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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14759 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr. MARIO CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 1668/2025, e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Monaco, 4 Rue Pt_1
des Acores, con l'Avv. PATTAY GIOVANNI,
RICORRENTE nei confronti di
“ (in forma Controparte_1 abbreviata “ ), CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Cessione dei crediti.
CONCLUSIONI di parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare che è debitrice nei confronti della della CP_2 Pt_1 somma di Euro 178.326,92 e per l'effetto condannare al pagamento della CP_2
somma di Euro 178.326,92, oltre interessi moratori da ritardato pagamento nelle
Pagina 1 di 3 transazioni commerciali fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio, con rito semplificato ex art. 281decies c.p.c., nei confronti Pt_1
di chiedendo che quest'ultima venisse condannata al pagamento della CP_2
somma di € 178.326,92, di cui la convenuta era debitrice, per servizi di reception e gestione centralino, nei confronti della che poi aveva ceduto il proprio credito Parte_2
all'odierna ricorrente.
Parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita e, quindi, la causa è stata istruita sulla sola base della documentazione prodotta e decisa secondo il rito semplificato, ai sensi dell'art. 281sexies ultimo comma, c.p.c. (come richiamato dall'art. 281terdecies cpc), alla medesima prima udienza di trattazione.
La domanda attrice è pienamente provata e va accolta.
Si ricorda che, in materia contrattuale, il soggetto che chieda l'adempimento di un obbligo altrui deve dimostrare soltanto l'esistenza del suo credito e può poi limitarsi a dedurre l'inadempimento dell'altra parte, senza necessità di dimostrarlo, essendo onere del debitore provare di avere eventualmente estinto le obbligazioni a proprio carico (Cass. SU n. 13533 del 30/10/2001; conformi sez. 1, n. 15677 del 3/07/2009 e n. 15659 del 15/07/2011; sez. 2,
n. 9351 del 19/04/2007, n. 26953 del 11/11/2008 e n. 13685 del 21/05/2019; sez. 3, n. 8615 del 12/04/2006, n. 3373 del 12/02/2010 e n. 826 del 20/01/2015). Tale principio si fonda, peraltro, anche sulla considerazione per cui non può pretendersi da una parte la prova di un fatto negativo, quale, appunto, l'inadempimento della controparte.
Nella specie, la ricorrente ha documentato la propria legittimazione e la propria titolarità del diritto azionato, producendo l'atto di cessione del credito (doc. 2), supportato dalle fatture emesse dalla nei confronti di (doc. 3); vi è, inoltre, un atto di sollecito e Parte_2 CP_2
diffida di pagamento inviato dalla alla debitrice (doc. 4), che vale anche come Pt_1 notifica della cessione ex art. 1264 c.c., quindi efficace nei confronti del debitore ceduto. Parte La ha, quindi, dimostrato la fonte della propria obbligazione e l'esistenza ed efficacia del proprio credito.
La rimasta contumace, non ha, ovviamente, opposto od eccepito nulla a tale prova, CP_2
Pagina 2 di 3 né in relazione ad eventuali vizi originari del credito ceduto, né, tanto meno, in ordine ad un proprio adempimento.
Sulla somma dovuta decorrono gli interessi di mora ai sensi del D.L.vo 231/02, dovendosi sicuramente qualificare il credito originario quale derivante da una transazione commerciale.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente, nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 –tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta– in complessivi € 8.000,00 (di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per quella introduttiva ed € 4.000,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e
CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese vive, pari ad € 406,50, per contributo unificato e diritti di cancelleria.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 1668/2025, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna al pagamento, in CP_2 favore di , della somma di € 178.326,92, oltre interessi moratori ex D.L.vo Pt_1
231/02 fino al soddisfo;
- condanna parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 8.000,00 per compensi ed € 406,50 per rimborso spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 23/10/2025.
Il Giudice
Dr. Mario CODERONI
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