parti non sarebbe intercorso alcun rapporto commerciale.
La sig.ra costituitasi in giudizio, eccepiva Controparte_1
l'infondatezza dell'avversa opposizione, insistendo per il suo rigetto. Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, devono ritenersi prive di pregio le eccezioni formulate dall'opponente in ordine al disconoscimento della documentazione prodotta da parte opposta.
In omaggio al costante orientamento espresso dalla Corte di cassazione sul punto, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, in maniera circostanziata (cfr., tra le tante, Cass. n. 3227 del
2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020;
16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017).
Non può ritenersi efficace, dunque, il disconoscimento effettuato da una parte in maniera del tutto generica, laddove sussistano, come nel caso di specie, tutti gli elementi che facciano propendere per la veridicità dei documenti prodotti da parte opposta.
Di conseguenza, va ritenuto inefficace il disconoscimento effettuato dall'opponente, in quanto del tutto generico e fondato su argomentazioni apodittiche, che non possono essere ritenute valide dal punto di vista processuale.
Per le ragioni sopra esposte, va in parte rigettata, in quanto infondata,
l'eccezione sollevata dall'opponente relativa alla mancanza di prova scritta del credito per cui è causa, in quanto l'opposta ha fornito adeguata prova del credito vantato per la cifra complessiva di euro 7.450,00.
In atti sono depositati, invero, i seguenti effetti cambiari, sottoscritti in data 14.09.2018 (cfr. fascicolo monitorio – prod. opposta):
- n. 1 cambiale con scadenza al 30.06.2020 di euro 400,00;
- n. 1 cambiale con scadenza al 30.07.2020 di euro 500,00;
- n. 1 cambiale con scadenza al 30.05.2020 di euro 400,00;
- n. 1 cambiale con scadenza al 30.04.2020 di euro 500,00;
- n. 1 cambiale con scadenza al 30.01.2020 di euro 400,00;
- n. 1 cambiale con scadenza al 29.02.2020 di euro 400,00;
- n. 1 cambiale con scadenza al 30.03.2020 di euro 400,00;
- n. 1 cambiale con scadenza al 30.09.2019 di euro 400,00;
- n. 1 cambiale con scadenza al 30.10.2019 di euro 400,00;
- n. 1 cambiale con scadenza al 30.11.2019 di euro 400,00;
- n. 1 cambiale con scadenza al 30.12.2019 di euro 400,00;
- n. 1 cambiale con scadenza al 30.08.2019 di euro 400,00;
- n. 1 cambiale con scadenza al 30.04.2019 di euro 300,00;
- n. 1 cambiale con scadenza al 30.03.2019 di euro 300,00;
- n.1 cambiale con scadenza al 30.07.2019 di euro 300,00;
- n.1 cambiale con scadenza al 30.01.2019 di euro 300,00;
- n.1 cambiale con scadenza al 28.02.2019 di euro 300,00; - n.1 cambiale con scadenza al 30.06.2019 di euro 300,00;
- n.1 cambiale con scadenza al 30.05.2019 di euro 300,00;
- n.1 cambiale con scadenza al 30.08.2020 di euro 350,00.
La documentazione versata in atti costituisce piena prova del credito vantato dall'opposta, anche se per una cifra inferiore rispetto a quella ingiunta, ovvero per la somma complessiva di euro 7.450,00.
Quanto al valore probatorio degli effetti cambiari, la Cassazione ha invero stabilito che: “L'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale
inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 cod. proc. civ., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle
obbligazioni da esso nascenti” (Cass. civ., sez. VI – 2, ordinanza 19.07.2017,
n. 17850).
Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, dunque,
l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento pone in capo al debitore l'onere di provare l'inesistenza del rapporto sottostante ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascente (cfr. Corte di Cassazione
17850/2017).
Invero l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 c.c., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 17850/17).
In punto di diritto giova ricordare che l'art. 1988 c.c. prevede che “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”; dunque, la promessa di pagamento o la ricognizione di debito produce l'effetto di invertire l'onere della prova, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'inesistenza del debito;
il creditore, dal canto suo, deve dimostrare unicamente la ricorrenza della promessa di pagamento o della ricognizione di debito.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “… la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della 'causa debendi', comportante una semplice 'relevatio ab onere probandi' per il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare Pt_2
l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi 'in itinere' al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può
prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si
è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cassazione civile sez. I,
25/01/2022, n. 2091): in altri termini, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito fanno prova del rapporto debitorio fino alla prova contraria, la quale deve essere fornita dalla parte contro cui la dichiarazione medesima è prodotta.
Quanto alla contestazione relativa all'indicazione errata del cognome del sig. , trattasi, con tutta evidenza, di mero errore Parte_1
materiale, del tutto irrilevante, anche considerando che la firma apposta sulla cambiale, ben leggibile, reca la corretta indicazione del cognome dell'opponente.
Inoltre, anche a voler considerare rilevante la circostanza dell'errata indicazione del cognome dell'opponente, va evidenziato che la Cassazione ha più volte statuito che: “il titolo cambiario invalido, o comunque
privo dell'efficacia sua propria, può essere fatto valere come chirografo contenente una promessa unilaterale di pagamento, non solo dal prenditore contro l'emittente ma
anche dal giratario contro il proprio girante, e, nei rapporti interni tra questi ultimi, anche quando il beneficiario non sia stato indicato nel titolo” (Cass. civ., sez. VI –
2, ordinanza 19.07.2017, n. 17850).
Va inoltre rigettata l'eccezione sollevata da parte opponente circa la corresponsione degli interessi ex d. lgs. 231/2002, in quanto il sig.
afferma che lo “scopo puramente commerciale per cui le Parte_1
prestazioni svolte sono state richieste” non sarebbe stato provato in giudizio dall'opposta.
Come sopra affermato, invero, l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto,
per questo grava sul debitore l'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, onere che non è stato correttamente adempiuto dall'opponente, il quale si è limitato a contestare, in maniera del tutto generica, l'esistenza di qualsivoglia rapporto con l'opposta.
Va infine rigettata, in quanto infondata, la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria formulata da parte opposta.
Sul punto la Cassazione ha stabilito che: “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della
medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente
nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda” (Cass. civ.,
sez. I, ordinanza 20.02.2023, n.5191).
Ha inoltre stabilito la Cassazione che: “sia la mala fede che la colpa grave
devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché può considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a
prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza
consolidata ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., sez. I, ordinanza
20.02.2023, n.5191).
Nel caso di specie, l'azione promossa dall'opponente non può essere considerata meramente pretestuosa, in quanto deriva dalla semplice prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate.
Conclusivamente, per i plurimi motivi sopra esposti, l'opposizione deve essere in parte accolta, il decreto ingiuntivo n. 1788/2021 emesso dal
Tribunale di Nola, in data 03.09.2021, deve essere revocato e la cifra dovuta dall'opponente deve essere rideterminata nella somma di euro
7.450,00 oltre interessi moratori, ex d. lgs. 231/2002, dalla data del
30.08.2020, giorno di scadenza dell'ultimo effetto cambiario rimasto insoluto, fino al soddisfo.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, ex art. 92,
comma 2, c.p.c., in considerazione della sostanziale soccombenza reciproca tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 8105/2021, così provvede:
- accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto R.G. n. 1788/2021, emesso dal Tribunale di Nola in data 03.09.2021;
- condanna l'opponente, il sig. , al pagamento, in Parte_1
favore di parte opposta, della cifra di euro 7.450,00 oltre interessi moratori, ex d. lgs. 231/2002, dalla data del 30.08.2020, giorno di scadenza dell'ultimo effetto cambiario rimasto insoluto, fino al soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Nola, lì 10.03.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 8105/2021 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Conti, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Felice Napolitano, in forza di procura allegata al ricorso monitorio, domiciliata come in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 09.12.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, la sig.ra proponendo Controparte_1
opposizione al decreto R.G. n. 1788/2021 emesso dal Tribunale di Nola il 03.09.2021, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro
11.950,00, derivante dall'emissione di n.20 effetti cambiari sottoscritti dall'opponente e rimasti insoluti.
In via preliminare, il sig. disconosceva gli effetti Parte_1
cambiari, asserendo di non averli mai firmati ed eccepiva l'insussistenza del rapporto di debito-credito che avrebbe giustificato l'emissione degli stessi.
L'opponente deduceva che, in ogni caso, non sarebbero dovuti gli interessi al tasso previsto dal d. lgs. 231/2002, in quanto tra le parti non sarebbe intercorso alcun rapporto commerciale.
La sig.ra costituitasi in giudizio, eccepiva Controparte_1
l'infondatezza dell'avversa opposizione, insistendo per il suo rigetto. Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, devono ritenersi prive di pregio le eccezioni formulate dall'opponente in ordine al disconoscimento della documentazione prodotta da parte opposta.
In omaggio al costante orientamento espresso dalla Corte di cassazione sul punto, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, in maniera circostanziata (cfr., tra le tante, Cass. n. 3227 del
2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020;
16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017).
Non può ritenersi efficace, dunque, il disconoscimento effettuato da una parte in maniera del tutto generica, laddove sussistano, come nel caso di specie, tutti gli elementi che facciano propendere per la veridicità dei documenti prodotti da parte opposta.
Di conseguenza, va ritenuto inefficace il disconoscimento effettuato dall'opponente, in quanto del tutto generico e fondato su argomentazioni apodittiche, che non possono essere ritenute valide dal punto di vista processuale.
Per le ragioni sopra esposte, va in parte rigettata, in quanto infondata,
l'eccezione sollevata dall'opponente relativa alla mancanza di prova scritta del credito per cui è causa, in quanto l'opposta ha fornito adeguata prova del credito vantato per la cifra complessiva di euro 7.450,00.
In atti sono depositati, invero, i seguenti effetti cambiari, sottoscritti in data 14.09.2018 (cfr. fascicolo monitorio – prod. opposta):
- n. 1 cambiale con scadenza al 30.06.2020 di euro 400,00;
- n. 1 cambiale con scadenza al 30.07.2020 di euro 500,00;
- n. 1 cambiale con scadenza al 30.05.2020 di euro 400,00;
- n. 1 cambiale con scadenza al 30.04.2020 di euro 500,00;
- n. 1 cambiale con scadenza al 30.01.2020 di euro 400,00;
- n. 1 cambiale con scadenza al 29.02.2020 di euro 400,00;
- n. 1 cambiale con scadenza al 30.03.2020 di euro 400,00;
- n. 1 cambiale con scadenza al 30.09.2019 di euro 400,00;
- n. 1 cambiale con scadenza al 30.10.2019 di euro 400,00;
- n. 1 cambiale con scadenza al 30.11.2019 di euro 400,00;
- n. 1 cambiale con scadenza al 30.12.2019 di euro 400,00;
- n. 1 cambiale con scadenza al 30.08.2019 di euro 400,00;
- n. 1 cambiale con scadenza al 30.04.2019 di euro 300,00;
- n. 1 cambiale con scadenza al 30.03.2019 di euro 300,00;
- n.1 cambiale con scadenza al 30.07.2019 di euro 300,00;
- n.1 cambiale con scadenza al 30.01.2019 di euro 300,00;
- n.1 cambiale con scadenza al 28.02.2019 di euro 300,00; - n.1 cambiale con scadenza al 30.06.2019 di euro 300,00;
- n.1 cambiale con scadenza al 30.05.2019 di euro 300,00;
- n.1 cambiale con scadenza al 30.08.2020 di euro 350,00.
La documentazione versata in atti costituisce piena prova del credito vantato dall'opposta, anche se per una cifra inferiore rispetto a quella ingiunta, ovvero per la somma complessiva di euro 7.450,00.
Quanto al valore probatorio degli effetti cambiari, la Cassazione ha invero stabilito che: “L'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale
inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 cod. proc. civ., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle
obbligazioni da esso nascenti” (Cass. civ., sez. VI – 2, ordinanza 19.07.2017,
n. 17850).
Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, dunque,
l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento pone in capo al debitore l'onere di provare l'inesistenza del rapporto sottostante ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascente (cfr. Corte di Cassazione
17850/2017).
