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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/12/2025, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Emanuela Lo Presti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1510/2019 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 6 novembre 2025, promossa da (C.F. Parte_1
, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Messina, via Cesare Battisti n. 229, presso lo studio dell'avv. Angelo Vitarelli, che la rappresentata e difende giusta procura in atti, attore contro P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Messina, via Santa Maria Alemanna n. 25, presso lo studio dell'avv. Roberto Amagliani, che la rappresentata e difende giusta procura in atti, convenuta avente ad oggetto: azione revocatoria fallimentare (arttt. 67 e ss. L.F.) In fatto ed in diritto La Curatela ha convenuto in giudizio la Parte_1 al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. CP_1
67 comma 1 n. 2 L.F., del pagamento eseguito dalla Parte_2
(oggi fallita) in favore della convenuta, mediante delegazione di
[...] pagamento a carico della per la somma di € 4.635,00, Controparte_2 risultante dall'assegno circolare n. 3601710977-07 emesso in data 13.01.2016. A fondamento dell'azione svolta, la curatela ha rappresentato che la
[...]
, in data 13.01.2016, aveva concluso un contratto di Parte_2 cessione di marchio e di proprietà intellettuale, con il quale aveva trasferito in favore della il marchio non registrato denominato “ Controparte_2 Pt_2
e i correlati diritti, dietro pagamento del prezzo di € 21.635,00 da
[...] corrispondere, «per apposita delegazione di pagamento e con il consenso di
, non alla società cedente ma alle sue Parte_2 creditrici, nella specie la e la San RL s.p.a., secondo le modalità CP_1 ivi espressamente indicate: in particolare, per quanto qui d'interesse, «€ 4.635,00 a mezzo assegno circolare emesso dalle tratto Controparte_3 dal conto corrente intestato alla avente numero Controparte_2
3601710977-07 emesso in data 13.1.2016, intestato in virtù della superiore delegazione di pagamento, direttamente alla società » (cfr. CP_1 contratto di cessione del marchio, in atti); successivamente, il Tribunale di Messina dichiarava il fallimento della con sentenza n. Parte_2
34/2016 del 05.10.2016; la aveva, pertanto, presentato istanza di CP_1 insinuazione al passivo affermando di essere creditrice della residua somma di
€ 6.250,00, a titolo di saldo ancora dovuto in virtù della sentenza n. 492/2014 e del successivo atto di precetto del 07.05.2014, derivante dall'accordo transattivo concluso con la società fallita in data 11.01.2016 e rimasto solo parzialmente adempiuto;
in sede di verifica delle domande di insinuazione, la curatela ha eccepito la revocabilità, ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2 L.F., del pagamento di € 4.635,00 ricevuto dalla mediante la delegazione CP_1 di pagamento di cui sopra, ritenendolo mezzo anormale di pagamento posto in essere entro l'anno precedente la dichiarazione di fallimento, dando vita, conseguentemente, al presente giudizio. Secondo la prospettazione dell'attrice, poiché l'operazione sopra descritta avrebbe arrecato un evidente e rilevante pregiudizio alle ragioni dei creditori, avendo l'indubbio effetto di ledere la garanzia patrimoniale loro concessa ex art. 2740 c.c. e, in ogni caso, la par condicio creditorum di cui all'art. 2741 c.c., deve essere accertata la sua inefficacia nei confronti della curatela. Costituendosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza dell'azione CP_1 revocatoria per l'assenza di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge, non essendo ravvisabile nel caso di specie né la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore in capo alla convenuta, né l'utilizzo di un mezzo di pagamento anormale ai fini dell'estinzione del debito pregresso. La domanda della Curatela fallimentare è fondata e va accolta. L'art. 67, comma 1, n. 2), L.F., sulla base del quale il fallimento attore fonda la sua domanda, consente espressamente di revocare, quando non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, i soli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili resi nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento e sempre che l'altra parte non dia prova della mancata conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava il debitore al momento del pagamento. Dall'analisi della documentazione prodotta, tenuto conto altresì delle deduzioni e contestazioni avanzate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, è possibile ricavare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dal citato art. 67 comma 1 L.F.. Risulta dimostrata la sussistenza oggettiva dell'operazione di delegazione di pagamento di un debito pecuniario scaduto ed esigibile, e del dato temporale in cui è stato concluso l'atto, ricadente nel periodo c.d. sospetto: in particolare,
2 la sentenza dichiarativa del fallimento è stata emessa dal Tribunale di Messina in data 05.10.2016 e la delegazione di pagamento, così come l'emissione dell'assegno circolare, risultano avvenute in data 13.01.2016, sicché la stessa rientra certamente nel periodo temporale di operatività dell'art. 67 comma 1 L.F. Avuto riguardo, poi, al mezzo utilizzato in detto periodo per estinguere le obbligazioni di pagamento, basto osservare come, in ambito fallimentare, gli atti estintivi eseguiti mediante delegazione di pagamento, ove effettuati nel periodo sospetto, risultano revocabili ex art. 67 L.F., attesa l'estinzione mediante un mezzo di pagamento ritenuto, in genere, anomalo. Secondo il recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il quale si pone in linea di continuità con il filone ermeneutico di revocabilità fallimentare del pagamento di debiti del fallito ex art 67 L.F., è revocabile il pagamento del terzo che sia debitore del fallito se eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il solvens obbligato verso il debitore (successivamente fallito) e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti (cfr. Cass. civ., Sez I, 30 giugno 2020, sent. n. 13165; Cass. civ., 23 dicembre 2015, sent. n. 25928; Cass. civ., 20 dicembre 2012, sent. n. 23652). La soggezione alla revocatoria è giustificata laddove il terzo esegua la prestazione con denaro del fallito (o con denaro ad esso dovuto) perché, così facendo, incide negativamente sul patrimonio di quest'ultimo, minando così anche la par condicio creditorum. Posto che il delegato estingue un debito del fallito, il pagamento al creditore può essere assoggettato a revocatoria e l'utilizzo della delegazione da parte della società – per estinguere un suo debito – è ritenuto pacificamente un mezzo anormale ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2 (ex pluribus Cass., 4 marzo 2021, n. 5890; Cass., 15 luglio 2011, n.15691; Cass., 17 gennaio 2003, n.649; Cass., 19 luglio 2000, n. 9479). In tali casi, così come nel presente giudizio, siamo in presenza di una fattispecie in cui la triangolazione si compie antecedentemente alla dichiarazione di fallimento del delegante, configurando un'operazione satisfattoria inusuale ed anomala. Da un lato, infatti, deve sottolinearsi che mezzi normali, oltre al denaro, sono solo quelli comunemente accettati in commercio: assegni circolari e bancari o titoli di credito equivalenti. Dall'altro deve osservarsi che nella delegazione il denaro non entra in funzione quale strumento di diretta soluzione, bensì in via indiretta quale effetto finale di altre forme negoziali. L'anormalità deve essere, dunque, individuata nella complessità del meccanismo satisfattorio, estraneo alle comuni relazioni commerciali (ex multis, Cass. civ., 9 dicembre 1980, sent. n. 6358). Ritenuto pertanto sussistente, nel caso di specie, il ricorso ad un mezzo anomalo di pagamento, è integrata l'ipotesi di cui all'art. 67 comma 1 n. 2 L.F., con conseguente revocabilità dei relativi atti, salva la dimostrazione da
3 parte dell'accipiens di non essere stato a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore. Con riferimento all'elemento soggettivo della c.d. scientia decoctionis, occorre rilevare come la disciplina in esame imponga all'accipiens di provare di non aver avuto conoscenza effettiva, o anche solo potenziale ed oggettivamente percepibile, dello stato di insolvenza della società, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte al momento dell'atto impugnato. L'oggetto della prova è costituito, secondo parametri oggettivi riconoscibili da un soggetto di media diligenza ed avvedutezza, da una concreta situazione psicologica (di ignoranza effettiva) dello stato di decozione. Proprio in ragione dell'evidente difficoltà di provare uno stato interiore, si ritiene ammissibile il ricorso alle presunzioni al fine di provare la scientia decoctionis, purché esse siano gravi, precise e concordanti e che queste siano tali da far presumere l'effettiva non conoscenza dello stato di dissesto dell'imprenditore fallito da parte del terzo (cfr. Cassazione civile sez. I, 18 aprile 1998, n. 3956, per la quale «assume rilievo, agli effetti della dichiarazione di inefficacia dell'atto, la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato, e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte», e «poiché la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere la scientia decoctionis»; cfr. Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 2015, sent. n. 3336; Cass. civ., sez. VI, 14 gennaio 2016, sent. n. 526; Cass. civ., sez. I, 08 febbraio 2018, sent. n. 3081). La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato altresì che l'effettiva conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore, vada inteso come “certezza logica” dell'esistenza di tale stato soggettivo, che può ritenersi acquisita «non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (prova inesigibile perché diretta), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di creditore avveduto), bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito» (Cass. civ., sez. VI, 03 maggio 2012, sent. n. 6686; cfr. Cass. civ., sez. I, 08 febbraio 2019, n. 3854). La giurisprudenza ha individuato dei concreti elementi indiziari da cui può desumersi lo stato di insolvenza, e segnatamente: a) l'esistenza di numerosi protesti a carico del soggetto poi fallito (cfr. SS.UU., 28 marzo 2006, n.
4 7028); b) l'esistenza di esecuzioni forzate immobiliari, soprattutto se promosse dallo stesso accipiens (cfr. Cass. civ., sez. I, 18 maggio 2005, n. 10432; Cass. civ, sez. I, 21 gennaio 2000, n. 656); c) la sussistenza di ingiunzioni, precetti ed istanze di fallimento (cfr. Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2007, n. 4762); d) un fortissimo squilibro tra l'ammontare delle perdite ed il capitale sociale emergente dai bilanci (cfr. Cass. civ., Sez. I, 26 maggio 2005, n. 11213); e) la presenza di notizie di stampa (cfr. . civ., sez. I, 7 febbraio 2001, n. 1719). Al riguardo, condivisibile giurisprudenza di merito ha precisato che «mentre la ricorrenza di uno solo di tali elementi può essere di per sé indice ambiguo ed anche evanescente della insolvenza, la sussistenza di due o più elementi ben può assumere il valore di aperta manifestazione della insolvenza, con la conseguenza che sarà proprio il momento in cui comincia a manifestarsi una pluralità di fenomeni, quello che può essere individuato come momento di decisiva conoscenza dell'insolvenza medesima» (cfr. Tribunale Milano, sez. II, 03 giugno 2019, n. 5263). Traslando i superiori principi che presiedono alla ripartizione dell'onere della prova, tenuto conto che il pagamento è stato effettuato con una anomala forma di pagamento e ritenuta la ricorrenza nella specie di altri indici indiziari (quali l'esistenza di ingiunzioni, precetti ed esecuzioni forzate, nella specie promosse dallo stesso accipiens e risultate infruttuose o, ancora, la presentazione di istanze di fallimento, benché non coltivate in conseguenza del raggiungimento di accordi stragiudiziali), la conoscenza dello stato di insolvenza si deve presumere, sicchè, spettava al delegatario dover dimostrare di non essere stato concretamente a conoscenza di tale stato di insolvenza della società fallita. Sussiste, pertanto, un'inversione dell'onere della prova, essendo onere di fornire tale elemento probatorio a sostegno della correttezza del CP_1 pagamento. Tale prova non è stata raggiunta nel caso di specie. La data di redazione dell'accordo transattivo – peraltro, antecedente di appena due giorni la stipula della delegazione di pagamento e l'emissione dell'assegno circolare ivi indicato – così come la mancata indicazione del traente nel titolo di credito ricevuto o, ancora, la circostanza che il legale rappresentante della convenuta avesse acquistato un biglietto aereo per recarsi a Roma nel periodo d'interesse, sono tutti elementi che non forniscono indizi presuntivi precisi, gravi e concordanti tali da far ritenere che la non CP_1 conoscesse lo stato di decozione ed insolvenza della Parte_2 soprattutto in quanto i relativi dati devono essere parametrati e interpretati in sincronia con gli altri fatti provati e con i documenti prodotti in giudizio: tra i quali, appunto, le dichiarazioni di cui alla domanda di insinuazione al passivo, dalla quale emergono le azioni – anche esecutive – intraprese nei confronti della società poi fallita;
la circostanza che la ragione per la quale la Punto
5 Casa s.r.l. aveva ceduto il marchio fosse da rinvenire, per espressa dichiarazione della stessa, nell'esigenza di «ottenere liquidità al fine di saldare parte delle somme dovute alle società “Finanziaria San RL SpA in liquidazione” e;
le quali hanno depositato due separate istanze di CP_1 fallimento presso il Tribunale di Messina la cui discussione pre fallimentare è prevista per la data odierna (il contenuto delle due istanze è ben conosciuto dalle odierne parti contrattuali)» o, ancora, dalla simultaneità delle operazioni di conclusione dell'accordo transattivo, cessione del marchio, emissione dell'assegno circolare e abbandono della procedura fallimentare avviata su impulso dell'odierna convenuta. Tutti questi elementi, complessivamente valutati, permettono si concludere che la fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della CP_1 [...]
Parte_2
D'altra parte, la conoscenza dello stato di insolvenza trova riscontro positivo, come detto, anche dall'uso di un mezzo “anormale” di pagamento, denotante una palese crisi di liquidità della società che, deve presumersi, fosse nota alla convenuta proprio per aver accettato il pagamento da parte del delegato, in quanto il ricorso alla delegazione di pagamento incide come elemento sintomatico, percepibile dall'accipiens, della conoscenza dell'intercorrendo dissesto del debitore. In conclusione, ritenuti provati i fatti costitutivi dell'azione promossa in giudizio, la domanda di revocazione svolta dalla Curatela è accolta, con conseguente dichiarazione comma di inefficacia, ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2 L.F., del pagamento effettuato dalla in della Controparte_2 CP_4
nei limiti del credito oggetto di delegazione di pagamento. CP_1
Secondo la più recente giurisprudenza, che si condivide, l'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, commi 1 e 2, L.F. ha natura costitutiva e l'obbligazione restitutoria cui sia condannato l'accipiens integra un debito di valuta e non di valore, con la conseguenza che colui che agisce ha un autonomo diritto di ottenere, in relazione alla somma da restituirsi, anche la corresponsione degli interessi, che retroagiscono alla data della relativa domanda giudiziale o dalla messa in mora se proposta, ovvero, in caso contrario, decorrono dalla data della sentenza di accoglimento (Cass. Civ. n. 31652/24; Cass. Civ. 5495/2; 14896/09). La società convenuta, dunque, va condannata al pagamento in favore della della somma di € 4.635,00, oltre Parte_1 interessi ex art. 1284 quarto comma dal 05.03.2019 (data di messa in mora) al soddisfo. Trattandosi di debito di valuta non può operarsi alcuna rivalutazione. Ogni altra questione ed eccezione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di nei confronti della del e CP_1 Pt_1 Parte_1 liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle
6 attività svolte, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore da € 1.101,00 ad € 5.200,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 1510/2019 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così dispone: 1. Accoglie l'azione revocatoria e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. dell'art. 67 comma 1 n. 2 L.F., pagamento effettuato dalla in favore della per il Controparte_2 CP_1 credito di pertinenza della (oggi Parte_2 fallita) e, per l'effetto, condanna al pagamento, in CP_1 favore della Fallimento della somma Parte_1 Parte_2 di € 4.635,00, oltre interessi ex art. 1284 quarto comma dal 05.03.2019 (data di messa in mora) al soddisfo;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 della che liquida in € Parte_1
125,00 per spese ed € 2.552,00 per compensi, oltre accessori di legge. Si comunichi. Messina, 5 dicembre 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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