TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15859 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n. 35008/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano
Agozzino, decorso il termine perentorio dell'11 novembre 2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 35008/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nata in [...], lo [...], per sé e, unitamente Parte_1
a , nato in Brasile il [...], in [...] esercente la Controparte_1 responsabilità genitoriale sui figli minori , nato in [...], il Persona_1
29/04/2019, e , nato in [...], il [...], tutti Persona_2 elettivamente domiciliati in Milano, Via Regina Margherita n. 28, presso lo studio dell'Avv.
JA UR, dal quale sono rappresentati e difesi;
- ricorrenti -
nei confronti di
(C.F. ), in persona del in carica pro Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente non costituito -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti Per parte ricorrente:
'…affinché l'illustre Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, voglia: in via preliminare, accertare e dichiarare la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti;
in via principale, dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani e ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti ed adottando ogni provvedimento all'uopo opportuno […] con vittoria di spese ed onorari';
fatto e diritto
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da cittadino italiano Persona_3 nato a [...] l'[...], successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Benché ritualmente notiziato dell'azione proposta, il non si è costituito Controparte_2 in giudizio.
***
Va preliminarmente osservato che le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli articoli 1 e 3 della
Costituzione sollevate con decreto del 17 aprile 2025 debbono intendersi superate dalla pronuncia della Corte del 31 luglio 2025 n. 142, con la quale tali questioni sono state dichiarate inammissibili e/o non fondate.
Sempre in via preliminare deve affermarsi l'interesse ad agire dei ricorrenti nella presente sede giurisdizionale.
L'esame dei documenti prodotti evidenzia invero che la linea di discendenza dall'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta
Costituzionale, circostanza che, sulla base della legge al tempo vigente, costituiva un fatto interruttivo della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
In forza della legge 13 giugno 1912 n. 555, infatti, la cittadinanza si trasmetteva unicamente,
e salvo casi marginali, per via paterna e veniva persa dalla donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. La Corte Costituzionale, con sentenze 9 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30, ha tuttavia dichiarato incostituzionali gli artt. 1 comma 1 n. 1 e 10 della predetta legge, in tal modo rendendo possibile l'acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
E' infine intervenuta la giurisprudenza di legittimità, con pronuncia a Sezioni Unite del 25 febbraio 2009 n. 4466, per chiarire che dalla data di entrata in vigore della nuova
Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve essere riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1 gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti, in tal modo superando l'iniziale orientamento secondo il quale l'incostituzionalità sopravvenuta delle predette norme non poteva retroagire oltre la data di entrata in vigore della Costituzione e non poteva operare per i rapporti esauriti, tra i quali era ritenuta ricompresa la perdita della cittadinanza italiana per la donna coniugata ante Costituzione con un cittadino straniero.
Considerato che il principio da ultimo espresso è venuto a delinearsi esclusivamente per effetto di interventi giurisprudenziali e non è mai stato recepito da specifiche previsioni normative, resta esclusa la possibilità di agire in sede amministrativa per il riconoscimento dello status di cittadino italiano, il che giustifica di per sé l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda degli istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa, che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo. Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata, compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti modificativi e/o estintivi (in CP_2 tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile,
Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317). Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato. Non appaiono per contro dimostrate al riguardo vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, fino a giungere ai predetti ricorrenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc.
3 fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Controparte_2
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara che gli istanti , e Parte_1 Persona_1
sono cittadini italiani;
Persona_2
- ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 11 novembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano
Agozzino, decorso il termine perentorio dell'11 novembre 2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 35008/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nata in [...], lo [...], per sé e, unitamente Parte_1
a , nato in Brasile il [...], in [...] esercente la Controparte_1 responsabilità genitoriale sui figli minori , nato in [...], il Persona_1
29/04/2019, e , nato in [...], il [...], tutti Persona_2 elettivamente domiciliati in Milano, Via Regina Margherita n. 28, presso lo studio dell'Avv.
JA UR, dal quale sono rappresentati e difesi;
- ricorrenti -
nei confronti di
(C.F. ), in persona del in carica pro Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente non costituito -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti Per parte ricorrente:
'…affinché l'illustre Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, voglia: in via preliminare, accertare e dichiarare la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti;
in via principale, dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani e ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti ed adottando ogni provvedimento all'uopo opportuno […] con vittoria di spese ed onorari';
fatto e diritto
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da cittadino italiano Persona_3 nato a [...] l'[...], successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Benché ritualmente notiziato dell'azione proposta, il non si è costituito Controparte_2 in giudizio.
***
Va preliminarmente osservato che le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli articoli 1 e 3 della
Costituzione sollevate con decreto del 17 aprile 2025 debbono intendersi superate dalla pronuncia della Corte del 31 luglio 2025 n. 142, con la quale tali questioni sono state dichiarate inammissibili e/o non fondate.
Sempre in via preliminare deve affermarsi l'interesse ad agire dei ricorrenti nella presente sede giurisdizionale.
L'esame dei documenti prodotti evidenzia invero che la linea di discendenza dall'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta
Costituzionale, circostanza che, sulla base della legge al tempo vigente, costituiva un fatto interruttivo della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
In forza della legge 13 giugno 1912 n. 555, infatti, la cittadinanza si trasmetteva unicamente,
e salvo casi marginali, per via paterna e veniva persa dalla donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. La Corte Costituzionale, con sentenze 9 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30, ha tuttavia dichiarato incostituzionali gli artt. 1 comma 1 n. 1 e 10 della predetta legge, in tal modo rendendo possibile l'acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
E' infine intervenuta la giurisprudenza di legittimità, con pronuncia a Sezioni Unite del 25 febbraio 2009 n. 4466, per chiarire che dalla data di entrata in vigore della nuova
Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve essere riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1 gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti, in tal modo superando l'iniziale orientamento secondo il quale l'incostituzionalità sopravvenuta delle predette norme non poteva retroagire oltre la data di entrata in vigore della Costituzione e non poteva operare per i rapporti esauriti, tra i quali era ritenuta ricompresa la perdita della cittadinanza italiana per la donna coniugata ante Costituzione con un cittadino straniero.
Considerato che il principio da ultimo espresso è venuto a delinearsi esclusivamente per effetto di interventi giurisprudenziali e non è mai stato recepito da specifiche previsioni normative, resta esclusa la possibilità di agire in sede amministrativa per il riconoscimento dello status di cittadino italiano, il che giustifica di per sé l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda degli istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa, che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo. Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata, compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti modificativi e/o estintivi (in CP_2 tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile,
Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317). Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato. Non appaiono per contro dimostrate al riguardo vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, fino a giungere ai predetti ricorrenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc.
3 fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Controparte_2
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara che gli istanti , e Parte_1 Persona_1
sono cittadini italiani;
Persona_2
- ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 11 novembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino