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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 10.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3205/2022 R.G
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Lucia Casaburo, ed elett.te Parte_1
domiciliato come in atti
Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv.to Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 17.6.2022, il ricorrente ha dedotto che, in data 10.11.2021, il
Tribunale di Nola Sez. Lavoro e Previdenza, con omologa resa nel giudizio rg n.
794/20, lo riconosceva inabile nella misura del 100%, con decorrenza dal
9.3.2019; che fino alla morte della madre , avvenuta il 5.8.2021, Persona_1 egli era a carico di quest'ultima; che la madre era titolare della Persona_1
pensione cat. VO N. 13443497; che a seguito della morte della madre, e in particolare in data 5.4.2022, presentava alla competente sede domanda CP_1
n. 2109922600115, per ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità; che tale domanda veniva respinta in data 24.4.2022 per il seguente motivo: non
è stato riconosciuto inabile alla data di morte del familiare;
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per conseguire la pensione di reversibilità, in quanto soggetto totalmente inabile a decorrere dal 9.3.2019, e non autosufficiente economicamente, e dunque a carico della madre Per_1
fino al decesso di quest'ultima.
[...]
Tutto ciò premesso ha adito il Tribunale di Nola chiedendo l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni: «1) In via preliminare, ordinare alle parti convenute l'esibizione e produzione di tutta la documentazione in loro possesso relativa alla pratica dell'istante ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 210 e 421 c.p.c., o quantomeno autorizzarsi l'acquisizione in copia.
1 2) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che l'istante ha diritto alla pensione di reversibilità sin dalla data della presentazione della domanda amministrativa.
3) Condannare l competente al pagamento in favore dell'istante, ai sensi CP_1 della legge 503/92, della pensione di reversibilità, da liquidarsi come per legge sin dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre interessi legalie rivalutazione.
4) Ammettere consulenza tecnica d'ufficio onde accertare l'invalidità pensionabile.
5) Condannare l competente al pagamento di spese, diritti ed onorari del CP_1 presente giudizio, con attribuzione alla procuratrice antistataria». CP_ Si è costituito l ed ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto, difettando i requisiti richiesti dalla legge per accedere al beneficio;
in particolare l ha ribadito quanto già espresso in sede amministrativa CP_2 non riscontrandosi uno stato di inabilità totale del ricorrente alla data del decesso del de cuius.
Il giudice, visti gli atti, ha rinviato la causa per la discussione.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza e contestuale motivazione.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esplicate.
Stabilisce l'art. 22, co.1, della l. 903 del 1965 che "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
Ha chiarito la Suprema Corte che in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria dei soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (nella specie, il requisito della vivenza a carico non era stato oggetto di alcuna allegazione essendo stato depositato esclusivamente il certificato di morte della madre ed uno stato di famiglia da cui risultava, peraltro, la presenza, nel nucleo familiare, anche del marito della madre della ricorrente, che ben avrebbe potuto provvedere al suo mantenimento) (Cassazione civile , sez. VI , 27/12/2021 , n. 41548; da ult. Cass. 23325 del 2024).
2 Ebbene, nel caso di specie difetta la prova del requisito della vivenza a carico così come delineato, il cui onere della prova incombe sulla parte che agisce
(Cass. n. 18520/2006).
All'uopo non appare sufficiente a fondare la pretesa attorea il solo certificato anagrafico, da cui, del resto, emerge la presenza di diversi fratelli, che ben avrebbero potuto contribuire in maniera prevalente al mantenimento del ricorrente.
Né alcun ulteriore mezzo di prova è stato offerto, con la precisazione che sul punto non può rilevare il principio della non contestazione, posto che la non- contestazione di un fatto storico assume rilievo probatorio soltanto in funzione della sua conoscenza o conoscibilità da parte del soggetto onerato della contestazione, e certamente non può rientrare nella sfera di conoscibilità CP_ dell' la circostanza che il ricorrente fosse o meno prevalentemente a carico della madre defunta (Cass. n. 27275 del 2018).
Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc, in calce al mandato.
PQM
Il Tribunale rigetta la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite.
Nola, 10.4.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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