Art. 35.
L'articolo 34 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"I diritti tavolari limitati alla durata della vita di una persona possono essere cancellati in forza del certificato di morte dell'avente diritto oppure in forza della dichiarazione di morte presunta del medesimo".
L'articolo 34 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"I diritti tavolari limitati alla durata della vita di una persona possono essere cancellati in forza del certificato di morte dell'avente diritto oppure in forza della dichiarazione di morte presunta del medesimo".