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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 422/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FA GLAUCO, Presidente
SI AD, TO
PALMIERI ANDREA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1760/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240029371203 CANONI CONSORZI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1766/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13.6.2024 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29820240029371203 notificata il 6.5.24 dall' Agenzia delle Entrate-Riscossione, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 7253,00 in favore del Consorzio_1 per quota consortile 2019, eccependo di non aver mai avuto alcun allaccio e nessun servizio idrico da parte del Consorzio. Produceva a tal fine un autorizzazione del 14.04.2013, del Genio Civile (Consenso prot. 135341/13) che lo autorizzava a utilizzare un pozzo privato. Eccepiva quindi di non aver mai ricevuto alcun beneficio da parte del Consorzio, chiedendo l'annullamento del'atto.
Nessuno si costituiva per il Consorzio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la regolarità del proprio operato e la carenza di legittimazione per le questioni di merito,.
Nella Camera di Consiglio del 5.12.2025 la vertenza viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che il ricorso non appare fondato .
Parte ricorrente ha impugnato la cartella notificata per “quota consortile 2019” eccependo, preliminarmente, di non aver mai avuto alcun allaccio idrico da parte del Consorzio_1 di Siracusa, avendo utilizzato per i suoi fondi l'acqua proveniente da un pozzo privato giusta autorizzazione da parte del Genio Civile del
2013.
Invero dalla analisi del provvedimento allegato si rileva che il ricorente era stato autorizzato in via provvisoria ad utilizzare le acque dal pozzo ricadente in Indirizzo_1 - Maddauso su terreno distinto in catasto con la particella 806 “ per irrigare Ha 11.70.54 di terreni corrispondenti alle particelle riportate sul Catastino dei terreni allegato alla domanda di concessione coltivate ad agrumeto det fg, di mappa 45 del Comune di Lentini”, mentre in effetti nella cartella opposta vengono richiamati ulteriori terreni ( e relative particelle) ricadenti ai fgg. 52- 44- 2 diversi quindi da quelli indicati nel provvedimento del Genio Civile e nella relativa domanda, con la conseguenza che il Consenso richiamato non costituisce una esimente al pagamento della quota consortile, non avendo parte ricorrente dato piena prova che anche i terreni inseriti in catasto ai fogg.
52-44-2 ( e quindi al di fuori dei terreni inseriti al catasto al fog. 45) siano stati irrigati con l'acqua proveniente dal pozzo privato .
Va rigettata altresì l'eccezione di prescrizione quinquennale avanzata atteso che seppur la Corte di
Cassazione, con recenti orientamenti (ex multis Sent. 29391/2025), ha stabilito che il diritto alla riscossione delle quote consortili di bonifica si prescrive in cinque anni, va evidenziato come alla data di notifica della cartella (6.5.2024) non era decorso il termine prescrizionale quinquennale stante che l'annualità richiesta era il 2019.
Attese, quindi le superiori considerazioni, va rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe. NN il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.977,00, oltre accessori. Così deciso a
Siracusa, il 05.12.2025.
Il TO Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FA GLAUCO, Presidente
SI AD, TO
PALMIERI ANDREA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1760/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240029371203 CANONI CONSORZI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1766/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13.6.2024 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29820240029371203 notificata il 6.5.24 dall' Agenzia delle Entrate-Riscossione, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 7253,00 in favore del Consorzio_1 per quota consortile 2019, eccependo di non aver mai avuto alcun allaccio e nessun servizio idrico da parte del Consorzio. Produceva a tal fine un autorizzazione del 14.04.2013, del Genio Civile (Consenso prot. 135341/13) che lo autorizzava a utilizzare un pozzo privato. Eccepiva quindi di non aver mai ricevuto alcun beneficio da parte del Consorzio, chiedendo l'annullamento del'atto.
Nessuno si costituiva per il Consorzio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la regolarità del proprio operato e la carenza di legittimazione per le questioni di merito,.
Nella Camera di Consiglio del 5.12.2025 la vertenza viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che il ricorso non appare fondato .
Parte ricorrente ha impugnato la cartella notificata per “quota consortile 2019” eccependo, preliminarmente, di non aver mai avuto alcun allaccio idrico da parte del Consorzio_1 di Siracusa, avendo utilizzato per i suoi fondi l'acqua proveniente da un pozzo privato giusta autorizzazione da parte del Genio Civile del
2013.
Invero dalla analisi del provvedimento allegato si rileva che il ricorente era stato autorizzato in via provvisoria ad utilizzare le acque dal pozzo ricadente in Indirizzo_1 - Maddauso su terreno distinto in catasto con la particella 806 “ per irrigare Ha 11.70.54 di terreni corrispondenti alle particelle riportate sul Catastino dei terreni allegato alla domanda di concessione coltivate ad agrumeto det fg, di mappa 45 del Comune di Lentini”, mentre in effetti nella cartella opposta vengono richiamati ulteriori terreni ( e relative particelle) ricadenti ai fgg. 52- 44- 2 diversi quindi da quelli indicati nel provvedimento del Genio Civile e nella relativa domanda, con la conseguenza che il Consenso richiamato non costituisce una esimente al pagamento della quota consortile, non avendo parte ricorrente dato piena prova che anche i terreni inseriti in catasto ai fogg.
52-44-2 ( e quindi al di fuori dei terreni inseriti al catasto al fog. 45) siano stati irrigati con l'acqua proveniente dal pozzo privato .
Va rigettata altresì l'eccezione di prescrizione quinquennale avanzata atteso che seppur la Corte di
Cassazione, con recenti orientamenti (ex multis Sent. 29391/2025), ha stabilito che il diritto alla riscossione delle quote consortili di bonifica si prescrive in cinque anni, va evidenziato come alla data di notifica della cartella (6.5.2024) non era decorso il termine prescrizionale quinquennale stante che l'annualità richiesta era il 2019.
Attese, quindi le superiori considerazioni, va rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe. NN il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.977,00, oltre accessori. Così deciso a
Siracusa, il 05.12.2025.
Il TO Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni