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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/11/2025, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6880/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice nel procedimento iscritto al N. R.G. 6880/2025, promosso da:
, nato in [...] il giorno 1.1.1982, Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. ROBERTA VICINI
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 23.9.2025 del seguente tenore:
“dichiarare l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato, meglio specificato in epigrafe. In via subordinata si chiede l'attribuzione di un permesso per protezione speciale, ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del D. L.vo 25/08, commi 1 e 1.1 del D. L.vo 25 luglio 1998 numero 286, disponendo la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio, per rilascio di conseguente permesso di soggiorno di protezione speciale, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nel caso in cui non venisse ritenuta competente l'Autorità adita, si chiede la concessione di termine per la riassunzione del procedimento avanti il Giudice competente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”; la parte convenuta non si costituiva in sede di riassunzione, ma nel procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Reggio IL così concludeva con il patrocinio dell'Avvocatura di
Stato:
“in via pregiudiziale e in rito, dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per carenza di giurisdizione del giudice ordinario e, in subordine, per difetto di competenza del
Tribunale di Reggio IL;
- in ulteriore subordine, nel merito, rigettare le domande avversarie, siccome manifestamente infondate in fatto e in diritto;
- condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.”
* * *
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Reggio IL datato 8.11.2024, il ricorrente impugnava il provvedimento del Prefetto di Reggio IL emesso in data 4.11.2024 Cod.
Pratica P-RE/L/N/2020/100591, notificato al ricorrente presso lo studio del Difensore in data
06/11/2024 (la documentazione relativa alla notifica non è in atti), con cui veniva rigettata la domanda di emersione presentata dal ricorrente ai sensi dell'art.103 D. L. n.34/2020, e così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato, meglio specificato in epigrafe. In via subordinata si chiede l'attribuzione di un permesso per protezione speciale, ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del D. L.vo 25/08, commi 1 e 1.1 del D. L.vo 25 luglio 1998 numero 286, disponendo la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio, per rilascio di conseguente permesso di soggiorno di protezione speciale, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Con decreto di fissazione d'udienza del 4.2.2025 il giudice invitava il ricorrente a valutare la competenza del Tribunale adito e con ordinanza del 27.4.2025 il Tribunale di Reggio
IL si dichiarava incompetente sulla domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale dichiarando competente il Tribunale di Bologna – Sezione Protezione
Internazionale, con termine di tre mesi per la riassunzione.
Con ricorso in riassunzione, proposto in data 27.5.2025, nell'interesse del ricorrente avverso il provvedimento del Prefetto di emesso in data 4.11.2024, con cui veniva CP_1 rigettata la domanda di emersione presentata dal ricorrente ai sensi dell'art.103 D. L. n.34/2020, il ricorrente chiedeva di dichiarare l'annullamento, previa sospensione, del suddetto provvedimento del Prefetto e, in via subordinata, il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del D. L.vo 25/08, commi 1 e 1.1 del D. L.vo 25 luglio 1998 numero 286, disponendo la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per rilascio di conseguente permesso di soggiorno di protezione speciale, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nel provvedimento di rigetto della si legge che si riteneva non possibile accogliere CP_1 la domanda di emersione ex art.103, comma 10, lett.a), del DL n.34/2020 secondo cui “non sono ammessi alle procedute di cui ai commi 1 e 2 – emersione dei rapporti di lavoro – del presente articolo i cittadini stranieri: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art.13, commi 1 e 2, lett.c), D. Lgs. 25 luglio 1998
n.286.”.
Con decreto del 21 giugno 2025 nulla si provvedeva inaudita altera parte sull'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato sull'assunto che la giurisdizione relativa al rigetto della domanda di emersione ai sensi dell'art.103 D. L.
n.34/2020 appartiene al Giudice Amministrativo ex art.6, comma 10, TUI (nel provvedimento impugnato si legge che il ricorrente avrebbe dovuto fare ricorso al Tribunale entro sessanta giorni senza specificazioni ulteriori); ed inoltre che, per quanto è dato evincere dagli atti di causa, il ricorrente non aveva mai fatto richiesta alla Questura di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ciò che rendeva il presente ricorso non ammissibile anche sotto tale profilo, anche atteso che la Questura non è parte del presente procedimento;
veniva fissata udienza di discussione sulla sospensiva unitamente al merito e con celebrazione ex art.127 ter c.p.c..
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio, come detto, solo innanzi al Tribunale di Reggio IL, chiedendo dichiararsi in via gradata la carenza di giurisdizione del Tribunale adito a favore del TAR IL-Romagna – Sezione Distaccata di Parma, o l'incompetenza del Tribunale di Reggio IL a favore del Tribunale di Bologna
– Sezione Protezione Internazionale, o comunque il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con nota conclusiva del 23.9.2025 ex art. 127 ter c.p.c. il Procuratore di parte ricorrente insisteva nel ricorso, rilevando che il procedimento incideva sul diritto alla libertà del ricorrente, chiedendo in via subordinata l'assegnazione di un termine per riassumere il giudizio innanzi al TAR competente.
La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione. * * *
Quanto alla domanda di emersione ai sensi dell'art.103 D. L. n.34/2020, parte ricorrente nella sua ultima memoria del 23.9.2025, dopo essersi richiamata al diritto alla libertà della persona sul quale il diniego della emersione del lavoro andrebbe ad incidere, chiedeva un termine per la riassunzione.
Il Tribunale ordinario adito è certamente incompetente a favore del competente TAR, atteso che la giurisdizione relativa ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro appartiene al
Giudice Amministrativo ex art.6, comma 10, TUI.
Sarà il competente Giudice Amministrativo a decidere anche sulla istanza di sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Deve, dunque, essere dichiarata ex art.37 cpc la carenza di giurisdizione del Tribunale adito a favore del competente TAR, con assegnazione del termine per la riassunzione, con provvedimento collegiale essendo stata la causa rimessa al Collegio per la decisione sulla ulteriore domanda svolta.
Quanto alla domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, il ricorrente non ha contestato di non avere mai fatto richiesta alla Questura di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, o comunque di non avere mai prospettato in quella sede elementi di fatto qualificabili come presupposti riconducibili alla protezione speciale ai sensi dell'art.19 D. lgs.n.25 luglio 1998 n.286, ciò che rende il presente ricorso non ammissibile relativamente alla presente domanda, atteso che il ricorrente dovrà percorrere l'iter amministrativo relativo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il cui diniego potrà eventualmente essere poi opposto innanzi al Tribunale, ed anche atteso che la Questura non è parte del presente procedimento.
Deve, dunque, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per ciò che concerne la ulteriore domanda subordinata.
Le spese di lite vanno compensate attesa la peculiarità del caso di specie.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito a favore del competente
Giudice Amministrativo quanto alla domanda di emersione ex art.103 D.L.n.34/2020.
Assegna termine di tre mesi per la riassunzione innanzi al competente Tribunale
Amministrativo Regionale dell'IL-Romagna – Sezione Distaccata di Parma.
Dichiara inammissibile il ricorso relativamente alla domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Spese di lite compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 24 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Dott. Marco Gattuso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice nel procedimento iscritto al N. R.G. 6880/2025, promosso da:
, nato in [...] il giorno 1.1.1982, Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. ROBERTA VICINI
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 23.9.2025 del seguente tenore:
“dichiarare l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato, meglio specificato in epigrafe. In via subordinata si chiede l'attribuzione di un permesso per protezione speciale, ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del D. L.vo 25/08, commi 1 e 1.1 del D. L.vo 25 luglio 1998 numero 286, disponendo la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio, per rilascio di conseguente permesso di soggiorno di protezione speciale, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nel caso in cui non venisse ritenuta competente l'Autorità adita, si chiede la concessione di termine per la riassunzione del procedimento avanti il Giudice competente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”; la parte convenuta non si costituiva in sede di riassunzione, ma nel procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Reggio IL così concludeva con il patrocinio dell'Avvocatura di
Stato:
“in via pregiudiziale e in rito, dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per carenza di giurisdizione del giudice ordinario e, in subordine, per difetto di competenza del
Tribunale di Reggio IL;
- in ulteriore subordine, nel merito, rigettare le domande avversarie, siccome manifestamente infondate in fatto e in diritto;
- condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.”
* * *
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Reggio IL datato 8.11.2024, il ricorrente impugnava il provvedimento del Prefetto di Reggio IL emesso in data 4.11.2024 Cod.
Pratica P-RE/L/N/2020/100591, notificato al ricorrente presso lo studio del Difensore in data
06/11/2024 (la documentazione relativa alla notifica non è in atti), con cui veniva rigettata la domanda di emersione presentata dal ricorrente ai sensi dell'art.103 D. L. n.34/2020, e così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato, meglio specificato in epigrafe. In via subordinata si chiede l'attribuzione di un permesso per protezione speciale, ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del D. L.vo 25/08, commi 1 e 1.1 del D. L.vo 25 luglio 1998 numero 286, disponendo la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio, per rilascio di conseguente permesso di soggiorno di protezione speciale, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Con decreto di fissazione d'udienza del 4.2.2025 il giudice invitava il ricorrente a valutare la competenza del Tribunale adito e con ordinanza del 27.4.2025 il Tribunale di Reggio
IL si dichiarava incompetente sulla domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale dichiarando competente il Tribunale di Bologna – Sezione Protezione
Internazionale, con termine di tre mesi per la riassunzione.
Con ricorso in riassunzione, proposto in data 27.5.2025, nell'interesse del ricorrente avverso il provvedimento del Prefetto di emesso in data 4.11.2024, con cui veniva CP_1 rigettata la domanda di emersione presentata dal ricorrente ai sensi dell'art.103 D. L. n.34/2020, il ricorrente chiedeva di dichiarare l'annullamento, previa sospensione, del suddetto provvedimento del Prefetto e, in via subordinata, il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del D. L.vo 25/08, commi 1 e 1.1 del D. L.vo 25 luglio 1998 numero 286, disponendo la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per rilascio di conseguente permesso di soggiorno di protezione speciale, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nel provvedimento di rigetto della si legge che si riteneva non possibile accogliere CP_1 la domanda di emersione ex art.103, comma 10, lett.a), del DL n.34/2020 secondo cui “non sono ammessi alle procedute di cui ai commi 1 e 2 – emersione dei rapporti di lavoro – del presente articolo i cittadini stranieri: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art.13, commi 1 e 2, lett.c), D. Lgs. 25 luglio 1998
n.286.”.
Con decreto del 21 giugno 2025 nulla si provvedeva inaudita altera parte sull'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato sull'assunto che la giurisdizione relativa al rigetto della domanda di emersione ai sensi dell'art.103 D. L.
n.34/2020 appartiene al Giudice Amministrativo ex art.6, comma 10, TUI (nel provvedimento impugnato si legge che il ricorrente avrebbe dovuto fare ricorso al Tribunale entro sessanta giorni senza specificazioni ulteriori); ed inoltre che, per quanto è dato evincere dagli atti di causa, il ricorrente non aveva mai fatto richiesta alla Questura di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ciò che rendeva il presente ricorso non ammissibile anche sotto tale profilo, anche atteso che la Questura non è parte del presente procedimento;
veniva fissata udienza di discussione sulla sospensiva unitamente al merito e con celebrazione ex art.127 ter c.p.c..
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio, come detto, solo innanzi al Tribunale di Reggio IL, chiedendo dichiararsi in via gradata la carenza di giurisdizione del Tribunale adito a favore del TAR IL-Romagna – Sezione Distaccata di Parma, o l'incompetenza del Tribunale di Reggio IL a favore del Tribunale di Bologna
– Sezione Protezione Internazionale, o comunque il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con nota conclusiva del 23.9.2025 ex art. 127 ter c.p.c. il Procuratore di parte ricorrente insisteva nel ricorso, rilevando che il procedimento incideva sul diritto alla libertà del ricorrente, chiedendo in via subordinata l'assegnazione di un termine per riassumere il giudizio innanzi al TAR competente.
La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione. * * *
Quanto alla domanda di emersione ai sensi dell'art.103 D. L. n.34/2020, parte ricorrente nella sua ultima memoria del 23.9.2025, dopo essersi richiamata al diritto alla libertà della persona sul quale il diniego della emersione del lavoro andrebbe ad incidere, chiedeva un termine per la riassunzione.
Il Tribunale ordinario adito è certamente incompetente a favore del competente TAR, atteso che la giurisdizione relativa ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro appartiene al
Giudice Amministrativo ex art.6, comma 10, TUI.
Sarà il competente Giudice Amministrativo a decidere anche sulla istanza di sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Deve, dunque, essere dichiarata ex art.37 cpc la carenza di giurisdizione del Tribunale adito a favore del competente TAR, con assegnazione del termine per la riassunzione, con provvedimento collegiale essendo stata la causa rimessa al Collegio per la decisione sulla ulteriore domanda svolta.
Quanto alla domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, il ricorrente non ha contestato di non avere mai fatto richiesta alla Questura di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, o comunque di non avere mai prospettato in quella sede elementi di fatto qualificabili come presupposti riconducibili alla protezione speciale ai sensi dell'art.19 D. lgs.n.25 luglio 1998 n.286, ciò che rende il presente ricorso non ammissibile relativamente alla presente domanda, atteso che il ricorrente dovrà percorrere l'iter amministrativo relativo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il cui diniego potrà eventualmente essere poi opposto innanzi al Tribunale, ed anche atteso che la Questura non è parte del presente procedimento.
Deve, dunque, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per ciò che concerne la ulteriore domanda subordinata.
Le spese di lite vanno compensate attesa la peculiarità del caso di specie.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito a favore del competente
Giudice Amministrativo quanto alla domanda di emersione ex art.103 D.L.n.34/2020.
Assegna termine di tre mesi per la riassunzione innanzi al competente Tribunale
Amministrativo Regionale dell'IL-Romagna – Sezione Distaccata di Parma.
Dichiara inammissibile il ricorso relativamente alla domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Spese di lite compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 24 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Dott. Marco Gattuso