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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/06/2025, n. 2729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2729 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg. ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice nella causa iscritta al R.G. n. 15053/2024, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, vertente tra
, nato a [...] l'[...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Alì Listì Maman, rappresentante e difensore;
-ricorrente e
nata Palermo il 4/7/1975 (c.f.: ), Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Rosa Lio, rappresentante e difensore;
-resistente con l'intervento del Pubblico Ministero letti gli atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 6/12/2024 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio cristallizzate nella sentenza n. 3703/2017 del 10/5-7/7/2017, emessa dal Tribunale di Palermo a conclusione del procedimento n. 17896/2016 R.G., nella parte relativa al mantenimento dovuto per la IG , divenuta economicamente indipendente. Per_1
Con memoria depositata telematicamente il 14/4/2025, si è costituita Pt_2
rappresentando di aver raggiunto un accordo con il ricorrente.
[...]
1 Scaduto il termine del 16/6/2025, le parti hanno chiesto la modifica della predetta sentenza di divorzio alle seguenti condizioni:
“ ha raggiunto la propria indipendenza economica, godendo la medesima Parte_3 di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso Associazione Genitori Soggett ONLUS
[A.G.S.A.S.] (doc. 1) e conseguentemente andrà eliminato il correlativo onere a carico del padre con effetti giuridici dal deposito del relativo provvedimento giudiziale;
Art.
2- Confermare l'obbligo di contribuzione ordinaria per il figlio ancora Per_2 studente, per l'importo originario di € 225,00, soggetto a rivalutazione ISTT come per legge, che, rivalutato, è divenuto, oggi, di € 264,00, oltre alla refusione del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo applicato da questo Tribunale;
Art. 3 – In ordine al quomodo, le parti concordano di mantenere il pagamento diretto a carico dell'ISMET di Palermo, datore di lavoro del SI. ma non più nei Parte_1 confronti della madre, SI.ra , ma direttamente nei confronti del figlio Parte_2 Parte_4 con accredito sul conto corrente del medesimo avente il seguente
[...]
IBAN:[...] BANCA INTESA SAN PAOLO;
Art.
4- Il SI. dichiara, irrevocabilmente, di rinunciare al proprio Parte_1 diritto di richiedere la restituzione delle somme corrisposte alla IG , a titolo Persona_3 di contributo per il suo mantenimento, e maturate dalla data in cui ella ha raggiunto la propria indipendenza economica e sino alla data dell'emittendo provvedimento di modifica;
La SI.ra dichiara di accettare la superiore rinuncia;
Parte_2
Art. 5 – La SI.ra dichiara, irrevocabilmente, di non avere nulla a Parte_2 pretendere, dall'onerato, a titolo di spese straordinarie pro quota per i figli sino alla data dell'emittendo provvedimento di modifica;
Il SI. accetta la suddetta Parte_1 rinuncia;
Art. 6 – Spese legali compensate”.
Le superiori condizioni, non contrarie alla legge, possono senz'altro essere poste a fondamento della pronuncia, considerato che nulla osta alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• a modifica della sentenza n. 3703/2017 del 10/5-7/7/2017, emessa dal Tribunale di Palermo a conclusione del procedimento n. 17896/2016 R.G., dispone che i rapporti
2 tra e siano disciplinati secondo le condizioni tra Parte_1 Parte_2
gli stessi concordate, come dianzi riportate;
• compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Palermo, camera di consiglio del 19 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82,
e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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