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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 13 marzo 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1390/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Ettore Santaniello ed elett.te domiciliato in
Lauro (AV) alla via Principe Amedeo n. 28, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Gaetano Amato ed elett.te domiciliato in
Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
[...]
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'Avv. Sebastiano
Piscopo ed elett.te domiciliata in Napoli alla via Monte di Dio
n. 46, giusta mandato in atti;
in persona del Controparte_3
legale rapp.te p.t.,
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone opposizione avverso la intimazione di pagamento n.
0122024900114227000 notificata in data 21.03.204 per la complessiva somma di €#84.858,54#
(ottantaquattromilaottocentocinquantotto,54), parzialmente CP_ dovuti per avvisi di addebito
Gli avvisi di addebito, rilevanti ai fini del presente giudizio, sono: 1) 31220160000791291000 a titolo di omesso versamento contributi I.V.S. anno 2015 per €#2.775,23# notifica 10.05.2016; 2) 31220170001284174000 per contributi I.V.S. anno 2016 per €#5.521,02# notifica
10.10.2017; 3) n. 31220180001167305000 per contributi
I.V.S. anno 2017 per € #4.158,19# notifica 16.07.2018; 4)
n.31220180002691790000, per contributi I.V.S. anno 2018, per €#2.784,37# notifica 21.01.2019; 5)
n.31220190001122606000 per contributi I.V.S. anno 2018 per
€#2.739,93# notifica 31.08.2019; 6)
n.31220190002411258000 per contributi I.V.S. anno 2019 per
€#2.648,15# notifica 09.01.2020; 7)
n.31220210001053626000 per contributi I.V.S. anno 2019 per
€#4.094,37# notifica 16.12.2021; 8)
n.31220220000501568000 per contributi I.V.S. anno 2020,
€#4.422,01#, notifica 01.09.2022; 9)
n.31220220002284542000 per contributi I.V.S. anno 2021 per
€#3.283,73#, notifica 24.01.2023. CP_ Il credito complessivo vantato da ammonta ad €#32.427#
(trentaduemilaquattrocentoventisette).
CP_ e si sono costituiti, Controparte_2
mentre va dichiarata contumace (notifica del Controparte_3
ricorso in data 27.04.2024).
Pag. 2 di 9 Nel merito, parte ricorrente sembra voler escludere la avvenuta notifica degli avvisi di addebito, indicando come
“presunta” quella riportata, per ciascuno degli atti, nelle date anche sopra indicate.
La negazione è evidentemente incompatibile con quanto esposto nel ricorso medesimo in merito alla irritualità delle attività di notifica, con specifico riferimento alla mancata sottoscrizione degli avvisi di ricevimento da parte del destinatario, alla necessità che la notifica sia effettuata nelle mani del destinatario ed alla mancata trasmissione del cad ove ciò non avvenga, al mancato perfezionamento della procedura di notifica per la cd. compiuta giacenza.
Queste eccezioni hanno senso e significato solo se riferite ad una attività di notificazione che la parte intenda effettivamente contestare, perché altrimenti si tratterebbe di mere petizioni di principio, esposte senza alcuna attinenza alla controversia e senza alcuna necessità.
Non è un caso che le questioni fatte valere nelle note di trattazione del 13.02.2025, queste riferite ai documenti CP_ prodotti da e comprovanti la notifica degli avvisi, siano sovrapponibili a quelle esposte già in ricorso.
Tali eccezioni, nel ricorso esposte in termini generici, alla luce di quanto specificato nelle note del 13.02.2025, sono comunque infondate.
CP_ La cartolina prodotta da e riferita alla notifica del 21-01-
2019 per l'avviso 3122018000269179000, contrariamente a quanto affermato nelle note, reca la sottoscrizione del ricevente.
Il fatto che la consegna sia stata effettuata a persona differente del destinatario è irrilevante al fine del perfezionamento della notifica.
Pag. 3 di 9 A tal proposito va ribadito che, “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla
“firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del
1982, art. 7, comma 2 la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c..” ( da ultimo Cass. Ordinanza
n. 28093/2023).
Ancora va osservato che "La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1913, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente" (Cass. n.
11708/2011)...... ancora una volta, occorre ricordare che la relata di notifica costituisce un atto pubblico, sicché le attestazioni di essa, inerenti sia alle attività che l'ufficiale notificante certifica di avere eseguito, sia alle dichiarazioni da lui ricevute (nei limiti ovviamente del loro contenuto
Pag. 4 di 9 estrinseco, a prescindere cioè dalla veridicità dei fatti dichiarati), sono assistite da fede pubblica privilegiata ex art. 2700 c.c., ed anche se, a fronte di tale valore probatorio della relata, può essere sempre contestata la veridicità intrinseca del contenuto delle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale notificante (Cass. n. 25011/2015; n. 21817/2012), la prova della insussistenza del legame coniugale non toglie che nella relata è attestata la dichiarazione del consegnatario di voler accettare l'atto in quanto soggetto autorizzato al ritiro delle notifiche destinate alla T., e che la detta sola dichiarazione, implicando un distinto specifico rapporto fiduciario tra il C. e la socia, destinataria dell'atto, preclude il disconoscimento della regolarità della notificazione (Cass. sentenza n.
13739/2017).
Quanto agli avvisi di addebito n. 31220190001122606000 e n.
31220220000501568000, per il quale si lamenta che l'omesso invio del cad renderebbe la compiuta giacenza non idonea al perfezionamento della notifica, “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del
Pag. 5 di 9 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del
1973” (Cass. 16183 del 9/6/2021).
L'eccezione di prescrizione proposta per i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 1) 31220160000791291000, 2)
31220170001284174000, 3) 31220180001167305000, 4)
31220180002691790000, è infondata.
Quanto al periodo antecedente la notifica dei titoli, la mancata opposizione nel termine di giorni quaranta dalla notifica del titolo stesso rende irretrattabile la pretesa fatta valere, e determina la inammissibilità di ogni eccezione proposta successivamente.
Quanto al lasso temporale successivo alla notifica degli avvisi, il decorso del termine di prescrizione, pacificamente quinquennale e che ha avuto inizio per ciascuno degli atti dalla notifica di ciascuno di essi, è stato interrotto dalla notifica delle intimazioni di pagamento indicate dalla resistente . Controparte_4
In particolare, è comprovata la notifica:
a) in data 24.11.2018 della intimazione n.
01220189001293359000 avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 1) n. 31220160000791291000;
b) in data 24.12.2019 della intimazione di pagamento n.
01220199004889614000 avente ad oggetto gli avvisi di addebito n. 1) 31220160000791291000, 2)
31220170001284174000, 3) 31220180001167305000,
c) in data 29.5.2023 della intimazione di pagamento n.
01220239000654907000 avente ad oggetto gli avvisi di addebito n. 1) 31220160000791291000, 2)
31220170001284174000, 3) 31220180001167305000 e n. 4)
31220180002691790000,
Pag. 6 di 9 d) in data 21.03.2024 della intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio notificata.
Anche senza considerare la interruzione del decorso dei termini causa Covid, ciascun atto interruttivo è intervenuto antecedentemente al quinquennio.
Il ricorrente lamenta, ancora, la nullità degli avvisi e della intimazione di pagamento perché non preceduti da diffida o da altri atti prodromici.
L'eccezione è inammissibile, perché proposta successivamente al termine di venti giorni dalla notifica degli atti, dovendosi fare applicazione di quanto previsto dall'art. 617 comma 1 c.p.c. (ex pluribus Cass. .21080/15).
Ogni valutazione sul merito della questione resta quindi assorbita.
Il ricorso va, quindi, rigettato, anche nella parte in cui si invoca a carico delle resistenti la responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il ricorrente va condannata al pagamento a favore delle altre parti costituite delle spese di lite che, in base ai criteri di cui al
DM 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#3.291#
(tremiladuecentonovantuno) a favore di ciascuna parte resistente, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Il ricorrente, che ha omesso di indicare l'avvenuta notifica delle intimazioni di pagamento riportate in parte motiva, ha agito, se non con dolo, con colpa grave.
Ai sensi dell'art. 96.co. 3 C.p.c. quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. La norma prevede una vera e propria pena pecuniaria,
Pag. 7 di 9 indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15629 del
30/06/2010).
Considerando la natura delle questioni sollevate e l'entità dei crediti oggetto del giudizio, tale somma può essere liquidata in €#1.500# (millecinquecento) a favore di parti resistenti.
Per effetto della previsione di cui all'art. 96 co. 4 Cpc, il ricorrente va altresì condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma di denaro che, sulla base dei criteri già esposti, appare corretto determinare in €#1.000#
(mille).
Nulla sulle spese nel rapporto con la parte contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro
Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1390/2024 vertente
CP_ tra nei confronti di Parte_1
[...]
e ogni contraria istanza, Controparte_2 Controparte_3
eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1
CP_ e delle spese di Controparte_2 lite che liquida nella somma di €#3.291#
(tremiladuecentonovantuno) ciascuno, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili;
3) Condanna al pagamento, ai sensi Parte_1
CP_ dell'art. 96 co. 3 C.p.c., a favore di e
[...]
della somma di €#1.500# Controparte_2
(millecinquecento) ciascuno;
Pag. 8 di 9 4) Condanna al pagamento a favore di Parte_1
della somma di #1.000# (mille) ai Parte_2 sensi dell'art. 96 co. 4 C.p.c. .
Avellino, udienza del 13 marzo 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 13 marzo 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1390/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Ettore Santaniello ed elett.te domiciliato in
Lauro (AV) alla via Principe Amedeo n. 28, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Gaetano Amato ed elett.te domiciliato in
Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
[...]
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'Avv. Sebastiano
Piscopo ed elett.te domiciliata in Napoli alla via Monte di Dio
n. 46, giusta mandato in atti;
in persona del Controparte_3
legale rapp.te p.t.,
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone opposizione avverso la intimazione di pagamento n.
0122024900114227000 notificata in data 21.03.204 per la complessiva somma di €#84.858,54#
(ottantaquattromilaottocentocinquantotto,54), parzialmente CP_ dovuti per avvisi di addebito
Gli avvisi di addebito, rilevanti ai fini del presente giudizio, sono: 1) 31220160000791291000 a titolo di omesso versamento contributi I.V.S. anno 2015 per €#2.775,23# notifica 10.05.2016; 2) 31220170001284174000 per contributi I.V.S. anno 2016 per €#5.521,02# notifica
10.10.2017; 3) n. 31220180001167305000 per contributi
I.V.S. anno 2017 per € #4.158,19# notifica 16.07.2018; 4)
n.31220180002691790000, per contributi I.V.S. anno 2018, per €#2.784,37# notifica 21.01.2019; 5)
n.31220190001122606000 per contributi I.V.S. anno 2018 per
€#2.739,93# notifica 31.08.2019; 6)
n.31220190002411258000 per contributi I.V.S. anno 2019 per
€#2.648,15# notifica 09.01.2020; 7)
n.31220210001053626000 per contributi I.V.S. anno 2019 per
€#4.094,37# notifica 16.12.2021; 8)
n.31220220000501568000 per contributi I.V.S. anno 2020,
€#4.422,01#, notifica 01.09.2022; 9)
n.31220220002284542000 per contributi I.V.S. anno 2021 per
€#3.283,73#, notifica 24.01.2023. CP_ Il credito complessivo vantato da ammonta ad €#32.427#
(trentaduemilaquattrocentoventisette).
CP_ e si sono costituiti, Controparte_2
mentre va dichiarata contumace (notifica del Controparte_3
ricorso in data 27.04.2024).
Pag. 2 di 9 Nel merito, parte ricorrente sembra voler escludere la avvenuta notifica degli avvisi di addebito, indicando come
“presunta” quella riportata, per ciascuno degli atti, nelle date anche sopra indicate.
La negazione è evidentemente incompatibile con quanto esposto nel ricorso medesimo in merito alla irritualità delle attività di notifica, con specifico riferimento alla mancata sottoscrizione degli avvisi di ricevimento da parte del destinatario, alla necessità che la notifica sia effettuata nelle mani del destinatario ed alla mancata trasmissione del cad ove ciò non avvenga, al mancato perfezionamento della procedura di notifica per la cd. compiuta giacenza.
Queste eccezioni hanno senso e significato solo se riferite ad una attività di notificazione che la parte intenda effettivamente contestare, perché altrimenti si tratterebbe di mere petizioni di principio, esposte senza alcuna attinenza alla controversia e senza alcuna necessità.
Non è un caso che le questioni fatte valere nelle note di trattazione del 13.02.2025, queste riferite ai documenti CP_ prodotti da e comprovanti la notifica degli avvisi, siano sovrapponibili a quelle esposte già in ricorso.
Tali eccezioni, nel ricorso esposte in termini generici, alla luce di quanto specificato nelle note del 13.02.2025, sono comunque infondate.
CP_ La cartolina prodotta da e riferita alla notifica del 21-01-
2019 per l'avviso 3122018000269179000, contrariamente a quanto affermato nelle note, reca la sottoscrizione del ricevente.
Il fatto che la consegna sia stata effettuata a persona differente del destinatario è irrilevante al fine del perfezionamento della notifica.
Pag. 3 di 9 A tal proposito va ribadito che, “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla
“firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del
1982, art. 7, comma 2 la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c..” ( da ultimo Cass. Ordinanza
n. 28093/2023).
Ancora va osservato che "La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1913, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente" (Cass. n.
11708/2011)...... ancora una volta, occorre ricordare che la relata di notifica costituisce un atto pubblico, sicché le attestazioni di essa, inerenti sia alle attività che l'ufficiale notificante certifica di avere eseguito, sia alle dichiarazioni da lui ricevute (nei limiti ovviamente del loro contenuto
Pag. 4 di 9 estrinseco, a prescindere cioè dalla veridicità dei fatti dichiarati), sono assistite da fede pubblica privilegiata ex art. 2700 c.c., ed anche se, a fronte di tale valore probatorio della relata, può essere sempre contestata la veridicità intrinseca del contenuto delle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale notificante (Cass. n. 25011/2015; n. 21817/2012), la prova della insussistenza del legame coniugale non toglie che nella relata è attestata la dichiarazione del consegnatario di voler accettare l'atto in quanto soggetto autorizzato al ritiro delle notifiche destinate alla T., e che la detta sola dichiarazione, implicando un distinto specifico rapporto fiduciario tra il C. e la socia, destinataria dell'atto, preclude il disconoscimento della regolarità della notificazione (Cass. sentenza n.
13739/2017).
Quanto agli avvisi di addebito n. 31220190001122606000 e n.
31220220000501568000, per il quale si lamenta che l'omesso invio del cad renderebbe la compiuta giacenza non idonea al perfezionamento della notifica, “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del
Pag. 5 di 9 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del
1973” (Cass. 16183 del 9/6/2021).
L'eccezione di prescrizione proposta per i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 1) 31220160000791291000, 2)
31220170001284174000, 3) 31220180001167305000, 4)
31220180002691790000, è infondata.
Quanto al periodo antecedente la notifica dei titoli, la mancata opposizione nel termine di giorni quaranta dalla notifica del titolo stesso rende irretrattabile la pretesa fatta valere, e determina la inammissibilità di ogni eccezione proposta successivamente.
Quanto al lasso temporale successivo alla notifica degli avvisi, il decorso del termine di prescrizione, pacificamente quinquennale e che ha avuto inizio per ciascuno degli atti dalla notifica di ciascuno di essi, è stato interrotto dalla notifica delle intimazioni di pagamento indicate dalla resistente . Controparte_4
In particolare, è comprovata la notifica:
a) in data 24.11.2018 della intimazione n.
01220189001293359000 avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 1) n. 31220160000791291000;
b) in data 24.12.2019 della intimazione di pagamento n.
01220199004889614000 avente ad oggetto gli avvisi di addebito n. 1) 31220160000791291000, 2)
31220170001284174000, 3) 31220180001167305000,
c) in data 29.5.2023 della intimazione di pagamento n.
01220239000654907000 avente ad oggetto gli avvisi di addebito n. 1) 31220160000791291000, 2)
31220170001284174000, 3) 31220180001167305000 e n. 4)
31220180002691790000,
Pag. 6 di 9 d) in data 21.03.2024 della intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio notificata.
Anche senza considerare la interruzione del decorso dei termini causa Covid, ciascun atto interruttivo è intervenuto antecedentemente al quinquennio.
Il ricorrente lamenta, ancora, la nullità degli avvisi e della intimazione di pagamento perché non preceduti da diffida o da altri atti prodromici.
L'eccezione è inammissibile, perché proposta successivamente al termine di venti giorni dalla notifica degli atti, dovendosi fare applicazione di quanto previsto dall'art. 617 comma 1 c.p.c. (ex pluribus Cass. .21080/15).
Ogni valutazione sul merito della questione resta quindi assorbita.
Il ricorso va, quindi, rigettato, anche nella parte in cui si invoca a carico delle resistenti la responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il ricorrente va condannata al pagamento a favore delle altre parti costituite delle spese di lite che, in base ai criteri di cui al
DM 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#3.291#
(tremiladuecentonovantuno) a favore di ciascuna parte resistente, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Il ricorrente, che ha omesso di indicare l'avvenuta notifica delle intimazioni di pagamento riportate in parte motiva, ha agito, se non con dolo, con colpa grave.
Ai sensi dell'art. 96.co. 3 C.p.c. quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. La norma prevede una vera e propria pena pecuniaria,
Pag. 7 di 9 indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15629 del
30/06/2010).
Considerando la natura delle questioni sollevate e l'entità dei crediti oggetto del giudizio, tale somma può essere liquidata in €#1.500# (millecinquecento) a favore di parti resistenti.
Per effetto della previsione di cui all'art. 96 co. 4 Cpc, il ricorrente va altresì condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma di denaro che, sulla base dei criteri già esposti, appare corretto determinare in €#1.000#
(mille).
Nulla sulle spese nel rapporto con la parte contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro
Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1390/2024 vertente
CP_ tra nei confronti di Parte_1
[...]
e ogni contraria istanza, Controparte_2 Controparte_3
eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1
CP_ e delle spese di Controparte_2 lite che liquida nella somma di €#3.291#
(tremiladuecentonovantuno) ciascuno, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili;
3) Condanna al pagamento, ai sensi Parte_1
CP_ dell'art. 96 co. 3 C.p.c., a favore di e
[...]
della somma di €#1.500# Controparte_2
(millecinquecento) ciascuno;
Pag. 8 di 9 4) Condanna al pagamento a favore di Parte_1
della somma di #1.000# (mille) ai Parte_2 sensi dell'art. 96 co. 4 C.p.c. .
Avellino, udienza del 13 marzo 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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