Articolo 2 della Legge 4 agosto 1990, n. 236
Articolo 1Articolo 3
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29 agosto 1990
Art. 2. Modifiche alla legge 4 febbraio 1967, n. 37 1. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Cassa e' autorizzata a sostenere i relativi oneri secondo le modalita' e nelle entita' stabilite dal comitato dei delegati".
2. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 , e' sostituito dal seguente:
"Gli iscritti ed i pensionati della Cassa al 1› gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascuna regione, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione regionale non puo' essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa. In ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni collegio".
3. All' articolo 5, terzo comma, della legge 4 febbraio 1967, n. 37, il numero 1 ) e' sostituito dal seguente:
"1) appartenga ad un collegio della circoscrizione di distretto regionale che dovrebbe rappresentare;".
4. Il nono comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 , e' sostituito dal seguente:
"L'iscritto eletto delegato o consigliere di amministrazione che viene a perdere il requisito di cui al terzo comma, numero 1), viene dichiarato decaduto con provvedimento del consiglio di amministrazione della Cassa. I delegati dimissionari, decaduti per incompatibilita' o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria, fermo restando la rappresentanza di ogni collegio".
5. All' articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il comitato dei delegati ed il consiglio di amministrazione della Cassa, per l'esame di particolari problematiche di rispettiva competenza, possono nominare commissioni ristrette di studio a tempo determinato. Di tali commissioni possono essere chiamati a far parte, in qualita' di consulenti o esperti, anche componenti esterni alla Cassa.
I compensi stabiliti in conformita' al decimo comma, lettera e), nonche' le indennita' determinate in relazione all' articolo 32, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 , concorrono alla formazione del reddito e volume d'affari professionali ai sensi degli articoli 2 , 10 e 11 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 ".
Note all'art. 2:
- Per il titolo della legge n. 37/1967 si vedano le precedenti note all'art. 1.
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 37/1967 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3 (Organi della Cassa). - Sono organi della Cassa:
1) il presidente;
2) il comitato dei delegati;
3) il consiglio di amministrazione;
4) la giunta esecutiva;
5) il collegio dei sindaci.
Ai collegi professionali dei geometri possono essere demandati dalla Cassa speciali funzioni allo scopo di un migliore raggiungimento dei fini istituzionali. La Cassa e' autorizzata a sostenere i relativi oneri secondo le modalita' e nelle entita' stabilite dal comitato dei delegati".
- Il testo dell' art. 5 della legge n. 37/1967 , come modificato dall' art. 29 della legge n. 773/1982 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5 (Comitato dei delegati - Elezioni e attribuzioni). - Il comitato dei delegati e' costituito dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, nominati nel modo appresso indicato.
Gli iscritti ed i pensionati della Cassa al 1› gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascuna regione, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione regionale non puo' essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa. In ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni collegio.
Puo' essere eletto delegato l'iscritto alla Cassa che, alla data del 1› gennaio antecedente la data delle elezioni:
1) appartenga ad un collegio della circoscrizione di distretto regionale che dovrebbe rappresentare;
2) contribuisca in misura intera alla gestione previdenziale della Cassa;
3) non benefici di prestazioni previdenziali a carico della Cassa.
La data delle elezioni, stabilita dal presidente della Cassa, deve precedere di almeno trenta giorni la data di scadenza del comitato dei delegati uscente e deve essere comunicata ai presidenti dei collegi almeno trenta giorni prima della data stessa.
Le elezioni avvengono presso la sede di ciascun collegio; il seggio elettorale e' presieduto dal presidente del collegio medesimo assistito da due scrutatori, scelti tra gli iscritti e nominati dal consiglio del collegio. Il presidente del collegio comunica immediatamente alla Cassa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il risultato della votazione.
Il presidente della Cassa, assistito dal collegio dei sindaci, somma i risultati parziali e proclama eletti i delegati che nell'ambito della circoscrizione hanno ricevuto il maggior numero di voti purche' sia garantita l'appartenenza ad ogni collegio di almeno un eletto. In caso di parita' di voti e' eletto il piu' anziano di iscrizione alla Cassa e in caso di pari anzianita' di iscrizione alla Cassa il piu' anziano di eta'.
I risultati delle elezioni sono comunicati dal presidente della Cassa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il comitato dei delegati dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
L'iscritto eletto delegato o consigliere di amministrazione che viene a perdere il requisito di cui al terzo comma, numero 1), viene dichiarato decaduto con provvedimento del consiglio di amministrazione della Cassa.
I delegati dimissionari decaduti per incompatibilita' o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria, fermo restando la rappresentanza di ogni collegio.
Il comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:
a) stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;
b) approva i regolamenti della Cassa e le loro eventuali successive modificazioni;
c) elegge i componenti del consiglio di amministrazione della Cassa e i membri elettivi del collegio dei sindaci;
d) approva i bilanci previsti e consuntivi;
e) stabilisce i compensi, i rimborsi e le indennita' da attribuire ai componenti gli organi della Cassa;
f) puo' demandare funzioni al consiglio di amministrazione;
g) adempie alle altre funzioni assegnategli dalle leggi e dai regolamenti.
Le deliberazioni indicate nella lettera b) del precedente comma, sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il comitato dei delegati ed il consiglio di amministrazione della Cassa, per l'esame di particolari problematiche di rispettiva competenza, possono nominare commissioni ristrette di studio a tempo determinato. Di tali commissioni possono essere chiamati a far parte, in qualita' di consulenti o esperti, anche componenti esterni alla Cassa.
I compensi stabiliti in conformita' al decimo comma, lettera e), nonche' le indennita' determinate in relazione all' articolo 32, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 , concorrono alla formazione del reddito e volume d'affari professionali ai sensi degli articoli 2 , 10 e 11 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 ".
- Il testo dell' art. 32, terzo comma, della legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), e' il seguente:
"Art. 32 (Disposizioni sui membri dei consigli di amministrazione). - I membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nella presente legge durano in carica per il tempo previsto nelle leggi istitutive, nei regolamenti o negli statuti e possono essere confermati una sola volta.
I membri dei consigli di amministrazione possono essere revocati con le stesse modalita' previste per la loro nomina.
Le indennita' di carica previste per gli amministratori sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro che esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tale decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Dei consigli di amministrazione non possono far parte a nessun titolo, i magistrati ordinari e quelli amministrativi e contabili".
- Per il testo degli articoli 2 , 10 e 11 della legge n. 773/1982 , si vedano le precedenti note all'art. 1.
Entrata in vigore il 29 agosto 1990
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