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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 3555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3555 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4890/2024 R.G.TRIB.
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott. Giovanni Tommasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4890/2024 promossa da
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._1 rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore
[...]
, nata in [...] il [...], C.F. Persona_1 C.F._2
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_2
, C.F._3
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_3
, , nato in [...] il C.F._4 Parte_4
17/04/1982, C.F. , nata in [...] C.F._5 Parte_5 il 02/12/1975, C.F. , C.F._6
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_6
, C.F._7
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_7
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._8 rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore
[...]
, nata in [...] il [...], C.F. , Persona_2 C.F._9
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, , nata in [...] il [...], C.F._10 Parte_8
C.F. , C.F._11
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_9
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._12 rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore, tutti rappresentati e difesi dall'avv. DE SIMONE RICCARDO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI 2
nei confronti di
– rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/07/2024, i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato lo status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza da , nato a [...] ed emigrato il Brasile. Persona_3
Hanno dedotto che si era sposato con nel 1903 e non Persona_3 Parte_10 si era mai naturalizzato. Dalla predetta unione coniugale nasceva nel 1911 il sig.
[...]
. Per_4
Dal matrimonio, nel 1932, tra e nascevano Persona_4 Controparte_3 nel 1933 , nel 1944 , nel 1946 Persona_5 Persona_6
e nel 1948 il sig. . Persona_7 Parte_6
si sposava nel 1976 con la sig.ra Persona_5 Persona_8
e procreavano nel 1980 e nel 1982
[...] Controparte_1 [...]
. Parte_8
si univa in matrimonio nel 1998 e dalla Parte_8 Controparte_4 loro unione nasceva nel 1999 . Parte_9
si sposava nel 1972 con e Persona_6 Persona_9 dalla loro unione nasceva nel 1974 . Parte_1
Dal matrimonio, nel 2005, tra nasceva nel 1999 Parte_1 [...]
. Parte_2
si sposava nel 2005 con Parte_1 Persona_10
e procreavano nel 2008 .
[...] Parte_11
si univa in matrimonio nel 1972 con Persona_7 Persona_11
e dalla loro unione nascevano nel 1974 e nel 1982 Parte_3 [...]
Parte_4
si sposava nel 1973 con la sig.ra e Parte_6 Persona_12 dalla loro unione nascevano nel 1975 , nel 1981 il sig. Parte_5 [...]
e nel 1983 il sig. . Parte_6 Parte_7
Dal matrimonio nel 2005 tra il sig. e la sig.ra Parte_7 Parte_12
nasceva nel 2009 .
[...] Persona_2
Con decreto del 29.07.2024 è stata fissata la comparizione delle parti. 3
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il il quale Controparte_2 ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo l'improcedibilità della domanda nonchè la pendenza innanzi alla Corte Costituzione della questione di legittimità costituzione dell'art. 1 della l. n. 91/1992; in estremo subordine, ha chiesto la compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento della domanda.
È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce.
All'udienza del 27.11.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, la causa è stata rimessa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n. 142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma, Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto- legge 15 marzo 2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
Nel merito, va rilevato che sul tema della c.d. “grande naturalizzazione” avvenuta in base alla legislazione brasiliana (a seguito di provvedimenti di naturalizzazione coatta e 4
di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 ed il 1891), la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite è intervenuta con due recenti sentenze (n. 25317/2022 e n. 25318/2022), risolvendo la questione relativa alla idoneità dell'acquisto della cittadinanza brasiliana
(in base a tale specifica legislazione) da parte di cittadini italiani a interrompere la trasmissione “jure sanguinis” della cittadinanza italiana e quindi eventualmente ad a impedire agli eredi dei "naturalizzati", di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il punto focalizzato nelle predette decisioni attiene alla configurabilità o meno della rinuncia tacita dei ricorrenti alla cittadinanza italiana a seguito della stabilizzazione in
Brasile degli avi e dei loro discendenti, provenienti dall'Italia, dopo il decreto della cd
“grande naturalizzazione” (risalente al 1889), che aveva concesso loro la cittadinanza brasiliana: a tale circostanza, a parere del era conseguita una Controparte_5 rinuncia tacita a quella italiana.
La questione oggetto di approfondimento della Suprema Corte, dunque, pone il quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione di rinunciarvi debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
La Suprema Corte, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo
e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata 5
reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un
“impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del
1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n. 25318/2022).
Ebbene, nel caso che ci occupa, i ricorrenti hanno provato documentalmente la discendenza ininterrotta da parte paterna da cittadino italiano, emigrato in Brasile alla fine del diciannovesimo secolo. La linea di discendenza, infatti, è stata documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza riconduce senza dubbio all'avo italiano;
né l'avo, né nessuno dei suoi discendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né si sono naturalizzati brasiliani.
Per di più, dall'esame della documentazione emerge, altresì, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. La circostanza è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – al mantenimento e/o trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base della legge vigente sino agli odierni ricorrenti. La trasmissione è avvenuta indipendentemente dai portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ed esclusivamente in base all'applicazione della normativa vigente.
Se dunque, da una lettura giurisprudenziale in applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 6
della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Ebbene, i ricorrenti hanno dato prova di aver provato a proporre la domanda di riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa al Consolato d'Italia di San
Paolo.
Lo stesso convenuto ha dedotto l'esistenza delle liste di attesa relative alle CP_2 richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica: ne emerge che i tempi di evasione delle relative pratiche presso detti uffici consolari sono estremamente lunghi e l'esito incerto. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono sostanzialmente ad un diniego di riconoscimento del diritto vantato, giustificando così
l'accesso dei ricorrenti alla via giurisdizionale.
In conclusione, la domanda avanzata dai ricorrenti può trovare accoglimento.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._1 rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore
[...]
, nata in [...] il [...], C.F. Persona_1 C.F._2
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_2
, C.F._3
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_3
, , nato in [...] il C.F._4 Parte_4
17/04/1982, C.F. , nata in [...] C.F._5 Parte_5 il 02/12/1975, C.F. , C.F._6
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_6
, C.F._7
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_7
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._8 rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore
[...]
, nata in [...] il [...], C.F. , Persona_2 C.F._9
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, , nata in [...] il [...], Persona_13 Parte_8
C.F. , C.F._11 7
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_9
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._12 rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. nulla sulle spese.
Lecce, 01.12.2025.
Il Giudice onorario
Dott. Giovanni Tommasi
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott. Giovanni Tommasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4890/2024 promossa da
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._1 rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore
[...]
, nata in [...] il [...], C.F. Persona_1 C.F._2
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_2
, C.F._3
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_3
, , nato in [...] il C.F._4 Parte_4
17/04/1982, C.F. , nata in [...] C.F._5 Parte_5 il 02/12/1975, C.F. , C.F._6
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_6
, C.F._7
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_7
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._8 rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore
[...]
, nata in [...] il [...], C.F. , Persona_2 C.F._9
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, , nata in [...] il [...], C.F._10 Parte_8
C.F. , C.F._11
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_9
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._12 rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore, tutti rappresentati e difesi dall'avv. DE SIMONE RICCARDO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI 2
nei confronti di
– rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/07/2024, i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato lo status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza da , nato a [...] ed emigrato il Brasile. Persona_3
Hanno dedotto che si era sposato con nel 1903 e non Persona_3 Parte_10 si era mai naturalizzato. Dalla predetta unione coniugale nasceva nel 1911 il sig.
[...]
. Per_4
Dal matrimonio, nel 1932, tra e nascevano Persona_4 Controparte_3 nel 1933 , nel 1944 , nel 1946 Persona_5 Persona_6
e nel 1948 il sig. . Persona_7 Parte_6
si sposava nel 1976 con la sig.ra Persona_5 Persona_8
e procreavano nel 1980 e nel 1982
[...] Controparte_1 [...]
. Parte_8
si univa in matrimonio nel 1998 e dalla Parte_8 Controparte_4 loro unione nasceva nel 1999 . Parte_9
si sposava nel 1972 con e Persona_6 Persona_9 dalla loro unione nasceva nel 1974 . Parte_1
Dal matrimonio, nel 2005, tra nasceva nel 1999 Parte_1 [...]
. Parte_2
si sposava nel 2005 con Parte_1 Persona_10
e procreavano nel 2008 .
[...] Parte_11
si univa in matrimonio nel 1972 con Persona_7 Persona_11
e dalla loro unione nascevano nel 1974 e nel 1982 Parte_3 [...]
Parte_4
si sposava nel 1973 con la sig.ra e Parte_6 Persona_12 dalla loro unione nascevano nel 1975 , nel 1981 il sig. Parte_5 [...]
e nel 1983 il sig. . Parte_6 Parte_7
Dal matrimonio nel 2005 tra il sig. e la sig.ra Parte_7 Parte_12
nasceva nel 2009 .
[...] Persona_2
Con decreto del 29.07.2024 è stata fissata la comparizione delle parti. 3
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il il quale Controparte_2 ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo l'improcedibilità della domanda nonchè la pendenza innanzi alla Corte Costituzione della questione di legittimità costituzione dell'art. 1 della l. n. 91/1992; in estremo subordine, ha chiesto la compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento della domanda.
È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce.
All'udienza del 27.11.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, la causa è stata rimessa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n. 142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma, Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto- legge 15 marzo 2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
Nel merito, va rilevato che sul tema della c.d. “grande naturalizzazione” avvenuta in base alla legislazione brasiliana (a seguito di provvedimenti di naturalizzazione coatta e 4
di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 ed il 1891), la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite è intervenuta con due recenti sentenze (n. 25317/2022 e n. 25318/2022), risolvendo la questione relativa alla idoneità dell'acquisto della cittadinanza brasiliana
(in base a tale specifica legislazione) da parte di cittadini italiani a interrompere la trasmissione “jure sanguinis” della cittadinanza italiana e quindi eventualmente ad a impedire agli eredi dei "naturalizzati", di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il punto focalizzato nelle predette decisioni attiene alla configurabilità o meno della rinuncia tacita dei ricorrenti alla cittadinanza italiana a seguito della stabilizzazione in
Brasile degli avi e dei loro discendenti, provenienti dall'Italia, dopo il decreto della cd
“grande naturalizzazione” (risalente al 1889), che aveva concesso loro la cittadinanza brasiliana: a tale circostanza, a parere del era conseguita una Controparte_5 rinuncia tacita a quella italiana.
La questione oggetto di approfondimento della Suprema Corte, dunque, pone il quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione di rinunciarvi debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
La Suprema Corte, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo
e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata 5
reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un
“impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del
1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n. 25318/2022).
Ebbene, nel caso che ci occupa, i ricorrenti hanno provato documentalmente la discendenza ininterrotta da parte paterna da cittadino italiano, emigrato in Brasile alla fine del diciannovesimo secolo. La linea di discendenza, infatti, è stata documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza riconduce senza dubbio all'avo italiano;
né l'avo, né nessuno dei suoi discendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né si sono naturalizzati brasiliani.
Per di più, dall'esame della documentazione emerge, altresì, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. La circostanza è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – al mantenimento e/o trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base della legge vigente sino agli odierni ricorrenti. La trasmissione è avvenuta indipendentemente dai portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ed esclusivamente in base all'applicazione della normativa vigente.
Se dunque, da una lettura giurisprudenziale in applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 6
della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Ebbene, i ricorrenti hanno dato prova di aver provato a proporre la domanda di riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa al Consolato d'Italia di San
Paolo.
Lo stesso convenuto ha dedotto l'esistenza delle liste di attesa relative alle CP_2 richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica: ne emerge che i tempi di evasione delle relative pratiche presso detti uffici consolari sono estremamente lunghi e l'esito incerto. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono sostanzialmente ad un diniego di riconoscimento del diritto vantato, giustificando così
l'accesso dei ricorrenti alla via giurisdizionale.
In conclusione, la domanda avanzata dai ricorrenti può trovare accoglimento.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._1 rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore
[...]
, nata in [...] il [...], C.F. Persona_1 C.F._2
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_2
, C.F._3
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_3
, , nato in [...] il C.F._4 Parte_4
17/04/1982, C.F. , nata in [...] C.F._5 Parte_5 il 02/12/1975, C.F. , C.F._6
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_6
, C.F._7
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_7
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._8 rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore
[...]
, nata in [...] il [...], C.F. , Persona_2 C.F._9
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, , nata in [...] il [...], Persona_13 Parte_8
C.F. , C.F._11 7
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_9
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._12 rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. nulla sulle spese.
Lecce, 01.12.2025.
Il Giudice onorario
Dott. Giovanni Tommasi