Articolo 3 della Legge 19 maggio 1975, n. 169
Articolo 2Articolo 4
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24 giugno 1975
Art. 3.

Le linee marittime di collegamento con le isole di cui al precedente articolo 1 sono stabilite dal Ministro per la marina mercantile, sentite le regioni interessate, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni. Il numero delle linee, la periodicita' dei collegamenti ed il tipo di naviglio debbono essere adeguati a soddisfare le esigenze di mobilita' dei cittadini, nonche' quelle dei servizi postali e commerciali, contribuendo a promuovere lo sviluppo socio-economico di ciascuna isola.
In caso di possibilita' di piu' scali in una stessa isola, uno solo di essi, di massima, deve essere compreso negli itinerari delle predette linee.
Entrata in vigore il 24 giugno 1975