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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3451/2024 promossa da:
, nato a [...]ù), il 10.11.2002, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giacomo Venesia
PARTE ATTRICE CONTRO
in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , c.f. CP_1
, domiciliata in via dell'Arsenale n. 21 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: ricorso avverso il decreto di espulsione n. 137/24 del 19.2.2024 del Prefetto della Provincia di notificato in pari data CP_1
Conclusioni parte attrice: “accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dei provvedimenti, e quindi annullarli, disapplicarli, e/o dichiararli nulli o inefficaci e conseguentemente revocarne ogni effetto.
Conclusioni parte convenuta: “Con il presente atto l'Amministrazione in epigrafe fa presente che la commissione territoriale di , non si è ancora pronunciata sulla richiesta di Protezione CP_1
Internazionale (identificativo pratica VESTA.NET nr. sempre presentata dal Numero_1
ricorrente.
Per questioni di economia processuale e procedimentale, si chiede pertanto un rinvio della udienza fissata in relazione alla domanda di cui è causa, in attesa di verificare se il ricorrente abbia diritto ad ottenere protezione internazionale richiesta.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 26.2.2024 parte ricorrente ha impugnato il decreto di espulsione del Prefetto di
, Prot. n. 137/24 del 19.2.2024, chiedendone l'annullamento e la revoca di ogni effetto. CP_1
A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente ha allegato, per quanto di rilievo: di essere cittadino peruviano, di essere giunto in Italia il 25.1.2023 con la fidanzata da Parte_2
cui ha avuto un figlio, nato a [...] il [...]. La coppia vive Persona_1
a Carmagnola, in via Torino 158, presso l'abitazione dello zio del ricorrente (doc. 8).
In data 6.9.2023, allorché si trovava in stato di gravidanza, la Signora otteneva dalla Pt_2
Questura di il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, con scadenza il CP_1
13.5.2024 (doc. 6). Ricevuto il rilascio del titolo di soggiorno, la Signora otteneva Pt_2
l'iscrizione anagrafica presso il Registro della popolazione residente del Comune di Carmagnola
(TO) (doc. 7).
Il Signor al fine di contribuire al sostentamento del proprio nucleo familiare, svolgeva Pt_1
alcuni lavori saltuari come muratore.
In data 19.2.2023, fermato e identificato dalle forze dell'ordine, il ricorrente era destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato adottato dal Prefetto di (doc. 1), ai CP_1 sensi dell'art. 13, c. 2, lett. b), T.U. Immigrazione, e da un contestuale ordine di allontanamento adottato dal Questore di Torino (doc. 2).
In data 23.2.2024, il Signor proponeva ricorso ex art. 31, c. 3, T.U. Immigrazione, davanti Pt_1 al Tribunale per i Minorenni per il Piemonte e la Valle d'Aosta (docc. 9 e 10);
Con ricorso del 26.2.2024 impugnava l'espulsione, ritenuta illegittima;
la PA si Pt_1 costituiva regolarmente in data 10.3.2025 e, all'udienza del 12.3.2025, parte ricorrente concludeva come in epigrafe indicato. Il giudice si riservava la decisione.
* * *
Sulle conclusioni di parte resistente, questo giudice si limita a ricordare le note tempistiche di definizione dei procedimenti di protezione internazionale (fase amministrativa ed eventuale fase giurisdizionale), che variano dai due ai cinque anni, motivo per cui, i principi di “economia processuale e procedimentale”, invocati ai fini della richiesta di rinvio, non possono ritenersi condivisibili.
Nel merito, occorre premettere che è documentalmente provato che è attualmente pendente, avanti al Tribunale per i minorenni di Torino, un ricorso ex art. 31 TUI proposto dal ricorrente (cfr. doc. n.
12), elemento che radica la competenza di questo Tribunale a giudicare anche della presente espulsione, ai sensi dell'art. 1 co. 2 bis D.Lvo 241/2004 (“Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica”.)
Accertata la competenza di questo Tribunale, oggetto del presente ricorso, si ricorda, è unicamente la legittimità del provvedimento espulsivo emesso dal Prefetto in data 19.2.2024, Prot. 137/2024 e del conseguente ordine di allontanamento, adottato dal Questore della Provincia di in pari CP_1
data.
Ebbene, la normativa di cui al T.U. Immigrazione e in particolare all'art. 19, comma 2 lett. d), prevede l'inespellibilità delle “donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono” (normativa estesa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 376/2000 al
“marito convivente della donna in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio”).
Tale divieto è stato esteso anche al padre del minore, ancorché solo nel periodo successivo alla nascita del figlio;
la ratio è facilmente intuibile in quanto, durante il periodo di gravidanza della madre, la presunzione di paternità del nascituro è limitata solo al marito, ex art. 231, c.c.; invece, successivamente alla nascita ed effettuato il riconoscimento, è estendibile il divieto di espulsione di cui alla summenzionata disposizione normativa anche al padre, ancorché non sia coniugato con la madre del minore.
In senso conforme si è così espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 50379/2014, nella parte in cui afferma che: “[…] Una lettura della norma qui in esame costituzionalmente orientata, alla luce del principio di responsabilità genitoriale dettato dall'art. 30 Cost., comma 1, impone all'interprete di riconoscere il divieto di espulsione anche nei confronti dello straniero giudicato per reati in materia di stupefacenti che risulti padre di un minore che non ha compiuto i sei mesi, valorizzando l'intento del legislatore di individuare esclusivamente la relazione genitoriale e l'età del minore quali presupposti di applicabilità del divieto. […] Volendo trarre le conclusioni di quanto sinora esposto, si possono affermare i seguenti principi: in primo luogo, il principio per cui il combinato disposto dell'art. 86 T.U. Stup., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, e art. 19, comma 2, lett.
d), interpretato in relazione all'art. 30 Cost., comma 1, vieta che il giudice possa applicare la misura di sicurezza dell'espulsione nei confronti dello straniero nel periodo di gravidanza della moglie convivente ovvero entro i sei mesi successivi alla nascita del figlio, in questo secondo caso indipendentemente dalla convivenza e dal rapporto di coniugio […]”. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 19 TUI, tale principio trova una deroga unicamente nelle espulsioni dettate dalle ragioni di cui all'art 13 comma 1 TUI, del tutto estranee al presente giudizio.
Nel caso in esame deve, infatti, evidenziarsi come, nei confronti del ricorrente, non sia mai stata adottata una misura espulsiva ministeriale per ragioni di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, né tantomeno l'espulsione oggetto del presente giudizio è stata adottata per motivi legati alla pericolosità sociale del ricorrente.
Sul punto, la Corte di legittimità, ha affermato come “Ai sensi del D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), non è espellibile lo straniero convivente con coniuge cittadino italiano, salvo che nei casi previsti dal D. Lgs. n. citato, art. 13, comma 1. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il divieto di espulsione non sarà operante solo in presenza dei “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”, di cui all'art. 13, comma 1, alla luce dei quali venga adottato il provvedimento ministeriale di alta amministrazione di competenza del Ministro dell'Interno, previa notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli Affari Esteri, previa valutazione comparativa degli interessi in questione, dovendosi escludere che tale valutazione, di natura discrezionale possa essere svolta dal Prefetto in sede di emissione del decreto” (cfr., in tali termini, Cass. n. 30828/2018)” e ancora “occorre, infatti, evidenziare la diversità strutturale e morfologica del provvedimento ministeriale rispetto al provvedimento prefettizio, atteso che il primo rimette all'amministrazione, non una mera discrezionalità tecnica e ricognitiva di ipotesi già individuate e definite dal legislatore nel loro perimetro applicativo, ma una ponderazione valutativa degli interessi in gioco (Cass. S. U. n. 15693/2015), mentre il secondo non integra esercizio di discrezionalità amministrativa, ma si configura, in presenza delle condizioni all'uopo stabilite, come atto dovuto (Cass. S. U. n. 18082/2015 e Cass. n. 30828/2018 già citata). Dalla suddetta diversità consegue la necessità di interpretare D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, sulla base del dato letterale, secondo il quale, ove lo straniero sia convivente con coniuge cittadino italiano o con parente entro il secondo grado cittadino italiano, ricorre una fattispecie di inespellibilità, “salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1”.
Pertanto, l'inespellibilità incontra un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione da parte del Ministro, previa “notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al
Ministro degli affari esteri”, all'esito della valutazione comparativa degli interessi in questione, e non può essere, invece, considerata la commissione di gravi reati comuni, secondo il paradigma della pericolosità sociale previsto, in particolare, dal D. Lgs. n. 30 del 2007, art. 19, comma 1” (cfr. in tali termini Cass. 16.1.2020 n. 11726)” . La nascita del figlio del ricorrente, , è avvenuta in data 26.10.2023, Persona_1
come da certificato in atti, da cui si evince altresì il riconoscimento di paternità da parte di
(cfr. doc. n. 5); l'espulsione prefettizia e il Parte_1
conseguente provvedimento di allontanamento del Questore sono avvenuti in data 19.2.2024 e notificati in pari data: l'espulsione è, dunque, illegittima in quanto, è stata disposta nei confronti del padre di un minore di età inferiore a sei mesi, in evidente violazione dell' art. 19 comma 2 lett d) – nell'interpretazione costituzionalmente orientata –.
Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, trovando applicazione il principio di diritto per cui “qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo
d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n.
18583; conforme Cassazione civile, sez. VI , 29/11/2018, n. 30876; negli stessi termini, da ultimo,
Cass., Sez. I civile, 22/03/2023 , n. 8160).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica:
- ACCOGLIE il ricorso e dichiara illegittimo il decreto di espulsione Prot. 137/24, adottato e notificato dal Prefetto della Provincia di in data 19.2.2024 e dei provvedimenti conseguenti;
CP_1
- NULLA in punto spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Torino, 12.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo
Il Giudice, dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3451/2024 promossa da:
, nato a [...]ù), il 10.11.2002, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giacomo Venesia
PARTE ATTRICE CONTRO
in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , c.f. CP_1
, domiciliata in via dell'Arsenale n. 21 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: ricorso avverso il decreto di espulsione n. 137/24 del 19.2.2024 del Prefetto della Provincia di notificato in pari data CP_1
Conclusioni parte attrice: “accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dei provvedimenti, e quindi annullarli, disapplicarli, e/o dichiararli nulli o inefficaci e conseguentemente revocarne ogni effetto.
Conclusioni parte convenuta: “Con il presente atto l'Amministrazione in epigrafe fa presente che la commissione territoriale di , non si è ancora pronunciata sulla richiesta di Protezione CP_1
Internazionale (identificativo pratica VESTA.NET nr. sempre presentata dal Numero_1
ricorrente.
Per questioni di economia processuale e procedimentale, si chiede pertanto un rinvio della udienza fissata in relazione alla domanda di cui è causa, in attesa di verificare se il ricorrente abbia diritto ad ottenere protezione internazionale richiesta.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 26.2.2024 parte ricorrente ha impugnato il decreto di espulsione del Prefetto di
, Prot. n. 137/24 del 19.2.2024, chiedendone l'annullamento e la revoca di ogni effetto. CP_1
A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente ha allegato, per quanto di rilievo: di essere cittadino peruviano, di essere giunto in Italia il 25.1.2023 con la fidanzata da Parte_2
cui ha avuto un figlio, nato a [...] il [...]. La coppia vive Persona_1
a Carmagnola, in via Torino 158, presso l'abitazione dello zio del ricorrente (doc. 8).
In data 6.9.2023, allorché si trovava in stato di gravidanza, la Signora otteneva dalla Pt_2
Questura di il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, con scadenza il CP_1
13.5.2024 (doc. 6). Ricevuto il rilascio del titolo di soggiorno, la Signora otteneva Pt_2
l'iscrizione anagrafica presso il Registro della popolazione residente del Comune di Carmagnola
(TO) (doc. 7).
Il Signor al fine di contribuire al sostentamento del proprio nucleo familiare, svolgeva Pt_1
alcuni lavori saltuari come muratore.
In data 19.2.2023, fermato e identificato dalle forze dell'ordine, il ricorrente era destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato adottato dal Prefetto di (doc. 1), ai CP_1 sensi dell'art. 13, c. 2, lett. b), T.U. Immigrazione, e da un contestuale ordine di allontanamento adottato dal Questore di Torino (doc. 2).
In data 23.2.2024, il Signor proponeva ricorso ex art. 31, c. 3, T.U. Immigrazione, davanti Pt_1 al Tribunale per i Minorenni per il Piemonte e la Valle d'Aosta (docc. 9 e 10);
Con ricorso del 26.2.2024 impugnava l'espulsione, ritenuta illegittima;
la PA si Pt_1 costituiva regolarmente in data 10.3.2025 e, all'udienza del 12.3.2025, parte ricorrente concludeva come in epigrafe indicato. Il giudice si riservava la decisione.
* * *
Sulle conclusioni di parte resistente, questo giudice si limita a ricordare le note tempistiche di definizione dei procedimenti di protezione internazionale (fase amministrativa ed eventuale fase giurisdizionale), che variano dai due ai cinque anni, motivo per cui, i principi di “economia processuale e procedimentale”, invocati ai fini della richiesta di rinvio, non possono ritenersi condivisibili.
Nel merito, occorre premettere che è documentalmente provato che è attualmente pendente, avanti al Tribunale per i minorenni di Torino, un ricorso ex art. 31 TUI proposto dal ricorrente (cfr. doc. n.
12), elemento che radica la competenza di questo Tribunale a giudicare anche della presente espulsione, ai sensi dell'art. 1 co. 2 bis D.Lvo 241/2004 (“Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica”.)
Accertata la competenza di questo Tribunale, oggetto del presente ricorso, si ricorda, è unicamente la legittimità del provvedimento espulsivo emesso dal Prefetto in data 19.2.2024, Prot. 137/2024 e del conseguente ordine di allontanamento, adottato dal Questore della Provincia di in pari CP_1
data.
Ebbene, la normativa di cui al T.U. Immigrazione e in particolare all'art. 19, comma 2 lett. d), prevede l'inespellibilità delle “donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono” (normativa estesa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 376/2000 al
“marito convivente della donna in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio”).
Tale divieto è stato esteso anche al padre del minore, ancorché solo nel periodo successivo alla nascita del figlio;
la ratio è facilmente intuibile in quanto, durante il periodo di gravidanza della madre, la presunzione di paternità del nascituro è limitata solo al marito, ex art. 231, c.c.; invece, successivamente alla nascita ed effettuato il riconoscimento, è estendibile il divieto di espulsione di cui alla summenzionata disposizione normativa anche al padre, ancorché non sia coniugato con la madre del minore.
In senso conforme si è così espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 50379/2014, nella parte in cui afferma che: “[…] Una lettura della norma qui in esame costituzionalmente orientata, alla luce del principio di responsabilità genitoriale dettato dall'art. 30 Cost., comma 1, impone all'interprete di riconoscere il divieto di espulsione anche nei confronti dello straniero giudicato per reati in materia di stupefacenti che risulti padre di un minore che non ha compiuto i sei mesi, valorizzando l'intento del legislatore di individuare esclusivamente la relazione genitoriale e l'età del minore quali presupposti di applicabilità del divieto. […] Volendo trarre le conclusioni di quanto sinora esposto, si possono affermare i seguenti principi: in primo luogo, il principio per cui il combinato disposto dell'art. 86 T.U. Stup., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, e art. 19, comma 2, lett.
d), interpretato in relazione all'art. 30 Cost., comma 1, vieta che il giudice possa applicare la misura di sicurezza dell'espulsione nei confronti dello straniero nel periodo di gravidanza della moglie convivente ovvero entro i sei mesi successivi alla nascita del figlio, in questo secondo caso indipendentemente dalla convivenza e dal rapporto di coniugio […]”. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 19 TUI, tale principio trova una deroga unicamente nelle espulsioni dettate dalle ragioni di cui all'art 13 comma 1 TUI, del tutto estranee al presente giudizio.
Nel caso in esame deve, infatti, evidenziarsi come, nei confronti del ricorrente, non sia mai stata adottata una misura espulsiva ministeriale per ragioni di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, né tantomeno l'espulsione oggetto del presente giudizio è stata adottata per motivi legati alla pericolosità sociale del ricorrente.
Sul punto, la Corte di legittimità, ha affermato come “Ai sensi del D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), non è espellibile lo straniero convivente con coniuge cittadino italiano, salvo che nei casi previsti dal D. Lgs. n. citato, art. 13, comma 1. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il divieto di espulsione non sarà operante solo in presenza dei “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”, di cui all'art. 13, comma 1, alla luce dei quali venga adottato il provvedimento ministeriale di alta amministrazione di competenza del Ministro dell'Interno, previa notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli Affari Esteri, previa valutazione comparativa degli interessi in questione, dovendosi escludere che tale valutazione, di natura discrezionale possa essere svolta dal Prefetto in sede di emissione del decreto” (cfr., in tali termini, Cass. n. 30828/2018)” e ancora “occorre, infatti, evidenziare la diversità strutturale e morfologica del provvedimento ministeriale rispetto al provvedimento prefettizio, atteso che il primo rimette all'amministrazione, non una mera discrezionalità tecnica e ricognitiva di ipotesi già individuate e definite dal legislatore nel loro perimetro applicativo, ma una ponderazione valutativa degli interessi in gioco (Cass. S. U. n. 15693/2015), mentre il secondo non integra esercizio di discrezionalità amministrativa, ma si configura, in presenza delle condizioni all'uopo stabilite, come atto dovuto (Cass. S. U. n. 18082/2015 e Cass. n. 30828/2018 già citata). Dalla suddetta diversità consegue la necessità di interpretare D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, sulla base del dato letterale, secondo il quale, ove lo straniero sia convivente con coniuge cittadino italiano o con parente entro il secondo grado cittadino italiano, ricorre una fattispecie di inespellibilità, “salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1”.
Pertanto, l'inespellibilità incontra un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione da parte del Ministro, previa “notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al
Ministro degli affari esteri”, all'esito della valutazione comparativa degli interessi in questione, e non può essere, invece, considerata la commissione di gravi reati comuni, secondo il paradigma della pericolosità sociale previsto, in particolare, dal D. Lgs. n. 30 del 2007, art. 19, comma 1” (cfr. in tali termini Cass. 16.1.2020 n. 11726)” . La nascita del figlio del ricorrente, , è avvenuta in data 26.10.2023, Persona_1
come da certificato in atti, da cui si evince altresì il riconoscimento di paternità da parte di
(cfr. doc. n. 5); l'espulsione prefettizia e il Parte_1
conseguente provvedimento di allontanamento del Questore sono avvenuti in data 19.2.2024 e notificati in pari data: l'espulsione è, dunque, illegittima in quanto, è stata disposta nei confronti del padre di un minore di età inferiore a sei mesi, in evidente violazione dell' art. 19 comma 2 lett d) – nell'interpretazione costituzionalmente orientata –.
Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, trovando applicazione il principio di diritto per cui “qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo
d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n.
18583; conforme Cassazione civile, sez. VI , 29/11/2018, n. 30876; negli stessi termini, da ultimo,
Cass., Sez. I civile, 22/03/2023 , n. 8160).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica:
- ACCOGLIE il ricorso e dichiara illegittimo il decreto di espulsione Prot. 137/24, adottato e notificato dal Prefetto della Provincia di in data 19.2.2024 e dei provvedimenti conseguenti;
CP_1
- NULLA in punto spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Torino, 12.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo