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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 13/01/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 150/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA NT, RE
GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 404/2022 depositato il 10/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Pietro Vernotico - Piazza Giovanni Falcone 72027 San Pietro Vernotico BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 407/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 2 e pubblicata il 03/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15L - 501652 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: si riporta alle controdeduzioni e ne chiede l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 407/2021, pronunciata in data 04/11/2021 e depositata in data 03/12/2021, la
Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi rigettava, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Ricorrente_1 nei confronti del Comune di San Pietro Vernotico avverso avviso di accertamento n. 15L-501652, notificato in data 18/12/2020 e avente ad oggetto IMU per l'anno 2015.
Con tale atto impositivo, il Comune chiedeva il pagamento dell'importo di € 607,00, comprensivo di interessi e sanzioni.
Parte ricorrente eccepiva la non debenza del tributo atteso che l'unità immobiliare, indicata in accertamento, sarebbe adibita ad abitazione principale unitamente ai componenti della sua famiglia e, quindi, esente da imposta.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
Il Comune di San Pietro Vernotico, ritualmente evocato in causa, si costituiva in giudizio, con proprie controdeduzioni, ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure rigettavano il ricorso, ritenendo infondate le argomentazioni difensive fornite dalla contribuente.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, la Sig.ra Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante argomentava l'erroneità della sentenza reiterando le motivazioni già partecipate in primo grado.
Il Comune di San Pietro Vernotico presentava proprie controdeduzioni nel presente giudizio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese.
All'udienza del 10/12/2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i seguenti motivi.
In primis, tenendo presente che nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dalla contribuente nel ricorso introduttivo, occorre dare riscontro alle contestazioni avverso l'atto impositivo proposte con il medesimo ricorso, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto. Nel merito della vicenda processuale, questa Corte, munita di competenza e giurisdizione in materia, esamina l'unico motivo di appello, evidenziando quanto segue.
In sede di ricorso introduttivo, nel precisare la residenza anagrafica nell'immobile sito nel Comune di San Pietro Vernotico alla Indirizzo_1, la difesa della contribuente riteneva spettante l'esenzione Imu (prevista per le abitazioni principali) sul presupposto che < principale, il Comune di San Pietro Vernotico aveva deliberato l'esenzione da IMU con provvedimento del
C.C. N.13 del 09.09.2014. Si legge infatti all'art. 4 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale approvato con la citata delibera del C.C. che “dal 2014 sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e А9”. Come correttamente riportato nell'Avviso di accertamento odiernamente opposto, l'immobile di cui si discute non rientra in nessuna delle categorie catastali indicate>>.
Parte appellante si duole, quindi, della pronuncia giudiziale laddove i Giudici di prime cure non hanno ritenuto l'esenzione IMU per l'abitazione principale.
Contrariamente a quanto sostenuto, appare condivisibile, invece, tale decisum poiché la contestazione riguarda la pretesa tributaria in riferimento ad un immobile (censito nel Dati_Catastali_1
e sito nel predetto Comune alla Indirizzo_1 – piano terra), di cui la contribuente era comproprietaria al 50% con altra persona, che aveva la propria residenza anagrafica.
La Sig.ra Ricorrente_1, odierna appellante, aveva invece la propria residenza in altro immobile insistente nello stesso fabbricato, ma posto al piano primo (e distinto al foglio 40, particella 138, sub 2).
Per tale ultimo immobile, adibito a propria abitazione principale, la contribuente ha usufruito dell'esenzione, come previsto dalla legislazione primaria e regolamentare.
Di conseguenza, è dovuto il tributo per l'immobile in comproprietà posto a piano terra e non adibito ad abitazione principale dalla contribuente.
Come precisato dal Comune appellato: < proceduto alla divisione degli immobili di comproprietà della sig.ra Ricorrente_1 e della sig.ra Nominativo_1
(in catasto n. 5400.2/2018), come di seguito: - la sig.ra Ricorrente_1 è divenuta proprietaria al 100% dell'immobile che è già residenza anagrafica familiare, identificato al fg. 40 p.lla 138 sub 2.; la sig.ra Nominativo_1 è divenuta proprietaria al 100% dell'immobile che è già sua residenza anagrafica familiare, identificato Dati_Catastali_1. Pertanto, solo da tale momento e non prima entrambe non saranno più obbligate al pagamento dell'IMU; per l'anno 2015, intanto, è dovuto quanto richiesto dal
Comune>>.
Tale assunto è corretto, per cui la motivazione dell'atto è stata costruita sulla base della contestazione che
è stata mossa alla contribuente.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5509/2024, ha ribadito che: < principi applicabili anche all'IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore dell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 1694 del 24/01/2018; Cass. n. 26431 del 08/11/2017)>>. Dunque, l'avviso di accertamento IMU, secondo la Suprema Corte, risulta correttamente motivato quando viene data la possibilità al destinatario dello stesso di aver piena contezza della pretesa tributaria, al fine di poter esercitare il suo diritto di difesa, come avvenuto nel caso di specie.
Infatti, il Comune appellato ha adempiuto all'obbligo motivazionale dell'accertamento Imu, consentendo al contribuente di individuare il bene sottoposto a tassazione e il tributo dovuto, tant'è che ha ritenuto impugnare l'atto impositivo svolgendo le proprie difese.
Pertanto, le argomentazioni di Parte appellante sono palesemente caratterizzate da genericità, assertive e inidonee a superare la valenza giuridica delle disposizioni di legge in materia.
Per converso, il Comune ha permesso la conoscenza degli elementi di fatto, istruttori e procedimentali, che hanno determinato la fase dell'accertamento, rendendo trasparente il buon andamento della P.A. (art. 97
Cost.).
Ne consegue, quindi, che è a riparo da vizi di legittimità il decisum di primo grado, che viene qui confermato unitamente alla piena legittimità dell'atto impositivo impugnato.
La peculiarità del caso concreto, sotto il profilo giuridico, impone la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA NT, RE
GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 404/2022 depositato il 10/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Pietro Vernotico - Piazza Giovanni Falcone 72027 San Pietro Vernotico BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 407/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 2 e pubblicata il 03/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15L - 501652 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: si riporta alle controdeduzioni e ne chiede l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 407/2021, pronunciata in data 04/11/2021 e depositata in data 03/12/2021, la
Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi rigettava, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Ricorrente_1 nei confronti del Comune di San Pietro Vernotico avverso avviso di accertamento n. 15L-501652, notificato in data 18/12/2020 e avente ad oggetto IMU per l'anno 2015.
Con tale atto impositivo, il Comune chiedeva il pagamento dell'importo di € 607,00, comprensivo di interessi e sanzioni.
Parte ricorrente eccepiva la non debenza del tributo atteso che l'unità immobiliare, indicata in accertamento, sarebbe adibita ad abitazione principale unitamente ai componenti della sua famiglia e, quindi, esente da imposta.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
Il Comune di San Pietro Vernotico, ritualmente evocato in causa, si costituiva in giudizio, con proprie controdeduzioni, ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure rigettavano il ricorso, ritenendo infondate le argomentazioni difensive fornite dalla contribuente.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, la Sig.ra Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante argomentava l'erroneità della sentenza reiterando le motivazioni già partecipate in primo grado.
Il Comune di San Pietro Vernotico presentava proprie controdeduzioni nel presente giudizio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese.
All'udienza del 10/12/2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i seguenti motivi.
In primis, tenendo presente che nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dalla contribuente nel ricorso introduttivo, occorre dare riscontro alle contestazioni avverso l'atto impositivo proposte con il medesimo ricorso, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto. Nel merito della vicenda processuale, questa Corte, munita di competenza e giurisdizione in materia, esamina l'unico motivo di appello, evidenziando quanto segue.
In sede di ricorso introduttivo, nel precisare la residenza anagrafica nell'immobile sito nel Comune di San Pietro Vernotico alla Indirizzo_1, la difesa della contribuente riteneva spettante l'esenzione Imu (prevista per le abitazioni principali) sul presupposto che < principale, il Comune di San Pietro Vernotico aveva deliberato l'esenzione da IMU con provvedimento del
C.C. N.13 del 09.09.2014. Si legge infatti all'art. 4 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale approvato con la citata delibera del C.C. che “dal 2014 sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e А9”. Come correttamente riportato nell'Avviso di accertamento odiernamente opposto, l'immobile di cui si discute non rientra in nessuna delle categorie catastali indicate>>.
Parte appellante si duole, quindi, della pronuncia giudiziale laddove i Giudici di prime cure non hanno ritenuto l'esenzione IMU per l'abitazione principale.
Contrariamente a quanto sostenuto, appare condivisibile, invece, tale decisum poiché la contestazione riguarda la pretesa tributaria in riferimento ad un immobile (censito nel Dati_Catastali_1
e sito nel predetto Comune alla Indirizzo_1 – piano terra), di cui la contribuente era comproprietaria al 50% con altra persona, che aveva la propria residenza anagrafica.
La Sig.ra Ricorrente_1, odierna appellante, aveva invece la propria residenza in altro immobile insistente nello stesso fabbricato, ma posto al piano primo (e distinto al foglio 40, particella 138, sub 2).
Per tale ultimo immobile, adibito a propria abitazione principale, la contribuente ha usufruito dell'esenzione, come previsto dalla legislazione primaria e regolamentare.
Di conseguenza, è dovuto il tributo per l'immobile in comproprietà posto a piano terra e non adibito ad abitazione principale dalla contribuente.
Come precisato dal Comune appellato: < proceduto alla divisione degli immobili di comproprietà della sig.ra Ricorrente_1 e della sig.ra Nominativo_1
(in catasto n. 5400.2/2018), come di seguito: - la sig.ra Ricorrente_1 è divenuta proprietaria al 100% dell'immobile che è già residenza anagrafica familiare, identificato al fg. 40 p.lla 138 sub 2.; la sig.ra Nominativo_1 è divenuta proprietaria al 100% dell'immobile che è già sua residenza anagrafica familiare, identificato Dati_Catastali_1. Pertanto, solo da tale momento e non prima entrambe non saranno più obbligate al pagamento dell'IMU; per l'anno 2015, intanto, è dovuto quanto richiesto dal
Comune>>.
Tale assunto è corretto, per cui la motivazione dell'atto è stata costruita sulla base della contestazione che
è stata mossa alla contribuente.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5509/2024, ha ribadito che: < principi applicabili anche all'IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore dell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 1694 del 24/01/2018; Cass. n. 26431 del 08/11/2017)>>. Dunque, l'avviso di accertamento IMU, secondo la Suprema Corte, risulta correttamente motivato quando viene data la possibilità al destinatario dello stesso di aver piena contezza della pretesa tributaria, al fine di poter esercitare il suo diritto di difesa, come avvenuto nel caso di specie.
Infatti, il Comune appellato ha adempiuto all'obbligo motivazionale dell'accertamento Imu, consentendo al contribuente di individuare il bene sottoposto a tassazione e il tributo dovuto, tant'è che ha ritenuto impugnare l'atto impositivo svolgendo le proprie difese.
Pertanto, le argomentazioni di Parte appellante sono palesemente caratterizzate da genericità, assertive e inidonee a superare la valenza giuridica delle disposizioni di legge in materia.
Per converso, il Comune ha permesso la conoscenza degli elementi di fatto, istruttori e procedimentali, che hanno determinato la fase dell'accertamento, rendendo trasparente il buon andamento della P.A. (art. 97
Cost.).
Ne consegue, quindi, che è a riparo da vizi di legittimità il decisum di primo grado, che viene qui confermato unitamente alla piena legittimità dell'atto impositivo impugnato.
La peculiarità del caso concreto, sotto il profilo giuridico, impone la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.