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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2024, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2579/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 2579/2023 R.G., posta in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 21/11/2023 promossa da
(C.F. ) nato ad [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, via Italia n. 7 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lo Carmine che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente contro
(C.F. ) nata ad [...], il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
S. Pietro Clarenza, via delle Ortensie n. 12, elettivamente domiciliata in Catania, via Conte di Torino
45, presso lo studio dell'avv. Sandro Costanzo Piccinino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 21/06/2023, ha premesso che con sentenza n. Parte_1
1227/2006 del 24/10/2006, questo Tribunale ha disposto l'obbligo in capo al medesimo di contribuire al mantenimento del figlio, , all'epoca minorenne. Persona_1
In particolare, ha dedotto di erogare un contributo al mantenimento del figlio pari a €310,00 mensili nonostante il predetto svolga da tempo, da marzo 2019, attività lavorativa continuativa, anche se con contratto di lavoro a tempo determinato.
Sul punto, ha allegato curriculum vitae del figlio, files audio e conversazioni telefoniche avvenute tra padre e figlio.
Per tale ragione, ha chiesto di modificare la sentenza revocando l'obbligo di versare a , Controparte_1
madre del figlio , il suddetto assegno di mantenimento per lo stesso. Ha altresì chiesto la Per_1
corresponsione delle somme indebitamente percepite dalla dal mese di marzo 2019 o dalla data CP_1
che dovesse risultare nel corso del giudizio.
Con decreto del 29/6/2023, il Giudice delegato ha fissato udienza del 21/11/2023 per la comparizione delle parti, assegnando termine fino al 31/07/2023 per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte, nonché termine di 45 giorni per la costituzione in giudizio della convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/11/2024, si è costituita in giudizio la quale ha contestato la richiesta del ricorrente deducendo che il figlio , in Controparte_1 Per_1
realtà, ha svolto lavori saltuari e che sia tuttora alla ricerca di un impiego lavorativo.
Più nel dettaglio, la resistente ha rilevato che ha lavorato presso la società Persona_1 CP_2
dal 27.05.2019 al 26.07.2019 e per solo un mese presso la Ricambi Centro Sud s.r.l. con sede in
Catania.
Per tali ragioni, la resistente ha chiesto il rigetto della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio nonché quella di rimborso delle somme erogate a far data dal mese di marzo 2019 e ha chiesto che venga ordinato a di versare l'assegno di Parte_1
mantenimento direttamente in favore del figlio essendo lo stesso orami maggiorenne. Per_1
Alla predetta udienza, sono comparsi dinanzi al Giudice delegato le parti, le quali hanno insistito sull'accoglimento delle proprie domande. In particolare, la ha dichiarato di vivere con il figlio CP_1
e che, diversamente da quanto dedotto nel curriculum vitae allegato dal ricorrente, non Persona_1 ha svolto alcuna attività lavorativa nell'anno 2020. Per quanto concerne l'attività svolta quale corriere, la stessa ha dichiarato che la predetta attività non ha avuto carattere continuativo ed era svolta in assenza di regolare contratto di assunzione.
Con provvedimento del 17/01/2024, il Giudice - rilevato che le chieste informazioni della Guardia di
Finanza apparivano superflue in ragione del fatto che era stata dedotta attività lavorativa non regolarizzata da parte del figlio – ha rigettato le richieste e ha fissato l'udienza del 29.10.2024, Per_1 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la rimessione della causa al collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.189 c.p.c.
***
In punto di diritto occorre rilevare che l'obbligo di mantenimento dei figli posto a carico dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, sicché detto obbligo cessa allorquando i figli acquisiscano le necessarie capacità per l'accesso al lavoro.
Ciò trova conferma nel consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, cui questo collegio aderisce, secondo il quale il diritto del coniuge separato (o divorziato) di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno (Cass. civ. n. 26259 del 2/12/2005;
Cass. civ. n. 12477 del 7/07/2004; Cass. civ. n.23590 del 22/11/2010).
Inoltre, sempre per costante orientamento giurisprudenziale, il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne - idonea a giustificare il venir meno dell'obbligo del genitore di provvedere al suo mantenimento - non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile, ma con il verificarsi di una situazione tale da far ragionevolmente dedurne l'acquisto (Cass. civ. n. 21773 del 28/08/2008).
Tanto precisato, nel caso in esame risulta comprovato dalla documentazione allegata in atti che il figlio abbia svolto diverse attività lavorative, seppure tutte a tempo determinato Per_1
(Commesso/magazziniere; Assistente tecnico;
magazziniere/ corriere regionale). Per_2
Inoltre, all'udienza di comparizione del 21 novembre 2023, il ricorrente ha dedotto che il figlio Per_1
svolgerebbe attività lavorativa come corriere mentre la madre, sentita alla predetta udienza, ha confermato lo svolgimento dell'attività di corriere da parte del figlio, ma ha precisato che tale impiego
è stato svolto per un breve lasso di tempo e comunque senza alcuna regolare contrattazione.
Da ultimo, va rilevato che nel corso del giudizio, la ha evidenziato che nell'anno 2021 il figlio CP_1
ha conseguito un secondo diploma scolastico. Per_1
Le predette emergenze fattuali consentono di ritenere, dunque, in ossequio ai principi espressi dalla citata giurisprudenza di legittimità che il figlio –ormai di 27 anni- abbia conseguito Per_1
un'adeguata capacità lavorativa tale da consentirgli una concreta capacità occupazionale e da renderlo indipendente economicamente.
Ed invero, l'ingresso nel mondo del lavoro, i titoli di studio conseguiti dal figlio, (un primo diploma ottenuto nel 2015 e un secondo diploma conseguito nel 2021) lo svolgimento di attività lavorativa con e senza un regolare inquadramento lavorativo aprono a una prospettiva di stabile capacità lavorativa a rendimento crescente, così segnando la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore a far data dalla presentazione del ricorso.
Alle esposte considerazioni consegue, quindi, l'accoglimento del ricorso.
La domanda di rimborso delle somme corrisposte dal ricorrente esula del presente giudizio essendo assoggettata al rito contenzioso ordinario;
quella di versamento diretto al figlio proposta dalla resistente resta assorbita dalla revoca (a tacer del difetto di legittimazione attiva).
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della sostanziale soccombenza della resistente, le spese del giudizio vanno poste a suo carico e vanno liquidate secondo dispositivo in base al DM 55/14
e succ. agg., tenuto conto del valore della causa (determinato ex art. 13 c.p.c.) e dell'attività defensionale svolta, esclusa la fase istr./tratt.per mancanza di attività defensionale, nei valori orientati ai medi tra il minimo e il medio dello scaglione di riferimento in quanto più adeguati al concreto impegno defensionale richiesto dalla semplicità del caso.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, accoglie il ricorso e per l'effetto, in revisione della sentenza n. 1227/2006 del 24/10/2006, revoca l'obbligo previsto a carico di di corrispondere a l'assegno mensile di €310,00 Parte_1 Controparte_1
a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne, (nato ad [...] il [...]), a Persona_1
far data dalla presentazione del ricorso. condanna al pagamento in favore di delle spese del giudizio che Controparte_1 Parte_1 liquidata in complessivi € 2.548,00 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
28/11/2024.
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 2579/2023 R.G., posta in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 21/11/2023 promossa da
(C.F. ) nato ad [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, via Italia n. 7 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lo Carmine che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente contro
(C.F. ) nata ad [...], il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
S. Pietro Clarenza, via delle Ortensie n. 12, elettivamente domiciliata in Catania, via Conte di Torino
45, presso lo studio dell'avv. Sandro Costanzo Piccinino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 21/06/2023, ha premesso che con sentenza n. Parte_1
1227/2006 del 24/10/2006, questo Tribunale ha disposto l'obbligo in capo al medesimo di contribuire al mantenimento del figlio, , all'epoca minorenne. Persona_1
In particolare, ha dedotto di erogare un contributo al mantenimento del figlio pari a €310,00 mensili nonostante il predetto svolga da tempo, da marzo 2019, attività lavorativa continuativa, anche se con contratto di lavoro a tempo determinato.
Sul punto, ha allegato curriculum vitae del figlio, files audio e conversazioni telefoniche avvenute tra padre e figlio.
Per tale ragione, ha chiesto di modificare la sentenza revocando l'obbligo di versare a , Controparte_1
madre del figlio , il suddetto assegno di mantenimento per lo stesso. Ha altresì chiesto la Per_1
corresponsione delle somme indebitamente percepite dalla dal mese di marzo 2019 o dalla data CP_1
che dovesse risultare nel corso del giudizio.
Con decreto del 29/6/2023, il Giudice delegato ha fissato udienza del 21/11/2023 per la comparizione delle parti, assegnando termine fino al 31/07/2023 per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte, nonché termine di 45 giorni per la costituzione in giudizio della convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/11/2024, si è costituita in giudizio la quale ha contestato la richiesta del ricorrente deducendo che il figlio , in Controparte_1 Per_1
realtà, ha svolto lavori saltuari e che sia tuttora alla ricerca di un impiego lavorativo.
Più nel dettaglio, la resistente ha rilevato che ha lavorato presso la società Persona_1 CP_2
dal 27.05.2019 al 26.07.2019 e per solo un mese presso la Ricambi Centro Sud s.r.l. con sede in
Catania.
Per tali ragioni, la resistente ha chiesto il rigetto della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio nonché quella di rimborso delle somme erogate a far data dal mese di marzo 2019 e ha chiesto che venga ordinato a di versare l'assegno di Parte_1
mantenimento direttamente in favore del figlio essendo lo stesso orami maggiorenne. Per_1
Alla predetta udienza, sono comparsi dinanzi al Giudice delegato le parti, le quali hanno insistito sull'accoglimento delle proprie domande. In particolare, la ha dichiarato di vivere con il figlio CP_1
e che, diversamente da quanto dedotto nel curriculum vitae allegato dal ricorrente, non Persona_1 ha svolto alcuna attività lavorativa nell'anno 2020. Per quanto concerne l'attività svolta quale corriere, la stessa ha dichiarato che la predetta attività non ha avuto carattere continuativo ed era svolta in assenza di regolare contratto di assunzione.
Con provvedimento del 17/01/2024, il Giudice - rilevato che le chieste informazioni della Guardia di
Finanza apparivano superflue in ragione del fatto che era stata dedotta attività lavorativa non regolarizzata da parte del figlio – ha rigettato le richieste e ha fissato l'udienza del 29.10.2024, Per_1 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la rimessione della causa al collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.189 c.p.c.
***
In punto di diritto occorre rilevare che l'obbligo di mantenimento dei figli posto a carico dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, sicché detto obbligo cessa allorquando i figli acquisiscano le necessarie capacità per l'accesso al lavoro.
Ciò trova conferma nel consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, cui questo collegio aderisce, secondo il quale il diritto del coniuge separato (o divorziato) di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno (Cass. civ. n. 26259 del 2/12/2005;
Cass. civ. n. 12477 del 7/07/2004; Cass. civ. n.23590 del 22/11/2010).
Inoltre, sempre per costante orientamento giurisprudenziale, il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne - idonea a giustificare il venir meno dell'obbligo del genitore di provvedere al suo mantenimento - non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile, ma con il verificarsi di una situazione tale da far ragionevolmente dedurne l'acquisto (Cass. civ. n. 21773 del 28/08/2008).
Tanto precisato, nel caso in esame risulta comprovato dalla documentazione allegata in atti che il figlio abbia svolto diverse attività lavorative, seppure tutte a tempo determinato Per_1
(Commesso/magazziniere; Assistente tecnico;
magazziniere/ corriere regionale). Per_2
Inoltre, all'udienza di comparizione del 21 novembre 2023, il ricorrente ha dedotto che il figlio Per_1
svolgerebbe attività lavorativa come corriere mentre la madre, sentita alla predetta udienza, ha confermato lo svolgimento dell'attività di corriere da parte del figlio, ma ha precisato che tale impiego
è stato svolto per un breve lasso di tempo e comunque senza alcuna regolare contrattazione.
Da ultimo, va rilevato che nel corso del giudizio, la ha evidenziato che nell'anno 2021 il figlio CP_1
ha conseguito un secondo diploma scolastico. Per_1
Le predette emergenze fattuali consentono di ritenere, dunque, in ossequio ai principi espressi dalla citata giurisprudenza di legittimità che il figlio –ormai di 27 anni- abbia conseguito Per_1
un'adeguata capacità lavorativa tale da consentirgli una concreta capacità occupazionale e da renderlo indipendente economicamente.
Ed invero, l'ingresso nel mondo del lavoro, i titoli di studio conseguiti dal figlio, (un primo diploma ottenuto nel 2015 e un secondo diploma conseguito nel 2021) lo svolgimento di attività lavorativa con e senza un regolare inquadramento lavorativo aprono a una prospettiva di stabile capacità lavorativa a rendimento crescente, così segnando la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore a far data dalla presentazione del ricorso.
Alle esposte considerazioni consegue, quindi, l'accoglimento del ricorso.
La domanda di rimborso delle somme corrisposte dal ricorrente esula del presente giudizio essendo assoggettata al rito contenzioso ordinario;
quella di versamento diretto al figlio proposta dalla resistente resta assorbita dalla revoca (a tacer del difetto di legittimazione attiva).
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della sostanziale soccombenza della resistente, le spese del giudizio vanno poste a suo carico e vanno liquidate secondo dispositivo in base al DM 55/14
e succ. agg., tenuto conto del valore della causa (determinato ex art. 13 c.p.c.) e dell'attività defensionale svolta, esclusa la fase istr./tratt.per mancanza di attività defensionale, nei valori orientati ai medi tra il minimo e il medio dello scaglione di riferimento in quanto più adeguati al concreto impegno defensionale richiesto dalla semplicità del caso.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, accoglie il ricorso e per l'effetto, in revisione della sentenza n. 1227/2006 del 24/10/2006, revoca l'obbligo previsto a carico di di corrispondere a l'assegno mensile di €310,00 Parte_1 Controparte_1
a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne, (nato ad [...] il [...]), a Persona_1
far data dalla presentazione del ricorso. condanna al pagamento in favore di delle spese del giudizio che Controparte_1 Parte_1 liquidata in complessivi € 2.548,00 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
28/11/2024.
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone