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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/04/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8316/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico DO.SS Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado di giudizio al n. 8316/2022 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dagli Avv.ti ROMANO Parte_1
ROSARIA e SCALINI VINCENZO;
ATTRICE
E
, rapp.to e difeso come da mandato in atti dagli Avv.ti ROMANO ROSARIA e CP_1
SCALINI VINCENZO;
INTERVENUTO
CONTRO
in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso Controparte_2
dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione portato per la notifica il 25.10.2022, ha citato in Parte_1
giudizio la di Germania ed il per Controparte_3 Controparte_2
sentir “accertare e dichiarare il diritto sia iure proprio che iure hereditatis della DO.SS
[...]
, di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti dal padre , in conseguenza della Pt_1 Persona_1
deportazione nel lager VI/D di Dortmund, per crimini di guerra e contro l'umanità e, comunque, per la lesione di diritti inviolabili della persona patiti ad opera delle forza del Terzo Reich dopo l'8 settembre 1943 e fino all'aprile 1945, mediante l'accesso ai benefici previsti dal fondo istituiti dall'art. 43 del D.L. n. 36/2022, convertito in L. n. 79/2022, presso il Ministero dell'economia e delle
1 Finanze” e, quindi, “per l'effetto e per tutte le ragioni esposte in premeSS, liquidare in favore della
DO.SS , nella qualità in atti, l'importo di € 200.000,00 o di quell'altra maggiore o minore Pt_1
somma ritenuta di giustizia ed equitativamente determinata dall'On.le Tribunale adito, a titolo di ristoro per tutti i danni subiti dal Sig. ”. Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.03.2023 si è costituito il Controparte_2
, il quale, in via preliminare, ha riconosciuto la legittimazione passiva in capo a sé in
[...]
maniera esclusiva ed ha eccepito la prescrizione dell'azione; nel merito, ha comunque concluso per l'infondatezza dell'avversa domanda.
All'udienza del 13.04.2023 i procuratori dell'attrice hanno dato atto che la notifica nei confronti della Repubblica Federale di Germania non si è perfezionata ed hanno dichiarato che “pur avendo richiesto la notifica dell'atto nei confronti della dichiarano che la steSS non si è CP_4
perfezionata. Tuttavia, in ragione della linea difensiva adottata dal convenuto che ha CP_2
dichiarato di essere il solo legittimato passivo nelle presenti controversie, rinuncia ad ogni domanda nei confronti della R.F.G.” (cfr. verbale di udienza del 13.04.2023); le parti hanno inoltre chiesto la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e il Tribunale ha disposto in conformità.
Con atto di intervento del 16.05.2023 è intervenuto volontariamente , anch'egli CP_1
erede di , facendo proprie “tutta la documentazione depositata dalla coerede, Persona_1
DO.SS , nonché tutte le domande, richieste, eccezioni, istanze, ragioni e Parte_1
difese formulate dalla medesima coerede, nei precedenti scritti difensivi, cui integralmente si riporta e che devono qui intendersi integralmente riportati e trascritti” (cfr. p. 2 dell'atto di intervento, a firma degli Avv.ti Romano e Scalini).
A scioglimento di riserva la causa è stata rinviata per p.c. al 7.11.2024, ove le parti hanno precisato le conclusioni, secondo il sopradescritto tenore, e la causa è stata trattenuta in decisone con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attrice è infondata e non può trovare accoglimento.
In punto di fatto, l'attrice ha esposto di essere figlia ed erede di , il quale, a seguito Persona_1
dell'armistizio dell'8.09.1943, e precisamente il 12.09.1943, venne catturato dai soldati dell'esercito germanico e costretto in stato di prigionia, in condizioni disumane e degradanti. Ha precisato, altresì, che il trattamento riservato dalla Germania nazista al de cuius, oltre a doversi ritenere incompatibile con le convenzioni internazionali in materia di trattamento dei prigionieri di
2 guerra ed aver rappresentato una violazione dei diritti umani e della persona, integra, in ogni caso, una “responsabilità della Repubblica Federale di Germania ex art. 2043 c.c.” (cfr. p. 4 dell'atto di citazione).
Ciò posto, è indubbio che la domanda de qua rientri nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c., trattandosi di domanda volta ad ottenere, innanzitutto, l'accertamento del danno patito quale conseguenza di una condotta illecita, sia pure derivante da fatti costituenti reato, e, per l'effetto, la liquidazione dello stesso.
Pertanto, ne deriva che il Tribunale è tenuto dapprima a procedere all'accertamento del fatto illecito, e del conseguente danno, e solo in un secondo momento è possibile procedere all'eventuale liquidazione dei pregiudizi patiti (e dimostrati).
Orbene, ciò chiarito, va innanzitutto evidenziato che la legittimazione passiva dell'odierna pretesa risarcitoria, rispetto all'accertamento del fatto, va riconosciuta unicamente in capo alla Repubblica
Federale di Germania, nella prospettata qualità di autrice dell'illecito.
Sul punto, infatti, giova rammentare che “La “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di “legitimatio ad causam”, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un “error in procedendo” ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 27/03/2017, n. 7776).
Ciò posto, va sottolineato che, nella steSS prospettazione di parte, l'attrice ha chiaramente individuato quale autore dell'illecito patito dal padre le c.d. forze del Terzo Reich e, quindi,
l'attuale Repubblica Federale di Germania, subentrata alla Germania nazionalsocialista del Terzo
Reich.
Del resto, il riconoscimento della legittimazione processuale in capo allo Stato tedesco, nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento del danno patito dai cittadini italiani internati, è da ritenersi oramai ammissibile, non potendo ritenersi sussistente la c.d. immunità statale in dette particolari circostanze.
Ed infatti, sebbene il contenzioso tra Italia e Germania, sul punto, non poSS dirsi definitivamente composto (allo stato, infatti, pende un nuovo giudizio dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia)
l'odierno Tribunale ritiene di aderire al più consolidato indirizzo interpretativo fornito dalla
3 Consulta, massimo organo di garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, con la nota sentenza n. 238 del 2014 e di poi confermato, da ultimo con la sentenza n. 159 del 2023.
Preme evidenziare, innanzitutto, che siffatta sentenza costituzionale rappresenta l'ultima tappa dell'oramai noto conflitto Italo-Tedesco, originatosi con la sentenza Ferrini, la n. 5044 del
11.03.2004, con la quale la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha riconosciuto per la prima volta prevalenza alla c.d. “eccezione umanitaria”.
Il Giudice di legittimità, infatti, con la sentenza n. 5044/2004 ha chiarito che “la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che eSS non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali” e, pertanto, ha ritenuto sussistere “la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promoSS, nei confronti della Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in Germania per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
11/03/2004, n. 5044).
Da allora, nel nostro Paese, si è andato delineando un vero e proprio ridimensionamento della regola immunitaria, in adesione all'indirizzo giurisprudenziale in questione, in virtù del quale i giudici nazionali hanno concluso numerosi giudizi di merito con conseguenti pronunce di condanna della Germania, a cui hanno fatto seguito procedure esecutive sui beni dello stato estero.
Da ciò è scaturito un contenzioso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, la quale, adita dallo
Stato tedesco, ha condannato l'Italia per aver “violato l'obbligo di rispettare l'immunità riconosciuta alla Repubblica federale di Germania dal diritto internazionale” (cfr. Corte internazionale di giustizia, sent., 03/02/2012).
4 A seguito della pronuncia di condanna della C.I.G., si è registrato un vero e proprio adeguamento da parte dell'Italia, tanto normativo (cfr. Legge 14/01/2013, n. 5), quanto giurisprudenziale (cfr.
Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 21/02/2013, n. 4284), il quale, tuttavia, è stato presto confutato dalla Corte costituzionale.
Ed infatti, la Consulta, con sentenza n. 238/2014, ha stabilito che “La regola di diritto internazionale consuetudinario che riconosce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile di altri Stati, non opera nell'ordinamento italiano con riferimento a comportamenti illegittimi di uno Stato che sono da considerarsi crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti fondamentali della persona riconosciuti nella Costituzione. Tale norma internazionale, come definita dalla Corte Internazionale di Giustizia, è infatti in contrasto con gli artt. 2 e 24 Cost. sì da escludere che operi il rinvio di cui all'art. 10, c. 1, Cost., limitatamente all'estensione dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati alle azioni di danni provocati da atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona” (cfr. Corte cost., 22/10/2014, n. 238).
Ad una presa di posizione così netta da parte del Giudice delle leggi, con riferimento alla regola immunitaria, ha chiaramente fatto seguito un nuovo cambio di indirizzo della giurisprudenza di merito, la quale si è di nuovo adeguata al mutamento di indirizzo, questa volta dettato dalla decisione del Giudice costituzionale, con la conseguente ripresa delle iniziative giudiziarie nei confronti della Germania, tanto di cognizione quanto di esecuzione.
Tale ultimo orientamento ha trovato definitivo avallo nel 2023, con la decisione del Giudice delle leggi n. 159/2023 nella quale è stato ribadito che “La richiamata norma consuetudinaria internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure imperii non opera - nel senso che non vi è l'adeguamento automatico di cui all'art. 10, primo comma, Cost. - quando ciò comporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima di crimini contro
l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona”.
Del resto, l'orientamento della Consulta appena richiamato, in linea con la posizione già assunta con la sentenza n. 238 del 2014, è da ritenersi oramai ampiamento recepito dalla giurisprudenza interna, di legittimità e di merito (ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 28/09/2020, n. 20442;
Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 08/02/2024, n. 3642; Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 29/07/2016, n.
15812; di merito, v. Tribunale Firenze, Sez. II, Sent., 29/11/2023; Tribunale Pordenone, Sent.,
5 12/09/2023, n. 579; Tribunale Benevento, Sez. I, Sent., 21/07/2023, n. 1636; Tribunale Sciacca,
Sent., 30/03/2023, n. 104; Tribunale Bologna, Sez. III, Sent., 08/06/2022, n. 1516).
Tutto sin qui considerato, l'adito Tribunale non ha motivo di discostarsi dall'insegnamento reso dalla Corte costituzionale, la quale ha chiaramente negato il riconoscimento dell'immunità allo
Stato tedesco nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto l'accertamento dei crimini nazisti compiuti nel territorio italiano.
In definitiva, lo Stato tedesco – quale unico autore del fatto-reato presupposto del petitum risarcitorio – avrebbe dovuto essere convenuto in giudizio.
Né una tale conclusione muta a fronte dell'entrata in vigore dell'art. 43 del d.l. 36/2022, c.d. fondo ristori. Tale fondo è infatti volto a soddisfare le domande di ristori a favore di coloro che hanno diritto al risarcimento dalla R.F.G. a seguito di sentenze definitive di condanna ovvero per l'effetto del raggiungimento di accordi transattivi (cfr. art. 43 del D.L. 30.04.2022, n. 36).
Sul punto, la difesa erariale ha sostenuto che la legittimazione passiva, sostanziale e processuale, difetti in capo alla R.F.G. per effetto della normativa speciale con cui è stato istituito il Fondo ristori (cfr. p. 3 della comparsa di costituzione e risposta del Controparte_2
).
[...]
L'assunto, tuttavia, non coglie nel segno.
Sul punto giova richiamare ancora una volta la più recente pronuncia della Consulta, con la quale il
Giudice delle leggi ha chiarito anche questo aspetto.
Ed infatti, il Giudice costituzionale ha precisato che “L'accesso al Fondo “ristori” è, …, configurato come un diritto soggettivo, rinveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta … Sussiste, quindi, un diritto soggettivo pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza paSSta in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la Germania) con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del
1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova” (Corte cost., Sent., 21/07/2023, n. 159).
6 In altri termini, posto che la norma in questione non attua (né potrebbe) una sostituzione del legittimato passivo nell'azione di accertamento del danno, bensì una sostituzione del CP_2
alla R.F.G. solo in sede esecutiva, ne discende che la partecipazione del nei giudizi di tal CP_2
specie è finalizzata solo alla surrogazione in una fase successiva rispetto a quella di cognizione e non può riconoscersi legitimatio ad causam del con riferimento all'azione di merito. CP_2
Del resto, lo stesso legislatore, nel prevedere l'istituzione di detto apposito Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità, ha stabilito espreSSmente che
“Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza paSSta in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma
1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6” (cfr. art. 43 comma 4 del D.L. 30.04.2022, n.36).
In sostanza, come chiaramente sancito dalla lettera della norma speciale, titolo per l'accesso al
Fondo è una sentenza paSSta in giudicato avente ad oggetto l'accertamento del diritto, che, per tutte le già esposte considerazione, può realizzarsi solo nel contraddittorio con l'autore dell'illecito.
Venendo al merito del caso di specie, il Tribunale non può che prendere atto del fatto che il contradittorio non è stato compiutamente integrato per una libera scelta dell'attrice.
Ed infatti, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato tedesco, sebbene appaia compulsata dalla difesa espletata dal convenuto, è stata in ogni caso liberamente CP_2
adottata dall'attrice, la quale, con la prima memoria (atto con cui è consentito precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte), ha inteso precisare la propria domanda, chiarendo che la steSS “di cui al libello introduttivo del giudizio deve intendersi incardinata nei confronti del solo , in adesione alla Controparte_2
dichiarazione resa dall'Avvocatura dello Stato” (cfr. p. 2 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.,
a firma degli Avv.ti Romano e Scalini).
Sul punto, vale la pena di precisare che rientra tra i poteri del difensore, “in quanto espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, la rinuncia alla domanda o a suoi singoli capi” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 02/04/2024) 16/05/2024, n. 13636).
7 Ed infatti, tanto è accaduto nella specie. I difensori di parte attrice hanno ritenuto di modificare la domanda, nel senso di intenderla “incardinata nei confronti del solo Controparte_2
”.
[...]
Ciò chiarito, ne discende che, in assenza di contraddittorio con il soggetto ritenuto responsabile del danno (il quale, per tutte le ragioni già esposte, tecnicamente ben poteva essere parte dell'odierno giudizio) non può procedersi all'accertamento della commissione del fatto-reato, impedendo quindi qualsivoglia presa di posizione circa il diritto all'accesso al c.d. Fondo Ristori.
Le spese di lite, attesa la novità della questione giuridica esaminata e dei diversi orientamenti giurisprudenziali esistenti, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa n. 8316/2022 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Rigetta la domanda attorea;
b) Compensa le spese di lite.
Lecce, 17.04.2025 Il Giudice
DO.SS Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.SS AleSSndra Delle Donne.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico DO.SS Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado di giudizio al n. 8316/2022 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dagli Avv.ti ROMANO Parte_1
ROSARIA e SCALINI VINCENZO;
ATTRICE
E
, rapp.to e difeso come da mandato in atti dagli Avv.ti ROMANO ROSARIA e CP_1
SCALINI VINCENZO;
INTERVENUTO
CONTRO
in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso Controparte_2
dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione portato per la notifica il 25.10.2022, ha citato in Parte_1
giudizio la di Germania ed il per Controparte_3 Controparte_2
sentir “accertare e dichiarare il diritto sia iure proprio che iure hereditatis della DO.SS
[...]
, di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti dal padre , in conseguenza della Pt_1 Persona_1
deportazione nel lager VI/D di Dortmund, per crimini di guerra e contro l'umanità e, comunque, per la lesione di diritti inviolabili della persona patiti ad opera delle forza del Terzo Reich dopo l'8 settembre 1943 e fino all'aprile 1945, mediante l'accesso ai benefici previsti dal fondo istituiti dall'art. 43 del D.L. n. 36/2022, convertito in L. n. 79/2022, presso il Ministero dell'economia e delle
1 Finanze” e, quindi, “per l'effetto e per tutte le ragioni esposte in premeSS, liquidare in favore della
DO.SS , nella qualità in atti, l'importo di € 200.000,00 o di quell'altra maggiore o minore Pt_1
somma ritenuta di giustizia ed equitativamente determinata dall'On.le Tribunale adito, a titolo di ristoro per tutti i danni subiti dal Sig. ”. Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.03.2023 si è costituito il Controparte_2
, il quale, in via preliminare, ha riconosciuto la legittimazione passiva in capo a sé in
[...]
maniera esclusiva ed ha eccepito la prescrizione dell'azione; nel merito, ha comunque concluso per l'infondatezza dell'avversa domanda.
All'udienza del 13.04.2023 i procuratori dell'attrice hanno dato atto che la notifica nei confronti della Repubblica Federale di Germania non si è perfezionata ed hanno dichiarato che “pur avendo richiesto la notifica dell'atto nei confronti della dichiarano che la steSS non si è CP_4
perfezionata. Tuttavia, in ragione della linea difensiva adottata dal convenuto che ha CP_2
dichiarato di essere il solo legittimato passivo nelle presenti controversie, rinuncia ad ogni domanda nei confronti della R.F.G.” (cfr. verbale di udienza del 13.04.2023); le parti hanno inoltre chiesto la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e il Tribunale ha disposto in conformità.
Con atto di intervento del 16.05.2023 è intervenuto volontariamente , anch'egli CP_1
erede di , facendo proprie “tutta la documentazione depositata dalla coerede, Persona_1
DO.SS , nonché tutte le domande, richieste, eccezioni, istanze, ragioni e Parte_1
difese formulate dalla medesima coerede, nei precedenti scritti difensivi, cui integralmente si riporta e che devono qui intendersi integralmente riportati e trascritti” (cfr. p. 2 dell'atto di intervento, a firma degli Avv.ti Romano e Scalini).
A scioglimento di riserva la causa è stata rinviata per p.c. al 7.11.2024, ove le parti hanno precisato le conclusioni, secondo il sopradescritto tenore, e la causa è stata trattenuta in decisone con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attrice è infondata e non può trovare accoglimento.
In punto di fatto, l'attrice ha esposto di essere figlia ed erede di , il quale, a seguito Persona_1
dell'armistizio dell'8.09.1943, e precisamente il 12.09.1943, venne catturato dai soldati dell'esercito germanico e costretto in stato di prigionia, in condizioni disumane e degradanti. Ha precisato, altresì, che il trattamento riservato dalla Germania nazista al de cuius, oltre a doversi ritenere incompatibile con le convenzioni internazionali in materia di trattamento dei prigionieri di
2 guerra ed aver rappresentato una violazione dei diritti umani e della persona, integra, in ogni caso, una “responsabilità della Repubblica Federale di Germania ex art. 2043 c.c.” (cfr. p. 4 dell'atto di citazione).
Ciò posto, è indubbio che la domanda de qua rientri nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c., trattandosi di domanda volta ad ottenere, innanzitutto, l'accertamento del danno patito quale conseguenza di una condotta illecita, sia pure derivante da fatti costituenti reato, e, per l'effetto, la liquidazione dello stesso.
Pertanto, ne deriva che il Tribunale è tenuto dapprima a procedere all'accertamento del fatto illecito, e del conseguente danno, e solo in un secondo momento è possibile procedere all'eventuale liquidazione dei pregiudizi patiti (e dimostrati).
Orbene, ciò chiarito, va innanzitutto evidenziato che la legittimazione passiva dell'odierna pretesa risarcitoria, rispetto all'accertamento del fatto, va riconosciuta unicamente in capo alla Repubblica
Federale di Germania, nella prospettata qualità di autrice dell'illecito.
Sul punto, infatti, giova rammentare che “La “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di “legitimatio ad causam”, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un “error in procedendo” ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 27/03/2017, n. 7776).
Ciò posto, va sottolineato che, nella steSS prospettazione di parte, l'attrice ha chiaramente individuato quale autore dell'illecito patito dal padre le c.d. forze del Terzo Reich e, quindi,
l'attuale Repubblica Federale di Germania, subentrata alla Germania nazionalsocialista del Terzo
Reich.
Del resto, il riconoscimento della legittimazione processuale in capo allo Stato tedesco, nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento del danno patito dai cittadini italiani internati, è da ritenersi oramai ammissibile, non potendo ritenersi sussistente la c.d. immunità statale in dette particolari circostanze.
Ed infatti, sebbene il contenzioso tra Italia e Germania, sul punto, non poSS dirsi definitivamente composto (allo stato, infatti, pende un nuovo giudizio dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia)
l'odierno Tribunale ritiene di aderire al più consolidato indirizzo interpretativo fornito dalla
3 Consulta, massimo organo di garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, con la nota sentenza n. 238 del 2014 e di poi confermato, da ultimo con la sentenza n. 159 del 2023.
Preme evidenziare, innanzitutto, che siffatta sentenza costituzionale rappresenta l'ultima tappa dell'oramai noto conflitto Italo-Tedesco, originatosi con la sentenza Ferrini, la n. 5044 del
11.03.2004, con la quale la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha riconosciuto per la prima volta prevalenza alla c.d. “eccezione umanitaria”.
Il Giudice di legittimità, infatti, con la sentenza n. 5044/2004 ha chiarito che “la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che eSS non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali” e, pertanto, ha ritenuto sussistere “la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promoSS, nei confronti della Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in Germania per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
11/03/2004, n. 5044).
Da allora, nel nostro Paese, si è andato delineando un vero e proprio ridimensionamento della regola immunitaria, in adesione all'indirizzo giurisprudenziale in questione, in virtù del quale i giudici nazionali hanno concluso numerosi giudizi di merito con conseguenti pronunce di condanna della Germania, a cui hanno fatto seguito procedure esecutive sui beni dello stato estero.
Da ciò è scaturito un contenzioso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, la quale, adita dallo
Stato tedesco, ha condannato l'Italia per aver “violato l'obbligo di rispettare l'immunità riconosciuta alla Repubblica federale di Germania dal diritto internazionale” (cfr. Corte internazionale di giustizia, sent., 03/02/2012).
4 A seguito della pronuncia di condanna della C.I.G., si è registrato un vero e proprio adeguamento da parte dell'Italia, tanto normativo (cfr. Legge 14/01/2013, n. 5), quanto giurisprudenziale (cfr.
Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 21/02/2013, n. 4284), il quale, tuttavia, è stato presto confutato dalla Corte costituzionale.
Ed infatti, la Consulta, con sentenza n. 238/2014, ha stabilito che “La regola di diritto internazionale consuetudinario che riconosce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile di altri Stati, non opera nell'ordinamento italiano con riferimento a comportamenti illegittimi di uno Stato che sono da considerarsi crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti fondamentali della persona riconosciuti nella Costituzione. Tale norma internazionale, come definita dalla Corte Internazionale di Giustizia, è infatti in contrasto con gli artt. 2 e 24 Cost. sì da escludere che operi il rinvio di cui all'art. 10, c. 1, Cost., limitatamente all'estensione dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati alle azioni di danni provocati da atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona” (cfr. Corte cost., 22/10/2014, n. 238).
Ad una presa di posizione così netta da parte del Giudice delle leggi, con riferimento alla regola immunitaria, ha chiaramente fatto seguito un nuovo cambio di indirizzo della giurisprudenza di merito, la quale si è di nuovo adeguata al mutamento di indirizzo, questa volta dettato dalla decisione del Giudice costituzionale, con la conseguente ripresa delle iniziative giudiziarie nei confronti della Germania, tanto di cognizione quanto di esecuzione.
Tale ultimo orientamento ha trovato definitivo avallo nel 2023, con la decisione del Giudice delle leggi n. 159/2023 nella quale è stato ribadito che “La richiamata norma consuetudinaria internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure imperii non opera - nel senso che non vi è l'adeguamento automatico di cui all'art. 10, primo comma, Cost. - quando ciò comporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima di crimini contro
l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona”.
Del resto, l'orientamento della Consulta appena richiamato, in linea con la posizione già assunta con la sentenza n. 238 del 2014, è da ritenersi oramai ampiamento recepito dalla giurisprudenza interna, di legittimità e di merito (ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 28/09/2020, n. 20442;
Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 08/02/2024, n. 3642; Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 29/07/2016, n.
15812; di merito, v. Tribunale Firenze, Sez. II, Sent., 29/11/2023; Tribunale Pordenone, Sent.,
5 12/09/2023, n. 579; Tribunale Benevento, Sez. I, Sent., 21/07/2023, n. 1636; Tribunale Sciacca,
Sent., 30/03/2023, n. 104; Tribunale Bologna, Sez. III, Sent., 08/06/2022, n. 1516).
Tutto sin qui considerato, l'adito Tribunale non ha motivo di discostarsi dall'insegnamento reso dalla Corte costituzionale, la quale ha chiaramente negato il riconoscimento dell'immunità allo
Stato tedesco nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto l'accertamento dei crimini nazisti compiuti nel territorio italiano.
In definitiva, lo Stato tedesco – quale unico autore del fatto-reato presupposto del petitum risarcitorio – avrebbe dovuto essere convenuto in giudizio.
Né una tale conclusione muta a fronte dell'entrata in vigore dell'art. 43 del d.l. 36/2022, c.d. fondo ristori. Tale fondo è infatti volto a soddisfare le domande di ristori a favore di coloro che hanno diritto al risarcimento dalla R.F.G. a seguito di sentenze definitive di condanna ovvero per l'effetto del raggiungimento di accordi transattivi (cfr. art. 43 del D.L. 30.04.2022, n. 36).
Sul punto, la difesa erariale ha sostenuto che la legittimazione passiva, sostanziale e processuale, difetti in capo alla R.F.G. per effetto della normativa speciale con cui è stato istituito il Fondo ristori (cfr. p. 3 della comparsa di costituzione e risposta del Controparte_2
).
[...]
L'assunto, tuttavia, non coglie nel segno.
Sul punto giova richiamare ancora una volta la più recente pronuncia della Consulta, con la quale il
Giudice delle leggi ha chiarito anche questo aspetto.
Ed infatti, il Giudice costituzionale ha precisato che “L'accesso al Fondo “ristori” è, …, configurato come un diritto soggettivo, rinveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta … Sussiste, quindi, un diritto soggettivo pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza paSSta in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la Germania) con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del
1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova” (Corte cost., Sent., 21/07/2023, n. 159).
6 In altri termini, posto che la norma in questione non attua (né potrebbe) una sostituzione del legittimato passivo nell'azione di accertamento del danno, bensì una sostituzione del CP_2
alla R.F.G. solo in sede esecutiva, ne discende che la partecipazione del nei giudizi di tal CP_2
specie è finalizzata solo alla surrogazione in una fase successiva rispetto a quella di cognizione e non può riconoscersi legitimatio ad causam del con riferimento all'azione di merito. CP_2
Del resto, lo stesso legislatore, nel prevedere l'istituzione di detto apposito Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità, ha stabilito espreSSmente che
“Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza paSSta in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma
1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6” (cfr. art. 43 comma 4 del D.L. 30.04.2022, n.36).
In sostanza, come chiaramente sancito dalla lettera della norma speciale, titolo per l'accesso al
Fondo è una sentenza paSSta in giudicato avente ad oggetto l'accertamento del diritto, che, per tutte le già esposte considerazione, può realizzarsi solo nel contraddittorio con l'autore dell'illecito.
Venendo al merito del caso di specie, il Tribunale non può che prendere atto del fatto che il contradittorio non è stato compiutamente integrato per una libera scelta dell'attrice.
Ed infatti, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato tedesco, sebbene appaia compulsata dalla difesa espletata dal convenuto, è stata in ogni caso liberamente CP_2
adottata dall'attrice, la quale, con la prima memoria (atto con cui è consentito precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte), ha inteso precisare la propria domanda, chiarendo che la steSS “di cui al libello introduttivo del giudizio deve intendersi incardinata nei confronti del solo , in adesione alla Controparte_2
dichiarazione resa dall'Avvocatura dello Stato” (cfr. p. 2 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.,
a firma degli Avv.ti Romano e Scalini).
Sul punto, vale la pena di precisare che rientra tra i poteri del difensore, “in quanto espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, la rinuncia alla domanda o a suoi singoli capi” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 02/04/2024) 16/05/2024, n. 13636).
7 Ed infatti, tanto è accaduto nella specie. I difensori di parte attrice hanno ritenuto di modificare la domanda, nel senso di intenderla “incardinata nei confronti del solo Controparte_2
”.
[...]
Ciò chiarito, ne discende che, in assenza di contraddittorio con il soggetto ritenuto responsabile del danno (il quale, per tutte le ragioni già esposte, tecnicamente ben poteva essere parte dell'odierno giudizio) non può procedersi all'accertamento della commissione del fatto-reato, impedendo quindi qualsivoglia presa di posizione circa il diritto all'accesso al c.d. Fondo Ristori.
Le spese di lite, attesa la novità della questione giuridica esaminata e dei diversi orientamenti giurisprudenziali esistenti, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa n. 8316/2022 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Rigetta la domanda attorea;
b) Compensa le spese di lite.
Lecce, 17.04.2025 Il Giudice
DO.SS Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.SS AleSSndra Delle Donne.
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