Invero l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 c.c., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 17850/17).
In punto di diritto giova ricordare che l'art. 1988 c.c. prevede che “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”; dunque, la promessa di pagamento o la ricognizione di debito produce l'effetto di invertire l'onere della prova, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'inesistenza del debito;
il creditore, dal canto suo, deve dimostrare unicamente la ricorrenza della promessa di pagamento o della ricognizione di debito.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “… la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della 'causa debendi', comportante una semplice 'relevatio ab onere probandi' per il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare Pt_2
l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi 'in itinere' al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può
prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si
è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cassazione civile sez. I,
25/01/2022, n. 2091): in altri termini, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito fanno prova del rapporto debitorio fino alla prova contraria, la quale deve essere fornita dalla parte contro cui la dichiarazione medesima è prodotta.
Quanto alla contestazione relativa all'indicazione errata del cognome del sig. , trattasi, con tutta evidenza, di mero errore Parte_1
materiale, del tutto irrilevante, anche considerando che la firma apposta sulla cambiale, ben leggibile, reca la corretta indicazione del cognome dell'opponente.
Inoltre, anche a voler considerare rilevante la circostanza dell'errata indicazione del cognome dell'opponente, va evidenziato che la Cassazione ha più volte statuito che: “il titolo cambiario invalido, o comunque
privo dell'efficacia sua propria, può essere fatto valere come chirografo contenente una promessa unilaterale di pagamento, non solo dal prenditore contro l'emittente ma
anche dal giratario contro il proprio girante, e, nei rapporti interni tra questi ultimi, anche quando il beneficiario non sia stato indicato nel titolo” (Cass. civ., sez. VI –
2, ordinanza 19.07.2017, n. 17850).
Va inoltre rigettata l'eccezione sollevata da parte opponente circa la corresponsione degli interessi ex d. lgs. 231/2002, in quanto il sig.
afferma che lo “scopo puramente commerciale per cui le Parte_1
prestazioni svolte sono state richieste” non sarebbe stato provato in giudizio dall'opposta.
Come sopra affermato, invero, l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto,
per questo grava sul debitore l'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, onere che non è stato correttamente adempiuto dall'opponente, il quale si è limitato a contestare, in maniera del tutto generica, l'esistenza di qualsivoglia rapporto con l'opposta.
Va infine rigettata, in quanto infondata, la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria formulata da parte opposta.
Sul punto la Cassazione ha stabilito che: “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della
medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente
nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda” (Cass. civ.,
sez. I, ordinanza 20.02.2023, n.5191).
Ha inoltre stabilito la Cassazione che: “sia la mala fede che la colpa grave
devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché può considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a
prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza
consolidata ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., sez. I, ordinanza
20.02.2023, n.5191).
Nel caso di specie, l'azione promossa dall'opponente non può essere considerata meramente pretestuosa, in quanto deriva dalla semplice prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate.
Conclusivamente, per i plurimi motivi sopra esposti, l'opposizione deve essere in parte accolta, il decreto ingiuntivo n. 1788/2021 emesso dal
Tribunale di Nola, in data 03.09.2021, deve essere revocato e la cifra dovuta dall'opponente deve essere rideterminata nella somma di euro
7.450,00 oltre interessi moratori, ex d. lgs. 231/2002, dalla data del
30.08.2020, giorno di scadenza dell'ultimo effetto cambiario rimasto insoluto, fino al soddisfo.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, ex art. 92,
comma 2, c.p.c., in considerazione della sostanziale soccombenza reciproca tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 8105/2021, così provvede:
- accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto R.G. n. 1788/2021, emesso dal Tribunale di Nola in data 03.09.2021;
- condanna l'opponente, il sig. , al pagamento, in Parte_1
favore di parte opposta, della cifra di euro 7.450,00 oltre interessi moratori, ex d. lgs. 231/2002, dalla data del 30.08.2020, giorno di scadenza dell'ultimo effetto cambiario rimasto insoluto, fino al soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Nola, lì 10.03.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura