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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott. Andrea Compagno Giudice
Dott.ssa Claudia Spiga Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al N.R.G.10253 dell'anno 2021, pendente tra
” rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Pietro D'Alia
attrice
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Paolo Di Trapani Controparte_1
convenuto oggetto: responsabilità amministratore s.r.l. conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 17.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La curatela del fallimento di ” ha agito in giudizio ex Parte_1
art. 146 L.F. e art. 2476 co.1 e 6 c.c. per la condanna di Controparte_1
amministratore della medesima società, al risarcimento del danno cagionato alla società
e ai creditori sociali. A sostegno della domanda ha esposto che:
- il convenuto aveva svolto il ruolo di amministratore dal 22.8.2011 al 21.4.2015, data in cui la società era stata posta in liquidazione;
- dalla disamina dei bilanci sociali redatti dallo stesso amministratore risultava che nei bilanci al 31.12.2010 e al 31.12.2011 si era registrata una perdita tale da ridurre il patrimonio sociale di oltre un terzo e al bilancio al 31.12.2011 si era registrato un patrimonio negativo pari a € 92.990,00 e, pur avendo l'amministratore segnalato tale situazione ai soci nel verbale di approvazione del bilancio al 21.12.2011, nessun conseguente provvedimento era poi stato adottato per la ricapitalizzazione o la liquidazione della società;
- nel bilancio al 31.12.2014 le rimanenze annotate per € 100.580,00 nei bilanci precedenti erano state completamente azzerate senza alcuna valida giustificazione.
Sulla scorta di tale evenienze ha dedotto la mala gestio dell'amministratore che, pur a fronte del verificarsi della causa di scioglimento, aveva illegittimamente proseguito l'attività di impresa in violazione dell'art. 2482 ter c.c. e sottratto al patrimonio sociale le rimanenze registrate sino al 2013.
Parte attrice ha altresì allegato che nel 2012 l'amministratore aveva dapprima trasferito la sede sociale da Palermo a Bivona, e poi ceduto l'attività sociale, epurata dei debiti, ivi compresa la sede di via Cusmano 28, ad altra società allo stesso riconducibile (Micromax TI s.r.l.), che aveva così potuto avvalersi dei dipendenti e dell'avviamento commerciale della fallita, sottraendo alla massa fallimentare il valore dell'azienda, ceduta senza ricevere alcun corrispettivo. Per questi fatti il convenuto era stato sottoposto a processo penale per il reato di bancarotta semplice.
La curatela ha quindi domandato la condanna dell'amministratore al risarcimento del danno cagionato alla società e ai creditori sociali, quantificandolo in € 520.000,00 corrispondente a: 1) € 422.558,00 pari alla differenza tra il patrimonio al momento della verificazione della causa di scioglimento e quello al momento della messa in liquidazione;
2) € 50.290,00 pari al prezzo di cessione dell'azienda non incassato con la complessiva misura di trasferimento del compendio aziendale in favore di
Micromax TI s.r.l. (per come stimato dal c.t.p.); 3) l'azzeramento delle rimanenze al 2013 pari a € 50.290,00.
si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. Controparte_1 In primo luogo, ha allegato che la tesi della cessione occulta dell'azienda non aveva trovato conferma in sede fallimentare, considerato che il Tribunale aveva escluso la domanda di fallimento in estensione. Non sussisteva, inoltre, la presunta continuità dell'attività di impresa attraverso la Micromax TI s.r.l. in quanto quest'ultima aveva avviato la propria attività a seguito della cessione d'azienda conclusa con altra società ( ; la sede dell'attività non corrispondeva a quella della fallita;
i Parte_2
lavoratori erano stati assunti dalla Micromax TI a distanza di diversi mesi dal licenziamento da parte della fallita. Il trasferimento della sede sociale della Micromax
a Bivona, poi, era stato effettuato proprio al fine di eliminare i costi di locazione della sede di Palermo in ragione della crisi aziendale già verificatasi.
L'azzeramento delle rimanenze nel bilancio al 31.12.2013 era stato effettuato a seguito della relativa cessione in blocco dei beni e tenendo conto dell'obsolescenza del materiale informatico e della relativa svalutazione già operata nel precedente esercizio, come spiegato anche nella nota integrativa al bilancio.
Infine, in relazione alla contestazione di illegittima prosecuzione dell'attività tipica, ha eccepito la mancanza di prova della sussistenza del danno che tale comportamento avrebbe arrecato alla società.
Ha quindi contestato la domanda ritenendo che i creditori sarebbero pregiudicati del compimento di "nuove operazioni" vietate soltanto quando, prima di dette operazioni, il patrimonio della società sia sufficiente a soddisfare, almeno in parte, le loro ragioni, mentre, quando risulti che già prima ed indipendentemente da dette operazioni i loro crediti non avrebbero potuto trovare capienza nell'attivo della società poi fallita
(essendo il patrimonio netto già negativo), l'aggravamento del dissesto conseguente a quelle operazioni non potrebbe per loro costituire un danno risarcibile.
Tanto premesso, rileva il Collegio che la domanda esercitata dal curatore cumula in sé quella esperibile dai creditori sociali (ex art. 2476 co. 4 c.c. come introdotto dal d.lgs.
14/2019) e quella sociale di cui all'art. 2476 co. 1 c.c.. In particolare, “la responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l.fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dall'art. 2392 c.c., con la conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) - ferma l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti - rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.” (cfr.
Cass. civ. n. 17441/2016). Ha, invece, natura extracontrattuale l'azione volta alla tutela dei creditori sociali, verso i quali gli organi amministrativi e di controllo hanno l'obbligo generale di agire correttamente e secondo buona fede così da rispondere dei comportamenti dolosi o colposi che abbiano arrecato ai creditori un pregiudizio suscettibile di ristoro patrimoniale. “Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione” (cfr. Cass. civ. n. 24715/2015).
Nel caso di specie, è stata dedotta la responsabilità per la illegittima prosecuzione dell'attività di impresa successivamente al verificarsi della causa di scioglimento dell'azzeramento del capitale sociale. Ed invero nell'ambito delle società di capitali, a decorrere dal verificarsi della riduzione per perdite di oltre un terzo del capitale sociale al di sotto del minimo legale, gli amministratori sono chiamati – senza indugio - all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482 ter c.c. o quelli di cui agli artt. 2447
c.c. (per le s.p.a.) convocando l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo l'aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo.
In caso di mancata adozione dei provvedimenti richiamati, o comunque di mancata ricostituzione del capitale sociale, secondo l'art. 2485 c.c. gli amministratori devono accertare il verificarsi della causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 c.c. (iscrizione presso il Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa di scioglimento). Da tale momento gli amministratori conservano poi il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, ed in caso di compimento di atti contrari a tale dovere, sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci e ai creditori sociali (ex art. 2486
c.c.).
Pare opportuno poi rilevare come la responsabilità per la mancata tempestiva adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 o 2482 ter c.c. non si fonda sulla mera condotta omissiva, bensì postula il compimento di atti di gestione non conservativi. La continuazione dell'attività d'impresa è infatti espressamente contemplata dal codice, che attribuisce agli amministratori il potere di gestione non solo dopo il verificarsi della causa di scioglimento, ma anche quando questa sia stata accertata e pubblicizzata con la registrazione nel Registro delle imprese, e fino alla effettiva consegna dei libri sociali ai liquidatori, al solo fine della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
Ne consegue, come osservato dalla Corte di cassazione (sentenza n.198/2022) che
“colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti non siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari”.
Con riferimento poi al danno imputabile agli amministratori per la violazione del precetto di cui agli artt. 2483 ter e 2485 c.c., secondo la giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. 17033/2009 e in fattispecie diversa, ma con affermazione del medesimo principio, Cass. S.U. 9100/2015), lo stesso non può farsi automaticamente corrispondere alla perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività medesima, potendo in parte comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali, in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa.
E' stato quindi enunciato il principio di diritto secondo cui è consentito l'utilizzo del criterio equitativo per la liquidazione del danno purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore, e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto.
Da ultimo il legislatore -con la modifica dell'art. 2486 c.c. introdotta dal d.lgs.
14/2019- ha poi recepito, il criterio di quantificazione del danno in via equitativa nella misura della differenza dei patrimoni netti, detratti i costi ineliminabili e che comunque sarebbero gravati anche in ipotesi di liquidazione, come già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
Laddove poi il criterio dei netti patrimoniali non possa trovare applicazione a causa della mancanza di scritture contabili o dell'irregolarità delle stesse tali da renderle totalmente inidonee alla ricostruzione della situazione patrimoniale ed economica, il curatore può invocare il criterio ulteriore della differenza tra attivo e passivo accertato nella procedura.
Ciò posto, alla luce della disposta consulenza tecnica d'ufficio la domanda di parte attrice è risultata fondata nei termini che seguono.
La verificazione della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale risulta dagli stessi bilanci sociali redatti dall'amministratore: nel bilancio al 31.12.2011 si registra infatti un patrimonio netto negativo pari a € 92.990,00.
Il consulente ha poi verificato che la prosecuzione dell'attività di impresa anche dopo il verificarsi della causa di scioglimento, ha determinato costi operativi quali quelli del personale per circa 75.000,00, in una logica dunque non meramente conservativa del capitale. Ha quindi proceduto a calcolare la perdita incrementale sulla base degli stessi bilanci dal 2012 al 2014, considerando il periodo rilevante dal 31.12.2011 sino alla data di messa in liquidazione della società del 12.4.2015 e la conseguente cessazione dalla carica di . Nel computo ha altresì escluso i costi non connessi Controparte_1
dalla illegittima prosecuzione quali immobilizzazioni, svalutazioni, o ancora oneri di gestione e le perdite su crediti ed ha quindi calcolato il danno nella differenza tra valore e costi della produzione dal 31.12.2012 sino al 31.12.2014 in € 267.263,00.
In detto computo è inserita anche l'operazione, effettuata dall'amministratore convenuto, consistita, nel bilancio al 2012, nel dimezzamento del valore delle rimanenze da € 201.160,00 a € 100.580,00 e poi, nel bilancio al 2014, nell'azzeramento del relativo valore.
Al riguardo deve affermarsi che l'onere della prova della correttezza di tale operazione di svalutazione delle rimanenze, grava sull'amministratore: la contestazione, spiegata dalla curatela, di illegittimità dell'appostazione effettuata in bilancio con conseguente allegazione di sottrazione del relativo valore dalle disponibilità sociali, configura una ipotesi di inadempimento contrattuale e determina l'applicazione del generale criterio dell'onere della prova proprio delle azioni contrattuali, sicché grava sull'amministratore, chiamato a rispondere per l'inadempimento al contratto di mandato concluso con la società, l'onere della prova della correttezza del proprio operato.
Nella specie, pur condividendosi la considerazione svolta dal convenuto in ordine alla rapida perdita di valore del materiale informatico, va osservato che il convenuto non ha fornito alcuna prova per sostenere la correttezza dell'operazione di svalutazione.
Ed invero l'omessa produzione delle scritture contabili non consente di verificare in alcun modo la natura dei beni oggetto di svalutazione per verificare il possibile valore della merce, così come se effettivamente vi sia stata la dedotta vendita in stock genericamente allegata dal convenuto.
Nella quantificazione del danno mediante il criterio dei patrimoni netti deve quindi tenersi conto anche di tale voce.
Tale conclusione risulta peraltro avvalorata anche alla luce della disamina dell'ulteriore contestazione di illegittima cessione dell'azienda in favore della
Micromax TI s.r.l.
In relazione a tale profilo di responsabilità va osservato come dalla relazione redatta dai Carabinieri su delega del P.M. del 27.6.2018 risulta che Controparte_2
stata costituita il 21.9.2011 ed ha iniziato ad operare il 30.4.2012, mentre la fallita ha trasferito la propria attività a Bivona nel marzo 2012; l'intero capitale sociale di
Micromax TI s.r.l. appartiene a cognata di Parte_3 CP_1
che ne è anche amministratrice unica;
cinque dipendenti della fallita sono
[...]
transitati nella Micromax TI s.r.l. nel 2013; le due società hanno operato, in locali diversi, nella medesima via Cusumano ed hanno il medesimo oggetto sociale.
Nell'ambito delle indagini così svolte è altresì emerso che, al momento del sopralluogo da parte degli investigatori presso l'esercizio commerciale della
Micromax TI s.r.l., è stato rinvenuto un biglietto pubblicitario ove era indicato il nome di nonché la mail di riferimento dell'attività di Controparte_1
, con l'indicazione dell'utenza telefonica Email_1
riferibile allo stesso e poi trasferita dal gennaio 2014 alla Micromax TI CP_1
s.r.l. A fronte di tali elementi di valutazione deve allora ritenersi che l'attività aziendale svolta dalla società fallita sia stata trasferita in favore della Micromax TI s.r.l. che ha quindi potuto avvalersi degli stessi lavoratori della fallita e del nome dell'amministratore della fallita, evidentemente ritenuto idoneo ad attrarre la clientela già fidelizzata.
La “scomparsa” delle rimanenze registrata nei bilanci al 31.12.2012 e al 31.12.2013 della fallita con concomitante (marzo 2012) avvio dell'attività di impresa da parte della Micromax TI s.r.l., induce pertanto a ritenere che vi è effettivamente stato un travaso di risorse in favore di quest'ultima, che ha consentito alla Micromax
TI s.r.l. di conseguire ricavi (pari a € 426.877,00 al 31.12.2013) corrispondenti a quelli conseguiti dalla fallita nel 2011, peraltro a distanza di pochi mesi dall'avvio dell'attività.
In relazione, tuttavia, al valore del compendio aziendale ceduto, deve osservarsi come, al netto delle rimanenze come sopra indicate, non si dispongono di elementi sufficienti per la relativa quantificazione.
Ed invero nel valore del compendio aziendale -composto dall'avviamento commerciale, dai mezzi e dai beni complessivamente organizzati per l'attività di impresa-, deve necessariamente considerarsi anche il valore dei debiti gravanti sulla società cedente che, ex art. 2560 co. 2 c.c., vengono trasferiti in capo all'acquirente
(senza effetto liberatorio per il cedente): il valore che avrebbe potuto realizzarsi sul mercato deve tenere conto dei profili attivi e passivi che pure sarebbero stati ceduti ad un possibile acquirente e, nella specie, la situazione patrimoniale della società risultante dai bilanci sociali per come sopra illustrata si presentava come non appetibile proprio in ragione dell'ingente patrimonio negativo che si registrava nel bilancio al 31.12.2011.
Va quindi osservato che, da un lato, non è possibile ricostruire il valore del complesso dei beni in tesi ceduti, non essendo stato allegato quali beni strumentali sarebbero stati trasferiti alla Micromax TI s.r.l., dall'altro la dismissione in favore di Micromax
TI s.r.l., seppur potenzialmente tale da determinare un indebito vantaggio in favore della cessionaria in termini di avviamento commerciale, non costituisce evento dannoso suscettibile di stima, in mancanza peraltro di allegazione e prova circa le componenti di detto avviamento commerciale (quali la clientela e la diffusione di eventuali segni distintivi). In ultima analisi, il danno complessivamente imputabile al convenuto ammonta ad €
267.263,00.
Al danno così quantificato vanno sommati gli interessi e la rivalutazione monetaria
(trattandosi di debito di valore) a decorrere dal momento della verificazione del danno, che può individuarsi nella data dell'1.4.2015, ossia a metà tra la verificazione della causa di scioglimento (31.12.2012) e la pronuncia di fallimento (22.8.2017), così giungendo all'importo complessivo di € 359.201,99, di cui € 35.011,97 a titolo di interessi e € 324.190,02 a titolo capitale rivalutato.
Inoltre, il sequestro disposto ante causam si convertirà in pignoramento sino al concorrente importo di € 359.201,99.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano, applicando i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod. e tenendo conto del valore della controversia e dell'attività espletata, in €. 22.457,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, oltre le spese vive pari a € 2.455,00 (essendo quelle della fase cautelare già liquidate).
Vanno definitivamente poste a carico del convenuto soccombente le spese di ctu come già liquidate.
Stante la qualificazione delle condotte accertate a carico del convenuto in termini di bancarotta, ai sensi dell'art. 59 lett. d) del DPR 131/1986 l'imposta di registro, annotata a debito, dovrà essere recuperata esclusivamente a carico della parte soccombente.
PQM
Condanna a pagare alla Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 359.201,99, oltre interessi legali dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
Condanna a pagare le spese di lite sostenute da parte attrice Controparte_1 liquidate in €. 22.457,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, oltre le spese vive pari a € 2.455,00; pone le spese di c.t.u., come già liquidate con separato decreto, a carico del convenuto.
Dichiara che ai sensi dell'art. 59 lett. d) del DPR 131/1986 l'imposta di registro, annotata a debito, dovrà essere recuperata esclusivamente a carico della parte soccombente.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 2.6.2025
La Giudice relatrice La Presidente
Claudia Spiga Daniela Galazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott. Andrea Compagno Giudice
Dott.ssa Claudia Spiga Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al N.R.G.10253 dell'anno 2021, pendente tra
” rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Pietro D'Alia
attrice
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Paolo Di Trapani Controparte_1
convenuto oggetto: responsabilità amministratore s.r.l. conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 17.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La curatela del fallimento di ” ha agito in giudizio ex Parte_1
art. 146 L.F. e art. 2476 co.1 e 6 c.c. per la condanna di Controparte_1
amministratore della medesima società, al risarcimento del danno cagionato alla società
e ai creditori sociali. A sostegno della domanda ha esposto che:
- il convenuto aveva svolto il ruolo di amministratore dal 22.8.2011 al 21.4.2015, data in cui la società era stata posta in liquidazione;
- dalla disamina dei bilanci sociali redatti dallo stesso amministratore risultava che nei bilanci al 31.12.2010 e al 31.12.2011 si era registrata una perdita tale da ridurre il patrimonio sociale di oltre un terzo e al bilancio al 31.12.2011 si era registrato un patrimonio negativo pari a € 92.990,00 e, pur avendo l'amministratore segnalato tale situazione ai soci nel verbale di approvazione del bilancio al 21.12.2011, nessun conseguente provvedimento era poi stato adottato per la ricapitalizzazione o la liquidazione della società;
- nel bilancio al 31.12.2014 le rimanenze annotate per € 100.580,00 nei bilanci precedenti erano state completamente azzerate senza alcuna valida giustificazione.
Sulla scorta di tale evenienze ha dedotto la mala gestio dell'amministratore che, pur a fronte del verificarsi della causa di scioglimento, aveva illegittimamente proseguito l'attività di impresa in violazione dell'art. 2482 ter c.c. e sottratto al patrimonio sociale le rimanenze registrate sino al 2013.
Parte attrice ha altresì allegato che nel 2012 l'amministratore aveva dapprima trasferito la sede sociale da Palermo a Bivona, e poi ceduto l'attività sociale, epurata dei debiti, ivi compresa la sede di via Cusmano 28, ad altra società allo stesso riconducibile (Micromax TI s.r.l.), che aveva così potuto avvalersi dei dipendenti e dell'avviamento commerciale della fallita, sottraendo alla massa fallimentare il valore dell'azienda, ceduta senza ricevere alcun corrispettivo. Per questi fatti il convenuto era stato sottoposto a processo penale per il reato di bancarotta semplice.
La curatela ha quindi domandato la condanna dell'amministratore al risarcimento del danno cagionato alla società e ai creditori sociali, quantificandolo in € 520.000,00 corrispondente a: 1) € 422.558,00 pari alla differenza tra il patrimonio al momento della verificazione della causa di scioglimento e quello al momento della messa in liquidazione;
2) € 50.290,00 pari al prezzo di cessione dell'azienda non incassato con la complessiva misura di trasferimento del compendio aziendale in favore di
Micromax TI s.r.l. (per come stimato dal c.t.p.); 3) l'azzeramento delle rimanenze al 2013 pari a € 50.290,00.
si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. Controparte_1 In primo luogo, ha allegato che la tesi della cessione occulta dell'azienda non aveva trovato conferma in sede fallimentare, considerato che il Tribunale aveva escluso la domanda di fallimento in estensione. Non sussisteva, inoltre, la presunta continuità dell'attività di impresa attraverso la Micromax TI s.r.l. in quanto quest'ultima aveva avviato la propria attività a seguito della cessione d'azienda conclusa con altra società ( ; la sede dell'attività non corrispondeva a quella della fallita;
i Parte_2
lavoratori erano stati assunti dalla Micromax TI a distanza di diversi mesi dal licenziamento da parte della fallita. Il trasferimento della sede sociale della Micromax
a Bivona, poi, era stato effettuato proprio al fine di eliminare i costi di locazione della sede di Palermo in ragione della crisi aziendale già verificatasi.
L'azzeramento delle rimanenze nel bilancio al 31.12.2013 era stato effettuato a seguito della relativa cessione in blocco dei beni e tenendo conto dell'obsolescenza del materiale informatico e della relativa svalutazione già operata nel precedente esercizio, come spiegato anche nella nota integrativa al bilancio.
Infine, in relazione alla contestazione di illegittima prosecuzione dell'attività tipica, ha eccepito la mancanza di prova della sussistenza del danno che tale comportamento avrebbe arrecato alla società.
Ha quindi contestato la domanda ritenendo che i creditori sarebbero pregiudicati del compimento di "nuove operazioni" vietate soltanto quando, prima di dette operazioni, il patrimonio della società sia sufficiente a soddisfare, almeno in parte, le loro ragioni, mentre, quando risulti che già prima ed indipendentemente da dette operazioni i loro crediti non avrebbero potuto trovare capienza nell'attivo della società poi fallita
(essendo il patrimonio netto già negativo), l'aggravamento del dissesto conseguente a quelle operazioni non potrebbe per loro costituire un danno risarcibile.
Tanto premesso, rileva il Collegio che la domanda esercitata dal curatore cumula in sé quella esperibile dai creditori sociali (ex art. 2476 co. 4 c.c. come introdotto dal d.lgs.
14/2019) e quella sociale di cui all'art. 2476 co. 1 c.c.. In particolare, “la responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l.fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dall'art. 2392 c.c., con la conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) - ferma l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti - rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.” (cfr.
Cass. civ. n. 17441/2016). Ha, invece, natura extracontrattuale l'azione volta alla tutela dei creditori sociali, verso i quali gli organi amministrativi e di controllo hanno l'obbligo generale di agire correttamente e secondo buona fede così da rispondere dei comportamenti dolosi o colposi che abbiano arrecato ai creditori un pregiudizio suscettibile di ristoro patrimoniale. “Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione” (cfr. Cass. civ. n. 24715/2015).
Nel caso di specie, è stata dedotta la responsabilità per la illegittima prosecuzione dell'attività di impresa successivamente al verificarsi della causa di scioglimento dell'azzeramento del capitale sociale. Ed invero nell'ambito delle società di capitali, a decorrere dal verificarsi della riduzione per perdite di oltre un terzo del capitale sociale al di sotto del minimo legale, gli amministratori sono chiamati – senza indugio - all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482 ter c.c. o quelli di cui agli artt. 2447
c.c. (per le s.p.a.) convocando l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo l'aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo.
In caso di mancata adozione dei provvedimenti richiamati, o comunque di mancata ricostituzione del capitale sociale, secondo l'art. 2485 c.c. gli amministratori devono accertare il verificarsi della causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 c.c. (iscrizione presso il Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa di scioglimento). Da tale momento gli amministratori conservano poi il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, ed in caso di compimento di atti contrari a tale dovere, sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci e ai creditori sociali (ex art. 2486
c.c.).
Pare opportuno poi rilevare come la responsabilità per la mancata tempestiva adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 o 2482 ter c.c. non si fonda sulla mera condotta omissiva, bensì postula il compimento di atti di gestione non conservativi. La continuazione dell'attività d'impresa è infatti espressamente contemplata dal codice, che attribuisce agli amministratori il potere di gestione non solo dopo il verificarsi della causa di scioglimento, ma anche quando questa sia stata accertata e pubblicizzata con la registrazione nel Registro delle imprese, e fino alla effettiva consegna dei libri sociali ai liquidatori, al solo fine della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
Ne consegue, come osservato dalla Corte di cassazione (sentenza n.198/2022) che
“colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti non siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari”.
Con riferimento poi al danno imputabile agli amministratori per la violazione del precetto di cui agli artt. 2483 ter e 2485 c.c., secondo la giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. 17033/2009 e in fattispecie diversa, ma con affermazione del medesimo principio, Cass. S.U. 9100/2015), lo stesso non può farsi automaticamente corrispondere alla perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività medesima, potendo in parte comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali, in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa.
E' stato quindi enunciato il principio di diritto secondo cui è consentito l'utilizzo del criterio equitativo per la liquidazione del danno purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore, e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto.
Da ultimo il legislatore -con la modifica dell'art. 2486 c.c. introdotta dal d.lgs.
14/2019- ha poi recepito, il criterio di quantificazione del danno in via equitativa nella misura della differenza dei patrimoni netti, detratti i costi ineliminabili e che comunque sarebbero gravati anche in ipotesi di liquidazione, come già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
Laddove poi il criterio dei netti patrimoniali non possa trovare applicazione a causa della mancanza di scritture contabili o dell'irregolarità delle stesse tali da renderle totalmente inidonee alla ricostruzione della situazione patrimoniale ed economica, il curatore può invocare il criterio ulteriore della differenza tra attivo e passivo accertato nella procedura.
Ciò posto, alla luce della disposta consulenza tecnica d'ufficio la domanda di parte attrice è risultata fondata nei termini che seguono.
La verificazione della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale risulta dagli stessi bilanci sociali redatti dall'amministratore: nel bilancio al 31.12.2011 si registra infatti un patrimonio netto negativo pari a € 92.990,00.
Il consulente ha poi verificato che la prosecuzione dell'attività di impresa anche dopo il verificarsi della causa di scioglimento, ha determinato costi operativi quali quelli del personale per circa 75.000,00, in una logica dunque non meramente conservativa del capitale. Ha quindi proceduto a calcolare la perdita incrementale sulla base degli stessi bilanci dal 2012 al 2014, considerando il periodo rilevante dal 31.12.2011 sino alla data di messa in liquidazione della società del 12.4.2015 e la conseguente cessazione dalla carica di . Nel computo ha altresì escluso i costi non connessi Controparte_1
dalla illegittima prosecuzione quali immobilizzazioni, svalutazioni, o ancora oneri di gestione e le perdite su crediti ed ha quindi calcolato il danno nella differenza tra valore e costi della produzione dal 31.12.2012 sino al 31.12.2014 in € 267.263,00.
In detto computo è inserita anche l'operazione, effettuata dall'amministratore convenuto, consistita, nel bilancio al 2012, nel dimezzamento del valore delle rimanenze da € 201.160,00 a € 100.580,00 e poi, nel bilancio al 2014, nell'azzeramento del relativo valore.
Al riguardo deve affermarsi che l'onere della prova della correttezza di tale operazione di svalutazione delle rimanenze, grava sull'amministratore: la contestazione, spiegata dalla curatela, di illegittimità dell'appostazione effettuata in bilancio con conseguente allegazione di sottrazione del relativo valore dalle disponibilità sociali, configura una ipotesi di inadempimento contrattuale e determina l'applicazione del generale criterio dell'onere della prova proprio delle azioni contrattuali, sicché grava sull'amministratore, chiamato a rispondere per l'inadempimento al contratto di mandato concluso con la società, l'onere della prova della correttezza del proprio operato.
Nella specie, pur condividendosi la considerazione svolta dal convenuto in ordine alla rapida perdita di valore del materiale informatico, va osservato che il convenuto non ha fornito alcuna prova per sostenere la correttezza dell'operazione di svalutazione.
Ed invero l'omessa produzione delle scritture contabili non consente di verificare in alcun modo la natura dei beni oggetto di svalutazione per verificare il possibile valore della merce, così come se effettivamente vi sia stata la dedotta vendita in stock genericamente allegata dal convenuto.
Nella quantificazione del danno mediante il criterio dei patrimoni netti deve quindi tenersi conto anche di tale voce.
Tale conclusione risulta peraltro avvalorata anche alla luce della disamina dell'ulteriore contestazione di illegittima cessione dell'azienda in favore della
Micromax TI s.r.l.
In relazione a tale profilo di responsabilità va osservato come dalla relazione redatta dai Carabinieri su delega del P.M. del 27.6.2018 risulta che Controparte_2
stata costituita il 21.9.2011 ed ha iniziato ad operare il 30.4.2012, mentre la fallita ha trasferito la propria attività a Bivona nel marzo 2012; l'intero capitale sociale di
Micromax TI s.r.l. appartiene a cognata di Parte_3 CP_1
che ne è anche amministratrice unica;
cinque dipendenti della fallita sono
[...]
transitati nella Micromax TI s.r.l. nel 2013; le due società hanno operato, in locali diversi, nella medesima via Cusumano ed hanno il medesimo oggetto sociale.
Nell'ambito delle indagini così svolte è altresì emerso che, al momento del sopralluogo da parte degli investigatori presso l'esercizio commerciale della
Micromax TI s.r.l., è stato rinvenuto un biglietto pubblicitario ove era indicato il nome di nonché la mail di riferimento dell'attività di Controparte_1
, con l'indicazione dell'utenza telefonica Email_1
riferibile allo stesso e poi trasferita dal gennaio 2014 alla Micromax TI CP_1
s.r.l. A fronte di tali elementi di valutazione deve allora ritenersi che l'attività aziendale svolta dalla società fallita sia stata trasferita in favore della Micromax TI s.r.l. che ha quindi potuto avvalersi degli stessi lavoratori della fallita e del nome dell'amministratore della fallita, evidentemente ritenuto idoneo ad attrarre la clientela già fidelizzata.
La “scomparsa” delle rimanenze registrata nei bilanci al 31.12.2012 e al 31.12.2013 della fallita con concomitante (marzo 2012) avvio dell'attività di impresa da parte della Micromax TI s.r.l., induce pertanto a ritenere che vi è effettivamente stato un travaso di risorse in favore di quest'ultima, che ha consentito alla Micromax
TI s.r.l. di conseguire ricavi (pari a € 426.877,00 al 31.12.2013) corrispondenti a quelli conseguiti dalla fallita nel 2011, peraltro a distanza di pochi mesi dall'avvio dell'attività.
In relazione, tuttavia, al valore del compendio aziendale ceduto, deve osservarsi come, al netto delle rimanenze come sopra indicate, non si dispongono di elementi sufficienti per la relativa quantificazione.
Ed invero nel valore del compendio aziendale -composto dall'avviamento commerciale, dai mezzi e dai beni complessivamente organizzati per l'attività di impresa-, deve necessariamente considerarsi anche il valore dei debiti gravanti sulla società cedente che, ex art. 2560 co. 2 c.c., vengono trasferiti in capo all'acquirente
(senza effetto liberatorio per il cedente): il valore che avrebbe potuto realizzarsi sul mercato deve tenere conto dei profili attivi e passivi che pure sarebbero stati ceduti ad un possibile acquirente e, nella specie, la situazione patrimoniale della società risultante dai bilanci sociali per come sopra illustrata si presentava come non appetibile proprio in ragione dell'ingente patrimonio negativo che si registrava nel bilancio al 31.12.2011.
Va quindi osservato che, da un lato, non è possibile ricostruire il valore del complesso dei beni in tesi ceduti, non essendo stato allegato quali beni strumentali sarebbero stati trasferiti alla Micromax TI s.r.l., dall'altro la dismissione in favore di Micromax
TI s.r.l., seppur potenzialmente tale da determinare un indebito vantaggio in favore della cessionaria in termini di avviamento commerciale, non costituisce evento dannoso suscettibile di stima, in mancanza peraltro di allegazione e prova circa le componenti di detto avviamento commerciale (quali la clientela e la diffusione di eventuali segni distintivi). In ultima analisi, il danno complessivamente imputabile al convenuto ammonta ad €
267.263,00.
Al danno così quantificato vanno sommati gli interessi e la rivalutazione monetaria
(trattandosi di debito di valore) a decorrere dal momento della verificazione del danno, che può individuarsi nella data dell'1.4.2015, ossia a metà tra la verificazione della causa di scioglimento (31.12.2012) e la pronuncia di fallimento (22.8.2017), così giungendo all'importo complessivo di € 359.201,99, di cui € 35.011,97 a titolo di interessi e € 324.190,02 a titolo capitale rivalutato.
Inoltre, il sequestro disposto ante causam si convertirà in pignoramento sino al concorrente importo di € 359.201,99.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano, applicando i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod. e tenendo conto del valore della controversia e dell'attività espletata, in €. 22.457,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, oltre le spese vive pari a € 2.455,00 (essendo quelle della fase cautelare già liquidate).
Vanno definitivamente poste a carico del convenuto soccombente le spese di ctu come già liquidate.
Stante la qualificazione delle condotte accertate a carico del convenuto in termini di bancarotta, ai sensi dell'art. 59 lett. d) del DPR 131/1986 l'imposta di registro, annotata a debito, dovrà essere recuperata esclusivamente a carico della parte soccombente.
PQM
Condanna a pagare alla Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 359.201,99, oltre interessi legali dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
Condanna a pagare le spese di lite sostenute da parte attrice Controparte_1 liquidate in €. 22.457,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, oltre le spese vive pari a € 2.455,00; pone le spese di c.t.u., come già liquidate con separato decreto, a carico del convenuto.
Dichiara che ai sensi dell'art. 59 lett. d) del DPR 131/1986 l'imposta di registro, annotata a debito, dovrà essere recuperata esclusivamente a carico della parte soccombente.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 2.6.2025
La Giudice relatrice La Presidente
Claudia Spiga Daniela Galazzi