CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del 04/07/2025 della Corte d'appello di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere NN Luisa Angela RI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao D’QU con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 68 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 19/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’Appello di Catania ha accolto la richiesta di riparazione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. presentata nell’interesse di TO Lo MO con riferimento alla detenzione da costui subita (in stato di custodia cautelare in carcere dal 30 maggio 2023 al 22 giugno 2023 e in regime di arresti domiciliari dal 22 giugno 2023 all’8 febbraio 2024) in un procedimento penale concluso con sentenza di assoluzione del Tribunale di Catania dell’8 febbraio 2024, divenuta irrevocabile il 24 novembre 2024, per non aver commesso il fatto. La Corte della riparazione, rilevando che Lo MO era stato detenuto per complessivi 252 giorni, ha liquidato la somma complessiva di euro 59.426,64 calcolati moltiplicando il coefficiente giornaliero di 235,82 euro per i 252 giorni di detenzione subita. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento di un indennizzo superiore a quello risultante dal calcolo aritmetico discendente dalle disposizioni normative applicabili. In particolare la decisione impugnata non aveva tenuto conto che la parte prevalente della detenzione era avvenuta in modalità domiciliare, sicché il calcolo parametrato sulla custodia cautelare in carcere avrebbe dovuto essere ridotto. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Pasquale Serrao D’Acquino, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L’art. 315 cod. proc. pen., a proposito della determinazione dell’indennizzo, si limita a stabilire che l’entità della riparazione non può, comunque, eccedere la somma di euro 516.456, 90 e a richiamare, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario di cui agli artt. 643 e ss cod. proc. pen., fra cui anche la previsione per cui la riparazione deve essere 3 commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena (ovvero della privazione della libertà personale) e alle conseguenze personali e famigliari derivanti dalla condanna. I principi fondamentali cui aver riguardo nella determinazione dell'indennizzo dovuto a colui che abbia subito una detenzione ingiusta sono stati chiariti da due pronunce rese dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U n. 1 del 13/01/1995, Rv. 201035 e Sez. U n. 24287 del 09/05/2001, Rv. 218975), alla cui stregua la liquidazione deve essere effettuata con criteri equitativi che postulano, ai fini dell'entità della riparazione, la valutazione congiunta dei criteri della durata della custodia cautelare sofferta e delle conseguenze derivanti dalla privazione della libertà. La liquidazione va effettuata tenendo conto del parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo fissato dall'art. 315, comma 2, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, comma 4, lett.c) espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita. L’importo così ottenuto deve essere opportunamente integrato dal giudice, innalzando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità, positiva o negativa, della situazione concreta. I giudici, nella liquidazione della riparazione, possono fare ricorso al criterio equitativo, in luogo di quello aritmetico, nei casi in cui la perdita della libertà abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze famigliari e personali abbiano assunto rilievo preponderante rispetto alla durata della custodia cautelare, con danni che il criterio aritmetico non si presta a indennizzare in maniera soddisfacente (ex multis, Sez. 4 n. 32891 del 10/11/2020, Di Domenico, Rv. 280072; Sez 4 n. 18361 del 11/01/2019, Piccolo, Rv. 276259; Sez 4 n. 3912 del 5/12/2013, dep. 2014, D’Adamo, Rv. 258833). Ne consegue che, ferma restando la cifra massima stabilita dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall’ammontare giornaliero valorizzando lo specifico pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà dimostratasi ingiusta, purché dia conto in maniera puntuale e corretta dei parametri di riferimento e degli elementi da cui emerga un effetto lesivo maggiore, rispetto alle ricorrenti e fisiologiche conseguenze derivanti dalla privazione della libertà (Sez. 4 n. 21077 del 01/04/2014, Rv 259237). La giurisprudenza di legittimità ha, indi, chiarito che, nel caso dell' indennizzo dovuto a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita agli arresti domiciliari, è legittima la liquidazione in misura pari alla metà di quella spettante per un identico periodo di detenzione in carcere (Sez. 4, n. 34664 del 10/06/2010 Rv. 248071; Sez. 4, n. 17664 del 22/04/2010, Rv. 247099; 4 Sez. 4, n. 4311 del 15/01/2002, dep. 2003, Rv. 223647). Si è sostenuto che il differente grado di afflittività delle diverse forme di restrizione della libertà personale costituisce un parametro ineludibile nella determinazione dell'equa riparazione e che non può essere revocato in dubbio che la detenzione in carcere comporti un carico afflittivo nettamente superiore rispetto alla restrizione domiciliare. Ne consegue che, nel caso di detenzione in regime di custodia domestica rivelatasi ingiusta, la liquidazione dell’indennizzo deve, di norma, avvenire per un importo ridotto rispetto a quello liquidabile in caso di restrizione in carcere e che, comunque, il giudice della riparazione deve dare conto dei criteri di calcolo adottati e della loro rispondenza al grado di afflittività della misura in concreto sofferta. Infatti, in coerenza con l’obbligo della motivazione da parte della corte della riparazione in ordine alla determinazione dell’indennizzo in via equitativa, si è affermato che, sebbene il controllo sulla congruità della somma liquidata sia sottratto al giudice di legittimità, questi, tuttavia, deve verificare se il giudice abbia logicamente motivato il suo convincimento ed abbia utilizzato criteri non manifestamente arbitrari (Sez. 4 n. 27474 del 02/07/2021, Rv. 281513; Sez 4 n. 18361 del 11/01/2019, Rv 276259; Sez 4 n. 10690 del 25/02/2010, Rv 246424). 3.Nel caso di specie, nonostante Lo MO fosse stato sottoposto alla misura della custodia in carcere per 20 giorni e alla misura degli arresti domiciliari per 232 giorni, la Corte di appello ha determinato l’indennizzo moltiplicando l’importo giornaliero parametrato sulla custodia in carcere per l’intera durata della detenzione, avvenuta, invece, in massima parte agli arresti domiciliari, in violazione dei principi su indicati e in assenza di qualsivoglia motivazione in ordine a tale determinazione. 4. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Catania. Nel nuovo esame, i giudici dovranno attenersi ai principi su indicati e, tenendo conto che la massima parte della detenzione è stata sofferta in regime di arresti domiciliari, dovranno quantificare l’indennizzo indicando le ragioni a sostegno della misura indicata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania. Deciso in Roma 19 novembre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente NN RI TO RE 5
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao D’QU con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 68 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 19/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’Appello di Catania ha accolto la richiesta di riparazione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. presentata nell’interesse di TO Lo MO con riferimento alla detenzione da costui subita (in stato di custodia cautelare in carcere dal 30 maggio 2023 al 22 giugno 2023 e in regime di arresti domiciliari dal 22 giugno 2023 all’8 febbraio 2024) in un procedimento penale concluso con sentenza di assoluzione del Tribunale di Catania dell’8 febbraio 2024, divenuta irrevocabile il 24 novembre 2024, per non aver commesso il fatto. La Corte della riparazione, rilevando che Lo MO era stato detenuto per complessivi 252 giorni, ha liquidato la somma complessiva di euro 59.426,64 calcolati moltiplicando il coefficiente giornaliero di 235,82 euro per i 252 giorni di detenzione subita. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento di un indennizzo superiore a quello risultante dal calcolo aritmetico discendente dalle disposizioni normative applicabili. In particolare la decisione impugnata non aveva tenuto conto che la parte prevalente della detenzione era avvenuta in modalità domiciliare, sicché il calcolo parametrato sulla custodia cautelare in carcere avrebbe dovuto essere ridotto. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Pasquale Serrao D’Acquino, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L’art. 315 cod. proc. pen., a proposito della determinazione dell’indennizzo, si limita a stabilire che l’entità della riparazione non può, comunque, eccedere la somma di euro 516.456, 90 e a richiamare, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario di cui agli artt. 643 e ss cod. proc. pen., fra cui anche la previsione per cui la riparazione deve essere 3 commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena (ovvero della privazione della libertà personale) e alle conseguenze personali e famigliari derivanti dalla condanna. I principi fondamentali cui aver riguardo nella determinazione dell'indennizzo dovuto a colui che abbia subito una detenzione ingiusta sono stati chiariti da due pronunce rese dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U n. 1 del 13/01/1995, Rv. 201035 e Sez. U n. 24287 del 09/05/2001, Rv. 218975), alla cui stregua la liquidazione deve essere effettuata con criteri equitativi che postulano, ai fini dell'entità della riparazione, la valutazione congiunta dei criteri della durata della custodia cautelare sofferta e delle conseguenze derivanti dalla privazione della libertà. La liquidazione va effettuata tenendo conto del parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo fissato dall'art. 315, comma 2, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, comma 4, lett.c) espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita. L’importo così ottenuto deve essere opportunamente integrato dal giudice, innalzando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità, positiva o negativa, della situazione concreta. I giudici, nella liquidazione della riparazione, possono fare ricorso al criterio equitativo, in luogo di quello aritmetico, nei casi in cui la perdita della libertà abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze famigliari e personali abbiano assunto rilievo preponderante rispetto alla durata della custodia cautelare, con danni che il criterio aritmetico non si presta a indennizzare in maniera soddisfacente (ex multis, Sez. 4 n. 32891 del 10/11/2020, Di Domenico, Rv. 280072; Sez 4 n. 18361 del 11/01/2019, Piccolo, Rv. 276259; Sez 4 n. 3912 del 5/12/2013, dep. 2014, D’Adamo, Rv. 258833). Ne consegue che, ferma restando la cifra massima stabilita dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall’ammontare giornaliero valorizzando lo specifico pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà dimostratasi ingiusta, purché dia conto in maniera puntuale e corretta dei parametri di riferimento e degli elementi da cui emerga un effetto lesivo maggiore, rispetto alle ricorrenti e fisiologiche conseguenze derivanti dalla privazione della libertà (Sez. 4 n. 21077 del 01/04/2014, Rv 259237). La giurisprudenza di legittimità ha, indi, chiarito che, nel caso dell' indennizzo dovuto a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita agli arresti domiciliari, è legittima la liquidazione in misura pari alla metà di quella spettante per un identico periodo di detenzione in carcere (Sez. 4, n. 34664 del 10/06/2010 Rv. 248071; Sez. 4, n. 17664 del 22/04/2010, Rv. 247099; 4 Sez. 4, n. 4311 del 15/01/2002, dep. 2003, Rv. 223647). Si è sostenuto che il differente grado di afflittività delle diverse forme di restrizione della libertà personale costituisce un parametro ineludibile nella determinazione dell'equa riparazione e che non può essere revocato in dubbio che la detenzione in carcere comporti un carico afflittivo nettamente superiore rispetto alla restrizione domiciliare. Ne consegue che, nel caso di detenzione in regime di custodia domestica rivelatasi ingiusta, la liquidazione dell’indennizzo deve, di norma, avvenire per un importo ridotto rispetto a quello liquidabile in caso di restrizione in carcere e che, comunque, il giudice della riparazione deve dare conto dei criteri di calcolo adottati e della loro rispondenza al grado di afflittività della misura in concreto sofferta. Infatti, in coerenza con l’obbligo della motivazione da parte della corte della riparazione in ordine alla determinazione dell’indennizzo in via equitativa, si è affermato che, sebbene il controllo sulla congruità della somma liquidata sia sottratto al giudice di legittimità, questi, tuttavia, deve verificare se il giudice abbia logicamente motivato il suo convincimento ed abbia utilizzato criteri non manifestamente arbitrari (Sez. 4 n. 27474 del 02/07/2021, Rv. 281513; Sez 4 n. 18361 del 11/01/2019, Rv 276259; Sez 4 n. 10690 del 25/02/2010, Rv 246424). 3.Nel caso di specie, nonostante Lo MO fosse stato sottoposto alla misura della custodia in carcere per 20 giorni e alla misura degli arresti domiciliari per 232 giorni, la Corte di appello ha determinato l’indennizzo moltiplicando l’importo giornaliero parametrato sulla custodia in carcere per l’intera durata della detenzione, avvenuta, invece, in massima parte agli arresti domiciliari, in violazione dei principi su indicati e in assenza di qualsivoglia motivazione in ordine a tale determinazione. 4. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Catania. Nel nuovo esame, i giudici dovranno attenersi ai principi su indicati e, tenendo conto che la massima parte della detenzione è stata sofferta in regime di arresti domiciliari, dovranno quantificare l’indennizzo indicando le ragioni a sostegno della misura indicata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania. Deciso in Roma 19 novembre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente NN RI TO RE 5