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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 23698 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: risarcimento danni da cose in custodia.
TR
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Monte di Dio n. 54, presso Parte_1 lo Studio dell'avv. Alessandro Gargiulo che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in atti, in sostituzione al precedente difensore avv. Angelo Antonio Iervolino
ATTRICE
E rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Controparte_1
Carnevale, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Napoli, al n° 3 della Via Mario
Morgantini, e ciò in virtù della procura posta in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Conclusioni: all'udienza del 25.10.2024, tenuta con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano nelle note autorizzate, riportandosi agli atti introduttivi e successive integrazioni.
All'esito il GU assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza
(28.10.24).
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la sig.ra riferiva che Parte_1
26/07/2018, alle ore 8.30 circa, si trovava in San Giorgio a Cremano (Na) alla Piazza Trieste e Trento, presso le scale di accesso alla Stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano. Nelle dette circostanze di tempo e di luogo, essa istante si accingeva a salire le scale di accesso alla detta stazione per poi recarsi ai treni in partenza, e all'atto di salire la gradinata inciampava sulla stessa a causa di un gradino della scalinata di accesso, lesionato e discontinuo perché mancante di consistente parte del marmo di copertura lungo il bordo esterno, e conseguentemente, pur cercando in tutti i modi, durante la caduta, di ripararsi con le mani, perdeva inevitabilmente l'equilibrio cadendo rovinosamente col volto a terra. Nell'immediatezza dell'accaduto, col volto copiosamente sanguinante, la sig.ra veniva soccorsa da alcuni passanti che avevano assistito alla scena e che Pt_1
le prestavano i primissimi soccorsi, e veniva trasportata presso l'Ospedale Santa Maria di Loreto
Nuovo di Napoli, dove i sanitari del Nosocomio la sottoponevano a visita medica, curandola e suturando le ferite riportate con tre punti al labbro superiore e due all'altezza del naso. Veniva quindi formulata, nell'immediato, in base all'indagine diagnostica eseguita attraverso esame radiografico e
TC del massiccio facciale, la seguente diagnosi: “trauma cranio faciale con ferita lacero contusa mucosa buccale e piramide nasale. Frattura delle ossa nasali proprie. Frattura ingranata base P1 V dito mano destra”.
Sulla dinamica del sinistro avevano già riferito con testimonianza scritta redatta su assunzione di informazioni da parte della scrivente difesa il sig. e la sig.ra Controparte_2 Controparte_3
entrambi presenti al momento del fatto. Il tutto al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:”
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' con sede in Controparte_1
Napoli al Corso Garibaldi n. 387, nella causazione del sinistro de quo per le motivazioni in fatto e in diritto di cui in premessa;
2) per l'effetto, condannare esso al Controparte_1
pagamento in favore della sig.ra del risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e Parte_1 non patrimoniali in esito alle lesioni patite, in quell'importo così come quantificata in premessa pari ad euro 27.150,90 ovvero in quella misura maggiore che si ritenesse di giustizia ed equa, ovvero, ancora, in estrema e graditissima ipotesi, che qui si considera per mero scrupolo, in quella misura eventualmente inferiore che si ritenesse sempre di giustizia ed equa, oltre ancora all'integrale risarcimento del danno morale soggettivo a liquidarsi in via equitativa;
3) condannare, sempre e comunque, controparte alla refusione integrale delle spese e competenze tutte del giudizio, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario del 15% con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con comparsa di costituzione nella quale contestava estensivamente la pretesa attorea.
2 Nello specifico, eccepiva l'infondatezza della domanda per assenza dei presupposti di cui all'art. 2051 e 2043 c.c., con riferimento all'alterazione della cosa e alla imprevedibilità e invisibilità della stessa. Eccepiva inoltre, negando il fatto storico, che la responsabilità del sinistro sarebbe stata ascrivibile esclusivamente alla stessa danneggiata, che non avrebbe adoperato la dovuta cautela.
Su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie e, di seguito, la causa veniva istruita con l'escussione di alcuni testi, nonché con la nomina del CTU Dott. . Persona_1
Depositato l'elaborato peritale, la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del
25.10.2024 veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
In assenza di questioni preliminari di rito ed in ossequio alla giurisprudenza formatasi ormai copiosa e diversificata sulle ipotesi di danni da cose in custodia, è noto che in caso di responsabilità da cose in custodia, come invocata nel caso di specie dall'attrice, l'onere probatorio su di lei gravante riguarda esclusivamente il nesso causale tra l'evento ed i danni, spettando in capo al convenuto, invece, la prova esimente del caso fortuito o della colpa del danneggiato ( tra le tante cfr. da ultimo
Cass. n. 713/10 “La responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta. Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare la esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità, non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma che il danno è derivato da caso fortuito, o dalla condotta dello stesso danneggiato”).
Invero, la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. con conseguente diminuzione
3 della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr. anche
Cass. 11227/08).
Ebbene, nel caso di specie, va ritenuto provato all'esito dell'istruttoria orale e documentale che la caduta della sig.ra avvenne secondo la ricostruzione allegata dall'attrice ovvero a causa un Pt_1
pezzetto di gradino mancante nella salita delle scale all'ingresso della stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano.
Invero, durante l'escussione testimoniale eseguita a mezzo della individuazione dei luoghi mediante riconoscimento del corredo fotografico depositato da parte attrice e ritraente le scale ed i gradini dell'ingresso alla Circumvesuviana (cfr. immagini fotografiche di cui al doc. n. 2 e n. 3), la teste ha confermato che l'attrice sul capo 1) “E' vero, io ero insieme all'attrice perché Controparte_3 andavamo abitualmente a prendere la Circumvesuviana insieme per recarci a lavoro”. Sul capo 2)
“Io ero alla sinistra dell'attrice e confermo che nel salire un gradino centrale della prima rampetta di scale (formato da 4/5 gradini) lei nel poggiare il piede non ricordo se destro o sinistro trovò un pezzetto di gradino mancante”.
ADR: “preciso che i gradini tutti uguali di pietra giallastra/bianco sporco”.
ADR: “non ebbe possibilità di aggrapparsi al corrimano perché era lontano da lei”.
Il teste assumeva che: sul capo 2) “E' vero, preciso che la lesione al gradino era Controparte_2 presente ma non molto visibile perché il pezzo mancante era piccolo”.
ADR: “Ci ponemmo al momento, infatti, il dubbio su come fosse caduta, visto che la parte mancante non era evidente”.
ADR:” io avevo appena parcheggiato l'auto e mi trovavo a circa ¾ metri dalla scala e ho visto le due signore salire ed una di loro all'improvviso cadere”.
ADR: “la signora che è caduta non correva e non andava di fretta;
non l'ho vista inciampare ma solo barcollare cercando di non cadere”.
La testimonianza della risulta parzialmente smentita dalle immagini fotografiche depositate CP_3
nella produzione di parte attrice doc. n.2 dove si evince che il pezzettino mancante del gradino si trova vicino al corrimano.
Il teste nell'assumere della sua presenza in loco, da un lato, ha riferito di essere posizionato CP_2
a circa ¾ metri dalla scala e ha visto le due signore salire ed una di loro all'improvviso cadere;
non ha visto inciampare ma solo barcollare cercando di non cadere. Il sig. non ha visto la CP_2
cadere né ha visto che la caduta è stata causata dal presunto gradino rotto. Pt_1
Orbene, deve concludersi che il pezzetto mancante del gradino delle scale della Circumvesuviana come ritratto nelle foto all'allegato doc. n. 2 e 3 della produzione di parte attorea, abbia cagionato la caduta dell'attrice, la quale non se ne è avveduta nel salire le scale.
4 Ciò detto, però, non può non osservarsi – come supra anticipato - che nel caso di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia la responsabilità del custode può essere esclusa per caso fortuito, da intendersi anche il fatto del danneggiato che incida in tutto o in parte sul nesso causale (“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio, cfr. Cass. civ. sez III, 24 febbraio 2011,
n. 4476; ma vedi anche più recentemente Tribunale Modena sez. II, 18/06/2024 per cui “L'art. 2051
c.c. configura una responsabilità di tipo oggettivo, per cui al danneggiato-attore compete l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa in custodia che lo ha determinato, laddove sul convenuto custode incombe l'onere probatorio liberatorio, ossia dimostrare il caso fortuito, fermo restando che il fortuito liberatorio è identificabile anche nella stessa condotta del danneggiato”).
Ciò premesso, è necessario stabilire se il danno avrebbe potuto essere evitato dalla danneggiata con l'uso dell'ordinaria diligenza e, pertanto, corollario dell'art 2051 c.c. è l'art 1227 co. 1 c.c.
Orbene, ritiene il Tribunale che la sig.ra non abbia adoperato l'adeguata e necessaria diligenza Pt_1 nel salire le scale, visto che era di mattino e luogo conosciuto dall'attrice come indicato dalla testimone dall'esiguità della rottura del gradino, parte esterna difficilmente calpestabile, CP_3
dalla presenza del corrimano posizionato ad una distanza minima (cfr doc n. 2 e n. 3 della produzione parte attorea).
Si intende dire che se, l'attrice avesse proceduto – anche procedendo accostandosi al corrimano - con la dovuta cautela con tutta probabilità avrebbe evitato la caduta.
Sul punto si veda di recente, Cassazione civile sez. III, 09/01/2024, n.822, per cui “Quando il comportamento del danneggiato sia ragionevolmente apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento (o reciproca interazione) tra i doveri di precauzione e cautela gravanti sui soggetti coinvolti. Difatti, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
5 l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente (e quindi oggettivamente) attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (anomalo appunto nel senso di discosto dalla normalità oggettivamente intesa delle condotte attese in quel frangente) nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga, per
l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonoma dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la res”.
Ne consegue la piena prova dell'esclusiva responsabilità dell'attrice per imprudenza e negligenza, con effetto esimente la responsabilità della convenuta.
La domanda promossa da va, pertanto, rigettata. Parte_1
Le spese di lite sulla domanda liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore della lite e dell'attività processuale svolta e sulla scorta del DM 55/14, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice in favore della parte convenuta al pari delle spese di CTU come liquidate da separato decreto in atti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di risarcimento ex art. 2051 c.c. avanzata da;
Parte_1
2) Per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
alla refusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro
[...]
2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario al 15%;
3) Pone definitivamente in capo a le spese di CTU nella misura determinata Parte_1
con decreto del giudice in corso di lite.
Napoli, 17.01.2025
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
Il GU dà atto che la presente sentenza è stata redatta unitamente al GOP in tirocinio Avv.to Vincenzo
Giugliano nominato con DM 28.03.24.
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