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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/02/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 2930/2023 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Walter Gulotta Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, Via
Nicolò Turrisi, n. 38/a, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente CP_1
domiciliato in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con l'avv.to
Maria Grazia Sparacino e l'avv. Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
OGGETTO: indebito assistenziale
D I S P O S I T I V O
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 29 novembre 2024 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in accoglimento del ricorso,
❖ Rigetta il ricorso. 1 ❖ Dichiara non dovute le spese di lite
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8 marzo 2023 la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso:
- d'essere stata riconosciuta meritevole del diritto alla prestazione assistenziale di invalidità civile n. 07211027 categoria INVCIV, a decorrere dal 01.01.2022;
- d'aver ricevuto in data 13.9.2022 due provvedimenti con cui l'ente previdenziale comunicava la riliquidazione della prestazione e contestualmente le contestava l'indebita percezione della somma di euro 4.726,53 con la seguente motivazione “ a seguito verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01.01.2022 al 30.09.2022, un pagamento non dovuto sulla pensione
Cat. INVCIV n. 07211027 per un importo complessivo di euro 4.726,53 per i seguenti motivi: - sono state riscosse rate di indennità di accompagnamento non spettanti perché non confermate dal verbale definitivo di legge 80/2006” deduceva l'illegittimità di tale provvedimento sia per carenza di motivazione, sia per infondatezza della pretesa restitutoria in quanto, trattandosi di indebito assistenziale, in luogo della generale regola codicistica d'incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che ne esclude la ripetizione ove da un lato, l'erogazione risultante non dovuta non sia addebitabile al percipiente (buona fede) e, dall'altro, il comportamento dell'ente previdenziale abbia ingenerato un legittimo affidamento nel beneficiario.
Pertanto, stante l'assenza di qualsiasi proprio comportamento doloso, la ricorrente conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l'ente previdenziale per ivi sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento datato 2/9/2022 e ricevuto il
13.9.2022 con declaratoria di irripetibilità della somma di euro 4.726,53. Contr Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto e sottolineando, in particolare, che la ricorrente “[..] il debito contestato è emerso a causa della circostanza che a seguito di visita di revisione del 30/08/2022 è stato emesso verbale definitivo, con cui il competente centro medico legale non riconosceva la
2 sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il diritto all'indennità di accompagnamento. L'istituto ha conseguentemente agito per la ripetizione della prestazione erogata, sulla base di un verbale provvisorio, nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2022. Si rappresenta che l'esito della visita di revisione di non conferma del requisito sanitario era noto alla ricorrente, posto che avverso il correlativo verbale pende ricorso giudiziario per ATP (RG n. 002834/23) essendo stato regolarmente comunicato”.
La causa, di natura documentale, assunta in riserva all'udienza cartolare del 29 novembre 2024, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso non può essere accolto.
Va, anzitutto, premesso come sia ormai pacifico che, nel caso di specie, vertendosi in materia d'indebito assistenziale, come affermato dal Supremo
Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass civ. Ord del 25 giugno 2020, n. 12608; Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021
n. 13915) «[..]in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile»
Invero, sulla scorta della documentazione versata in atti emerge che l'indebito scaturisce dal mancato riconoscimento (in sede di verbale definitivo del 30.8.2022) del requisito sanitario in capo alla ricorrente, necessario al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento, in quanto:
- c on verbale provvisorio notificato il l'1.6.2022 la ricorrente, per come concordemente ammesso dalle parti, veniva riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e, quindi, meritevole 3 dell'indennità di accompagnamento;
tuttavia, come emerge dalla comunicazione allegata la fascicolo telematico dell' (e non contestata da CP_1
parte ricorrente) la veniva espressamente informata che trattavasi di Pt_1 verbale provvisorio in attesa della validazione definitiva da parte dell'Istituto
(“le trasmetto il verbale provvisorio relativo agli accertamenti sanitari effettuati per l'invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, in attesa della validazione definitiva da parte dell' ai sensi dell'articolo 20 CP_1
comma 1 della legge 3 agosto 2009”);
- c on successivo verbale definitivo comunicato il 13.9.2022, a seguito Contr dell'accertamento conclusivo operato dall il ricorrente veniva riconosciuto soltanto “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti
a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave
100%” e, quindi, senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Invero dall'esame degli atti emerge chiaramente che la situazione invalidante confermata fosse soltanto quella corrispondente ad un giudizio di invalidità civile al
100% e non anche quella per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, attribuita soltanto in via provvisoria.
Ne consegue che, nel caso di specie, difetta, in capo al percettore della prestazione, quella situazione soggettiva dallo stesso assunta come ostativa alla ripetibilità dell'indebito: il legittimo affidamento della ricorrente va infatti escluso in ragione della documentata circostanza dell'avvenuta notifica dei verbali delle visite mediche, e quindi in ragione della consapevolezza in capo alla stessa che solo a seguito di accertamento definitivo il richiamato diritto sarebbe stato definitamente acquisito.
A tal proposito deve richiamarsi quanto insegnato dalla Suprema Corte con
Sentenza n. 4600 del 19.2.2021 ove ritiene inapplicabile la regola del sottosistema normativo e giurisprudenziale posto a tutela del diritto del percipiente alla prestazione, in caso di mancanza ab origine del diritto alla prestazione che sia conosciuta dall'accipiens medesimo.
4 Sul punto si è recentemente pronunciata anche la locale Corte d'Appello con la sentenza n. 568/2024 (pubbl. il 23/07/2024) nella quale così si esprime: «[..] La carenza del requisito sanitario rende indebita la prestazione fin dalla data della revisione che sia sfavorevole al pensionato (art. 37 c. 8 L. 448/1998). Il diritto alle prestazioni assistenziali, infatti, nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento;
parallelamente il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
pertanto le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) sanitari non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ. purché il pensionato sia consapevole della cessazione del fatto costitutivo del suo diritto, valendo, in caso contrario, i principi di settore che impongono la tutela dell'affidamento legittimo sulla debenza della prestazione ricevuta. A tale riguardo, tuttavia, non rileva
l'eventuale mancato rispetto dell'ter procedimentale per la revoca della prestazione, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art.
38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, il cui esito sia noto al pensionato, del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni. Contr Orbene, nella specie, come correttamente evidenziato dal Tribunale, l' non ha seguito l'ter procedimentale indicato dall'art. 37 c. 8 L. 448/1998, il quale prevede
l'adozione di un provvedimento di immediata sospensione dell'erogazione del beneficio, prima dell'emanazione del definitivo provvedimento di revoca. Tuttavia, tale irregolarità procedimentale non è idonea ad escludere la consapevolezza del pensionato della natura indebita delle prestazioni perché egli era a conoscenza dell'esito delle visite di revisione cui era stato sottoposto [..] e pertanto sotto Contr nessun profilo poteva intendere come adempimento i pagamenti che l' 5 Contr continuava ad eseguire in suo favore. Infatti, [..]L' ha prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata [..], ricevuta dall'appellante [..] Vi è poi, con effetto troncante, che [..] ha espressamente affermato la conoscenza degli esiti delle revisioni che lo hanno riguardato [..] Pertanto non sussiste, nella specie, nessun affidamento legittimo sulla debenza delle prestazioni che ne giustifichi la ritenzione da parte dell'appellante. [..]».
In ultimo va comunque rilevato che parte ricorrente non ha fornito la prova del diritto al godimento della prestazione nel periodo in contestazione e, conseguentemente, al trattenimento delle somme percepite;
anzi è stato provato in giudizio che avverso il verbale definitivo è stato proposto tanto il ricorso ex art 445 bis cpc quanto il successivo ricorso di merito nel termine indicato ex lege, giudizi entrambi definiti con perizie mediche effettuate da due diversi consulenti, che negavano, sin dall'epoca della presentazione della domanda amministrativa,
l'indennità di accompagnamento e riconoscevano solamente l'invalidità nella misura del 100%.
Pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, il ricorso va respinto e parte ricorrente seppur soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del
29.11.2024
IL GIUDICE O.
Claudia Gentile
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